Tipologia: Accordo
Data firma: 20 giugno 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2026
Parti: Fassa e RSU/Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Cemento, Fassa, Ravenna, Sassuolo
Fonte: filleacgil.net


Sommario:

 

Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Salute, sicurezza e ambiente
3. Formazione ed aggiornamento professionale
4. Organizzazione del lavoro ed orari
4.1 Flessibilità organizzativa

4.2 Calendario chiusure annuali
4.3 Banca ore solidale
4.4 Gestione cali di lavoro
5. Sistema retributivo incentivante - Premio di risultato
5.1 Lavoratori interessati
5.2 Indicatori
5.2.1. Indice di produttività
5.2.2. Indice di efficienza trasporti

 

5.2.3. Indice di efficienza macinazione
5.2.4. Indice di risparmio energetico
5.3 Importi del premio di risultato
5.4 Obiettivi di indice
5.5 Collegamento alla partecipazione
5.6 Maturazione
5.7 Erogazione
5.8 Diritto di opzione - Welfare
5.9 Clausola generale
5.10 Verifiche periodiche e clausola di salvaguardia
5.11 Clausola di riservatezza
5.12 Clausola finale
6. Validità e durata


Verbale di accordo

In data 20 giugno 2024, presso lo stabilimento della Società Fassa srl sito in Via del Cimitero n. 131 a Ravenna, tra la Società Fassa srl (di seguito denominata anche “Società") […], la RSU di stabilimento, […], assistita dalle Organizzazioni Sindacali Fillea Cgil […], Filca Cisl […] e Feneal Uil […], di seguito congiuntamente anche “Parti”, è stato sottoscritto il presente accordo di secondo livello (di seguito anche "Accordo Aziendale” o “Accordo”), valevole per il personale dipendente Fassa srl dello stabilimento di Ravenna e del deposito di Via Circonvallazione Nord Est, 48/50 a Sassuolo (MO).

Premessa
Il presente Accordo vuole definire le condizioni di reciproco impegno tra le Parti allo scopo di aumentare la capacità della Società di rispondere efficacemente alle richieste di un mercato sempre più complesso e incerto, in cui si conferma la presenza di concorrenti europei estremamente qualificati, si entra nel periodo successivo alla fine dei bonus edilizi che hanno spinto il mercato residenziale degli ultimi anni e, al contempo, si vuole migliorare la qualità del lavoro, garantendone la sicurezza e la formazione. Si rendono pertanto necessarie l'adozione e l’implementazione di continue azioni innovative, produttive e commerciali, volte ad affrontare e contrastare i fattori di variabilità che la Società si trova a fronteggiare sia sul mercato italiano che in quei mercati esteri nei quali intende rafforzare la propria presenza.
Si configura pertanto la necessità di operare in modo flessibile e di garantire la partecipazione dei Lavoratori, della RSU e delle Organizzazioni Sindacali al fine di favorire e migliorare la produttività, la qualità e la redditività aziendali.
Le Parti concordano anche che la definizione di un sistema premiante collegato ad indicatori di performance ed al raggiungimento dei correlati obiettivi è elemento significativo per assicurare il diretto coinvolgimento dei Lavoratori.
Per quanto sopra esposto, le Parti stipulano il presente Accordo, volendo porre le premesse per agevolare i rapporti tra i Lavoratori e la Società, attraverso un confronto costruttivo che consenta di:
- migliorare la produzione in termini di produttività ed efficienza, nel rispetto degli standard interni e di quelli richiesti dal Cliente;
- rendere i Lavoratori partecipi del miglioramento dei risultati aziendali;
- garantire la sicurezza sul luogo di lavoro;
- perseguire un maggiore benessere organizzativo e la formazione:
- assicurare un corretto dialogo tra le Parti.

