Tipologia: Disciplina contrattuale nazionale di lavoro
Data firma: 30 settembre 2025
Validità: 01.10.2025 - 31.08.2026
Parti: Federterziario Scuola, Federterziario/Federterziario Formazione, Assoafop e Ugl Scuola-Ugl
Settori: Istruzione, Settore educazione, istruzione, formazione professionale, formazione, lavoro e certificazione
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Premessa
Preambolo
Parte prima
Titolo I - Il sistema delle relazioni sindacali

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 3 Adesione al Contratto Collettivo Nazionale
Art. 4 Contrattazione di 2° livello
Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale
Art. 6 Assistenza Sanitaria Complementare
Art. 7 Formazione continua
Art. 8 Assistenza Contrattuale
Art. 9 Welfare
Art. 10 Commissione di certificazione dei contratti
Diritti sindacali - rinvio
Titolo II - Livelli di contrattazione

Art. 11 I livelli di contrattazione
Art. 12 Secondo livello di contrattazione
Art. 13 Materie delegate
Titolo III - I rapporti di lavoro
Art. 14 Tipologie di rapporto di lavoro
Art. 15 Contratto a tempo indeterminato
Art. 16 Collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità
Art. 17 Contratto a tempo determinato
Art. 18 Divieti della stipula di contratti a tempo determinato
Art. 19 Disciplina della proroga e del rinnovo
Art. 20 Contratti a tempo determinato: prestazione lavorativa oltre la scadenza
Art. 21 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Art. 22 Diritti di precedenza
Art. 23 Principio di non discriminazione
Art. 24 Criteri di computo
Art. 25 Lavoro a tempo parziale
Art. 26 Divisione dell'orario
Art. 27 Lavoro supplementare - clausole elastiche e flessibili
Art. 28 Lavoro straordinario
Art. 29 Diritto di non discriminazione
Art. 30 Trasformazione
Art. 31 Computo dei dipendenti a tempo parziale
Art. 32 Retribuzione
Art. 33 Lavoro intermittente
Art. 34 Collaborazioni organizzate dal committente - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 35 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Art. 36 Natura della prestazione
Art. 37 Informazione e verifiche periodiche
Art. 38 Compensi e rimborsi
Art. 39 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti la sospensione dell'attività di collaborazione
Art. 40 Aggiornamento professionale
Art. 41 Risoluzione del contratto
Art. 42 Diritti sindacali
Art. 43 Contratto di somministrazione
Art. 44 Divieti
Art. 45 Forma del contratto di somministrazione
Art. 46 Computo numerico
Art. 47 Tutela del lavoratore
Art. 48 Diritti sindacali e garanzie collettive
Art. 49 Somministrazione irregolare
Art. 50 Apprendistato
Titolo IV - Organizzazione del lavoro
Art. 51 Lavoro agile - Smart Working
Art. 52 Strumenti di lavoro
Art. 53 Diritti di precedenza
Art. 54 Incentivi fiscali per la produttività
Art. 55 Forma e recesso
Art. 56 Potere di controllo e disciplinare
Art. 57 Sicurezza sul lavoro
Art. 58 Formazione a distanza
Art. 59 Elementi essenziali del lavoro agile per i formatori
Art. 60 Accordi di rete di più organismi o enti
Art. 61 Successione tra CC.CC.NN.LL
Art. 62 Armonizzazione per la successione dei CC.CC.NN.LL

 

