Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 ottobre 2025, n. 27445 - Nessun nesso tra malattia professionale e decesso: inammissibile il ricorso per rendita ai superstiti



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRI Fabrizia - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere Rel.

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 29765-2021 proposto da:

A.A. nella qualità di erede di B.B.

rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE

DANILE;

ricorrente

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI

Controricorrente avverso la sentenza n. 444/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 03/06/2021 R.G.N. 718/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

 

Fatto


l. La Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto da INAIL, ha riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda di A.A. volta a conseguire la rendita a superstite ex art. 85 T.U. n.1124/65 sulla malattia professionale già riconosciuta in vita al coniuge B.B. deceduto il (Omissis).

La CTU espletata in secondo grado aveva escluso la riconducibilità del decesso, intervenuto all'età di 99 anni, alla malattia di bronchite cronico-ostruttiva di cui B.B. era affetto dal 1967 a causa della attività lavorativa svolta, evidenziando che dalla cartella clinica di ricovero ospedaliero nel 2013 per frattura al femore non emergeva alcun rilievo di deficit respiratorio, né erano emerse complicanze dopo l'intervento chirurgico in anestesia generale; si trattava di un ex fumatore, esposto cronicamente ad agenti inquinanti, con esiti di ischemia cerebellare, in silenzio clinico per i successivi due anni, fino al luglio 2015 in cui risultava una richiesta del medico curante per una bombola di ossigeno con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta, ossia per alterazione di scambi gassosi sviluppata in tempi brevi, nuovamente comparsa dopo sette mesi, pochi giorni prima del decesso.

La Corte territoriale ha condiviso le risultanze della consulenza che aveva concluso per la non accertata esistenza del nesso causale tra la malattia e la morte, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", mancando una certificazione adeguata e sufficiente che dimostri che la malattia professionale abbia determinato il decesso o abbia avuto un ruolo fondamentale nel determinismo della morte.

2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la parte privata, affidandosi a due motivi, a cui INAIL resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all'adunanza camerale del 10/6/2025.

 

Diritto


1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 85 T.U. n.1124/65, art. 116 c.p.c., art. 41 c.p. per avere il giudice d'appello ritenuto mancante una certificazione adeguata e sufficiente a dimostrare il determinismo della morte, in contrasto con l'art. 41 c.p. secondo il quale il rapporto causale è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, dovendosi riconoscere l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contributo anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il caso del nesso interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. In particolare, nella relazione di CTU di primo grado era stato affermato "con ragionevole certezza", il nesso causale tra tecnopatia riconosciuta e decesso (insufficienza respiratoria cronica dovuta a bronchite cronica ostruttiva enfisematosa, aggravata progressivamente nel tempo): in forza del principio di equivalenza il nesso è ravvisabile anche quando la malattia sopravvenuta, pur non collegandosi eziopatogeneticamente alla tecnopatia, sia stata comunque da questa influenzata nel suo finale esito letale (Cass. n. 9499 del 1992). Lamenta che non sia stato correttamente applicato il principio della ragionevole probabilità scientifica, e che manchino altre patologie che possano aver contribuito o determinato il decesso; invero il congiunto della ricorrente, ex minatore addetto alla estrazione di zolfo dal sottosuolo in ambiente poco ventilato, era risultato affetto da broncopneumopatia cronica da anidride solforosa (BPCO da SO2) e l'insufficienza respiratoria, per deterioramento della propria forza fisica aggravata dalla perdita di elasticità polmonare, determina una graduale riduzione di apporto di ossigeno all'organismo. Evidenzia, quindi, che dalla certificazione necroscopica e dalla patologia accertata non poteva essere ipotizzato dal CTU il sospetto di altre cause non presenti in atti, non era accertato alcun diverso fattore patogeno, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere efficienza causale ad ogni antecedente anche remoto che avesse contribuito all'exitus. Non c'era stata però alcuna interruzione del nesso eziologico per sopravvenienza di fattori patologici sufficienti da soli, con ragionevole probabilità scientifica, a far degradare la causa antecedente a semplice occasione.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c., il difetto di motivazione assente e/o apparente per avere omesso la Corte di considerare un fatto decisivo della controversia: la consulenza tecnica del primo giudice era stata favorevole, e da nessuna certificazione si evince che fosse affetto da altre patologie d'organo, progressivamente aggravate nel tempo, che abbiano potuto determinare la morte del congiunto della ricorrente; la sentenza d'appello, nel condividere la nuova CTU (negativa), avrebbe così violato il principio di equivalenza ed è in difetto di motivazione. Il ricorrente precisa che le conseguenze morbose di una infermità professionale assumono il ruolo di concausa della morte cagionata da malattia sopravvenuta solo se, oltre a debilitare l'organismo, abbiano inciso sui caratteri della malattia sopravvenuta accelerandone il decorso verso l'esito letale. Quanto alla perdita di elasticità polmonare, essa è conseguenza diretta della bronchite cronica, e va sotto il nome di enfisema polmonare. L'omesso esame di fatto decisivo si ravviserebbe, quindi, nella mancata analisi comparativa delle due relazioni di consulenza tecnica difformi.

