Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2010, n. 358.

B.U.R. Lazio 21 ottobre 2010, n. 39

Recepimento dell'accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 67/CSR, in data 8 aprile 2009, recante: «Adozione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013. Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio».


LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTO Io Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. T0229 del 25.04.2010 che riserva al Presidente della Regione le competenze inerenti il settore organico di materie relative alla Salute;

VISTO l'art. 117 della Costituzione che annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;

VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO l'art. 17 del citato Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'adozione di piani di controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in commercio e della loro utilizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito con provvedimento dell'8 aprile 2009 recante la "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013" e i relativi allegati A e B recanti rispettivamente gli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani regionali di controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari (rep. atti n. 67/CSR);

RITENUTO di recepire il suddetto Accordo e adottare il Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013;

RITENUTO di approvare le "Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che il Direttore Regionale competente in materia provvedere a trasmettere le linee di indirizzo di cui al suindicato allegato A alle Aziende USL del Lazio per la realizzazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari;

RITENUTO che il presente atto non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità

DELIBERA

di recepire l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito con provvedimento dell'8 aprile 2009 recante la "Adozione del Piano di controllo sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013" e i relativi allegati A e B recanti rispettivamente gli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani regionali di controllo ufficiale su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari (rep. atti n. 67/CSR);

di approvare le "Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Direttore Regionale competente in materia provvederà a trasmettere le linee di indirizzo di cui al suindicato allegato A alle Aziende USL del Lazio per la realizzazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.


Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

Linee di indirizzo per l'attuazione del Piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio

Premessa e Normativa di riferimento
Le attività di controllo e vigilanza sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari rappresentano un aspetto fondamentale nell'ambito della prevenzione di eventuali rischi sanitari, ambientali ed agronomici.
Le norme di riferimento sono le seguenti:
- D. L.gs. n. 194/95 " Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" che ha introdotto sostanzialmente il concetto innovativo di programmazione ed attuazione di piani di controllo annuale, anche al fine di garantire un mutuo scambio di informazioni tra gli stati Membri dell'Unione Europea.
- D.P.R. 23.04.2001 n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato l, legge 59/97) che ha modificato la normativa vigente e ha affidato al Ministero della Salute e alle Regioni i compiti di vigilanza.
- Decreti del Ministro della Salute del 24.04.1996, del 9.06.1997, del 30.04.1999 e del 09.08.2002 che danno attuazione all' art. 17, commi 1-2-3 del D. L.gs. 194/95, che prevedono la realizzazione di piani di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e sull'impiego di prodotti fitosanitari, i cui risultati devono essere trasmessi ogni anno alla Commissione della Comunità Europea e agli Stati membri.
- Accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano- Rep. Atti n. 67/CSR- in data 8 aprile 2009, in attuazione del DL.gs. 194/95 e del D.P.R. n. 290/01, concernente l'adozione del piano di controllo ufficiale sull'immissione in commercio e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05.05.2009).


Finalità e Obiettivi
Le finalità che si vogliono perseguire con l'adozione delle presenti linee di indirizzo regionale sono:
• tutela della salute dell'uomo
• sicurezza dei prodotti alimentari
• tutela dei luoghi di vita
• sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro
• tutela ambientale
• rispetto dei principi agronomici
• garanzia di assicurare l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione Europea.
Per l'efficace raggiungimento delle sopradette finalità, sono individuati i seguenti obiettivi specifici regionali:
• standardizzare le modalità dei controlli ufficiali da effettuare, nelle fasi del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari;
• assicurare un elevato livello di integrazione e coordinamento tra le strutture coinvolte a vario titolo nella realizzazione del Piano;
• svolgere i controlli su tutto il territorio regionale da parte delle Aziende USL del Lazio;
• assicurare formazione adeguata del personale dedicato all'attività di vigilanza;
• rispettare la tempistica prevista per la trasmissione dei risultati dei controlli alle autorità competenti.
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le indicazioni ed i criteri ai fini della realizzazione delle attività dì controllo ufficiale da attuare nella Regione Lazio.