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione

Art. 63 Sfera di applicazione del Contratto
Art. 64 Decorrenza e durata
Art. 65 Inscindibilità delle norme contrattuali
Titolo II - Classificazione
Art. 66 Classificazione
Art. 67 Mansioni assimilabili
Art. 68 Mutamenti di qualifica
Art. 69 Mansioni promiscue
Art. 70 Fungibilità orizzontale
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 71 Assunzione
Art. 72 Tirocinio o stage
Art. 73 Periodo di prova
Art. 74 Trasferimento di azienda e di ramo d'azienda
Art. 75 Retribuzione mensile
Art. 76 Prospetto paga
Art. 77 Tredicesima mensilità
Art. 78 Paga base mensile
Art. 79 Progressione Economica Orizzontale Individuale
Art. 80 Indennità supplementari per complessità organizzative
Art. 81 Indennità di contingenza
Art. 82 Compensi aggiuntivi
Art. 83 Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale
Art. 84 Banca delle ore
Art. 85 Sede di lavoro
Art. 86 Trasferimento individuale e collettivo
Art. 87 Trasferte
Art. 88 Supplenze personale
Titolo V - Durata del lavoro
Art. 89 Orario di lavoro
Art. 90 Pause
Art. 91 Lavoro notturno
Art. 92 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 93 Ferie
Art. 94 Festività soppresse
Art. 95 Riposo settimanale
Titolo VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 96 Assenze per malattia
Art. 97 Periodo di comporto
Art. 98 Obblighi del lavoratore
Art. 99 Infortunio sul lavoro
Art. 100 Congedo matrimoniale
Art. 101 Tutela della maternità e della paternità
Art. 102 Divieto di licenziamento
Art. 103 Oneri della lavoratrice
Art. 104 Congedo parentale
Art. 105 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 106 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 107 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 108 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 109 Congedi per la formazione
Art. 110 Congedi per la formazione continua
Art. 111 Permessi per lavoratori disabili
Art. 112 Permessi elettorali
Art. 113 Permessi per motivi familiari
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 114 Licenziamento e dimissioni
Art. 115 Ricollocamento e formazione professionale
Art. 116 Preavviso
Art. 117 Trattamento di Fine Rapporto
Art. 118 Trattamento di fine mandato amministratori e dirigenti 5A area
Titolo VIII - Regolamento interno e norme disciplinari
A - Regolamento Interno
B - Doveri del lavoratore
C - Provvedimenti disciplinari
D - Tentativo di conciliazione
Art. 119 Rinvio alle leggi
Allegato I - Impegno a verbale


Disciplina contrattuale nazionale di lavoro per i dipendenti del settore educazione, istruzione, formazione professionale, formazione, lavoro e certificazione - Parte Speciale -

L'Anno 2025 il giorno 30 del mese di settembre, presso la sede di Federterziario, sita in Roma, Via Cesare Beccaria n. 16: si sono incontrati Federterziario Scuola, […] e Federterziario, Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], assistiti […] da Federterziario Formazione, […] e da Assoafop - Associazione degli Organismi Formativi Accreditati per la Formazione Professionale, […] e Federazione Nazionale Ugl Scuola - Unione Generale del Lavoro, […], con l'assistenza tecnica di Ancl-Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro […]

Premesso
che le parti hanno convenuto sulla necessità di dotare il Settore degli Organismi o Enti Certificatori, di Formazione Professionale Accreditati Presso le Regioni, e/o che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro, ITS Academy, Agenzie per il Lavoro accreditate, anche ove diversamente denominati, di una specifica Disciplina Contrattuale nell'ambito del più ampio CCNL Istruzione e Formazione Professionale: dall'asilo nido all'Università, in ragione della specificità del settore e delle dinamiche di sviluppo del mercato in detto comparto;
Che Federterziario Scuola, Federazione del settore Scuola, è organismo associativo di diffusa rappresentanza nazionale
Tutto ciò premesso le parti procedono in data odierna alla Sottoscrizione della presente Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del Settore degli Organismi o Enti Certificatori, di Formazione Professionale Accreditati presso le Regioni come da D. Interm. 29 novembre 2007 e da vigente normativa in materia, e/o che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro, ITS Academy, Agenzie per il Lavoro accreditate, anche ove diversamente denominati, come vigente normativa in materia, da ora in poi denominati "Organismi formativi e per il lavoro", che andrà a costituire parte integrante del CCNL Istruzione e Formazione Professionale: dall'asilo nido all'Università.
Letto, confermato e sottoscritto

