Tipologia: CIA
Data firma: 13 ottobre 2025
Validità: 30.06.2028
Parti: Banca Reale e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazione, Banca Reale
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
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Premessa – Responsabilità Sociale d’Impresa |
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Art. 6 Pari opportunità |
Contratto Integrativo Aziendale 2025
Il giorno 13/10/2025, tra Banca Reale spa, […], con l’assistenza […] della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] e la RSA Fisac/Cgil […], in rappresentanza della Fisac/Cgil Piemonte, si è convenuto quanto segue:
Premessa – Responsabilità Sociale d’Impresa
Le Parti concordano sull’importanza di conciliare gli obiettivi economici aziendali con quelli sociali ed ambientali. Ritengono che le scelte industriali debbano tenere prioritariamente in considerazione le ricadute sui lavoratori, sull’ambiente, sulla comunità, sulle istituzioni locali, sui soci/assicurati, sui collaboratori e sui fornitori.
Le Parti riaffermano il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori di Banca Reale e del Gruppo, l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile, oltre che strategico, per lo sviluppo dell’impresa e delle qualità dei singoli. Le Parti condividono l’opportunità di individuare forme di dialogo, coinvolgimento specifico e percorsi condivisi sui temi di Responsabilità Sociale nei riguardi delle Organizzazioni Sindacali, in quanto rappresentanti delle persone che lavorano in Azienda.
In coerenza con tali presupposti le Parti ritengono fondamentale il dialogo con i portatori di interesse, il rispetto degli accordi e l’implementazione delle manifestazioni già sperimentate di responsabilità sociale, quali ad esempio la flessibilità oraria per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (orario flessibile, tempo parziale, lavoro agile), l’abitazione (alloggi in locazione/mutuo
casa), l’attenzione alle questioni di genere (commissione pari opportunità), la tutela della salute (polizza infortuni e malattie), le soluzioni specifiche per il personale portatore di handicap, le politiche a favore dei lavoratori studenti, il trasporto eco-sostenibile (uso della bicicletta e del trasporto pubblico) e la formazione continuativa per tutti i dipendenti.
Sfera di applicazione Art.1
Il presente contratto integrativo aziendale si applica – a partire dalla data di sottoscrizione, salvo diversa decorrenza indicata dai singoli articoli - al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi in servizio presso Banca Reale spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL bancario.
Salvaguardia dell’occupazione Art.1 bis
[…]
La Banca, una volta all’anno entro il 30 giugno, fornirà alla RSA informazioni sulle esternalizzazioni in atto al 31 dicembre dell’anno precedente.
La Banca si adopererà a contenere il ricorso al lavoro straordinario e a monitorare con la RSA gli andamenti del fenomeno. In coerenza con quanto previsto dal CCNL, la Banca fornirà, di norma, con cadenza mensile alla RSA un prospetto riassuntivo delle ore di straordinario e di banca ore effettuate dai dipendenti.
[…]
Osservatorio per gli inquadramenti Art. 2
Le Parti, ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, convengono che l’istituzione di un Osservatorio costituisca uno strumento idoneo per l’acquisizione e lo scambio di elementi conoscitivi circa l’inquadramento dei dipendenti.
A tale scopo concordano che lo stesso sia a composizione paritetica, formato da quattro componenti, due di nomina aziendale e due designati dalla RSA e che abbia le seguenti finalità:
- condurre studi circa i rapporti tra le mansioni svolte e l’inquadramento minimo previsto dal contratto;
- esaminare l’evoluzione dei profili professionali anche in relazione a mutamenti del contesto organizzativo e/o all’introduzione di nuove tecnologie;
- verificare la coerenza fra gli inquadramenti minimi applicati e quelli previsti dal CCNL per le singole figure professionali.
Difesa della salute Art. 4
Ferma l’applicazione integrale del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 la Banca, convenendo sull’importanza primaria della tutela della salute psicofisica dei lavoratori, conferma il proprio costante impegno a migliorare le condizioni ambientali, ergonomiche e di lavoro dei propri Dipendenti.
In particolare, ferme le disposizioni di cui all’articolo 173 e seguenti del Decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale operante presso il Call Center è prevista, una volta all’anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e a carico dell’Impresa nell’ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. n. 81/2008.
Le Parti si impegnano ad effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato, così come previsto ex Decreto Lgs. 81/2008, estendendola alla valutazione approfondita, di secondo livello, e comprensiva dei rischi psicosociali, in base agli strumenti tempo per tempo validati scientificamente come più idonei alla realtà organizzativa aziendale, coinvolgendo gli RLS nell’individuazione del percorso metodologico da adottare.
Per la condivisione dei temi sopra esposti sarà previsto un incontro annuale fra Direzione Generale e RSA, con la partecipazione del Datore di Lavoro per la Sicurezza e degli RLS. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo.
Le Parti riconoscono l’opportunità di azioni volte all’informazione e alla prevenzione del fenomeno delle violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nell’ambiente di lavoro - rilevanti per le lavoratrici e per i lavoratori, nonché per le ricadute negativa sulle Aziende – e alla tutela della lavoratrice e/o del lavoratore rispetto ad esso.
La prevenzione consisterà anche in:
• Monitoraggio ed analisi della conoscenza del fenomeno anche attraverso la diffusione di questionari.
• Promozione della cultura e della sensibilità sul tema anche attraverso l’elaborazione di proposte formative.
Le Parti convengono di recepire il protocollo sanitario “Sostegno post-evento traumatico (rapina/aggressione)” nell’Allegato C del presente CIA.
