Cassazione Civile, Sez. 3, 13 ottobre 2025, n. 27321 - Crollo dell'arco durante l'allestimento del ponteggio: vigilanza, Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e risarcimento danni per infortunio mortale
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Committente
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Datore di Lavoro
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara - Presidente
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere-Relatore
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15502/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ZIINO;
-ricorrente-
Contro
A.A., B.B., C.C., ed altri omessi, i primi tre rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE NASTASI e gli altri tre rappresentati e difesi dall'avvocato ENZA PAMELA NASTASI;
D.D., rappresentato e difeso dall'avvocato VITUCCIA CATANIA;
DITTA CO.EDI DI E.E., rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARACCI;
F.F., rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LENTINI;
-controricorrenti-
nonché contro
EURO COSTRUZIONI Srl, LA ROCCA SANTO, DITTA G.G.;
-intimati-
nonché sul ricorso incidentale proposto da:
F.F., rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LENTINI;
-ricorrente incidentale-
contro A.A., B.B., C.C., altri omessi, D.D., DITTA CO.EDI DI E.E., EURO COSTRUZIONI Srl, LA ROCCA SANTO, DITTA G.G.;
- intimati -
e nei confronti di
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA;
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 819/2023, depositata il 24/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
Fatto
1.- In data 16 febbraio 2008 H.H., dipendente della EURO COSTRUZIONI Srl, venne travolto da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto in un cantiere edile temporaneo e mobile, sito in C, per l'esecuzione dei lavori aggiudicati, a seguito di gara d'appalto, dal Comune di Campobello di Mazara all'Associazione Temporanea di imprese (ATI) EURO COSTRUZIONI Srl – CO.EDI di E.E.
In seguito a tale vicenda, venne instaurato un procedimento penale che si concludeva con sentenza di applicazione della pena su richiesta, resa ai sensi dell'art. 444 ss. c.p.p., nei confronti di I.I., individuato quale datore di lavoro, in quanto legale rappresentante della società capogruppo (EURO COSTRUZIONI Srl), di J.J., direttore dei lavori, nonché coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, e di D.D., capo del cantiere.
Con atto di citazione del 14 dicembre 2013, i congiunti dell'I. – segnatamente, L.L.(padre), M.M.(madre), N.N. (fratello), O.O. (convivente), in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore B.B., e P.P.(fratello) – convennero, dinanzi al Tribunale civile di Marsala, J.J., D.D., I.I., EURO COSTRUZIONI Srl, Comune di Campobello di Mazara, in qualità di committente, e Q.Q., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per l'evento infausto occorso al lavoratore, nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ad esso conseguenti.
1.1. - Si costituì in giudizio il Comune di Campobello di Mazara contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo di chiamare in garanzia, D.D., J.J., I.I., in qualità di legale rappresentante di EURO COSTRUZIONI Srl, quest'ultima, in proprio e quale impresa capogruppo dell'ATI, nonché la CO.EDI, in qualità di società mandante dell'ATI, per essere da loro manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si costituirono, altresì, D.D., deducendo il difetto della propria responsabilità, e la CO.EDI, chiamata in causa dal Comune, mentre gli altri convenuti rimasero contumaci.
1.2.- Con sentenza del 27 aprile 2016, il Tribunale di Marsala rigettò la domanda attorea per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei danni iure proprio lamentati.
2.- Avverso tale sentenza proponevano gravame O.O. , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore B.B., M.M., B.B., N.N. e P.P.
Per il rigetto dell'appello si costituiva il Comune di Campobello, reiterando le deduzioni svolte in primo grado.
Si costituivano anche D.D. e la CO.EDI.
2.1.- L'adita Corte d'Appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 24 aprile 2023, accoglieva le domande proposte dagli appellanti e, in riforma dell'impugnata sentenza - valorizzando le risultanze acquisite nel procedimento penale (consulenza tecnica redatta per il Pubblico Ministero (CTPM) e le indagini svolte dall'Asp di Trapani) -, condannava, in solido, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori: EURO COSTRUZIONI Spa, in qualità di datore di lavoro, nonché di società capogruppo dell'ATI appaltatrice; J.J., coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; D.D., capo di cantiere; il Comune di Campobello di Mazara, in qualità di committente; Q.Q., in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP).
La Corte territoriale (per quanto qui ancora di interesse) addebitava al Comune e al RUP la violazione di obblighi di garanzia, di vigilanza e tutela, desumibili dall'art. 6 del D.Lgs. 494/1996, affermando che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 494/1996, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalla predisposizione di un fascicolo in cui si dia conto dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, nonché dall'intraprendere azioni di coordinamento e controllo per verificare l'osservanza, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
Il giudice di appello osservava, inoltre, che sia il committente, sia il responsabile dei lavori erano tenuti ad accertare che il PSC fosse redatto conformemente alle norme di legge, nonché a vigilare sull'operato del coordinatore per la sicurezza nel verificare, attraverso opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte delle imprese e dei lavoratori, delle misure contenute nel PSC.
Alla luce di tali premesse, il Comune e il RUP erano, quindi, da reputarsi responsabili per la morte del lavoratore, avendo avallato un PSC inidoneo, in quanto non contenente misure atte a prevenire i rischi connessi al crollo dell'arco, che aveva causato l'infortunio letale, sito nel territorio comunale nell'ambito del quale i lavori si svolgevano, le cui condizioni, già precarie sotto il profilo statico al momento dell'apertura del cantiere, si erano poi aggravate per effetto degli interventi per l'esecuzione dei lavori.
Il Comune e il RUP erano, inoltre, responsabili per aver omesso di vigilare sull'attività di coordinamento e di controllo, posta in essere del coordinatore per la sicurezza, Arch. J.J., ai fini dell'osservanza da parte dell'appaltatrice delle norme di sicurezza relative alle procedure di lavoro.
Quanto alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale subito dagli appellanti, la Corte territoriale provvedeva sulla base delle Tabelle predisposte al riguardo dal Tribunale di Roma, in considerazione dell'età dell'I. (individuata in anni 18), dello stato di convivenza di O.O. e del figlio B.B., nonché del rapporto costante intrattenuto dal defunto con i fratelli, la madre e il padre (che abitavano in appartamento adiacente a quello in cui egli viveva con suo figlio e la O.O. ), ritenendolo assimilabile alla convivenza.
Sicché, i convenuti venivano condannati ad un risarcimento pari a Euro 362.847,90, in favore della O.O. , Euro 343.234,50 in favore del figlio B.B., Euro 235.360,80 in favore di ciascuno dei genitori e di Euro 343.234,50, in favore di ciascuno dei due fratelli.
Il giudice di appello respingeva, infine, la domanda di garanzia spiegata dal Comune nei confronti degli altri appellati, sul presupposto che il Comune non potesse traferire ad altri le proprie responsabilità e nei confronti della COEDI, in quanto impresa mandante dell'ATI, anche valorizzando il fatto che l'associazione temporanea di imprese fosse costituita in giudizio attraverso la Capogruppo Euro-Costruzioni Srl, sua rappresentante esclusiva, anche processuale, nei confronti dei soggetti appaltanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dagli appalti.
3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Campobello di Mazara, in persona del sindaco pro tempore, affidando le sorti dell'impugnazione a sette motivi.
Resistono con congiunto controricorso O.O. , in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore B.B., P.P., M.M., L.L. e N.N., nonché con distinti controricorsi D.D., CO.EDI di E.E. e Q.Q.
Il Q.Q. ha, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a sette motivi di impugnazione adesivi a quelli del ricorso principale e a cinque motivi di impugnazione incidentale autonoma.
4. – Hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. il Comune di Campobello di Mazara, D.D. e la CO.EDI di E.E.
Diritto
Ricorso principale del Comune di Campobello di Mazara
1.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 494/1996 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008, per aver la Corte territoriale ritenuto che tra gli obblighi ricadenti in capo al committente sussista anche quello di valutare la congruità del piano di sicurezza e di coordinamento.
Ad avviso del ricorrente, infatti, il committente non può essere chiamato a rispondere delle operazioni imprudenti e imprevedibili, poste in essere dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro, essendo solo tenuto a verificare il rispetto, da parte del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, degli obblighi previsti dall'art. 4, primo comma, e 5, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 494/1996.
Tali obblighi si arresterebbero alla verifica della predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di sicurezza (POS), nonché della presenza in cantiere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prescrizioni alle quali il Comune sostiene di aver compiutamente adempiuto.
Inoltre, per quanto il committente sia tenuto alla vigilanza affinché gli organi nominati per la sicurezza adempiano i loro obblighi, tale obbligo non si traduce in un controllo sul merito delle misure che vengono adottate. Infatti, il committente è privo delle competenze specifiche, che gli consentano di svolgere un controllo simile, ragion per cui il Comune ha nominato figure che le possedessero.
Da ultimo, il ricorrente richiama una pronuncia di questa Corte con cui si è affermato che "dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte de committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo"(Cass. pen. n. 36438/2020).
2. - Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 494/1994, 96 del D.Lgs. n. 81/2008, 61 e 191 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, dopo aver formalmente dichiarato di attenersi agli esiti della consulenze tecniche acquisite nel procedimento penale, redatte dall'ASP di Trapani e dai Carabinieri, nonché dal perito del PM, che avevano escluso la responsabilità in capo al Comune, se n'è sostanzialmente discostata, estendendo anche a quest'ultimo la responsabilità per l'infortunio occorso all'I..
Il ricorrente deduce, in particolare, che, sulla base delle citate consulenze, l'evento infausto risultava, invero, addebitabile esclusivamente al coordinatore per la Progettazione, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al datore di lavoro.
Infatti, nella relazione dell'ASP vengono individuate le responsabilità rispettivamente ascrivibili:
a) al J.J., direttore dei lavori, per aver disposto al capo cantiere, il giorno dell'infortunio, la totale rimozione dei puntelli a consolidamento dell'arco, per permettere l'installazione di un ponteggio metallico, senza adottare misure alternative, che garantissero un livello di sicurezza equivalente;
b) al J.J., nella qualità di coordinatore per la progettazione, per aver elaborato un PSC privo dell'individuazione e dell'analisi dei rischi, nonché delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a gestire la tutela dei lavoratori dalla caduta dell'arco;
c) al J.J., in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per non essersi occupato di adeguare il POS, carente delle modalità operative e degli apprestamenti necessari per le operazioni di recupero dell'arco;
d) al I.I., in qualità di datore di lavoro, per non aver adottato alcuna misura di contenimento alternativa alla puntellatura e che garantisse rispetto ad essa un livello di sicurezza equivalente, nonché per aver redatto un POS non idoneo, perché privo delle misure protettive e preventive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC.
3.- Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c., nonché delle Tabelle di Milano, per aver la Corte distrettuale applicato, nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma in luogo delle nuove Tabelle di Milano del giugno 2022, che si basano su un sistema a punti, giustificando tale scelta con il richiamo di un precedente di questa Corte (Cass. n. 37009/2021) anacronistico in seguito a tale aggiornamento. Il ricorrente evidenzia che, applicando le Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, l'importo riconosciuto sarebbe stato inferiore rispetto a quello effettivamente liquidato in favore degli appallanti.
4.- Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, poiché, nella liquidazione del risarcimento del danno parentale riconosciuto in favore di ciascuno dei congiunti, non sono stati esplicitati i parametri giustificativi dei rispettivi importi, non essendo stati indicati i punti attribuiti sulla base di ciascuno dei criteri che la Corte d'Appello ha inteso valorizzare ai fini della quantificazione del danno.
5.- Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c., nonché delle "Tabelle di Roma", per aver la Corte territoriale commesso diversi errori di calcolo nell'assegnazione dei punti per la liquidazione del danno parentale.
Anzitutto, si lamenta che l'età del defunto H.H., nato il 19.3.1985, all'epoca del sinistro, verificatosi il 16.2.2008, ventiduenne, sia stata individuata invece in anni 18, il che avrebbe condotto ad attribuire nell'applicazione di detta voce un punto in più rispetto a quello che avrebbe dovuto essere assegnato sulla base della criteriologia tabellare all'epoca impiegata. Le Tabelle di Roma, impiegate dalla Corte territoriale, infatti, contemplavano l'attribuzione di 5 punti in ragione dell'età del defunto tra zero e vent'anni, mentre l'attribuzione di 4 punti ove l'età fosse ricompresa tra i ventuno e i quarant'anni.
Ulteriormente, il giudice di secondo grado ha errato nel valorizzare la convivenza di tutti gli appellanti, nonostante i genitori e i fratelli vivessero in un appartamento diverso da quello in cui l'I. risiedeva con la O.O. e con il figlio Francesco. Il ricorrente sostiene, inoltre, che sia stata applicata nella liquidazione del danno spettante a ciascuno degli appellanti la maggiorazione di tre punti, prevista da quelle tabelle per l'ipotesi di assenza di altri conviventi, peraltro in contraddizione con la valorizzazione, in riferimento alla posizione di tutti gli appellanti, della convivenza.
6.- Con il sesto motivo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost., 2043, 2059, 1223, 1226, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché delle Tabelle di Roma, per aver la Corte d'Appello considerato i genitori e i fratelli dell'I. suoi conviventi, sebbene la stessa vittima avesse costituito un nuovo nucleo familiare.
Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che il giudice del gravame abbia erroneamente ritenuto incontestata l'esistenza di un forte legame affettivo tra la vittima e i suoi genitori e fratelli, circostanza che era stata contestata nel giudizio di merito, ancorché in maniera generica, posto che il legame affettivo è un fatto proprio degli attori, in linea con l'orientamento di cui a Cass. n. 14652/2016.
7.- Con il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.1298, 1299, 1655, 2043, 2059, 2087 c.c., 13 del D.Lgs. 494/1996, nonché della legge n. 109/1994, nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la domanda di regresso formulata dal Comune nei confronti degli altri convenuti.
Il ricorrente deduce che solo l'appaltatore risponde dei danni causati a terzi nell'esecuzione del contratto e, quindi, i principali obbligati erano gli altri convenuti, che avrebbero dovuto essere condannati a tenere indenne il Comune.
Inoltre, con specifico riferimento alla posizione della CO.EDI si evidenzia che, quando sia costituita un'ATI, la rappresentanza esclusiva della mandataria è prevista dalla legge a favore dell'amministrazione.
Da ultimo, il Comune si duole del fatto che non si sia proceduto all'accertamento delle rispettive quote di responsabilità addebitabili a tutti i convenuti, nonostante la solidarietà nei confronti dei danneggiati non impedisca al coobbligato di proporre domanda di regresso per l'accertamento delle singole responsabilità.
Ricorso incidentale di Q.Q.
1. - Con il primo motivo, autonomo, è denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 139, 149, 156, 159, 160 c.p.c., 7, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della legge n. 890/1992, nel testo in vigore alla data della notifica dell'atto d'appello, per aver la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità della notifica dell'atto di citazione destinato a Q.Q., consegnato via posta all'ufficio protocollo del Comune di Campobello di Mazara, piuttosto che alla residenza del destinatario e, comunque, senza le formalità prescritte.
Il ricorrente incidentale deduce, pertanto, di non aver avuto conoscenza né del giudizio d'appello, né di quello di primo grado, evidenziando che l'ufficio consegnatario non avesse, in effetti, alcun obbligo di recapitargli un atto del quale egli fosse destinatario, avendo piuttosto il compito di registrare gli atti diretti al Comune e di consegnarli ai responsabili dei vari uffici.
Inoltre, la residenza del Q.Q. avrebbe potuto essere conosciuta senza difficoltà dagli appellanti. A sostegno della nullità della notifica il ricorrente incidentale richiama un orientamento del Consiglio di Stato, che ha affermato che l'art. 139 c.p.c., ove individua quale luogo di consegna l'ufficio cui il destinatario dell'atto è addetto, esclude che esso possa essere considerato l'ente pubblico alle dipendenze del quale egli lavora, salvo che l'atto non venga consegnato a mani proprie (Cons. Stato n. 1271/2023; Cons. Stato n.3735/2014).
Il ricorrente incidentale osserva, inoltre, che, anche qualora la consegna presso il predetto ufficio fosse equiparata alla consegna effettuata al portiere di uno condominio privato, non risulta comunque essere stato adempiuto l'obbligo, previsto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/1982, nel testo all'epoca vigente, di inviare una raccomandata al destinatario per renderlo edotto dell'avvenuta notifica dell'atto.
2.- Con il secondo motivo, autonomo, è denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza in relazione all'art. 161 c.p.c., per effetto della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 159 c.p.c.
3.- Con il terzo motivo, autonomo, è prospettata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 2947 c.c., in quanto, in ragione della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, dovrebbero ritenersi caducati tutti gli atti successivi del procedimento, con conseguente prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, fatto valere dai congiunti dell'(Omissis).
4.- Con il quarto motivo, autonomo, è denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l'erronea e falsa applicazione dell'art 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente in capo al ricorrente Q.Q. la responsabilità per l'infortunio occorso a H.H. trascurando che la posizione di garanzia del responsabile unico del procedimento (RUP), in tema di infortuni sul lavoro, ancorché connessa ai compiti di sicurezza, anche durante la fase esecutiva dei lavori, non si estende alla sorveglianza sulla materiale esecuzione dei lavori, specie nel caso in cui sia nominato un coordinatore della progettazione e della sicurezza. Gli obblighi di garanzia gravanti sul RUP si arresterebbero solo alla verifica della sussistenza dei documenti inerenti alla sicurezza, predisposti dagli specifici responsabili.
5.- Con il quinto mezzo, autonomo, è denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., per totale assenza di motivazione in ordine alla responsabilità del RUP, menzionando solo generici obblighi sullo stesso gravanti, senza far riferimento né alle norme di legge che ne regolano le competenze, né agli specifici elementi di fatto che hanno caratterizzato l'infortunio.
La Corte territoriale non avrebbe, inoltre, esaminato la posizione del RUP in maniera autonoma, bensì unitamente a quella del committente.
6.- Con i motivi dal sesto al dodicesimo il ricorrente incidentale, con specifico riferimento alla propria posizione di RUP, ha integralmente aderito, rispettivamente, alle ragioni di censura prospettate con i motivi dal primo al settimo (cfr. parr. 1-7 delle "Ragioni della decisione") proposti dal Comune di Campobello di Mazara, ricorrente principale.
L'esame dei ricorsi.
7.- Giova scrutinare anzitutto i motivi autonomi del ricorso incidentale proposto da Q.Q., in quanto essi pongono questioni la cui disamina si rivela preliminare dal punto di vista logico-giuridico, rispetto all'esame dei motivi del ricorso principale proposto dal Comune di Campobello di Mazara.
7.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale autonomo è inammissibile. Ne deriva anche l'assorbimento dell'esame del secondo e del terzo motivo dello stesso ricorso, giacché presupponenti l'accoglimento del primo motivo oggetto del presente scrutinio.
7.1.1. - In primo luogo, si rammenta che, in linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 139, secondo comma, c.p.c. non prescrive un ordine tassativo dei luoghi (casa di abitazione o sede dell'impresa o ufficio) in cui ricercare il destinatario dell'atto da consegnare, purché si tratti di luoghi parimenti ubicati nel Comune in cui si colloca la residenza di quest'ultimo (Cass. n. 2266/2010; Cass. n. 25489/2017; Cass. n. 9793/2019).
Alla luce di siffatte premesse, il motivo difetta di specificità, in quanto il ricorrente incidentale non ha speso alcuna argomentazione in merito ad una diversa ubicazione del Comune nel quale si collocasse la propria residenza, essendosi egli limitato a dolersi genericamente del mancato recapito dell'atto a lui destinato presso l'indirizzo della propria residenza.
7.1.2. - Inoltre, sempre secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 6487/1995; Cass. n. 17453/2006; Cass. n. 26857/2017; Cass. n. 9793/2019; Cass. n. 17502/2025), il riferimento all' "ufficio", presso il quale, ai sensi dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., può considerarsi validamente eseguita la notifica, è da intendersi effettuato al luogo rispetto al quale si configuri una relazione stabile con il destinatario dell'atto da notificare, che possa fondare una presunzione di reperibilità dello stesso e di conseguente conoscibilità dell'atto.
In questa prospettiva, è stato precisato che la nozione di "ufficio" è neutra rispetto alla tipologia del contesto lavorativo in cui opera colui al quale l'atto è destinato, ben potendo esso essere eterodiretto ovvero autorganizzato. In altri termini, l'esegesi della norma non impone che la notifica presso l'ufficio possa avvenire solamente nei confronti dei destinatari che esercitino un'attività lavorativa organizzata o diretta in proprio, potendo questa modalità di notificazione essere legittimamente posta in essere nei confronti di destinatari che esercitino la propria attività lavorativa alle dipendenze di altri, e quindi nel luogo in cui questa si svolge.
Si è, inoltre, precisato che, ai fini della validità della notifica non è neppure necessaria la presenza abituale o costante del destinatario dell'atto presso detto luogo, posto che essa non è presupposto indefettibile per la configurabilità di una stabile relazione tra l'ufficio e il destinatario dell'atto.
In questi termini, a nulla rileva che l'attività lavorativa, espletata dal destinatario dell'atto, sia alle dipendenze di un privato ovvero di un ente pubblico (tra le altre: Cass. n. 1359/1997; Cass. n. 2012/1997; Cass. n. 10268/1997), posto che il fulcro della richiamata disciplina si fonda sul concetto di "stabile relazione", dunque sul collegamento stabile tra un luogo di lavoro e la persona che ivi presta la propria attività.
Orbene, in relazione all'insussistenza di questo elemento, l'odierno ricorrente incidentale non deduce alcunché, per cui, anche sotto tale profilo, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
7.2. - Il quinto motivo autonomo del ricorso incidentale deve essere esaminato preliminarmente rispetto al quarto: esso è fondato.
Invero, la Corte d'Appello, nell'addebitare al Q.Q. la responsabilità per l'infortunio mortale, in virtù della sua qualità di RUP al momento dei fatti, non ha illustrato il percorso logico-giuridico che ha orientato tale accertamento, essendosi la stessa limitata, piuttosto, a contestare apoditticamente la violazione degli obblighi che fondano una posizione di garanzia in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro in capo al committente e al responsabile dei lavori.
Tali responsabilità, inoltre, non vengono neppure disgiunte, al fine di rendere intelleggibili, e soprattutto individualizzabili, gli addebiti che, in ragione delle predette posizioni di garanzia, possano essere contestate a ciascuno in relazione alle circostanze del caso concreto.
Si osserva, inoltre, che il difetto assoluto di motivazione con riferimento all'accertamento della responsabilità del RUP, in violazione del c.d. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. e, dunque, dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., è tanto più evidente se si considera, a monte, che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 - che ha previsto che nell'appalto di opere pubbliche il ruolo di responsabile dei lavori faccia capo ex lege al Responsabile Unico del procedimento - tale automatismo non fosse previsto. L'amministrazione godeva, infatti, di discrezionalità nel conferimento di tale incarico, come emerge dalla disciplina applicabile ratione temporis, segnatamente dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici).
È pur vero che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del predetto D.P.R., tra gli oneri incombenti in capo al Responsabile del procedimento, nella fase esecutiva degli appalti, sussistesse già quello di garantire l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale previsione trovava, peraltro, una significativa specificazione nell'art. 8, lett. f), dove si attribuiva al Responsabile del Procedimento il coordinamento delle attività finalizzate alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, con l'obbligo di verificare la conformità degli stessi alle indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione, nonché nel progetto preliminare, inclusa la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, ove previsto. Il terzo comma dello stesso art. 7 stabiliva, inoltre, che il Responsabile del Procedimento dovesse vigilare sull'attività svolta e valutare il piano di sicurezza e di coordinamento.
Tuttavia, tali previsioni non possono fondare una responsabilità di posizione in capo a tale figura professionale per gli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore durante l'esecuzione dei lavori, il cui addebito di responsabilità non sia sorretto da un puntuale e accertamento, legato alle circostanze di fatto.
Difetta, quindi, un accertamento individualizzato della responsabilità del RUP nei suoi elementi costitutivi oggettivi, ma anche, in particolare, in quelli soggettivi. Il RUP è, infatti, un dipendente pubblico e, in quanto tale, può rispondere direttamente nei confronti dei terzi, per i danni loro procurati in conseguenza di un illecito, solo nei casi di dolo o colpa grave, ferma restando la responsabilità della P.A. anche in caso di colpa lieve ex art. 28 Cost. Anche tale accertamento risulta, invero, carente nel caso di specie.
La motivazione della sentenza, dunque, è, in parte qua, solo apparente, giacché non rende percepibili le ragioni della decisione, limitandosi ad argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, tale, dunque, da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice di merito (Cass., S.U., n. 16599/2016; Cass., S.U., n. 22232/2016).
7.3.- L'accoglimento del quinto motivo del ricorso incidentale autonomo consente anche di dichiarare assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso.
8.- Può, dunque, esaminarsi il ricorso principale del Comune di Campobello di Mazara.
8.1. - Il primo motivo è infondato.
8.1.1. - Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di infortuni sul lavoro (tra le molte: Cass. n. 21694/2011; Cass. n. 798/2017; Cass. n. 375/2023; Cass. n. 2393/2023; Cass. n. 5618/2025; Cass. n. 11918/2025), l'art. 2087 c.c., espressione del principio del neminem laedere, e l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 – applicabile all'epoca dei fatti –, con cui è stata recepita la direttiva-quadro 89/391/CEE, impongono al committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente lavorativo, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. In questa prospettiva, il committente è tenuto a veicolare un'adeguata informazione ai singoli lavoratori, nonché a predisporre efficaci strumenti per il raggiungimento dello scopo preventivo, e a cooperare con l'appaltatore nell'attuazione delle misure di protezione contro i rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all'attività appaltata.
Il contratto d'appalto fonda, infatti, una rete di obblighi interrelazionali per assicurare una tutela piena ed effettiva al lavoratore esposto ai rischi connessi all'esecuzione dell'opera.
Si configurano, dunque, aree di rischio distinte, seppur reciprocamente interferenti.
Ne discende che, in caso di infortunio occorso ai dipendenti della ditta appaltatrice, la responsabilità di quest'ultima non esclude, perciò solo, quella del committente. In questi termini, si realizza la condivisione del "debito di sicurezza nei confronti dei lavoratori" tra appaltatore e committente (Cass. n. 11918/2025), sebbene circoscritta entro determinati limiti e subordinata alla sussistenza di precisi presupposti. Infatti, l'addebito di responsabilità per infortuni sul lavoro in capo al committente non può risultare un automatismo, attesa l'inesigibilità nei suoi confronti di un controllo "pressante, continuo e capillare" sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
Le sezioni penali di questa Corte hanno affermato, in diversi arresti, che sia piuttosto necessario verificare la concreta incidenza eziologica della condotta negligente del committente, vale a dire la circostanza che essa si sia inserita nella catena causale, che ha condotto alla verificazione dell'evento lesivo. I parametri, ai quali ancorare tale valutazione, sono stati individuati, sia dalla giurisprudenza delle sezioni civili, sia da quella delle sezioni penali di questa Corte, nella scelta di una ditta appaltatrice dotata di capacità organizzative per l'esecuzione dei lavori, con specifico riferimento alle peculiarità dell'attività da espletare, nonché ai criteri che hanno orientato la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera da parte del committente, e all'ingerenza da parte di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori nonché all'agevole ed immediata percepibilità da parte dello stesso della situazione di pericolo (Cass. n. 17178/2013; Cass. n. 11918/2025; Cass. pen. n. 3563/2012; Cass. pen. n. 44131/2015; Cass. pen. n. 27296/2016; Cass. pen. n. 27296/2017; Cass. pen. n. 5946/2019; Cass. pen. n. 26335/2021; Cass. pen. n. 11603/2025).
Diversamente, il committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione agli eventi dannosi che costituiscano la concretizzazione dei rischi specificamente connessi alle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera, non potendosi in tal caso configurare in radice un'area di rischio che egli sia chiamato a governare (Cass. pen. n. 12348/2008). Invero, la posizione di garanzia del committente fonda a suo carico l'obbligo di controllare l'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ancorché l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore, ai fini della prevenzione antinfortunistica, non esiga che il committente supplisca incondizionatamente alle omissioni dell'appaltatore.
L'inosservanza di siffatto obbligo genera responsabilità, a fortiori ove la carenza ovvero l'inadeguatezza delle misure precauzionali fosse oggettivamente percepibile, senza necessità di indagini complesse.
8.1.2. - Nella specie, posto che il luogo di esecuzione dell'appalto, in cui si è verificato l'evento dannoso, era nella disponibilità del Comune, trattandosi di un territorio sito territorio comunale, il giudice di merito ha verificato in concreto l'incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento.
Infatti, l'addebito che viene contestato al Comune è quello di aver avallato un Piano di Sicurezza e Coordinamento inidoneo a prevenire i rischi connessi al potenziale cedimento dell'arco.
Né può sostenersi che l'infortunio mortale occorso all'I. costituisca la concretizzazione di un rischio "settoriale", connesso alla specifica attività dell'appaltatore, e come tale eccentrico rispetto all'area di rischio che il committente è chiamato a governare, giacché il predetto evento ha costituito la concretizzazione di un rischio preesistente all'inizio dei lavori e percepibile da parte del committente trattandosi, si ribadisce, del crollo di un arco posto nel territorio rientrante nella disponibilità giuridica del Comune, la cui presenza non era neanche stata segnalata nel PSC. E dalla motivazione della sentenza emerge che l'arco si trovasse "al momento dell'apertura del cantiere, in evidenti condizioni precarie sotto il profilo statico" (cfr. p. 5 della sentenza di appello).
8.1.2.1. - Inoltre, è possibile ravvisare una condizione di ingerenza nei lavori da parte del Comune-committente, idonea a fondare una posizione di garanzia, che è documentata, oltre che dalla stessa disponibilità giuridica del luogo di esecuzione dei lavori, anche da ulteriori fattori.
Giova, anzitutto, rammentare che questa Corte, in tema di risarcimento del danno con riferimento all'appalto di opere pubbliche, ove la stazione appaltante è una pubblica amministrazione, ha affermato che gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell'esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, non possono esonerare da ogni responsabilità l'ente committente (Cass. n. 4591/2008; Cass. n. 1263/2012; Cass n. 25408/2016; Cass. n. 32991/2019; Cass. n. 16722/2025).
La condizione di ingerenza del comune nell'esecuzione dei lavori è ulteriormente avvalorata, infine, dal fatto che il committente pubblico ha nominato l'arch. J.J. quale progettista e direttore dei lavori.
A tal riguardo, va osservato che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, in virtù della previsione di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/1996 non esonera il committente ed il responsabile dei lavori dall'obbligo di verificare l'adempimento da parte di queste figure professionali degli obblighi posti a garanzia della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore (Cass. pen. n. 14407/2011; Cass. pen. n. 14012/2015; Cass. pen. n. 14359/2018).
Orbene, tale controllo non può arrestarsi su un piano meramente formale, risolvendosi nella verifica della predisposizione del PSC ad opera del Coordinatore per la Progettazione. Si esige piuttosto un controllo sostanziale, per tutto ciò che concerne la prevenzione degli infortuni, poiché diversamente si sterilizzerebbe la posizione di garanzia che il committente conserva nella catena di controllo per garantire la sicurezza sul lavoro in materia di appalti, la quale sarebbe ridotta a mero orpello formale, in contrasto con la ratio sua propria, basata sulla necessità di garantire una tutela piena, completa ed effettiva ai lavoratori nei cantieri allestiti per l'esecuzione dei lavori.
Tale posizione, alla quale si riannodano obblighi di vigilanza e di controllo sostanziali, non è elisa dal conferimento ad altri soggetti degli incarichi di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione. Infatti, la designazione di queste figure professionali non sortisce l'effetto di deresponsabilizzare il committente, obliterando la posizione di garanzia originaria facente a lui capo, per effetto di un asserito trasferimento del "debito di garanzia per la sicurezza dei lavoratori" e delle connesse responsabilità, ma piuttosto comporta una rimodulazione della predetta posizione. Per effetto del conferimento di detti incarichi, in definitiva, muta solo il contenuto degli obblighi incombenti sul committente.
In questa prospettiva - e per quanto qui interessa -, la circostanza che per effetto della nomina di un soggetto, dotato di specifiche competenze tecniche, quale coordinatore per la progettazione, il committente venga esentato dall'obbligo di redigere in prima persona il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), non esclude che egli debba vigilare sull'operato dell'electus.
Tale vigilanza è imposta soprattutto nelle situazioni in cui si profilino rischi per la sicurezza prevedibili, come, nel caso di specie, il cedimento di un arco, che versava in condizioni statiche precarie già in epoca anteriore rispetto al momento dell'infortunio.
Come accertato dalla Corte di merito, i piani di sicurezza, dunque il PSC e i POS, erano carenti in ordine alla predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza per la prevenzione dei rischi connessi al cedimento dell'arco, del quale, peraltro, non veniva neanche menzionata la presenza, nonostante le sue condizioni di staticità fossero precarie già al momento dell'inizio dei lavori. Era quindi onere del committente, in adempimento degli obblighi di vigilanza sostanziale, verificare la adeguatezza dei piani di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori.
Dal quadro così delineato, risulta, in definitiva, una "posizione di garanzia ex lege" del committente (Cass. pen. n. 37738/2013; Cass. pen. n. 51190/2015), in ragione del suo ruolo nell'ideazione, nella programmazione, nella progettazione e nel finanziamento dell'opera oggetto del contratto, a cui si ricollega la responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Cass. pen. n.22032/2015; Cass. pen. n. 30370/2020; Cass. pen. n. 27685/2025).
8.2.- Il secondo motivo è inammissibile.
La doglianza, lungi dal prospettare un error in iudicando, pretende di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, posto a fondamento della decisione, nonché oggetto di una complessiva valutazione di merito da parte della Corte territoriale, preclusa nel giudizio di legittimità.
Posto, infatti, che le risultanze probatorie acquisite in un separato procedimento penale non vincolano, in punto di addebito o di esclusione della responsabilità, il giudice civile, quest'ultimo può comunque decidere di avvalersene per l'accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio per l'accertamento della responsabilità civile, procedendo ad una loro motivata valutazione, come è avvenuto nella specie.
Il merito di tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità, potendo solo essere censurate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., eventuali inemendabili e assolute carenze motivazionali a quest'ultimo sottese – non affatto riscontrabili nel caso -, ovvero, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti, storici, decisivi e discussi tra le parti, non dedotti dal ricorrente e tanto meno secondo l'insegnamento di Cass., S.U., n. 8053/2014.
8.3.- Anche il terzo motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice gode di discrezionalità nella selezione della Tabella (mai vincolante, naturalmente, non essendo di fonte normativa) da impiegare nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, purché la criteriologia adottata si basi sul sistema "a punti", generalmente il più idoneo ad assistere il giudicante nel giungere a un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il quale preveda, unitamente all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio di esso dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (segnatamente, l'età della vittima, l'età del congiunto, il grado di parentela e la convivenza), con l'indicazione dei relativi punteggi, nonché la possibilità di apportare correttivi sull'importo finale, ove richiesto dalle peculiarità del caso concreto (tra le molte Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 26300/2021; Cass. n. 5948/2023).
Le tabelle che contemplino un meccanismo di liquidazione conforme a tali indicazioni, come quelle elaborate dal Tribunale di Roma e quelle del Tribunale di Milano, aggiornate nel 2022, sono tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento, non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento del danno parentale. A tal proposito, giova richiamare Cass. n. 37009/2022, nella parte in cui ha affermato che "le nuove tabelle milanesi consentono – al pari di quelle romane – una liquidazione rispettosa dei criteri indicati da questa Corte con le citate pronunce 10579 e 26300 del 2021".
Ciò posto in linea di principio, la scelta per l'impiego di una tabella (ritenuta adeguata al caso nei termini innanzi precisati), piuttosto che di un'altra, non deve essere sorretta da un'apposita motivazione (Cass. n. 17389/2025). In questa prospettiva, la censura avente ad oggetto la valutazione che ha orientato la scelta delle tabelle da applicare, quindi una valutazione di merito, non è ammissibile in sede di legittimità.
8.4.- Ragioni di ordine logico impongono di anteporre l'esame del sesto motivo a quello del quarto e del quinto.
8.4.1.- Il sesto motivo pone, invero, due profili di censura, il primo attinente all'an del risarcimento del danno parentale riconosciuto ai genitori e ai fratelli dell'I., il secondo alla sua quantificazione.
8.4.1.2. - Il primo profilo di censura è infondato.
Invero, la circostanza che la vittima del sinistro avesse costituito in vita una famiglia nucleare non vale a recidere il legame affettivo, da lui intrattenuto con la famiglia d'origine, oggetto di una presunzione iuris tantum, dunque il danno parentale, almeno nella sua componente relativa alla sofferenza interiore. Sicché, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno ricorrente, tale presunzione trova piena applicazione, ed è onere della controparte superarla, fornendo la prova di rapporti incrinati e di odio, che ostino al riconoscimento di un simile legame valorizzabile ai fini risarcitori.
In questa prospettiva, e contrariamente a ciò che sostiene il Comune, asserendo di aver osservato l'onere di contestazione, sebbene per il tramite di deduzioni generiche, trattandosi a suo avviso di un fatto per definizione noto alla controparte, non contestabile altrimenti, l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte è nel senso di ritenere che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita (Cass. n. 5769/2024; Cass. n. 22902/2024).
Sicché, in assenza di tale dimostrazione, il giudice di appello ha proceduto alla valutazione, sulla base del complesso del materiale istruttorio ritualmente acquisito e con motivazione rispettosa del c.d. "minimo costituzionale", dell'effettiva sussistenza del danno.
Il Comune ricorrente viene, quindi, a sollecitare, ancora una volta, una rivalutazione dell'accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, adeguatamente motivato.
8.4.1.3. - Il secondo profilo di censura è inammissibile.
Il giudice ha l'obbligo di dar conto dei criteri di liquidazione del danno parentale che intenda valorizzare in rapporto alle circostanze di fatto poste a fondamento di tale valutazione. Questa, pur essendo ancorata a parametri tabellari, rimane fondata sull'equità, ancorché nutrita con criteri predeterminati che non la sopprimono, ma la orientano.
Non è, in definitiva, incorso in alcun errore di diritto il giudice di appello nel ritenere di assimilare alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui la vittima abitava con la famiglia nucleare "successiva", anche in considerazione del fatto che con la famiglia di origine il defunto trascorresse tutti i momenti liberi (cfr. p. 9 della sentenza di appello).
Questa Corte ha, infatti, affermato (Cass. n. 26140/2023) che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, è possibile valorizzare, unitamente all'età della vittima, a quella dei congiunti, nonché al grado di parentela, anche le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti.
Tali considerazioni si sviluppano in armonia con l'emancipazione, in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, del concetto di "convivenza" da quello di "coabitazione", declinandolo, piuttosto, declinato, come stabile legame, connotato da una duratura comunanza di vita e affetti (Cass. n. 7128/2013).
Inoltre, sebbene la criteriologia tabellare preveda l'attribuzione di punteggi sulla base di parametri limitati rispetto a quelli che il giudice può valorizzare sotto il profilo dell'accertamento dell'an debeatur, dunque del pregiudizio, non è irragionevole che questi ultimi possano rilevare anche ai fini della valutazione dell'intensità del pregiudizio, stante la matrice pur sempre equitativa di tale valutazione.
In questa prospettiva, appare ragionevole che il parametro della "convivenza" non sia letto in termini rigidamente formalistici. Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che, ove il giudice ritenga di valorizzare un legame di particolare intensità, in ragione della stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con il congiunto, corroborata da circostanze oggettive accertate nel giudizio di merito, non gli sarebbe neanche possibile il ricorso alla personalizzazione.
Infatti, la personalizzazione, pur consentita al giudice di merito per rendere la liquidazione più aderente al pregiudizio effettivamente sofferto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, è, però, subordinata alla sussistenza di conseguenze peculiari (tra le molte: Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021) ovvero alla possibilità di ritenere provato un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (esemplificativamente: Cass. n. 2614/2023; Cass. n. 21573/2025).
Dunque, non è irragionevole che la valorizzazione non solo dell'esistenza del pregiudizio, ma anche della sua intensità passi attraverso la valorizzazione di un concetto sostanziale di convivenza e non formale, che non può ritenersi preclusa al giudice di merito, purché sia sorretta da adeguata motivazione, rispettosa del c.d. "minimo costituzionale". Ove, come nella specie, tale condizione ricorra, la valutazione del giudice di merito, corretta in iure, non è sindacabile in sede di legittimità quanto ai fatti che la sostanziano, se non negli stretti limiti del vizio – non dedotto dal ricorrente principale – di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
8.5.- Il quarto e il quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente per essere le censure proposte tra loro connesse, sono - anche alla luce delle considerazioni che precedono – infondati, salvo la doglianza relativa all'errore, commesso dal giudice di appello, sull'età della vittima del sinistro, che, invece, è inammissibile.
Infatti, un tale errore, che si assume di natura percettiva, non avrebbe dovuto essere censurato come error in iudicando ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., bensì investito da motivo di revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. o, comunque, se oggetto di discussione tra le parti, denunciato come travisamento della prova ai sensi del n. 5 del citato art. 360 c.p.c.
8.5.1. - Orbene, le tabelle elaborate per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, come chiarito in più occasioni da questa Corte, non hanno valore normativo, giacché esse non sono riconducibili ad un organo investito di potestà legislativa o regolamentare. Il potere di procedere ad una valutazione equitativa nella quantificazione del danno non patrimoniale è attribuito al giudice per via legislativa (art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.) ed è, pertanto, solo per questa stessa via che può subire limitazioni.
Invero, come già evidenziato, i parametri tabellari sono fondamentalmente il risultato di una tipizzazione di giudizi valutativi compiuti da giudici di merito secondo equità e, dunque, costituiscono il portato di un dato empirico e non normativo.
Tale evidenza, inoltre, rivela il fondamento equitativo dei criteri tabellari, che impedisce di raffigurarsi una rigida e formalistica contrapposizione tra dato tabellare e valutazione secondo equità. Infatti, la caratterizzazione formale dei criteri tabellari come dati "convenzionali" non ne elide la natura in ultima istanza sostanzialmente equitativa, che condividono con la valutazione per la quantificazione del danno non patrimoniale, da compiere nel caso concreto, che essi mirano ad orientare.
In questa prospettiva, giova ribadire che l'equità, nel giudizio per la quantificazione del danno non patrimoniale (nel caso, da perdita del rapporto parentale), può essere orientata, ma mai soppressa, da un dato "convenzionale", che peraltro da essa stessa in radice deriva.
Ne consegue che il giudice di merito può motivatamente discostarsi dalle tabelle di cui intenda avvalersi – esplicitandone, dunque, le ragioni, al fine di rendere conoscibile e apprezzabile il giudizio equitativo effettuato (Cass. n. 17389/2025) -, trattandosi di strumenti orientativi ai fini di una congrua determinazione del quantum debeatur, il cui fondamento è e resta, comunque, necessariamente equitativo (Cass. n. 24349/2025).
8.5.2. - Nella specie, il riconoscimento delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di ciascuno dei congiunti dell'I. risulta non irragionevole, alla luce del complessivo impianto motivazionale. Infatti, la motivazione sul punto, oltre ad essere sussistente, appare idonea a giustificare gli importi liquidati, non essendo inficiata dallo scarto – pari ad una maggiorazione che si attesta circa al 10% - tra questi e quelli che invece sarebbero risultati dalla pedissequa applicazione dei criteri valorizzati dalle tabelle impiegate.
Quanto alle doglianze ulteriormente avanzate dal quinto motivo in ordine al profilo della convivenza, le stesse sono assorbite dallo scrutinio già effettuato sul secondo profilo di censura veicolato dal sesto motivo.
8.6.- Il settimo motivo di ricorso è infondato.
Va rilevato, in primo luogo, che la Corte territoriale ha attribuito la responsabilità a ciascuno dei convenuti in ragione delle autonome condotte da essi realizzate in violazione delle misure prevenzionistiche in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, ancorché tra loro convergenti nella causazione dell'evento dannoso.
Il giudice di appello, infatti, ha fondato l'addebito nei confronti dei convenuti sulla base di distinte violazioni. In particolare è stata accertata la responsabilità: dell'arch. J.J., in qualità di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza per aver omesso di effettuare la valutazione dei pericoli, nonché per aver omesso di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza(POS), e per aver non aver adottato misure alternative ai puntelli di cui cavava ordinato la rimozione, per garantire la sicurezza dei lavoratori contro rischi connessi al cedimento del manufatto; del datore di lavoro, per non aver redatto correttamente il POS; del capo di cantiere, per la condotta negligente e imperita, nonché per la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; del Comune, in qualità di committente per aver avallato un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) inidoneo.
Ciò premesso, deve osservarsi che non risulta essere mai intervenuto alcun provvedimento di rigetto in ordine a una pretesa domanda di regresso, atteso che una siffatta domanda non è stata mai ritualmente proposta in giudizio, essendo piuttosto stata formulata dall'odierno ricorrente esclusivamente una chiamata in garanzia degli altri convenuti (cfr. pp. 15 e 16 del ricorso, dove soltanto è dato rinvenire le conclusioni rese dal Comune in primo grado). Chiamata in garanzia che può reputarsi volta soltanto a conseguire, da parte dello stesso Comune, la manleva per l'intero importo che sarebbe stato eventualmente tenuto a versare in caso di accoglimento della domanda dei danneggiati.
Si rammenta che l'azione di manleva si fonda sull'affermazione della responsabilità esclusiva di un terzo, differenziandosi, quindi, dall'azione di regresso, la quale, in quanto rimedio interno tra condebitori solidali, presuppone, come nel caso di specie, l'affermazione responsabilità concorrente di più soggetti nella produzione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 2055, comma secondo, c.c.
Ancora, l'actio di manleva, postula che il soggetto manlevato sia titolare di un diritto di rivalsa nei confronti di un terzo, contrattualmente o legalmente tenuto a tenerlo indenne dalle conseguenze dell'adempimento. Diversamente, il diritto di regresso è azionabile esclusivamente tra condebitori solidali, da parte di colui che abbia integralmente soddisfatto il creditore comune, al fine di redistribuire il peso di un idem debitum, gravante pro quota su ciascuno di essi (Cass. n. 13281/1991; Cass. n. 37709/2021; Cass. n. 30952/2023).
Nel caso oggetto del presente giudizio, il Comune ha inteso agire unicamente in funzione della propria eventuale rivalsa per l'intero, chiamando in garanzia gli altri convenuti, per tenerlo indenne dall'eventuale esborso, che avrebbe dovuto sostenere in caso di accoglimento della domanda attorea, con ciò escludendo espressamente il presupposto della responsabilità solidale.
Ne consegue che la graduazione delle rispettive colpe non poteva formare oggetto di accertamento da parte del giudice di merito, nel giudizio instaurato dal danneggiato, atteso che tale valutazione può essere compiuta in tale sede unicamente nel caso in cui uno dei condebitori abbia formalmente proposto azione di regresso nei confronti degli altri, ovvero abbia espressamente richiesto, con apposita domanda, un accertamento in funzione di una ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria (Cass. n. 15687/2001; Cass. n. 18497/2006; Cass. n. 32930/2018; Cass. n. 30952/2023; Cass. n. 13063/2025).
Conclusioni.
9. – Il ricorso principale del Comune di Campobello di Mazara va rigettato e, con esso, anche il ricorso incidentale adesivo di Q.Q.
Quanto al ricorso incidentale autonomo dello stesso Q.Q., va accolto il quinto motivo, mentre vanno rigettati il primo, il secondo e il terzo e dichiarato assorbito il quarto motivo.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale di Q.Q. e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa sezione e composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale del Comune di Campobello di Mazara e quello incidentale adesivo di Q.Q.; accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale autonomo di Q.Q., ne rigetta i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto motivo del medesimo ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale del Q.Q. e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2025.
