Tipologia: Accordo Smart working
Data firma: 6 marzo 2018
Parti: Italgas e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Energia-Gas, Italgas
Fonte: filctemcgil.it
Verbale di accordo Smart working nel Gruppo Italgas
In data 6 marzo 2018 si sono incontrati in Roma i Rappresentanti di Italgas spa, anche per conto delle altre società del Gruppo, le Segreterie Nazionali Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil per l'implementazione del progetto Smart Working in Italgas.
Come noto, in data 21 giugno 2017 Italgas spa e le OO.SS. hanno raggiunto un accordo finalizzato all’introduzione, in via sperimentale, del progetto Smart Working (di seguito, anche SW) in Italgas spa per il periodo luglio - dicembre 2017, poi prorogato, nel mese di dicembre 2017, fino alla fine del mese di giugno 2018.
Lo SW è stato infatti individuato quale forma di organizzazione dell’attività lavorativa in grado di coniugare flessibilità, sicurezza e miglioramento della qualità del lavoro e, al contempo, di offrire una risposta ad importanti esigenze economico-sociali quali il rispetto dell'ambiente.
Con l’accordo sindacale del 21 giugno 2017 Italgas e le OO.SS. avevano pertanto individuato i criteri generali e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in SW.
Alla luce dei risultati raggiunti nel corso del 2017, dell’elevata adesione riscontrata da parte dei lavoratori e delle ulteriori analisi aziendali e studi di fattibilità svolti, l’Azienda ha deciso di estendere la sperimentazione del progetto Smart Working anche alle risorse inserite nelle Staff Tecniche di Italgas Reti spa
Parallelamente, l’Azienda è addivenuta alla decisione di meglio definire nel dettaglio le modalità di accesso e svolgimento della prestazione lavorativa in SW nel Gruppo Italgas. Per tale ragione, è stato redatto un apposito Regolamento aziendale valido per tutte le aziende del Gruppo Italgas, il cui testo viene allegato e forma parte integrante del presente Verbale di Accordo.
Pertanto, le Parti ribadiscono che i criteri definiti nell’ambito del presente Verbale di Accordo troveranno applicazione al personale del Gruppo Italgas, a prescindere dalla singola società di appartenenza del lavoratore.
L’estensione del progetto sperimentale di SW alle Staff tecniche Italgas Reti spa avverrà nel corso del mese di aprile 2018 e riguarderà, in una prima fase, circa 300 lavoratori appartenenti alle seguenti Direzioni di Italgas Reti spa:
• Sviluppo Commerciale;
• Misura;
• Ingegneria e Realizzazione Investimenti;
• Servizi Tecnici;
• Performance Management e Progetti Speciali;
• Health, Safety, Environment & Quality.
Il personale coinvolto nella fase di sperimentazione ha sede di lavoro su tutto il territorio nazionale e, principalmente, presso le sedi di Torino e Roma.
Il personale che aderirà al progetto SW, potrà svolgere, per al massimo un giorno lavorativo a settimana, la propria attività lavorativa anche al di fuori dei locali aziendali, secondo i criteri e le condizioni riepilogate nell’Allegato “Regolamento sullo Smart Working’’ e che saranno presentate a tutti i lavoratori coinvolti.
Prima dell'avvio della sperimentazione in Italgas Reti spa, sono previste infatti specifiche iniziative di informazione/formazione in tema di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici e, in generale, sui rischi connessi alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in regime di SW. La ricezione di tale informativa e della relativa formazione - le quali potranno essere svolte anche in modalità e-learning - costituisce condizione indispensabile per poter aderire alla sperimentazione del progetto "Smart Working".
Le Parti hanno convenuto che le apparecchiature ed i relativi sistemi informatici di cui si avvale il lavoratore in Smart Working rispondono unicamente ad esigenze funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working, come per l'attività ordinaria, in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, nonché della normativa in materia di privacy.
Prima dell'avvio della fase di sperimentazione in Italgas Reti spa è prevista altresì una specifica informativa ai RLSA finalizzata alla condivisione delle modalità di svolgimento dello SW.
Con riferimento agli specifici criteri generali fissati nell’allegato Regolamento, è stato chiarito che la prestazione lavorativa in modalità SW si inserisce nell'ambito dell'articolazione settimanale dell'orario di lavoro, che sarà quello giornaliero ovvero quello convenzionale previsto nella sede di lavoro di appartenenza.
Le Parti hanno condiviso che l'adesione da parte dei lavoratori alla sperimentazione del progetto in Italgas Reti spa, nonché a quello attualmente in corso in Italgas spa, sarà su base volontaria e avrà durata presumibile fino al mese di dicembre 2018, prorogabile nel caso si rendessero necessarie ulteriori analisi e valutazioni aziendali.