Coordinamento
La Direzione Regionale "Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale" (di seguito indicata come Direzione regionale competente) è individuata quale Autorità sanitaria regionale responsabile delle funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite alla Regione in materia di programmazione del controllo ufficiale sul commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, nonché del mantenimento dei rapporti con gli uffici competenti del Ministero della Salute ai fini di assicurare i flussi informativi relativi alle attività del controllo ufficiale previsti nel presente atto.
Presso la stessa Direzione Regionale è istituito un Gruppo di lavoro tecnico di supporto per le attività inerenti l'attuazione del Piano, composto dai rappresentanti designati dalle strutture competenti nelle attività previste dal presente Piano.
Tale gruppo di lavoro tecnico ha compiti di:
• formulare proposte per la programmazione e l'attuazione delle attività di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari, comprese le modifiche e/o integrazioni delle attività già in essere;
• valutare le attività svolte e i risultati ottenuti.


Controllo ufficiale
Gli interventi di vigilanza e controllo ufficiale, previsti dal presente Piano, sono svolti dalle competenti articolazioni organizzative dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL del Lazio, attuando un coordinamento con le Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura e con ARPA LAZIO relativamente alla raccolta di informazioni per la correlazione con altri piani di competenza ambientale di cui al punto 4.2 dell'Allegato B all'accordo dell'8/4/2009.
Al fine di garantire l'efficacia degli interventi ed il necessario coordinamento delle attività, anche alla luce dell'esperienza già acquisita, è auspicabile l'istituzione, in ogni Dipartimento di Prevenzione, di un apposito gruppo di lavoro dipartimentale che tenga conto delle competenze trasversali ai vari servizi e settori coinvolti nel Piano.
A tale gruppo di lavoro dipartimentale spetta il compito di dare attuazione nel proprio territorio alle direttive contenute nel presente Piano.
Il Dipartimento di Prevenzione di ogni Azienda USL, al fine di favorire la completa realizzazione del piano di controllo, sulla base delle proposte del gruppo dipartimentale, predispone un proprio programma aziendale annuale secondo le indicazioni del presente piano, coordinando gli interventi delle articolazioni organizzative interessate in modo da evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse.
Copia del programma aziendale, deve essere trasmessa alla Direzione Regionale competente entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di riferimento.
Le attività di supporto analitico sono svolte dall'ARPA LAZIO nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Gli ambiti del controllo ufficiale relativo ai prodotti fitosanitari sono:

1) Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

2) Impiego dei prodotti fitosanitari

3) Presentazione dei risultati delle attività

4) Formazione



1) IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1.1. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

Nell'ambito delle attività di controllo è necessario verificare il possesso dell'abilitazione e dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e che questi ultimi siano immessi in commercio conformemente a tutte le condizioni previste dal decreto autorizzativo del Ministero della Salute, con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni relative a particolari limitazioni territoriali.
I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito del Ministero: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
In materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194.

1.2. Modalità di esecuzione delle ispezioni
- Le ispezioni relative al commercio dei prodotti fitosanitari vengono effettuate utilizzando il modello di Verbale d'ispezione rivendite di prodotti fitosanitari di cui all'Allegato 1.
- Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita dei prodotti fitosanitari sono finalizzate alla verifica della conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 290/2001, alle prescrizioni riportate nella Circolare del Ministro della Sanità 30 aprile 1993 n. 15, nonché al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 quando ricorrano le condizioni d'obbligo e di rischio per i lavoratori.
- Esse sono effettuate sulla base:
• di una "valutazione del rischio" sotto vari profili che, in riferimento ai prodotti fitosanitari, sono associati agli esercizi di vendita e di deposito degli stessi prodotti, alla quantità di questi ultimi, alla particolarità territoriale del luogo dove è collocato il deposito o la rivendita, nonché agli elementi autorizzativi del prodotto e alla conformità delle etichette che accompagnano lo stesso;
• dei dati relativi ai controlli effettuati presso le aziende negli anni precedenti;
• di qualsiasi informazione o segnalazione di irregolarità.

1.3. Frequenza delle ispezioni.
Il numero di ispezioni deve soddisfare i seguenti criteri:
o La frequenza minima fissata dalla programmazione aziendale deve essere rapportata:
■ alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita;
■ agli esiti dei controlli risultanti da precedenti attività ispettive, con particolare considerazione delle eventuali situazioni di inadempienza riscontrate;
■ sulla base dei dati di vendita dei prodotti fitosanitari relativa agli anni precedenti;
o nel periodo di vigenza del piano di controllo deve essere garantita la vigilanza su tutti i locali di deposito e gli esercizi di vendita presenti sul territorio regionale
o da parte di ciascuna Azienda USL deve comunque essere assicurata una quota di controllo annuale su almeno 1/3 dei locali di deposito e degli esercizi di vendita nel proprio territorio di competenza.

