Tipologia: Accordo
Data firma: 8 ottobre 1997
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Scuola privata, Agidae
Fonte: FLC-CGIL

Sommario:

A) Modalità del corso di formazione per i RLS
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli organismi paritetici
Schema formativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
C) La docenza
D) Obblighi del datore di lavoro

Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs n. 626/94

Il giorno 8 ottobre 1997 tra l'Agidae e la Cgil-Scuola, la Cisl-Scuola, la Uil-Scuola, lo Snals Confsal ed il Sinasca,

Visto il D.lgs n. 626/94, integrato e modificato dal D.lgs n. 242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Visto l'Accordo dell'11 aprile 1997 tra le OO.SS. di categoria e l'Agidae, che introduce nel settore della Scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
Vista la lettera C, punto 3 bis, del citato Accordo Nazionale che attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolge-re direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
si conviene quanto segue:

A) Modalità del corso di formazione per i RLS
1. Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2. Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà es-sere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3. La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.
4. Per la durata dell'intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dall’abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
5. In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.

B) Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli organismi paritetici
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente Accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai Rappresentanti per la Sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun Istituto.
Il comma 6 dell'art. 22 del D.lgs 626/94 assegna agli Organismi Paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e, pertanto, è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire a vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come defnito ai punti 1 e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.

Schema formativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali:
2.1) principi costituzionali e civilisti;
2.2) soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente.
2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale.
2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione, ecc.
2.5) Le funzioni di vigilanza.
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:
3.1) le normative previgenti al D.lgs 626/94; DPR 547/55, DPR 303/56 ecc., in generale, Direttive Comunitarie;
3.2) il D.lgs 626/94;
3.3) la definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.5) l’individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali).
4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
4.1) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.lgs 626/94;
4.2) risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3) il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) l'Accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni:
5.1) comunicazione interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo del RLS;
5.2) comunicazione attiva/passiva con i lavoratori;
5.3) comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione.

Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
L'attestazione è depositata in originale presso la Direzione dell'Istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.

C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.

D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento del loro RLS, devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lettera g, D.lgs 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
4) Materie previste dall'Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997.