Al fine di condividere le analisi sull’andamento del progetto, sono previsti incontri specifici con le RSU.
La concessione e il mantenimento di tale modalità della prestazione non costituisce un obbligo per l'Azienda, che si riserva, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la facoltà di revocarla prima della scadenza prevista, in relazione a ragioni tecnico/organizzative/produttive.
Le Parti danno atto che i lavoratori che aderiranno allo SW avranno diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e precisano che, in caso di infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, i lavoratori avranno diritto alla tutela assicurativa nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2, terzo comma, del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 quando, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 81 del 2017, la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Al termine della sperimentazione, a valle della quale l'Azienda effettuerà le sue valutazioni, le Parti concordano di procedere con un successivo incontro a livello nazionale per condividere gli esiti della stessa nonché per esaminare, qualora si rendesse necessario, le modalità operative dello SW, come definite nel Regolamento allegato al presente Verbale di accordo.
Le Parti analizzeranno altresì le eventuali opportunità che emergeranno in caso di evoluzione della normativa e prassi di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto,
Roma, 6 marzo 2018
Allegato
Regolamento Progetto Smart Working
Premessa
In data 21 giugno 2017, Italgas spa ha sottoscritto con le OO.SS. un Verbale di Accordo sullo Smart Working, con cui ha disciplinato, in via transitoria e sperimentale, le modalità di ricorso a tale strumento per i dipendenti di Italgas spa
Il progetto denominato "Smart Working" (di seguito, anche SW) prevede - nel rispetto della Legge n. 81 del 2017, del CCNL Gas Acqua e degli accordi sindacali, nonché delle procedure e regolamenti aziendali - una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che consiste nella possibilità per i dipendenti, per una parte delle giornate lavorative totali, di svolgere la propria attività lavorativa anche al di fuori dei locali aziendali, attribuendo ai medesimi una maggiore flessibilità ed autonomia nella scelta dei luoghi in cui si effettua la prestazione lavorativa, in un quadro di maggiore responsabilizzazione e orientamento ai risultati da parte dei dipendenti coinvolti.
In data 20 dicembre 2017, Italgas spa, d'accordo con le OO.SS., ha confermato che la fase di sperimentazione di Italgas spa sarà prorogata fino al mese di giugno 2018 e che, a far data dal mese di aprile 2018, la sperimentazione verrà estesa anche alle risorse inserite nelle Staff Tecniche di Italgas Reti spa
In data 6 marzo 2018, Italgas e le OO.SS. si sono incontrate per confermare che la proroga si protrarrà fino al mese di dicembre 2018, nonché per estendere il progetto anche a Italgas Reti spa, definendone la popolazione coinvolta ed il contenuto del presente Regolamento.
Con il presente Regolamento, pertanto, si stabiliscono i criteri di svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai dipendenti delle società appartenenti al Gruppo Italgas al di fuori delle normali sedi di lavoro in regime di SW.
1. Principi generali.
Il presente Regolamento aziendale (di seguito, "Regolamento") definisce le modalità operative di dettaglio della prestazione lavorativa in SW e può essere modificato in qualsiasi momento dall'Azienda, fermo restando il rispetto della normativa e degli accordi collettivi vigenti in materia.
Per SW si intende una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa saltuariamente effettuata al di fuori dei locali aziendali, in luogo differente rispetto alla normale sede di lavoro, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda, idonei a consentire lo svolgimento della prestazione a favore dell'Azienda stessa.
L'accesso allo SW non varia in nessun modo gli obblighi ed i doveri del dipendente, così come i diritti ad esso riconosciuti dalle norme vigenti, sia di legge che di contratto individuale e collettivo.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali non comporta la variazione della sede di lavoro così come non incide sulla quantità e sulla qualità della prestazione contrattualmente dovuta e non modifica il potere direttivo, di indirizzo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, quest'ultimo esercitato in conformità e nel pieno rispetto di quanto previste) dall'art. 4 della L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 23 del D.lgs. n. 151/2015 e dall'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 185/2016, nonché nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 196/2003.
Pertanto, anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità SW, il potere di controllo del datore di lavoro verrà esercitato, laddove possibile, con le stesse modalità con cui viene esercitato all'interno dei locali aziendali. Il dipendente è adeguatamente informato sulle modalità di utilizzo degli strumenti informatici di lavoro e di effettuazione dei controlli, descritti nella Policy aziendale relativa alla assegnazione e gestione degli apparati informatici, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Lo SW non comporta alcuna ricaduta sull'inquadramento e sul livello retributivo del singolo lavoratore e sulle opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e percorsi professionali.