1. Relazioni sindacali
Le Parti concordano che è fondamentale mantenere e sviluppare delle corrette e positive relazioni sindacali. Nello spirito di quanto finora esposto nel presente Accordo, le Parti confermano quindi la propria disponibilità e volontà di implementare un sistema di confronto costruttivo e di relazione Pertanto, si conviene quanto segue:
- la Società conferma la disponibilità a fornire le informazioni previste dal vigente CCNL per i lavoratori addetti all’industria per la produzione di cemento, calce, gesso e malte, dalla stessa applicato, nonché quelle utili per il conseguimento degli obiettivi individuati con il presente Accordo Aziendale.
- la Società, la RSU ed i Lavoratori, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, si adopereranno affinché si possano ricercare e realizzare rapide e adeguate soluzioni alle diverse esigenze produttive ed organizzative, comprese quelle collegate alle esigenze di mercato.
La Società conferma la propria disponibilità ad incontrare, su richiesta, la RSU, eventualmente assistita dalle Organizzazioni Sindacali, allo scopo sia di favorire la corretta comunicazione all’interno della Società mediante gli strumenti previsti dal già citato vigente CCNL, sia di contribuire ad una rapida diffusione delle informazioni.
Ogni incontro dovrà essere richiesto con precisazione dell'ordine del giorno e quindi degli argomenti da trattare, che saranno gli unici ad essere affrontati.
Si stabilisce quindi di instaurare un sistema di informazioni sulle seguenti tre aree:
1) organizzativa, inerente all'andamento macroeconomico nel contesto del settore di mercato ed i risultati economici della Società;
2) tecnica, inerente investimenti tecnologici e produttivi, investimenti in formazione e relativi piani e tematiche concernenti l’ambiente di lavoro, la salute e la sicurezza;
3) gestionale, riguardante la normale gestione dell'attività lavorativa (livelli occupazionali e pari opportunità), i livelli occupazionali di stabilimento e l'andamento dell’orario lavorativo.
Le Parti confermano la disponibilità di indire incontri, da tenersi di persona o con partecipazione da remoto, aventi all'ordine del giorno i punti sopraesposti, rimanendo ferma la disponibilità da parte della Società di ascoltare ogni motivata richiesta o segnalazione che possa esserle posta all'attenzione dalla RSU.
La successiva attività di informazione dei Lavoratori dovrà avvenire nell’'ambito delle assemblee sindacali previste dalla legge e dal vigente CCNL. negli spazi opportunamente messi a disposizione dalla Società.
Il miglioramento delle relazioni tra la RSU e la Società si fonda anche sull’imprescindibile reciproco rispetto delle regole stabilite dal vigente CCNL in tema di relazioni sindacali. Pertanto, la richiesta di permesso sindacale dovrà pervenire alla Società con un preavviso di almeno 24 ore, fatti salvi casi eccezionali di necessità e d’urgenza.

2. Salute, sicurezza e ambiente
Le Parti confermano la massima attenzione alle problematiche legate all’ambiente di lavoro, alla sicurezza ed all'igiene nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dichiarando altresì che la sicurezza nei luoghi di lavoro e dei propri prodotti rappresenta un fattore strategico di qualità e di successo.
L'impegno della Società verso i temi della sicurezza e della prevenzione è confermato dalla costante ricerca di miglioramento degli impianti, delle procedure e dall’attività di informazione e formazione dei collaboratori.
La Società conferma la propria disponibilità ad incontrare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), anche in aggiunta agli adempimenti disposti dal D.Lgs n. 81/2008 e dal D.Lgs n. 106/2009, su richiesta degli stessi, in base alla presentazione di un ordine del giorno, sia per verificare ed analizzare eventuali problemi riscontrati, sia per raccogliere eventuali proposte, al fine di individuare ed attuare le migliori soluzioni possibili, tenuto conto delle modalità e dei tempi per la realizzazione delle stesse.
La Società conferma alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali di aver adempiuto e che adempierà costantemente a quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e dal D.Lgs n. 106/2009, con particolare riferimento alle attività di informazione e formazione dei Lavoratori, nonché ai rapporti con i RLS. nei termini previsti dalla normativa sopra citata.

4. Organizzazione del lavoro ed orari
4.1 Flessibilità organizzativa

Le Parti convengono che la competitività e la qualità del servizio della Società si basano anche sulla sua capacità di dare risposte veloci ed efficaci alle richieste del mercato. Pertanto, una gestione flessibile degli orari di lavoro per meglio far fronte alle impreviste fluttuazioni della domanda di mercato e per il più adeguato funzionamento degli impianti e dei servizi costituisce un fattore fondamentale per raggiungere i predetti obiettivi.
Di conseguenza le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e con l’accordo della RSU, consapevoli dell’importanza di intercettare le opportunità del mercato anche ove le stesse fossero caratterizzate da imprevedibilità e discontinuità, valutano positivamente la possibilità temporanea di modifiche all’orario di lavoro o il ricorso al lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla legislazione vigente (art. 33 del CCNL applicato dalla Società) e in ogni caso non considerando tale flessibilità come un elemento strutturale volto a gestire la mancanza di personale.
Nell'ottica di premiare la disponibilità dei Lavoratori ad eseguire attività lavorativa straordinaria, le Parti concordano che, a partire dal 1° luglio 2024, il lavoro straordinario effettuato nella sola giornata del sabato verrà a titolo di miglior favore integrato, ulteriormente alla maggiorazione oraria già prevista dal vigente CCNL, con un’indennità oraria di Euro 6,00 (sei/00) lordi, a condizione che le ore consecutivamente lavorate nella giornata siano almeno quattro.
L’applicazione di tale indennità è valida per tutto il personale dello stabilimento e del deposito, con esclusione di quello appartenente alla Direzione Commerciale e di quello che ha la prestazione lavorativa straordinaria contrattualmente forfettizzata.

6. Validità e durata
[…]
Le Parti si danno atto che il presente Accordo annulla, sostituisce e supera integralmente qualsiasi altro Accordo precedentemente stipulato dalle Parti riferito alle materie qui trattate.
Letto, confermato e sottoscritto.