2. Nel controricorso l'INAIL evidenzia che il principio di equivalenza causale resta mitigato dal giudizio di alta probabilità logica, dovendosi escludere la certezza assoluta o il rigido determinismo; e le conclusioni della relazione di consulenza tecnica sono denunciabili in sede di legittimità, come difetto di motivazione, sotto il profilo di palese devianza da parte del consulente dalle nozioni correnti della scienza medica e di illogicità delle conclusioni, non già sotto il profilo di mere difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici, ed il significato ad essi attribuito dalle parti, nel qual caso la censura si tradurrebbe in un inammissibile dissenso diagnostico. Nel caso in esame la parte privata non aveva rilevato nell'elaborato peritale errori scientifici od omissioni di accertamenti diagnostici, limitandosi a formulare mere contestazioni "speciose e distorsive"; il nesso di derivazione eziologica tra malattia e attività professionale costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità purché sorretto da logica ed adeguata motivazione. Sul lamentato vizio motivazionale, evidenzia che l'omesso esame circa un fatto decisivo va ridotto al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione e che il fatto storico omesso deve avere il carattere di decisività.

3. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

4. La rendita ai superstiti è una prestazione economica eroga dall'INAIL ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 1124/65 e riconosciuta agli stretti congiunti (coniuge e unito civilmente, e figli o, in mancanza, ascendenti e collaterali viventi a carico e conviventi) di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Trattasi di una prestazione previdenziale autonoma, spettante ai predetti soggetti iure proprio (cfr. Cass. sent. n.2002/05) e non iure successionis, che prescinde sia dalla circostanza che per quello stesso evento fosse stata già costituita la rendita in favore del lavoratore deceduto, sia dal fatto che tale rendita fosse stata adeguata in relazione all'aggravamento che ha cagionato la morte (Cass. ord. n. 30879 del 2019: "non è vincolata dal preesistente accertamento amministrativo dell'esistenza di postumi invalidanti, trattandosi di un diritto autonomo che prescinde del tutto dalla titolarità della rendita").

L'art. 85 cit. prevede che "se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti indicati una rendita..." (disposizione applicabile anche alle malattie professionali ai sensi dell'art. 131 TU): trattasi, quindi, di una posizione soggettiva attiva originata dall'evento morte del lavoratore, causata da (quale conseguenza di) un infortunio sul lavoro o malattia professionale. Questa Corte ha precisato che, ai fini del diritto dei superstiti alla rendita da malattia professionale già goduta dal lavoratore deceduto, l'evento letale deve considerarsi derivato dalla tecnopatia non solo quando questa sia stata causa (diretta) della malattia che ha determinato la morte dell'assicurato, ma anche quando la malattia sopravvenuta, pur non ricollegandosi eziopatogeneticamente alla tecnopatia, sia stata comunque da questa influenzata nel suo finale esito letale (Cass. n. 9499 del 1992).

Ciò non si traduce in un'automatica trasmissione agli eredi del lavoratore del diritto alla rendita per malattia professionale goduta in vita dallo stretto congiunto, ma necessita di un accertamento della derivazione dell'evento letale dalla tecnopatia già riconosciuta. E, più precisamente, "in materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte" (Cass. n. 13060 del 2016).