Lo SW, così come definito e disciplinato all'interno del presente Regolamento, non si configura come Telelavoro, né tantomeno ne integra la fattispecie sotto un profilo normativo. Allo stesso modo, lo SW non costituisce in alcun modo svolgimento di lavoro in Trasferta o Servizio fuori sede.
2. Destinatari e durata della sperimentazione.
L'ambito di applicazione del presente Regolamento, nonché la durata della sperimentazione, sono definiti dagli accordi sindacali in materia.
Lo SW potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma del tempo parziale orizzontale, il cui ruolo e le relative mansioni siano compatibili, organizzativamente, con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro. L'Azienda si riserva di valutare tale compatibilità sulla scorta di analisi tecnico/organizzative.
Sono esclusi i dipendenti con contratto di apprendistato professionalizzante, i dipendenti in prova e con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.
Trascorso il periodo di sperimentazione indicato negli accordi sindacali, verrà rispristinata, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva, l'originaria modalità della prestazione di lavoro nei locali aziendali. Qualora l'Azienda ravvisi la necessità di prorogare il termine della sperimentazione, provvederà a darne notizia ai lavoratori coinvolti.
3. Modalità di adesione e attività formative obbligatorie.
L'adesione allo SW è volontaria e viene formalizzata mediante sottoscrizione di un Accordo individuale in forma scritta, nonché integrale accettazione del presente Regolamento, con il quale è disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Al dipendente che aderisce allo SW verrà consegnata una informativa in cui sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, nonché copia del presente Regolamento, cui il dipendente dovrà attenersi.
I dipendenti che accederanno al regime di SW dovranno partecipare obbligatoriamente ad un apposito modulo formativo, al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di SW, anche con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed al fine di precisare i comportamenti al cui rispetto il dipendente è tenuto. Tale modulo formativo costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento dello SW.
4. Modalità di recesso.
La concessione e il mantenimento di tale modalità della prestazione non costituisce un obbligo per l'Azienda, che si riserva, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la facoltà di revocarla prima della scadenza prevista, in relazione a ragioni tecnico/organizzative/produttive.
In ogni caso, le Parti potranno recedere dall'Accordo individuale sullo SW, per giustificato motivo e senza preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, L. n. 81/2017.
5. Programmazione e autorizzazione.
I dipendenti che parteciperanno allo SW potranno usufruire di tale modalità di lavoro esclusivamente per un massimo di 1 (uno) giorno alla settimana. In caso di mancato utilizzo della giornata disponibile nella settimana, detta giornata non sarà utilizzabile e/o differibile ad altra settimana. Lo SW dovrà essere gestito per giornate intere.
Le giornate di SW sono programmate in accordo con il Responsabile con un preavviso coerente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza. In caso di sopravvenute esigenze produttive aziendali o personali del dipendente, sarà possibile modificare la suddetta programmazione.
La richiesta del giorno settimanale in cui effettuare l'attività lavorativa in regime di SW, coerente con quanto programmato in accordo con il Responsabile, dovrà in ogni caso essere inserita in One Space e preventivamente autorizzata dal Responsabile.
6. Strumentazione informatica.
L'Azienda metterà a disposizione del dipendente la dotazione tecnologica ritenuta necessaria per lo svolgimento di attività lavorativa in regime di SW, che consiste in un PC portatile dotato di tutte le componenti (software e hardware) necessarie a svolgere le attività lavorative, nonché in delle cuffie con microfono.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare in modo proprio e a custodire con diligenza le dotazioni aziendali assegnate, in conformità a quanto previsto nella Policy relativa alla assegnazione e gestione degli apparati informatici.
Il dipendente esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto, procurati da un uso improprio delle apparecchiature informatiche assegnate.
In SW il dipendente assicurerà la connessione internet che dovrà risultare adeguata con l'ordinato e continuativo svolgimento della prestazione per tutta la durata dell'orario di lavoro. Non saranno riconosciuti rimborsi o indennizzi per i costi di connessione o consumi energetici.
7. Orario e luogo di lavoro e modalità di svolgimento della prestazione.
La giornata di lavoro in SW è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata ad "orario normale" di lavoro e pertanto, al fine di rilevare la presenza, verrà preso a riferimento l'orario di lavoro della sede di lavoro di appartenenza, ivi comprese le fasce di flessibilità, come previste dai relativi accordi sindacali.
In caso di malattia coincidente con il giorno in SW, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.