Preambolo
Nello spirito della unitarietà del corpo contrattuale si intende qui richiamata, in quanto pertinente, la Premessa Generale del "CCNL Istruzione e Formazione Professionale: dall'asilo nido all'Università" che le parti hanno inteso integrare con il presente Preambolo alla Parte speciale.
La volontà delle Parti di sviluppare un percorso normativo dedicato e specifico per il Settore degli Organismi formativi e per il Lavoro trova le sue ragioni nella necessità di riconoscere una forte identità di settore ad un'area imprenditoriale troppo spesso anelante di un'identificazione propria e sempre più bisognosa di esprimere una reale rappresentanza di categoria che può e deve trovare un principio basilare nella stipula di un corpo normativo in grado di conferire agli stakeholders concreti riferimenti normativi che facilitino il riconoscimento del proprio settore di appartenenza e diano strumenti di disciplina contrattuale coerenti per una crescita delle imprese e dei dipendenti, in una logica di stretta adesione alle istanze di flessibilità organizzativa e di sviluppo e valorizzazione delle professionalità.
La presente Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro persegue l'obiettivo di regolare l'assetto della contrattazione collettiva di un settore sottoposto a continue incertezze e difficoltà anche di natura amministrativo-contabile, in modo tale da meglio conciliare le nuove e particolari esigenze del settore garantire un lavoro ed un servizio di qualità.
Le Parti evidenziano che la presente Parte Speciale della Disciplina Contrattuale Nazionale, dedicata agli Organismi formativi e per il lavoro deve essere considerata un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione della presente Parte Speciale della Disciplina Contrattuale in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti, nel rispetto delle reciproche prerogative ed al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, ritengono fondamentali:
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo Interprofessionale Fonditalia, con azioni prioritarie rivolte alle politiche per l'occupazione, ad una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che nel settore, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, la Disciplina Contrattuale Nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Il presente corpo contrattuale disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dalla sfera di applicazione della presente Parte Speciale.
Le disposizioni della presente Parte Speciale sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite e attuate è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite e attuate attraverso la contrattazione di secondo livello.
Le quote e i contributi versati all'Ente Bilaterale FormaSicuro Scuola e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Previlavoro Italia sono obbligatori per quanti applicano la presente Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al lavoratore l'importo stabilito, così come precisato dalla presente Disciplina Contrattuale Nazionale di Lavoro.
La presente Disciplina Contrattuale Nazionale può essere applicata solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall'accordo stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che, con la presente Disciplina Contrattuale, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli già applicate al lavoratore saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte degli Organismi e degli Enti di applicare integralmente la presente Disciplina Contrattuale Nazionale, nonché, i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Nota metodologica
Le parti concordano che nella "Parte speciale" siano riportate non solo le norme specificatamente previste per il settore in esso disciplinato, ma anche talune parti comuni del testo generale del "CCNL Istruzione e Formazione Professionale: dall'asilo nido all'Università''. Questo sia al fine di garantire quella dignità di rappresentanza sopra espressa sia con l'obiettivo di avere un corpo unitario del CCNL nella sua funzione e fruizione quotidiana da parte dell'impresa e dei lavoratori. Le parti si danno atto che la ripetizione degli articoli della Parte Generale e della Parte speciale non costituiscono mai duplicazione di istituti o dei relativi contenuti.

Parte prima
Titolo I - Il sistema delle relazioni sindacali
Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro per rendere sistematiche le consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, garantendo l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire, a tutti i livelli e con diversi strumenti, il metodo partecipativo ed attuare sistemi per la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l'osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L'attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e normativi, e per le imprese, una gestione corretta e programmabile della propria attività, sfruttando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando al meglio le risorse umane impiegate.
Il presente modello di contrattazione collettiva intende altresì fattivamente perseguire il superamento delle asimmetrie 3G (geografia/generazione/genere) con una strategia inclusiva e meritocratica fondata sull'apprendimento permanente e sulla formazione continua, quali strumenti essenziali per la qualificazione/riqualificazione dei lavoratori, in funzione della domanda di lavoro e, per l'effetto, di una maggiore competitività delle aziende.

Art. 4 Contrattazione di 2° livello
Gli accordi a livello territoriale o aziendale vanno sottoscritti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
La contrattazione aziendale si attua per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro e potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative alle quali il presente contratto fa esplicito rimando, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
La contrattazione aziendale, conclusa con la RSA o la RSU ove presenti, e comunque d'intesa con le articolazioni territoriali dell'O.S. Ugl firmataria del presente contratto, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro, la produttività e premialità anche al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'Impresa. In mancanza di RSA o RSU le intese potranno essere sottoscritte con l'assistenza dei rappresentanti territoriali cui i lavoratori devono conferire apposito mandato.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno valutare l'opportunità di raggiungere accordi sui temi relativi a politiche di sviluppo e potenziamento della competitività, anche con l'obiettivo di sviluppare politiche che implementino la formazione di base e continua e comportamenti virtuosi in materia di della salute e sicurezza del lavoro.

Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale
Per il miglioramento del sistema dell'istruzione e della formazione le parti firmatarie della presente Parte Speciale del CCNL indicano FormaSicuro Scuola quale Ente Bilaterale e come sede di concertazione atta a realizzare una struttura di indirizzo e coordinamento del settore.
Nelle more dell'ottenimento da parte di FormaSicuro Scuola di un proprio codice di riscossione, le quote saranno versate attraverso l'utilizzo del codice FOSI del Formasicuro Nazionale.
Nota a verbale
Le Parti riconoscono FormaSicuro Nazionale quale Organismo Paritetico di emanazione contrattuale chiamato a svolgere le funzioni attribuitegli agli articoli 41 e 42 del CCNL 10 luglio 2008 e con le modalità stabilite con l'accordo quadro per gli Organismi Paritetici per la formazione e la sicurezza del 10.07.2008. FormaSicuro Scuola assume inoltre le funzioni di cui all'art, 51 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e la funzione prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 19.11.1994, n. 626, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, Informazione e formazione in materia di sicurezza.

Diritti Sindacali - Rinvio
Per quanto attiene i diritti sindacali si rimanda a quanto disposto e normato dal CCNL Istruzione e Formazione Professionale: dall'asilo nido all'Università e, precisamente, dagli artt. 10 e ss. dello stesso, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 11 I livelli di contrattazione

Le parti prevedono e disciplinano:
- la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali o territoriali.

Art. 12 Secondo livello di contrattazione
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che troverà applicazione, a livello decentrato tra le parti firmatarie della presente Parte Speciale del CCNL.
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico, nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione, sono quelle stabilite dal combinato disposto dalla legge e della presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dalla presente Parte Speciale del CCNL, ovvero materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dalla presente Parte Speciale del CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è realizzata in conformità alle condizioni e modalità previste dal presente contratto. La contrattazione decentrata è finalizzata a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.

Art. 13 Materie delegate
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
a) Azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;
b) Il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro o tempo parziale;
c) La definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, superiori rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza;
d) la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e differente durata di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo;
e) Pause intermedie dell'orario giornaliero di lavoro;
f) Intervallo per la consumazione dei pasti;
g) Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
h) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi a conguaglio;
i) Diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) La gestione della flessibilità dell'orario di lavoro anche con riferimento alla riduzione delle ore di lavoro per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
k) Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo e orario multiperiodale;
l) Qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
m) Premio di risultato e welfare aziendale;
n) Individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
o) Definizione e quantificazione delle modalità di erogazione di indennità tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle di missione e trasferta;
p) Ogni altra materia e istituto stabiliti da disposizioni legislative e/o accordi interconfederali.
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a tre anni

Titolo III - I rapporti di lavoro
Art. 14 Tipologie di rapporto di lavoro

Le tipologie di rapporti di lavoro nell'ambito prese in considerazione nella presente Parte Speciale del CCNL sono divisibili nelle seguenti tipologie:
e) lavoro intermittente;
f) altre tipologie previste dalle vigenti leggi.

Art. 15 Contratto a tempo indeterminato
Ai contratti a tempo indeterminato del personale dipendente dagli Organismi formativi e per il lavoro aderenti si applica la presente Parte Speciale del CCNL
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato può essere a tempo pieno (c.d. full-time) o a tempo parziale (c.d. part-time).
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e delle modalità di articolazione dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana e al mese. In particolare, nel caso di rapporto di lavoro con modalità ciclica, le parti indicheranno nel contratto di lavoro il periodo o i periodi dell'anno in cui verrà concentrata la prestazione lavorativa e l'articolazione oraria della stessa.

