Categoria: Normativa regionale
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ASSESSORATO DELLA SALUTE


CIRCOLARE 16 settembre 2010, n. 1276.
G.U.R. Sicilia, 15 ottobre 2010, n. 45


Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 9, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Quadro normativo

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha ampliato e modificato l'apparato sanzionatorio previgente, rendendo necessaria la diffusione di linee di indirizzo che assicurino uniformità, a livello regionale, della metodologia operativa dei servizi delle aziende sanitarie provinciali, quali organi di vigilanza ai sensi dell'art. 13, comma 1, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare il citato decreto legislativo n. 106/09 integra significativamente la disciplina, già prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 81/08, relativa al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, emesso dall'organo di vigilanza delle aziende sanitarie provinciali.
Ai fini della disamina delle predette problematiche è stato istituito presso il servizio 3 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli organi di vigilanza delle aziende sanitarie provinciali, coordinato dal responsabile del suddetto servizio.
Con la presente circolare, visti anche gli esiti delle riunioni del citato gruppo di lavoro ed i contenuti dalla circolare n. 33 del 10 novembre 2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avente per oggetto: "Provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/08 come modificato dal decreto legislativo n. 106/09", si intendono fornire indicazioni utili per la corretta applicazione, da parte degli organi di vigilanza delle AASSPP della Regione siciliana, delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni recante: "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", in merito ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale a seguito di accertamento di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli eventuali ricorsi avverso ai suddetti provvedimenti.
Nel seguito si riportano i commi 1, 2 e 9 del citato art. 14 del decreto legislativo n. 81/08 come modificato dal decreto legislativo n. 106/09:
- comma 1, art. 14, decreto legislativo n. 81/08, come modificato dal decreto legislativo n. 106/09: "Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministra-zioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento é pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento é pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato i, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.";
- comma 2, art. 14 del decreto legislativo n. 81/08, come modificato dal decreto legislativo n. 106/09:
"I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi "in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46" trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".
- comma 9, art. 14 decreto legislativo n. 81/08, come modificato dal decreto legislativo n. 106/09: "Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia".

Provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione de quo presenta le seguenti caratteristiche:
• è un provvedimento amministrativo, di carattere cautelare, che può essere adottato e successivamente revocato dall'organo di vigilanza. A tal proposito la circolare n. 33/09 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, specifica che: "in ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione l'attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo è non già al personale ispettivo, ma agli organi di vigilanza";
• il provvedimento di sospensione non sostituisce lo strumento del sequestro preventivo di cui all'art. 321 del codice di procedura penale. Qualora emergessero le condizioni sia per l'adozione del provvedimento di sospensione che quelle per il sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p., il provvedimento di sospensione non dovrà essere adottato e si provvederà solo al sequestro. Nel caso in cui gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione fossero diversi, oppure nell'ipotesi in cui l'A.G. non convalidi il sequestro cautelare, si potrà, eventualmente, adottare il provvedimento di sospensione;
• presupposto del provvedimento di sospensione è l'accertamento di violazioni gravi e reiterate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In attesa dell' adozione del decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/08, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato i al decreto legislativo n. 81/08.
L'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81/08, ai fini dell'applicazione del provvedimento di sospensione, stabilisce, inoltre, che: "si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole".
A tal proposito la circolare n. 33/09 del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali specifica che: «In tal senso sarà cura dell'organo di vigilanza verificare l'eventuale sussistenza di violazioni "della stessa indole" da parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la presenza di "più violazioni" - pertanto almeno due, anche contestuali - negli anni successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza definitiva - potrà dar luogo all'adozione del provvedimento di sospensione.»;
dies a quo: il computo dei 5 anni decorre dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/09 e cioè dal 20 agosto 2009;
• violazioni della stessa indole: si considerano della stessa indole le violazioni individuate nell'allegato I al decreto legislativo n. 106/09;
• la sospensione di attività consente unicamente lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori impartiti dall'organo di vigilanza; sotto il profilo spaziale gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva o, nel caso dell'edilizia, al cantiere in cui sono stati riscontrati i presupposti per la sospensione; sotto il profilo temporale la sospensione dell’attività ha decorrenza immediata;
• l'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con sede in Roma via di Ripetta n. 246, c.a.p. 00186 e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede in Roma - piazzale Porta Pia n. 1 Roma.
Ai sensi dell'art. 14 del d.lvo 81/08 il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato a seguito di:
1) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e quindi, verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni ex decreto legislativo n. 758/94;
2) pagamento della somma, aggiuntiva rispetto a quelle penali, civili e amministrative vigenti, pari a euro 2500, da versare sul capitolo del bilancio regionale n. 1779 denominato "Proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758”.
La mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione configura lo specifico reato, introdotto al comma 10 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/08 come modificato dal decreto legislativo n. 106/09, punito con la pena dell'arresto fino a 6 mesi. In questo caso il personale ispettivo, non essendo ammessa per il contravventore la procedura della prescrizione, ex decreto legislativo n. 758/94, dovrà informare l'autorità giudiziaria della commissione del reato.