Sicurezza sul lavoro Art. 5
In materia di garanzie volte alla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 le parti convengono che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) previsto dall’art. 47, D.Lgs. 81/2008, sia eletto fra i lavoratori secondo la procedura stabilita nell’Allegato “A” al presente CIA.
Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha le attribuzioni indicate nell’art. 50, D.Lgs. 81/2008, e durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, sino all’entrata in carica del nuovo rappresentante.
L’accesso ai luoghi di lavoro da parte del Rappresentante avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria il RLS avrà a disposizione 15 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l’espletamento dei compiti indicati all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, punti b), c), d), ed l). In tutti i casi in cui il RLS, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all’Impresa, firmando un’apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate. Infine, dovrà rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni espletate, imposto dall’art. 50, c. 6, D.Lgs. 81/2008.
Pari opportunità Art. 6
In riferimento all’art. 16 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene di costituire una Commissione Paritetica composta da 3 membri designati dalle RSA e da 3 membri designati dalla Società.
La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi all'utilizzo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per il personale femminile e verificherà gli sviluppi e gli effetti degli eventuali progetti realizzati.
Nell'espletamento dei suddetti compiti consultivi, la Commissione terrà conto del lavoro della Commissione istituita a livello nazionale.
La Commissione si riunirà almeno una volta l'anno con la Direzione Generale e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività.
La Società fornirà dati conoscitivi sulla situazione aziendale concernenti il personale femminile.
Ogni componente della Commissione può usufruire di un monte ore annuo retribuito di 20 ore.
Le Parti si impegnano, in collaborazione con la CPO aziendale, a trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di trattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento
sessuale, età, ecc.). A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, OO.SS. e CPO un incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, sarà di GEA.
Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e alla prevenzione delle molestie di genere, anche in collaborazione con gli RLS.
Le Parti convengono di recepire la “Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” sottoscritta da Abi e OO.SS. in data 12/2/2019 nell’Allegato D del presente accordo.
Allegato A Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – Procedura elettorale
Una Commissione Elettorale verrà costituita presso la sede di Banca Reale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta commissione formata da tre membri designati dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Le RSA, inoltre, comunicheranno alla Commissione Elettorale i nominativi dei candidati.
È riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti di Banca Reale in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e devono essere effettuate nel seguente modo:
a) ogni Dipendente può esprimere un solo voto; sulla scheda deve essere indicato il cognome ed il nome del candidato, prescelto esclusivamente tra quelli della lista elettorale;
b) dopo aver compilato la scheda, il votante ha cura di piegarla e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali devono prendere nota dell’avvenuta votazione;
c) il personale non operante presso la sede vota per corrispondenza; riceverà – unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto secondo quanto indicato al precedente punto a), dovrà inserire e sigillare la scheda di votazione nella busta bianca, e introdurla a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente: Sig./Sig.ra…….
Sede di lavoro in ……..
Tale busta dovrà essere inoltrata alla Commissione Elettorale; la busta verrà aperta a cura della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell’urna, prendendo nota dell’avvenuta votazione.
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
In ogni caso, non vengono prese in considerazione le buste pervenute alla Commissione dopo la chiusura dei seggi.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Risulterà eletto il candidato che avrà raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e cosi via. La Commissione redigerà una nota di proclamazione del rappresentante eletto, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Direzione Generale ed agli altri organi previsti dal D.lgs. 81/2008.
Allegato C Protocollo sanitario
Sostegno Post - Evento Traumatico (rapina/aggressione)
Premessa
Nell’ambito della tutela psico–fisica del lavorare l’evento traumatico (rapina/aggressione) fa emergere chiaramente la necessità di supportare il lavoratore per aiutarlo a superare l’evento e valutare se ci sia l’insorgenza di disagio psichico conseguente allo stesso.
Obiettivi
L’azienda, in collaborazione con il medico competente, si propone quindi di supportare i lavoratori che hanno subito l’evento traumatico mediante una procedura articolata che permetta di valutare nel tempo le necessità psicologiche e fornire interventi adeguati fino al supporto di sostegno mediante psicologo.
Proposta metodologica
La procedura prevede un iniziale colloquio di gruppo (debriefing) con la presenza di medico competente e psicologo. Il colloquio è preceduto da un iniziale questionario di autovalutazione che contiene la “IMPACT OF EVENT SCALE REVISED” (IES-R: Weiss e Marmar 1997). Può esser utile chiedere ai dipendenti se preferiscono essere guidati dal medico e dallo psicologo nella compilazione del questionario.
Al termine del colloquio viene distribuito un secondo questionario da compilare con 13 domande chiuse che indagano le principali caratteristiche dell’evento ed una terza sezione che raccoglie le variabili socio anagrafiche del dipendente.
I questionari sono raccolti al termine del colloquio dal medico competente in modo da poterli confrontare con i dati del questionario somministrato dopo 45 giorni. Infatti dopo 45 giorni ci sarà, per ogni dipendente, un incontro con il medico competente che compilerà con il dipendente stesso una breve intervista scritta e chiederà al dipendente di compilare nuovamente il questionario di autovalutazione.
Tale questionario è composto da una prima parte uguale al questionario somministrato prima del colloquio iniziale con medico competente e psicologo e una seconda parte che esplora ulteriori fenomeni e reazioni del dipendente.
Dalla valutazione dell’intervista e del questionario a 45 giorni il medico competente potrà indicare al dipendente la necessità del supporto di sostegno con lo psicologo.
Nei 45 giorni che precedono il successivo incontro con il medico competente il lavoratore potrà comunque richiedere visita presso il medico competente qualora abbia disturbi che ricolleghi all’evento traumatico (rapina o aggressione).
I Medici Competenti.