1.4. Luoghi nei quali effettuare il controllo
I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono prioritariamente effettuati presso:

a. i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari nel caso sia effettuata la vendita direttamente agli utilizzatori (art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
b. i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del DPR 23 aprile 2001, n. 290.
Devono essere altresì controllati a campione i produttori florovivaisti e commercianti all'ingrosso in quanto alcuni di essi vendono prodotti fitosanitari.


1.5.Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari
Tenuto conto che nell'ambito territoriale del Lazio risultano essere presenti, attualmente, un esiguo numero di stabilimenti di produzione, che peraltro non vendono direttamente agli utilizzatori, si ritiene opportuno, nel primo anno di vigenza del presente piano, acquisire e valutare i dati di vendita forniti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) per programmare le attività di campionamento, nel corso degli anni successivi, in accordo con l’ARPA.
I campionamenti di prodotti fitosanitari, detenuti ai fini di vendita, devono essere comunque effettuati solo nei casi di fondate esigenze di verifica, previa consultazione e con accordi mirati con i competenti laboratori di riferimento.
I controlli ufficiali finalizzati alla verifica dei contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali dei prodotti fitosanitari sono effettuati tenendo conto delle prescrizioni normate dagli articoli 29, 30, 31, e 32 del DPR 23 aprile 2001 n. 290, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.
La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i valori riportati in Tabella 1, (ai sensi dell'Allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal D.M. 3 novembre 1998).

Tabella 1

Contenuto dichiarato
(in  g/Kg o g/l a 20° C)

Tolleranza

Fino a 25 gr

a) ± 15% nella formulazione omogenea
b) ± 25% nella formulazione non omogenea

> 25 fino a 100 gr

± 10%

> 100 fino a 250 gr

± 6%

> 250 fino a 500 gr

± 5%

> 500 gr

± 25gr/kg o 25gr/l

I metodi analitici per il controllo qualitativo e quantitativo possono essere i metodi CIPAC, i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.
Per le proprietà chimico-fìsiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP).
Le verifiche dovranno essere eseguite con metodi CIPAC, oppure attraverso altri metodi riconosciuti e convalidati in ambito internazionale.

1.6. Criteri di elaborazione dei risultati
Per garantire il flusso dei dati relativi all'attività di controllo ufficiale nell'ambito del commercio dei prodotti fitosanitari, i dati relativi alle ispezioni effettuate sul commercio dei prodotti fitosanitari dovranno essere comunicati utilizzando le schede previste dall'Accordo Stato-Regioni di cui agli Allegati 2 e 3, quest'ultimo nel caso si è proceduto alla verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari utilizzando. Nell'allegato 2 si dovranno riportare i dati relativi al numero di ispezioni totali effettuate, comprese quelle avvenute più volte presso lo stesso esercizio di vendita, i dati relativi al numero di rivenditori ispezionati, il numero di infrazioni accertate, specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:
• possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
• che i prodotti fitosanitari in deposito ed in vendita siano autorizzati;
• possesso e validità dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari;
• corretta conservazione dei documenti di vendita ed in particolare dei registri di carico e scarico, delle fatture e di altra documentazione atta a dimostrare la movimentazione dei prodotti fitosanitari, al fine di procedere alla "valutazione del rischio";
• integrità degli imballaggi, conformità alle disposizioni di legge e leggibilità delle etichette dei prodotti fitosanitari, corrispondenza del contenuto del prodotto con quanto dichiarato in etichetta, sia a livello delle rivendite che a livello degli utilizzatori e presenza delle schede di sicurezza, laddove ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1.5;
• conformità dei locali di deposito e di vendita per accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 23 aprile 2001 n. 290 con riferimento anche alle prescrizioni in materia dì prevenzioni incendi, di conformità degli impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di tutela ambientale, di rischio incidenti rilevanti e di trasporto delle sostanze pericolose su strada.


2) IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

2.1 Premessa
Il controllo ufficiale sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dal presente Piano viene attuato dal gruppo di lavoro dipartimentale delle Aziende USL.


2.2 Finalità del controllo
Le finalità della verifica riguardano:
• il possesso dell'autorizzazione all'acquisto (art. 25 del DPR 290/01) ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari o del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
• l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari;
• il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza;
• l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;
• l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;
• la tenuta dei registri di trattamento;
• il possesso della documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti alimentari, obbligatorio per la produzione primaria ai sensi del Regolamento 178/2002;
• la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale esposto;
• il rispetto della segnaletica antinfortunistica.


