Categoria: Cassazione penale
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 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
 SEZIONE QUARTA PENALE
 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 Dott. MOCALI Piero - Presidente
 
 Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere
 
 Dott. LICARI Carlo - Consigliere
 
 Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
 
 Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere
 
 ha pronunciato la seguente:
 
 SENTENZA/ORDINANZA

 

 

 

 
 sul ricorso proposto da:
 
 1) C.F. N. IL (OMISSIS);
 
 avverso la sentenza n. 7780/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/03/2005;
 
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO Giulio;
 
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione;
 
 Udito il difensore avv. Cagnola Fabio del Foro di Milano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale.
 

 

 

 

Fatto

 

Con sentenza del 22 maggio 2006 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 18 marzo 2005 con la quale, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, C. F. è stato condannato alla pena di Euro 309,00 di multa perchè riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 e 583 c.p. in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 182 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22 per avere, nella qualità di responsabile del magazzino della s.r.l. C. P.S. cagionato a S.A. lesioni personali dalle quali derivava una malattia con conseguente impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni, per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, nonchè violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare perchè disponeva, consentiva e comunque non impediva che venisse utilizzata la via di circolazione di stoccaggio merci all'interno del magazzino M.I.T. di (OMISSIS) senza che fossero state idoneamente segnalate ed evidenziate con apposita segnaletica orizzontale in colore giallo le zone di pericolo derivante dalla contemporanea presenza di transito di veicoli e persone, e perchè disponeva, consentiva e comunque non impediva che circolassero carrelli elevatori nonostante non fossero stati assunti accorgimenti per rendere visibile il campo di manovra dal posto di guida del mezzo medesimo al fine di evitare il rischio di infortunio, di modo che il S. che era intento a parlare con altro lavoratore, trovandosi all'interno della via di circolazione comune priva di segnalazione delle zone di pericolo, percorsa dal carrello elevatore di proprietà della C. P. S., veniva investito dal carrello elevatore condotto da B.O. che, a causa del carico di altezza elevata, in mancanza di alcun dispositivo di segnalazione e stante l'assenza di altro lavoratore a terra che lo coadiuvasse, non si avvedeva della presenza del S., provocandogli le suddette lesioni, in (OMISSIS).
 
 

La Corte territoriale ha motivato tale sentenza, per quanto rileva in questa sede, considerando che il C. era responsabile della sicurezza, ed il riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 era stato operato solo al fine di definire gli ambiti di responsabilità del committente e dell'appaltatore, e che la dinamica del sinistro risultava chiaramente dalle prove testimoniali assunte.


 
Il C. propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 516 e 522 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c): vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il ricorrente si duole di essere stato condannato in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, norma mai precedentemente contestata.
 

Con il secondo motivo si assume la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 468, 493, 495 e 603 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. d): vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e); in particolare si lamenta la mancata assunzione del teste M. responsabile del deposito in cui è avvenuto l'incidente e che avrebbe avuto importanza decisiva ai fini della definizione delle competenze dell'imputato.
 
 

Con terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 40, 41 e 42 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b): vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).

In particolare il ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe ritenuto abnorme la condotta della parte offesa dell'incidente e dell'altro dipendente con il quale colloquiava al momento del fatto.
 
 

Con il quarto motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 7 e 22, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 182, artt. 42 e 43 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b): vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento ai rapporti tra MIT e C. P., deducendosi che non poteva farsi carico al C. della formazione e addestramento alla guida dei carrelli elevatori per il personale della ditta appaltatrice, come affermato nella stessa sentenza impugnata.


 

Con il quinto motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 22, 8 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 192, artt. 42 e 43 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b); vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento alla posizione personale del C..

 

In particolare si deduce che gli adempimenti in materia di sicurezza indicati dalla Corte d'Appello rientrerebbero nella competenza della persona incaricata di dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa nella struttura.
 

 

 Diritto

 

 

Il reato è ad oggi estinto per intervenuta prescrizione, risalendo il fatto al (OMISSIS) e prescrivendosi il reato stesso nel termine massimo di sette anni e sei mesi.

 

Non sussiste l'ipotesi dell'immediata declaratoria di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. stante l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente ribadita con due pronunce di merito.
 

 

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
 
 

 

 P.Q.M.

 


 La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
 
 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.
 
 Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009