Nella modalità SW, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dei presupposti su cui tale modalità si fonda, è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario e non è previsto lo svolgimento di lavoro notturno, né festivo, né i trattamenti previsti per il mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa.
Inoltre, nelle giornate di svolgimento di attività in modalità SW non è consentito fruire di permessi di alcuna natura o di ferie richieste per mezze giornate.
In relazione alle caratteristiche connesse alle attività svolte in regime di agibilità sindacale, non sarà possibile fruire di tali permessi in occasione delle giornate di SW. Pertanto la fruizione delle agibilità in questione dovrà coincidere con le giornate di lavoro effettuate in sede.
Per le giornate di svolgimento dello SW, l'Azienda non darà corso al riconoscimento del trattamento di ristorazione.
Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di SW, il dipendente si assume la responsabilità di scegliere un luogo dal quale prestare la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali che - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza - risponda ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e quindi, sia idoneo all'uso abituale di supporti informatici, non metta a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati dal dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni e risponda ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall'Azienda e riepilogati nell'informativa consegnata al dipendente.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità SW il comportamento del dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede, disciplina, dignità e moralità, così come previsto nel Codice Etico Italgas.
Durante lo SW il dipendente assicura il mantenimento del medesimo impegno professionale, continuando a garantire una prestazione per livelli qualitativi e quantitativi in linea con quella resa presso la normale sede di assegnazione.
Durante l'orario di lavoro il dipendente deve svolgere le ordinarie mansioni compatibili con l'assenza fisica dagli uffici aziendali e - fatti salvi i periodi di pausa, di riposo e di disconnessione di cui al successivo punto 8 - deve essere disponibile e reperibile per i colleghi e responsabili, tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda, per la partecipazione alle attività lavorative.
In caso di impossibilità a prestare la propria attività lavorativa che si verifichi nel corso della giornata di SW, il dipendente è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al proprio responsabile diretto.
In caso di problemi tecnici della dotazione in uso per lo SW, il lavoratore deve prontamente avvisare il responsabile e comunque attivare la richiesta di assistenza secondo i normali canali aziendali. In tale situazione, il dipendente potrà essere chiamato dal Responsabile ad essere presente in ufficio.
8. Pause e diritto alla disconnessione.
Il dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dal contratto collettivo nonché nell'ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; con riferimento alla disconnessione, si precisa che, di norma, non è richiesto al dipendente di rendere la propria prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro.
9. Salute e sicurezza.
Il dipendente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali e, pertanto/ è tenuto ad adottare un comportamento che non lo esponga a rischi connessi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
A tal fine, come previsto al punto 3 del presente Regolamento, il dipendente riceve adeguata informazione e formazione In materia di salute e sicurezza nello svolgimento della prestazione in modalità di SW e all'esterno dei locali aziendali. Il dipendente riceve, altresì, informativa scritta quanto ai rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L'Azienda si impegna a fornire al dipendente apparecchiature tecnologiche conformi alla normativa in vigore.
Con riferimento all'Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23 L. n. 81/2017) resta pienamente confermato che qualora un dipendente in SW subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali, dovrà dare tempestiva informazione al proprio Responsabile e ai servizi aziendali interessati, nonché seguire scrupolosamente quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali.
In caso di infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, il lavoratore avrà diritto alla tutela assicurativa nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/1965, quando, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2017, la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
10. Regole generali di condotta e riservatezza.
Lo SW è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente Regolamento, nonché alle policy aziendali ed, inoltre, al Codice Etico, verranno applicate le sanzioni disciplinari indicate nel Codice Disciplinare vigente in azienda.
Tutto il personale coinvolto nel progetto SW è tenuto ad osservare le misure di sicurezza comportamentale e tecnologica oggetto della normativa aziendale, a tutela del patrimonio informativo e del business.
Il lavoratore è consapevole che lo SW comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro e, pertanto, in condizioni che sono potenzialmente più esposte al rischio correlato alla compromissione della confidenzialità e della riservatezza delle informazioni aziendali.
Anche in considerazione di quanto sopra, il lavoratore che svolga la sua attività lavorativa in regime di SW è tenuto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutti gli apparati messi a disposizione dall'Azienda, nonché tutte le informazioni aziendali ricevute anche per il tramite degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati ed è tenuto a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali venga mantenuta.
In caso di furto delle apparecchiature informatiche in dotazione, il dipendente dovrà fornire tempestiva informativa al proprio Responsabile e attenersi alle vigenti policy aziendali.
11. Disposizioni finali.
Per quanto non regolato dal presente Regolamento, si rimanda alle norme in materia contenute nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. da 18 a 24), nonché agli accordi sindacali in materia.