Ricorso avverso il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 106/09, sopra riportato


Con il parere n. 11327/172.11.08 del 19 giugno 2008, l'Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia, si esprime "... circa il significato da attribuire all'espressione 'Presidente della Giunta Regionale' alla luce delle disposizioni dello Statuto e di tutta la normativa regionale successiva, volta a disciplinare l'organizzazione dei vari rami dell'Amministrazione" attribuendo la competenza sulla decisione dei ricorsi, di cui al comma 9, del citato art. 14 del decreto legislativo n. 81/08 come modificato dal decreto legislativo n. 106/09, all'Assessore regionale per la salute.
Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione potrà essere proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, adottato dai competenti organi di vigilanza delle aziende sanitarie provinciali (AA.SS.PP.), indicando nello stesso un numero di fax a cui anticipare la decisione dell'Assessore regionale per la salute in merito al ricorso.
Il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso decorre dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di sospensione adottato dagli organi di vigilanza.
Il ricorso dovrà essere inoltrato al servizio 3 - Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE), dell'Assessorato regionale della salute, via Mario Vaccaro n. 5, c.a.p. 90145 Palermo, e potrà essere notificato tramite ufficiale giudiziario o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno o depositato direttamente al dipartimento A.S.O.E., all'indirizzo di cui sopra. Se il ricorso è spedito per posta si considera proposto in tempo utile se inviato entro il termine prescritto; a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
Copia del ricorso, contemporaneamente, deve altresì essere notificata con le stesse modalità di cui sopra all'organo di vigilanza dell'A.S.P. che ha adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Gli organi di vigilanza delle AA.SS.PP. dovranno dare immediata comunicazione al competente servizio 3 -Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui sopra, dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, trasmettendo anche a mezzo fax, copia del verbale di accertamento della violazione, al fine di rendere più celere la trattazione dell'eventuale ricorso.
In caso di proposizione del ricorso l'organo di vigilanza, che ha adottato il provvedimento impugnato, dovrà trasmettere anche per le vie brevi, le proprie controdeduzioni sui motivi del ricorso nel più breve tempo possibile e comunque non oltre giorni tre dal ricevimento del ricorso, ovvero dalla richiesta avanzata dal competente servizio 3 del DASOE.
Il dirigente del servizio 3 del D.A.S.O.E., ai fini del completamento dell'istruttoria, si avvarrà, per gli aspetti prettamente giuridici, del supporto consulenziale dell'area interdipartimentale affari giuridici del dipartimento programmazione strategica. Per particolari problematiche tecniche, connesse al provvedimento di sospensione oggetto del ricorso, il dirigente del servizio 3 del DASOE, può avvalersi della collaborazione dei responsabili degli organi di vigilanza delle AA.SS.PP. della Regione, diversi da quelli che hanno adottato il provvedimento di sospensione.
All'esito dell'istruttoria, il ricorso sarà deciso con decreto dell'Assessore regionale per la salute entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del medesimo ricorso.
Il decreto di decisione del ricorso sarà comunicato al ricorrente ed all'organo di vigilanza dell'ASP, che ha adottato il provvedimento di sospensione, con raccomandata postale con avviso di ricevimento e anticipato alla conoscenza del ricorrente e dell'organo che ha disposto la sospensione dell'attività via fax, se indicato.
Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, a far data dalla notifica del ricorso, il provvedimento di sospensione perderà efficacia.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

L'Assessore: RUSSO

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