Art. 16 Collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità
Per il collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità si rimanda alle normative nazionali e regionali applicabili al settore.
In mancanza di specifiche normative di natura regionale si applicheranno le disposizioni di legge in materia a carattere nazionale o, ove compatibili, le norme di cui all'art. 15.2 della Parte Generale della presente Parte Speciale del CCNL

Art. 17 Contratto a tempo determinato
I contratti a tempo determinato possono essere a tempo pieno o a tempo parziale, con organizzazione dell'orario di lavoro in modalità mista o ciclica.
[…]

Art. 18 Divieti della stipula di contratti a tempo determinato
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d. da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Art. 21 Numero complessivo di contratti a tempo determinato
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 50% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza al momento dell'assunzione.
Nell'accertamento dell'organico, i lavoratori assunti a tempo parziale verranno computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 2 dipendenti è sempre possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il limite può essere elevato in sede di contrattazione aziendale, sino al limite massimo del 75% del monte ore complessivo di tutti i lavoratori subordinati.
Nel computo dei lavoratori, gli apprendisti sono considerati lavoratori a tempo indeterminato. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dal presente contratto, i contratti a tempo determinato conclusi:
a. nella fase di avvio di nuove attività, per i primi 24 mesi;
b. per sostituzione di lavoratori assenti;
c. con lavoratori di età superiore a 50 anni,

d. per i lavori svolti per attività extracurriculari;

e. per l'assistenza a studenti diversamente abili;

f. lavoratori addetti a specifici corsi di formazione aventi una durata inferiore a 6 mesi.

I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono nel rispetto dei limiti di legge.
In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa […]
La trasformazione del contratto è prevista nei soli casi di disciplinati dalla Legge.
L'azienda deve trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, ove presenti, in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato il numero di dipendenti assunti e la loro percentuale alla semplice richiesta scritta.

Art. 23 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti nel presente Contratto Nazionale, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.

Art. 29 Diritto di non discriminazione
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 30 Trasformazione
Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i duali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti ci terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/1992, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 %. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Art. 33 Lavoro intermittente
[…]
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
[…]
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
[…]

Art. 35 Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il contratto di collaborazione, redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle parti, deve contenere le seguenti informazioni:
[…]
le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
[…]
le forme di godimento dei diritti sindacali;
[…]

Art. 39 Riposo, malattia ed altri eventi comportanti la sospensione dell'attività di collaborazione
Ai fini del recupero psico-fisico, le parti possono concordare la fruizione da parte del collaboratore di un periodo di riposo, le cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza che il collaboratore sia vincolato a prestazione alcuna. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.
[…]

Art. 42 Diritti sindacali
Si rinvia a quanto previsto dall'art. 15.7.11 della Parte Generale del CCNL che deve intendersi qui integralmente riportato.

Art. 43 Contratto di somministrazione
[…]
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro cumulati ai contratti subordinato a tempo determinato non può eccedere il 75% per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
La soglia di cui al comma prevedente potrà essere elevata in sedi di contrattazione di II livello in ragione di specifiche esigenze aziendali o territoriali.
Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
È esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 223/1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
[…]
Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
[…]
• da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 45 Forma del contratto di somministrazione
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene:
[…]
• l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
[…]
• le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
• il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo.

Art. 46 Computo numerico
Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o del presente contratto, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]

Art. 47 Tutela del lavoratore
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
[…]
Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D. Lgs. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.
L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
[…]

Art. 48 Diritti sindacali e garanzie collettive
Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla L. n. 300/ 1970 e s.m.i..
Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale e a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Ogni 12 mesi l'utilizzatore, per il tramite della associazione dei datori di lavoro cui aderisce, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di Ugl Scuola, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 50 Apprendistato
Per quanto concerne l'apprendistato si rinvia a quanto previsto e normato dagli articoli da 15.9.1 a 15.9.8 della Parte Generale del CCNL che devono intendersi qui integralmente riportati.

Titolo IV - Organizzazione del lavoro
Art. 51 Lavoro agile - Smart Working

Le parti, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono la possibilità di potere organizzare il lavoro in modalità "agile" mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario, se non quelli imposti da specifiche mansioni o di luogo di lavoro, con l'utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La prestazione lavorativa, in tali casi, potrà essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla presente Parte Speciale del CCNL o derivanti dalla legge.

Art. 52 Strumenti di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 55 Forma e recesso
L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; […]
È possibile procedere con un contratto aziendale di secondo livello che disciplini l'organizzazione del lavoro agile in azienda. Rimane comunque l'obbligo di accettazione individuale da parte del lavoratore
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
[…]

Art. 57 Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 58 Formazione a distanza
Le parti riconoscono la formazione a distanza come modalità didattica, nel rispetto delle percentuali, limiti e modalità disposte dalle norme UE, Nazionali e Regionali. Concordano nel fornire indicazioni precise per la redazione di accordi aziendali o individuali relativi ai formatori che lavorano in modalità di formazione a distanza.

Art. 59 Elementi essenziali del lavoro agile per i formatori
Gli elementi essenziali per gli accordi aziendali o individuali sono:
1) Indicazione del luogo dovrà essere espletata l'attività
Può essere, l'abitazione del lavoratore o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico.
La scelta di un luogo diverso dal Comune dove si trova la sede abituale di lavoro non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di missione o di qualsivoglia altra indennità connessa alla nuova temporanea allocazione.
2) Durata dello smart working
Gli orari e l'organizzazione delle eventuali ore di docenza saranno stabiliti di concerto con gli altri formatori con le medesime modalità utilizzate per le ore in presenza, con la salvaguardia dell'organizzazione complessiva del Centro di Formazione Professionale, Ente di Formazione, Agenzia per il lavoro.
3) Attrezzature di lavoro / Connessioni di rete
Per effettuare la prestazione lavorativa smart work risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile aziendale con webcam.
L'azienda si impegna pertanto a fornire in comodato d'uso - ex art. 1803 e seguenti del c.c. - e per tutta la durata del periodo di smart work, detto apparato, per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
La manutenzione dell'apparato aziendale in argomento resta a carico dell'Azienda.
4) Utilizzo attrezzature informatiche
Il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli apparati aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell'interesse aziendale, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
a. Reperibilità
Durante l'orario di lavoro della giornata effettuata in smart work il lavoratore dovrà essere costantemente raggiungibile in connessione dati.
b. Problemi tecnici
Il lavoratore è tenuto nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) a segnalare al proprio Responsabile, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a determinare.
c. Facoltà di recesso dell'Azienda
L'Azienda ha il diritto di recedere dall'accordo individuale riferito alla modalità di svolgimento della prestazione in modalità agile accordo con effetto immediato, quando tale modalità non consenta il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo della prestazione o dei risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività in sede ovvero quando lo richiedano esigenze di organizzazione aziendale.
d. Registrazioni ed accesso all'aula virtuale
È fatto divieto di registrare le lezioni a distanza e l'interazione formatori - discenti.
Il lavoratore e l'Ente potranno concordare di registrare parte della spiegazione del docente al solo fine di un utilizzo futuro per creazione di corsi virtuali

Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 63 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale assunto con contratti di lavoro a termine nei seguenti ambiti:
Organismi o Enti Certificatori, di Formazione Professionale Accreditati Presso le Regioni, e/o che svolgono anche attività di avviamento al Lavoro, ITS Academy, Agenzie per il Lavoro accreditate, anche ove diversamente denominati.

Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 72 Tirocinio o stage

L'attività di tirocinio (curriculare) autorizzata dalla competente autorità non comporta per il tirocinante alcun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione/certificazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Titolo IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 84 Banca delle ore

Le parti riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare riposi compensativi, nella disponibilità del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore con le seguenti modalità di fruizione:
- i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 20% della forza occupata;
- i permessi non potranno essere fruiti nei mesi di luglio, agosto e dicembre;
- i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4, 6 o 8 ore;
- per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
In ogni caso l'adozione della Banca delle ore dovrà essere attuata attraverso una negoziazione aziendale con la parte sindacale sottoscrittrice del presente contratto.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 3 giorni o secondo le modalità previste in sede aziendale.
Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Titolo V - Durata del lavoro
Art. 89 Orario di lavoro

Per tutto il personale l'orario di lavoro ordinario a tempo pieno è di 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. […]
(Fungibilità orizzontale).
In ogni caso l'articolazione oraria può sempre essere oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 13 della presente Parte Speciale.
[…] L'articolazione del lavoro può essere suddivisa in turni fissi o variabili, settimanalmente o mensilmente, con il limite massimo di 3 turni giornalieri.
Non sono da considerare compresi nel lavoro effettivo: il tempo per recarsi sul posto di lavoro e i riposi intermedi se superiori a 15 minuti giornalieri presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda. In relazione alle particolari esigenze aziendali, al fine di migliorare il servizio, con particolare riguardo ai flussi di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro potrà essere distribuito nel corso dell'anno.
Il datore di lavoro, per giustificate ragioni organizzative, può modificare i turni di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore.
Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate nei 7 giorni precedenti.
In ogni caso l'orario di lavoro, comprensivo del lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore settimanali.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissata nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
L'eventuale flessibilità e le relative quote di incentivazione e/o forme compensative per l'impegno aggiuntivo legato ad oggettive esigenze aziendali determinate da flussi di attività formative e di utenza, sono definiti in sede di contrattazione integrativa territoriale o aziendale.

Art. 90 Pause
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quanto dispone l'art. 8 D. Lgs. 66/2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di 30 minuti. La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla sede di lavoro senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, non è computabile nel calcolo del lavoro effettivo.

Art. 91 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro prestato nell'Intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Per la regolamentazione delle prestazioni di lavoro notturno si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b. la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Art. 92 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3 D. Lgs. 66/2003. Non sono considerate di lavoro straordinario le ore di potenziamento dell'orario fino al raggiungimento del monte ore annuo. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 200 ore annuali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 24 e sino alle 5 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali che si protraggono oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali.
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto nei limiti stabiliti dalla presente Parte Speciale del CCNL. […]
In alternativa alla maggiorazione, si potrà far ricorso all'istituto della Banca delle ore, così come disciplinato all'art. 84 della presente Parte Speciale e declinato in sede di contrattazione aziendale. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 95 Riposo settimanale
Il personale ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore, di norma coincidente con la domenica, ma nulla esclude che esigenze di servizio possano giustificare la fruizione del riposo in altro giorno.

Titolo VI - Sospensione del rapporto 
Art. 99 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 D.P.R. 1124/65. L'obbligo è esteso anche ai collaboratori.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti di cui alla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, al datore di lavoro affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso. Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
[…]

Art. 101 Tutela della maternità e della paternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a. per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c. per i 3 mesi dopo il parto;
d. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e art. 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall'ispettorato Territoriale del Lavoro competente su richiesta della lavoratrice.
[…]

Art. 105 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni, dalla L. n. 119/2013, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico. Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 106 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempre che le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente.

Art. 111 Permessi per lavoratori disabili
Ai lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave si applicano le norma vigenti in materia di permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992.

Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 114 Licenziamento e dimissioni

[…]
Il licenziamento del dipendente non può avvenire che per giusta causa e/o giustificato motivo. Rientrano tra le ragioni giustificative del licenziamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
[…]
e. abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nonché dell'obbligo di non concorrenza, impartire ripetizioni private ai discenti dell'Ente, gestire e coordinare l'attività didattica in istituti o enti concorrenti;
f. gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'Ente nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
i. azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento Interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'Ente, dopo 3 richiami comunicati con raccomandata A.R.;
[…]

Titolo VIII - Regolamento interno e norme disciplinari
A - Regolamento Interno

Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori; anche a mezzo di affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, e reso disponibile per la consultazione. Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate. L'inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

B - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:

a. esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b. rispettare l'orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
c. segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro e non oltre il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d. rispettare e far rispettare ai discenti il Regolamento Interno dell'Ente;
[…]
g. usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
h. non compiere atti o comportamenti in violazione dei doveri di correttezza, buona fede e riservatezza nonché di non concorrenza.
[…]

C - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto in tema di licenziamento, le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari: - richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base;
- sospensione da lavoro e da retribuzione fino a massimo 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
Le ammonizioni e le multe saranno inflitte al lavoratore che:
a. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. non si presenti al lavoro per periodi inferiori a 6 gg. o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
c. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; d. mancata o errata compilazione dei registri personali o di classe;
[…]
g. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
h. arrechi danno per disattenzione ai beni del datore di lavoro;
i. sia trovato addormentato;
j. introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
k. in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro;
l. arrechi nocumento materiale o morale con comportamenti, attivi od omissivi, negativi per l'azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
a. insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
c. atteggiamenti minacciosi o violenti nei confronti dei colleghi tali da minare la serenità e la produttività dell'ambiente di lavoro;
d. rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di beni dell'impresa;
[…]
f. lavorazioni nell'interno dell'impresa senza autorizzazione;
g. si presenti sul luogo di lavoro o si trovi in stato di ubriachezza;
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi precedenti.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 119 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto nella presente Parte Speciale si rinvia al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Formazione Professionale: dall'Asilo all'Università" ed opera il rinvio alle disposizioni di legge.