Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 5 dicembre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Unionchimica Confapi e Fictem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, PMI
Fonte: filctemcgil.it
Sommario:
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Parte prima Relazioni industriali (Normativa comune a tutti i settori) |
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Capitolo V Orario di lavoro, riposti, festività |
Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro
In data 5 dicembre 2023 è stata raggiunta la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL datato 8 marzo 2019 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
La già menzionata Ipotesi di Accordo verrà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data 31 gennaio 2024. Per quanto riguarda la parte economica relativa all’anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie.
Parte prima Relazioni industriali
(Normativa comune a tutti i settori)
1.1 Osservatorio Nazionale Plurisettoriale
L’Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all’anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l’agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell’Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l’informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parie degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L’Osservatorio Nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l’analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l’analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l’opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali;
- monitorare la contrattazione decentrata, l’utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell’orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l’esame delle problematiche inerenti alla sicurezza e l’igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- l’esame dell’invecchiamento attivo, e dell’integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza, della formazione;
- le azioni positive:
- realizzando le disposizioni legislative;
- promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l’obiettivo di valorizzarne l’impiego, verificando l’efficacia dei programmi applicati;
- promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative. Nell’Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e Filctem-Femca-Uiltec di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- individuazione di eventuali distretti produttivi;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell’eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre, al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nell’informativa si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica, a ciascun singolo settore rappresentato.
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti, i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all’attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l’utilizzo di particolari professionalità non presenti nell’organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con la RSU le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, la RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti collettivi di loro pertinenza sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Pertanto, la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del settore al quale la società appaltatrice appartiene.
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 s successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende informeranno preventivamente la RSU su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di legge in materia.
6. Innovazione tecnologica e organizzativa.
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate o di nuovi piani industriali o gestionali particolarmente significativi e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla RSU, preventivamente informazioni, nella doverosa tutela del segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative riferite agli negli impianti, ai nuovi piani industriali e alle innovazioni organizzative gestionali.
L'Unionchimica negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nei settori rappresentati, che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nei singoli comparti tecnici, tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
7. Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture.
(nuovo) - 7.bis Misure per le donne vittime di violenza di genere
Le Parti - anche alla luce dell’Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 20.12.2018 sottoscritta tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.
La finalità delle presenti Linee guida è di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e gestire i problemi da esse derivanti. Per molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Ripreso dall’allegato (….) dell’Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.
Rimandando integralmente alla normativa vigente e alla Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015 le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito della durata massima di 5 mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA. Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
Le lavoratrici qualora vi siano in presenza di più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo, è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Sempre al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e saranno agevolate nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare disciplina in materia di ferie e par solidali.
Parte seconda Bilateralità, sanità integrativa, previdenza integrativa
(nuovo) - Art. A-5 - Informazione e Formazione Bilateralità.
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art. 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.
Parte terza
Capitolo I Mercato del lavoro
Art. 3 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale che viene quindi regolato come segue a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL.
[…]
Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
[…]
La Direzione aziendale informerà la RSU e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull’andamento delie assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti, 6% oltre 100 dipendenti dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
I lavoratori affetti da patologie di cui all’art. 8, c. 3, c. 4, D.lgs. 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le RSU.
Nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
[…]
Art. 5 - Lavoro Agile - Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
In riferimento a quanto previsto dall’art. 18 della legge 81/2017 e dal le parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e di favorire adeguate risposte alle esigenze aziendali, sociali e personali dei lavoratori, tra cui quelle di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sperimentare processi organizzativi più rispondenti e moderni, sviluppare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, ridurre il pendolarismo, rispettare l'ambiente.
A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
"Il lavoro agile o smart working" consiste in una prestazione di lavoro subordinato, con modalità non continuativa, che si svolge in parte al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza riservatezza delle informazioni aziendali.
Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali specifiche regolamentazioni previo accordo sindacale nonché i criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo.
La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull’inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa.
Per tutto quanto non previsto dalla norma di legge e dalla disciplina contrattuale, si rinvia al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali in vigore e riportato in allegato (all...)
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.
Le patti a livello aziendale tramite appositi accordi potranno effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.
Capitolo VI Interruzione, sospensione e riduzione di orario
Art. 45 - Malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o cronico degenerative, accertate dalla struttura pubblica, in caso di superamento del periodo di comporto previsto dalla singola disciplina di settore, sarà concessa a richiesta un periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di mesi 12.
[…]
Art. 46 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
Omissis
[…]
Una volta concluso il periodo di astensione facoltativa post-partum, la lavoratrice potrà richiedere una aspettativa non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino In caso di adozione internazionale che avvenga sulla base della vigente legislazione e previa idonea documentazione, sarà concesso alla lavoratrice/lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita comunque non superiore a trenta giorni di calendario. Le imprese, anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 9 della legge 53/2000 e delle opportunità ivi contenute, promuoveranno l’assunzione di iniziative per facilitare in caso di necessità il reinserimento produttivo delle lavoratrici/lavoratori a seguito di assenza per maternità/paternità o per fruizione di congedi parentali, attraverso percorsi formativi/informativi che saranno individuati a livello nazionale
Capitolo VII Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente
Art. 48 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Omissis
1) Accomodamenti ragionevoli
In riferimento alla convenzione ONU sui diritti delle perone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepito nell’ordinamento giuridico dal D.lgs. 216/2003 le parti riconoscono l’importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni di assunzione o di ultima assegnazione, attraverso logiche di “ accomodamento ragionevole” da intendersi le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non imponendo un onere sproporzionato o eccessivo, siano adottati per consentire il godimento o l’esercizio su base di uguaglianza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.
2) Rilevazione quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