5. Quanto innanzi consente di confermare la soluzione negativa alla controversia, offerta dalla Corte territoriale. La ricostruzione storica degli eventi clinici e diagnostici, riportata in consulenza tecnica d'ufficio svolta in secondo grado, ha escluso la derivazione causale della letale insufficienza respiratoria acuta dalla bronchite cronica ostruttiva di cui il lavoratore era affetto sin dal 1967 a causa dell'attività lavorativa svolta, per tre ordini di ragione: in occasione di un ricovero ospedaliero per intervento chirurgico nel 2013 nulla veniva annotato nel diario clinico né era stato rilevato alcun deficit respiratorio significativo; l'insufficienza respiratoria "acuta" può essere sintomatica di diverse patologie e la richiesta di una bombola d'ossigeno nel luglio 2015, e nuovamente dopo sette mesi, a pochi giorni dal decesso, dimostrerebbe il rapido sviluppo di una alterazione degli scambi gassosi; la mancanza di documentazione sanitaria (TAC, spirometria, visita specialistica, piano terapeutico) non consentiva di affermare che l'insufficienza respiratoria manifestata nell'ultimo anno di vita potesse essere dovuta ad una patologia cronica, stabilizzata nel tempo. La mancanza di nesso causale fra la pregressa tecnopatia e l'evento morte si basa su un analitico accertamento di fatto la cui valutazione, esitata in consulenza tecnica d'ufficio, è stata condivisa dal giudice di merito, che ne ha apprezzato la correttezza d'indagine. Si osservi che i dati enunciati, sviluppati in sede peritale per escludere da un punto di vista medico-legale che la malattia professionale possa aver determinato la morte, sono corroborati, quindi, dalla valorizzazione di una cesura temporale e causale tra la pregressa patologia e l'insorgenza della insufficienza respiratoria acuta che cagionò la morte.

5.1 - Non risulta violata la disposizione dell'art. 85 D.P.R. 1124/65, essendo stata ritenuta dimostrata l'esclusione della conseguenza causale dell'evento morte dalla malattia professionale con un giudizio valutativo fondato su prova tecnica. Né risulta alcuna violazione dell'art.116 c.p.c., non essendo stato disatteso in sentenza il principio della libera valutazione delle prove né è stata valutata con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime (cfr. Cass. 9731 del 2025), né risulta che il giudice di merito abbia disatteso prove legali o abbia considerato come facenti piena prova elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 7664 del 2022); e comunque, "Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. n. 34786 del 2021).

5.2 - Neppure risulta violato l'art. 41 c.p. ed il principio di equivalenza causale: nella relazione di CTU riportata in sentenza sono enunciati fattori che allontanano l'insufficienza respiratoria dalla malattia professionale riconosciuta dal 1967, quali l'età e l'abitudine al fumo, la mancanza di problemi respiratori non riscontrati in cartella clinica del ricovero del 2013, ed il "silenzio clinico di due anni" fino alla richiesta di una bombola di ossigeno al luglio 2015; rileva anche la presenza di altre circostanze che illustrano l'insorgenza di una patologia causativa del decesso indipendentemente dalla malattia professionale, quali il significato del termine "acuto" abbinato alla insufficienza respiratoria, dovuta al fatto che la "alterazione degli scambi gassosi si sviluppa in un periodo di tempo relativamente breve (da ore a giorni)", e la possibilità di ricondurre la sintomatologia di insufficienza respiratoria a molteplici altre cause, fra le quali la riduzione di elasticità dei polmoni. Trattasi di argomenti illustrati in CTU, riportati in sentenza e ritenuti condivisi "perché frutto di corretta indagine": non si verte in una mera degradazione di una causa antecedente a semplice occasione, ma della individuazione di una interruzione del decorso della patologia riconosciuta come malattia professionale (BPCO) di cui è escluso il determinismo causale nell'evento morte, in presenza della sopravvenienza di una insufficienza respiratoria acuta di non univoca derivazione causale. Si consideri inoltre che la ricorrente non deduce in modo specifico l'erronea o carente valutazione della autonoma derivazione casuale della insufficienza respiratoria acuta dalla riconosciuta tecnopatia, e non allega di aver contestato con proprie opposte argomentazioni (ovemai non contrastate) sul "silenzio clinico di due anni", sulla natura "acuta" della insufficienza respiratoria, sull'infondatezza dell'abitudine al fumo e sulle altre circostanze dedotte in consulenza.

5.3 - In sostanza, non è a dirsi che risulta violato il principio di equivalenza perché manca un'altra causa che abbia contribuito o determinato il decesso, bensì non è stato affatto ravvisato il nesso causale fra la tecnopatia ed il decesso. La critica alle valutazioni del CTU, riportate in sentenza, non integranti una prospettata distorsione di principi della scienza medica, si traducono, in definitiva, in un inammissibile dissenso diagnostico, finalizzato ad una revisione del giudizio valutativo, in fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1 - Le doglianze menzionate dal ricorrente ineriscono all'omessa considerazione che da alcuna certificazione in atti si desume che il deceduto lavoratore fosse affetto, in vita, da altre patologie d'organo, progressivamente aggravate nel tempo, che abbiano potuto determinarne la morte; ineriscono altresì ad una carente motivazione sul violato principio di equivalenza, e ad un omesso esame di un fatto decisivo ravvisabile nella mancata analisi comparativa delle due relazioni di consulenza tecnica svolte nei due gradi di giudizio.

6.2 - Sotto quest'ultimo profilo, premesso che la carenza dell'invocata comparazione fra le due consulenze tecniche non costituisce un omesso esame ma si esprime attraverso una valutazione giudiziale adesiva alla seconda CTU (che ha escluso, a differenza della prima, un aggravamento della BPCO), il che non integra affatto omissione motivazionale, va rammentato che, come precisato da questa Corte con ord. n. 33162/2024, "l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019; n. 26305 del 2018; n. 14802 del 2017); ed invece, ciò di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame sono argomentazioni giuridiche e non "fatti" storici, da ciò emergendo che i motivi nel concreto mirano a sindacare il merito della motivazione della Corte d'Appello. Ed in particolare, proprio in tema di rendita a superstite, è stato di recente osservato da questa Corte (Cass. n. 4729 del2025) che la censura di omessa o insufficiente motivazione è inammissibile, "in quanto non conforme ai paradigma dell'attuale testo dell'articolo 360 n. 5 cod. proc. civ. (riformuiato dall'art. 54 d.i. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), secondo il quale il vizio della motivazione è denunciabile in cassazione soltanto nella ipotesi di omesso esame di un fatto storico decisivo del giudizio ed oggetto di discussione delle parti, con la necessaria conseguenza che è onere della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e le ragioni della sua decisività (per tutte: Cass. sez. Un., 30 luglio 2021, n.21973)". Invero, non è dedotto l'omesso esame di alcun fatto storico ma viene denunciata una pretesa insufficienza e contraddittorietà della motivazione sui temi della comparazione fra CTU e dell'osservanza del principio di equivalenza (sull'inconfigurabile violazione di quest'ultimo si e già dibattuto in relazione al primo motivo di ricorso, a cui si fa rinvio).

6.3 - Ed ancora (Cass. n. 33162 del 2024) non è ammissibile la censura con cui si lamenta il vizio motivazionale poiché, "in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. n. 7090 del 2022 ex multis). Neppure è esplicato, poi, quale sarebbe, in ottica attorea, il fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ove esso si riferisca alla comparazione fra le CTU non viene indicata la difformità valutativa sulle diagnosi eziopatogenetiche dell'evento morte). Sul punto giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che -ex multis Cass. n. 21672 del 2018- "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

Va ribadito, infine, che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019, n. 26305 del 2018, n. 14802 del 2017), mentre ciò di cui la ricorrente lamenta l'omesso esame sono argomentazioni giuridiche e non "fatti" storici, da ciò emergendo che i motivi nel concreto mirano a sindacare il merito della motivazione della Corte d'Appello.

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. In presenza della dichiarazione esonerativa per motivi reddituali in caso di soccombenza, nulla si dispone in ordine alla regolazione delle spese processuali.

8. Ai sensi dell'art. 52, co.2, del D.Lgs. n. 196/2003, in presenza di dati sensibili a tutela della dignità dell'interessato e della riservatezza dei dati inerenti alla salute, si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

 

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 14 ottobre 2025.