2.3 Luoghi e modalità di controllo

Il controllo nell'azienda agricola dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del gruppo di lavoro dipartimentale che dovrà necessariamente coordinarsi con le Aree decentrate regionali dell'Agricoltura.

Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo nell'ambito delle attività agricole ed extra agricole in relazione agli ambiti specifici di vigilanza attribuiti dalla norma ai servizi dei Dipartimenti di Prevenzione e con le seguenti modalità:
• la frequenza dei controlli verrà stabilita sulla base del numero delle aziende agrarie presenti e della loro distribuzione sul territorio regionale nonché in base ai dati degli esiti dei controlli degli anni precedenti;
• la scelta delle aziende agricole da inserire nel campione in particolare deve essere fatta in funzione delle dimensioni aziendali, delle quantità e del tipo dei prodotti fitosanitari più venduti nel territorio di competenza, degli indirizzi colturali prevalenti, dell'esistenza delle coltivazioni in serra;
• i controlli verranno effettuati in campo, al momento dell'impiego per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate (diluizione errata, miscelazione non corretta, quantità distribuita) e, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
• nei depositi delle derrate immagazzinate;
• nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

Le modalità della verifica, che dovrà essere attuata utilizzando come strumento di rilevazione la scheda di cui all'Allegato 4 , tengono conto:
a. del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione alla particolarità del trattamento da effettuare, alla specificità del contesto territoriale, all'importanza delle colture in ambito regionale e provinciale e alla quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale e provinciale;
b. del coordinamento e, ove possibile, dell'integrazione con i piani di lotta integrata o guidata
c. di alcune priorità nell'impiego:
• di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
• dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati;
• sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.


2.4 Criteri di elaborazione dei risultati
Per rispondere alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni, è necessario continuare a garantire il flusso dei dati relativi alle attività di controllo ufficiale, svolte anche nell'ambito dell'impiego dei prodotti fitosanitari utilizzando la scheda di cui all'Allegato 5.
È pertanto opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate in totale considerando anche quelle effettuate più volte presso lo stesso utilizzatore e i dati relativi al numero di utilizzatori ispezionati.
Si dovrà indicare anche il numero di infrazioni accertate specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:
• il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate, in considerazione del rischio in generale derivante dal contesto territoriale e sulla base delle informazioni riportate nelle schede di sicurezza, a tutela degli operatori, della popolazione e dell'ambiente;
• l'applicazione dei principi delle buone pratiche agricole, nonché dei principi di lotta integrata;
• il possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto ai sensi art. 25 del DPR 290 del 2001 e secondo le modalità riportate nell'art. 26 dello stesso DPR;
• la conservazione del Registro dei trattamenti ai sensi del DPR 290 del 2001 art. 42 comma 3, lettera b).


3) Schema di presentazione di risultati da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL

L'intera attività di controllo svolta annualmente sull'immissione in commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, deve essere relazionata alla Direzione regionale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferisce la rilevazione, utilizzando le schede di cui agli Allegati 2, 3, e 5, coerenti con quelle previste dall'Accordo Stato Regioni 8.04.2009.
Le schede devono essere corredate da una relazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. che contenga i seguenti elementi:
a. i risultati ottenuti dall'attività di controllo; comparazioni con i risultati relativi agli anni precedenti;
b. eventuali proposte utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controllo degli anni successivi.
c. Informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello aziendale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;
d. Segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente (effetti negativi su ambiente e organismi non bersaglio come ad esempio fitotossicità e tossicità verso fauna, entomofauna, uccelli ed organismi acquatici);
e. Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani
• monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;
• controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale;
• piani nazionali triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (Accordo dell'8.04.2009 Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano).


4) FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia degli interventi di controllo ufficiale da parte del gruppo interdisciplinare dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL si ritiene indispensabile attivare un percorso di aggiornamento del personale coinvolto nelle attività definite nel piano aziendale.

Allegato 1 - Verbale d’ispezione rivendite di prodotti fitosanitari
Allegato 2
- Prospetto riepilogativo dei dati sul controllo delle rivendite
- Prospetto riepilogativo dei dati sul controllo delle etichette

Allegato 3 - Prospetto riepilogativo dei dati sul controllo delle formulati
Allegato 4 - Scheda di rilevamento dei dati sull’impiego dei prodotti fitosanitari
Allegato 5 - Prospetto riepilogativo dei dati sul controllo presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari