Cassazione Penale, Sez. 4, 16 ottobre 2025, n. 33954 - Titolare dell'impresa subappaltatrice investito da un violento getto d'acqua durante i lavori nell'acquedotto. Mancato coordinamento tra committente, subappaltatore e CSE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Relatore

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A. nato a M. il (Omissis)

B.B. nato a P. il (Omissis)

C.C. nato a P. il (Omissis)

D.D. nato a P. il (Omissis)

SICILACQUE Spa

SO.LO COSTRUZIONI Srl

avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA

che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.

udito il difensore

È presente l'avv. GODDI BEATRICE del foro di CAGLIARI, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. TIMPANARO SALVATORE del foro di NICOSIA, in difesa della parte civile non ricorrente (Omissis) e che si riporta alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese.

È presente l'avvocato BILLÈ ALESSANDRO del foro di MESSINA in difesa del responsabile civile SICILACQUE Spa che chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avv. BILLÈ ALESSANDRO sostituisce oralmente l'avv. TIMBRO MARIA FLAVIA del foro di MESSINA difensore del resp. civ. SO.LO COSTRUZIONI Srl e riportandosi ai motivi di riscorso chiede l'accoglimento.

È presente l'avvocato FAVAZZO ANTONINO del foro di MESSINA in difesa di B.B.e D.D., che insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. FAVAZZO ANTONINO deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. RAPISARDA WALTER del foro di CATANIA difensore di (Omissis), riportandosi ai motivi del ricorso.

È presente l'avvocato COSENTINO FABIO del foro di PALERMO in difesa di (Omissis), che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina del 29.09.2023, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti di B.B., C.C.e A.A., in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro a loro ascritto; ha dichiarato, inoltre, D.D., responsabile ai soli effetti civili, del medesimo reato, condannandolo in solido con B.B., C.C. e A.A. e i responsabili civili SO.LO. Costruzioni Srl e SICILIACQUE Spa al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili oltre che al pagamento di una provvisionale di 50.000,00 Euro in favore delle parti civili, E.E., F.F. e G.G., come stabilito dal giudice di prime cure.

1.1. Secondo il capo d'imputazione, D.D. in qualità di amministratore delegato della SICILIACQUE Spa e B.B., quale responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione bonifica ed estensione dell'acquedotto Alcantara di cui era gestore la SICILIACQUE Spa, C.C. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della SICILIACQUE Spa, committente; A.A., quale legale rappresentante della ditta SO.LO. Costruzioni s.r.l, committente in sub appalto, per colpa generica e specifica e in cooperazione tra loro,(artt. 113 e 589 cod. pen.), con violazione della normativa di cui al D.Lgs. 81/08, omettevano di valutare adeguatamente i rischi connessi all'attività di sostituzione di organi di scarico e/o apparecchiature idrauliche poste lungo la condotta in pressione e di adottare adeguate misure di sicurezza nonché di informare adeguatamente la ditta subappaltatrice, I' impresa individuale di H.H., che aveva avuto in sub appalto i lavori di manutenzione e riparazione della condotta acquedottistica dell'(Omissis), e cagionavano così la morte del H.H.che, impegnato all'interno del pozzetto a sostituire la saracinesca, cioè l'organo di scarico del predetto tratto di acquedotto, veniva investito dall'acqua in pressione contenuta all'interno delle condotte poste a monte e a valle del predetto scarico che, pur non essendo più alimentate, contenevano l'acqua residua e non scaricata pari a 125.100 litri, la quale, fuoriuscendo ad una velocità stimata di circa 110 kmh dalla conduttura, dopo che H.H. aveva tagliato otto dei dodici bulloni che ancoravano la saracinesca, determinava il cedimento dell'apparecchiatura, lo investiva con violenza, cagionandone il decesso. In Letoianni il 26.02.2014

2.1 fatti sono stati così ricostruiti dai giudici del merito. L'infortunio si è verificato in occasione della sostituzione della saracinesca di scarico collocata all'interno del pozzetto di contrada (Omissis), sostituzione di cui federa stata appurata la necessità nel mese di febbraio 2014 ad opera della Siciliacque, quale ente gestore dell'acquedotto (Omissis). In particolare, era stato accertato che, durante l'esecuzione delle opere di ristrutturazione delle strutture murarie del pozzetto del torrente Papale, ammalorate, era divenuto impossibile proseguire i lavori di intonacatura a causa delle perdite di acqua che uscivano dallo scarico in pressione e che impedivano di lavorare agli operai della SO.LO. Costruzioni Srl, ditta appaltatrice; la Siciliacque aveva quindi programmato e disposto la sostituzione dello scarico non funzionante e corroso, con dismissione delle apparecchiature esistenti e montaggio di quelle nuove, che erano state fornite dalla stessa Siciliacque all'impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l, la quale, con contratto del 17.12.2013, aveva autorizzato e subappaltato i lavori di manutenzione idraulica alla ditta individuale H.H. La Siciliacque in data (Omissis) aveva dato comunicazione preventiva dei lavori di sostituzione alla Prefettura e ai Comuni interessati e disposto, in data 25 febbraio 2014, la variazione di portata con svuotamento dell'acquedotto, indicazione delle manovre da eseguire e delle valvole da utilizzare (chiusura della paratoia galleria I.I. e apertura degli scarichi necessari ad eseguire l'intervento) a partire dalle 6,30 del (Omissis), al fine di consentire la sostituzione dello scarico; le operazioni di messa fuori esercizio comportavano l'interruzione del flusso di acqua nel tratto compreso tra il partitore dell'I.I. e il serbatoio di accumulo M. e ciò per evitare che venisse alimentato a monte. Le operazioni per la interruzione delle porzioni delle condotte erano cominciate, secondo quanto riferito dal teste J.J., (Omissis) sentenza impugnata, alle ore 5.50 del (Omissis) e nella stessa mattinata era arrivato, alle ore 8,00, per l'intervento programmato, H.H., che doveva eseguire la sostituzione all'interno del pozzetto, oltre a due dipendenti della Siciliacque (K.K., assistente alla direzione lavori e L.L.assistente alla conduzione Acquedotto Alcantara) e un dipendente della SO.LO.,(M.M.) con l'ausilio di un mezzo meccanico, un escavatore, che avrebbe dovuto movimentare le pesanti parti smontate e sostituirle con quelle nuove fornite dalla Siciliacque.

Alle 8,45-9,00 il H.H.era entrato nel pozzetto munito di cannello da saldatore per eseguire le operazioni per il taglio della saracinesca; usciva ancora acqua a pressione dai fori presenti nella condotta e pertanto bisognava fare ulteriori fori che agevolassero lo svuotamento; il (Omissis), mentre verosimilmente era intento alle operazioni di taglio dei bulloni, veniva investito da un'imponente quantità di acqua fuoriuscita dalla condotta che riempiva il pozzetto tanto da sgorgare sia dalla botola superiore che dalle aperture laterali, con una forza e pressione tali che non lasciavano scampo alla persona offesa. Il Giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità degli imputati B.B., quale responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione bonifica ed estensione dell'acquedotto A. per la SICILIACQUE Spa, C.C., quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, A.A., quale rappresentante della SO.LO. Costruzioni s.r.l, committente in subappalto, tutti titolari di specifiche posizioni di garanzia e ciò in quanto la sostituzione di uno scarico ammalorato e non funzionante rappresentava un'operazione rischiosa, inerente all'ambiente di lavoro gestito direttamente, con pieni poteri da Siciliacque; lo stesso scarico costituiva l'unico meccanismo di svuotamento della condotta per poter operare nel pozzetto; mancava nella progettazione un meccanismo sussidiario di scarico, strumenti di controllo della quantità e pressione dell'acqua residua nella condotta, meccanismi di salvaguardia per lo smontaggio della saracinesca non funzionante e un piano di coordinamento tra i soggetti committenti, subappaltante e subappaltatore, necessario stante I' attività altamente rischiosa.

La Corte distrettuale ha confermato la responsabilità penale degli imputati affermando, sulla base della istruttoria dibattimentale, che è stata accertata la pericolosità dell'operazione delegata al N.N., derivante dalla particolare conformazione delio stato dei luoghi e dalle caratteristiche strutturali dell'acquedotto di cui aveva la gestione la Siciliacque, come società committente dei lavori e di cui B.B. era responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione bonifica ed estensione dell'acquedotto A. Ritiene la Corte che tra i compiti del committente vi era proprio quello di valutazione dei rischi connessi alle attività da compiere, si da consentire al coordinatore per la sicurezza di redigere (Omissis) che tenesse conto dei fattori di rischio specifici. Ha argomentato la Corte distrettuale, che, nel caso di specie, vi è stato a carico del committente una gravissima carenza di prevenzione in sede di progettazione e un difetto di coordinamento in sede esecutiva e una carenza di vigilanza nei confronti del coordinatore per l'esecuzione C.C. Quest'ultimo, che ha dichiarato di non avere avuto conoscenza dell'attività che si doveva svolgere il giorno dell'incidente nell'acquedotto, non ha assolto al dovere specifico di vigilanza e coordinamento della società committente e di quella subappaltante° pur essendo consapevole che le attività di riparazione idrica doveva essere evitata se la condotta da riparare era in pressione e che comunque era compito della Siciliacque assicurare la chiusura del tratto interessato a (Omissis) (verbale di coordinamento del 23.12.2013 sottoscritto dallo stesso C.C.); ha omesso nello specifico di regolamentare le modalità con cui si sarebbero dovute eseguire le attività di manutenzione idrica delle apparecchiature alloggiate dentro i pozzetti, pur trattandosi di un' attività particolarmente rischiosa, connessa all'area di lavoro e all'organizzazione del cantiere delle imprese coinvolte (fol 30 e 31 sentenza impugnata).Quanto alla posizione di A.A., legale rappresentante della SO.LO. Costruzioni, impresa appaltante e committente nei confronti del N.N., la Corte territoriale ha affermato che l'ingerenza era immanente nel tipo di intervento demandato alla ditta individuale della persona offesa, dato che doveva essere effettuato all'interno del pozzetto, struttura gestita dalla Siciliacque e affidata per i lavori di manutenzione alla SO.LO. Srl.. La Corte a fol 35 esclude che la condotta di N.N., che ha tagliato otto bulloni senza attendere che la condotta si svuotasse anche dell'acqua residua, tramite i due fori presenti nella saracinesca, fosse da definire abnorme, se non eventualmente meramente imprudente e che comunque non ha escluso il nesso causale. La Corte di appello ha affermato che ognuno degli imputati, per la posizione di garanzia ricoperta, era in grado di incidere sulla gestione del rischio che, invece, è stata affidata in via esclusiva alla valutazione della vittima, avendo gli imputati omesso ciascuno di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica (Omissis).La Corte territoriale ha altresì accolto agli effetti civili l'appello della parte civile che aveva censurato l'assoluzione di D.D., amministratore delegato della Siciliacque, con poteri decisori e di spesa, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.; ha ritenuto infatti che il B.B., seppure nominato con atto prot. (Omissis)del 9/10/2013/ Responsabile Ufficio gare e appalti e del procedimento lavori di manutenzione civile e(per i lavori di riparazione bonifica esenzione dell'acquedotto A. delle diramazioni e dei manufatti e impianti connessi ai sensi dell'art. 89 comma anche responsabile dei lavori per gli adempimenti di cui all'art. 90 D.Lgs. 81/2008, non aveva una delega di funzioni vera e propria, restando la qualifica di datore di lavoro committente e quindi la posizione di garanzia in capo all'(Omissis), amministratore delegato.

3. Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Avv. Antonino Favazzo, gli imputati B.B. e D.D.

3.1.Con un primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla validità della delega conferita da(Omissis) a favore di B.B.; all'erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali e alla mancata assoluzione di B.B. perché il fatto non sussiste. Evidenziano la illogicità della motivazione in quanto, se il B.B. non era titolare di una delega di funzioni essendo stato nominato solo responsabile dei lavori da un soggetto diverso dal datore di lavoro, in forza di una delega che non presentava i requisiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08, non è stato mai titolare di una posizione di garanzia, non essendo stato validamente investito dall'(Omissis).

3.2.Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione della normativa in materia di responsabilità del committente (artt. 90,91,92,100 D.Lgs. 81/2008). Affermano che SICILIACQUE Spa doveva solo designare il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e verificare l'avvenuta ottemperanza dei pertinenti obblighi da parte di entrambi, senza entrare nel merito delle scelte di gestione ma solo mediante una verifica formale, cui i ricorrenti hanno adempiuto.

Sottolineano che, come affermato anche dalla Corte distrettuale, a fol 25, B.B. ha verificato la idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, la SO.LO.Costruzioni s.r.l, del subappaltatore H.H., ha designato il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione in persona di C.C. e ha verificato l'avvenuta redazione da parte di quest'ultimo del P.S.C, e quindi la formale ottemperanza degli obblighi posti a suo carico. Lamentano che la Corte distrettuale con motivazione illogica ha poi ritenuto che il B.B. fosse venuto meno agli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia, in quanto il rischio derivante dalla colonna di acqua in pressione nelle tubature confinata dentro il pozzetto era inerente all'ambiente di lavoro. Evidenziano che nel caso concreto Siciliacque, quale committente, ha gestito i lavori attuando non il titolo I ma il titolo IV del decreto legislativo 81/08, che prevede una diversa organizzazione e procedure di sicurezza rispetto a quelle di cui all'art. 26 che attengono al committente datore di lavoro.

Lamentano la illogicità del ragionamento della Corte laddove evidenzia il permanere in capo al committente del dovere di vigilare sull'operato del coordinatore in relazione alla criticità del rischio specifico connesso all'attività del sub appaltatore. Evidenziano che l'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/08 prevede uno specifico obbligo di segnalazione in capo al CSE e nei confronti del committente in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di prevenzione da parte di lavoratori autonomi e datori di lavoro delle imprese affidatane ed esecutrici.

La valutazione del rischio incombeva solo sulla vittima che, ove avesse riscontrato criticità, avrebbe dovuto sospendere ogni attività segnalandole al CSE così da consentire di attivare i propri doveri di intervento.

3.3.Con il terzo motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stata erroneamente ritenuta la cooperazione colposa anziché il concorso di cause indipendenti in cui ha svolto un ruolo determinante la condotta imprudente della vittima. Il N.N., in quanto subappaltatore specializzato e qualificato e non dipendente di Siciliacque, era titolare di una specifica e definita posizione di garanzia ai sensi dell'art. 90,comma 9, lett. a, D.Lgs. n. 81/08, derivante anche dalla attestazione SOA OG 6, aveva perfetta conoscenza delle condizioni di rischio non legate all'ambiente di lavoro ma alla sfera di attività di impresa e quindi era suo esclusivo compito la valutazione del rischio prima e durante l'intervento manutentivo oggetto dell'appalto. Si è trattato di un rischio specifico proprio dell'attività di impresa N.N., che era dotato di un suo POS che era stato validato dal CSE. Nel verbale di coordinamento e controllo redatto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n.81 /08 dal coordinatore per l'esecuzione, in contraddittorio con l'appaltatore, si era fatto obbligo agli operatori per le attività di riparazione idriche di evitare quanto più possibile che l'intervento avvenisse in presenza di condotte in pressione. H.H. è intervenuto nel cantiere temporaneo come subappaltatore e titolare di un potere autonomo di organizzazione e sicurezza ed erano a lui note le prescrizioni contrattuali a cui doveva attenersi nel corso dell'incarico così da prevenire ogni rischio (allegati 4,5,6,7 al ricorso). La vittima aveva proceduto di sua iniziativa al taglio degli otto bulloni che tenevano il tronchetto della saracinesca da sostituire, senza sospendere l'attività per confrontarsi con il CSE, attivandone i poteri ex art. 91 e quindi ha posto in essere una condotta abnorme e imprevedibile che ha determinato l'evento letale. Lamentano che la Corte territoriale a pag. 35 (Omissis) affermato la responsabilità dei ricorrenti ritenendo che ciascuno sia venuto meno agli obblighi di sicurezza, senza considerare il loro puntuale adempimento e senza far cenno alla responsabilità di N.N., titolare di una specifica posizione di garanzia, la cui mancata attivazione è stata l'unica causa autonoma dell'evento lesivo.

4.Ha proposto ricorso per il tramite del difensore di fiducia, Avv. Walter Rapisarda, A.A., legale rappresentante della SO.LO. Costruzioni Srl deducendo i seguenti motivi:

4.1.Con il primo motivo vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in quanto sono state del tutto obliterate le circostante che il A.A. non rivestiva la qualifica di datore di lavoro del N.N., ma di legale rappresentante della ditta che aveva dato i lavori in sub appalto, essendo stata incaricata dalla Siciliacque con contratto di appalto n. 214 del 14.11.2013 di provvedere, oltre che all'esecuzione dei lavori di manutenzione civile e riparazione dei manufatti riguardanti l'acquedotto, anche alla manutenzione di impianti idrici connessi, lavori per i quale non avevano personale idoneo e che erano stati affidati con contratto di subappalto al N.N., che era stato autorizzato dalla Siciliacque con atto del 15.01.2024 n. (Omissis).

Lamenta travisamento delle prove in quanto i giudici di appello hanno affermato che il subappaltatore ha operato nell'ambito del cantiere predisposto dall'appaltatore e che A.A. aveva ingerenza, in quanto l'intervento veniva eseguito all'interno della struttura gestita e nella disponibilità della committenza e della società appaltatrice. Richiama, per escludere qualsiasi tipo di ingerenza/le testimonianze di J.J., il quale aveva riferito che gli operai della Ditta SO.LO.si occupavano della parte muraria mentre la parte idraulica era affidata a N.N.; richiama anche la CT di parte del dott. O.O.da cui si ricava documentalmente l'assoluta carenza di interferenza.

4.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 17,26, 97 D.Lgs. 81/2008.

Evidenzia che la SO.LO.aveva effettuato il Pos riguardante i lavori edili che era stato accettato dal CSE C.C., con comunicazione del 13.12.2013" ti Pos non prevedeva il rischio riguardante la sostituzione degli organi di scarico in quanto non inerente all'attività dell'impresa ma quella della subappaltatrice N.N., il cui Pos era stato regolarmente redatto e valutato da Siciliacque. Contesta il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza impugnata all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 • in quanto il A.A. non era datore di lavoro e da parte della SO.LO. vi era stata la individuazione della ditta H.H.che pacificamente era competente dal punto di vista professionale e tecnico e aveva svolto specifica formazione ex art. 34 D.Lgs. citato.

4.3.Con il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 40 comma 2 cod. pen. Lamenta la illogicità del giudizio controfattuale effettuato dalla Corte distrettuale che finisce per attribuire al A.A. la responsabilità per il comportamento negligente tenuto da un altro soggetto" il C.C., sulla base di un omesso comportamento riguardante la richiesta riunione di coordinamento, evidenzia che non si tratta di un comportamento esigibile, state la autonomia organizzativa e dirigenziale del sub appaltatore.

4.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art. 41 comma 2 cod. pen. e vizio di motivazione per illogicità in quanto le emergenze dibattimentali hanno fornito ampia prova che il H.H.ha posto in essere una manovra assolutamente errata e imprudente, procedendo al taglio degli otto bulloni e determinando il cedimento della saracinesca sulla spinta dell'acqua che era rimasta a monte della condotta, pur dopo la chiusura dell'impianto. Il suo comportamento imprudente era anche imprevedibile perché il H.H.era sceso nel pozzetto e doveva operare normalmente con qualche foro in più nella condotta per far diminuire la pressione mentre, verosimilmente per accelerare le operazioni, ha improvvidamente operato il taglio ai bulloni, ponendo in essere una condotta abnorme ed esorbitante.

5. A.A. ha proposto ricorso anche mediante l'Avv. Briauglio Gianfranco, con riferimento alla propria posizione di responsabile civile e ha dedotto i seguenti motivi:

5.1.Con il primo motivo violazione di legge con riferimento agli artt. 17,26 e 97 del D.Lgs. 81/2008j in quanto, esercitando un ruolo meramente amministrativo, non

aveva in concreto alcuna funzione nell'organizzazione del lavoro dell'unità produttiva di riferimento dell'intervento di sostituzione dello scarico non funzionante, non avendo esercitato alcun potere di ingerenza o controllo rispetto all'operato della ditta subappaltatrice. La SO.LO. aveva regolarmente redatto il proprio POS; mentre il rischio relativo ai lavori idraulici doveva essere previsto e valutato solo dal Pos della ditta (Omissis).

5.2.Con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 40 e 41 cod. pen. stante la condotta anomala e imprevedibile del H.H.che ha posto in essere una manovra del tutto errata imprudente, che ha determinato il cedimento della saracinesca e l'esito letale.

5.3.Con il terzo motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione, apparente, con riferimento alla sussistenza in capo alla SO.LO. della qualità di responsabile civile (pag 38) e al conseguente obbligo di risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili.

6.Ha presentato ricorso SICILIACQUE Spa a mezzo del difensore Avv. Alessandro Billè, deducendo i seguenti motivi

6.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 26, 89, 90, 91, 92 D.Lgs. 81/2008.

Evidenzia come Bonsignore Giovanni quale titolare dell'omonima ditta, cui era stato concesso il sub appalto della porzione di lavorazioni complesse riguardanti la sostituzione delle parti ammalorate del tronchetto di derivazione relativo alla curva e alla saracinesca di scarico, aveva obblighi autonomi e specifici di sicurezza ed era tenuto ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa. Tale impegno era stato assunto dal (Omissis) impresa autonoma che aveva stipulato il contratto di subappalto con la SO.LO .(ali. 2 al ricorso). Ciò rendeva esente il committente da ogni onere prevenzionistico oltre quelli assunti e implementati. La redazione del PSC e il suo aggiornamento del 23.12.2013 completa gli adempimenti posti a carico della ricorrente e della SO.LO., rimanendo la predisposizione degli ulteriori presidi a carico di N.N..

6.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli art. 41, comma 2, cod. pen. e 94 D.Lgs. 81/2008. Rileva che (Omissis) doveva attenersi alle disposizioni del PSC come aggiornato e modificato, che imponevano di avvisare il Coordinatore dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 94 D.Lgs. citato. Evidenzia l'eccentricità dell'azione di H.H.che ha così reciso il nesso causale con le condotte antecedenti tenute dal committente.

6.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alle cautele che la ricorrente avrebbe dovuto adottare "fissando ad esempio il limite massimo della pressione tollerabile al di sopra del quale l'intervento doveva essere sospeso," fol (Omissis) sentenza impugnata". Tale argomentazione apodittica contrasta con le emergenze processuali in quanto a pag. 30 si dà atto che il PSC aggiornato aveva previsto per le riparazioni idriche di evitare che l'intervento avvenisse in condotte in pressione. Era stata cura della Siciliacque chiudere il tratto interessato a monte e a valle. Il committente il 23 dicembre 2013 aveva esplicitamente dettato la regola che fissava a zero la pressione solo ipotizzabile oltre la quale le lavorazioni dovevano essere sospese e la circostanza segnalata al coordinatore dei lavori.

7. C.C. a mezzo del difensore di fiducia, Avv. Fabio Cosentino,- ha presentato ricorso, articolando i seguenti motivi:

7.1.Con il primo motivo deduce la violazione dì legge con riferimento agli artt- 92 e 100 D.Lgs. n. 81/2008, 192,40,43,113 e 589 cod. pen. 533 cod. proc. pen. pen. Lamenta che non è stato correttamente qualificato il suo ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva cui spettava un'alta vigilanza con onere di intervenire nelle situazioni di rischio di cui avesse avuto conoscenza. Nel caso di specie la sostituzione dell'organo di scarico saracinesca collocato all'interno del pozzetto era una operazione di manutenzione ordinaria dell'acquedotto che esulava dalla sfera di controllo del CSE. Nel caso di specie non si verteva neanche nell'ambito dei rischi interferenziali in quanto l'attività demandata al H.H. poteva essere svolta solo da lui, era attività di manutenzione ordinaria. L'impianto era stato svuotato a monte e a valle e occorreva attendere il naturale svuotamento dell'acqua residua, mentre la vittima aveva imprudentemente tagliato otto dei dodici bulloni che ancoravano la saracinesca. Sottolinea nel ricorso che i verbali di coordinamento e controllo redatto dal ricorrente il 13.12.2013, in cui si prescriveva che le attività di riparazioni idriche dovevano essere effettuate senza che le condotte fossero in pressione, dimostra che il CSE era attivo nel cantiere e svolgeva le sue funzioni; in ogni caso gravava su Siciliacque chiudere il tratto interessato a monte e a valle; C.C. non era stato avvertito dell'intervento nel pozzetto di contrada (Omissis) organizzato ed eseguito in tre giorni dal 23 al 26 febbraio 2014 e non gli competeva organizzare in dettaglio un intervento che rientrava nell'ordinaria manutenzione. Nel PSC si prevedeva che prima che le imprese o i lavoratori autonomi avessero a iniziare la loro attività all'interno del cantiere era indispensabile che il Responsabile dei lavori comunicasse al coordinatore per l'esecuzione la data effettiva di avvio e i dati dell'impresa in modo da poter effettuare una riunione di coordinamento; anche in considerazione della conformazione morfologica del territorio e della particolarità dell'acquedotto (pag (Omissis)piano sicurezza)

Sostiene la difesa che il piano di sicurezza e coordinamento depositato agli atti del processo era completo e particolareggiato e non era prevedibile l'approccio del H.H. alla lavorazione, ossia aver ignorato il deflusso dell'acqua, chiaro segnale che la condotta era in pressione ed aver proceduto alla recisione progressiva di otto dei dodici bulloni che ancoravano la saracinesca. 7.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla normativa che disciplina il rapporto causalità. Lamenta che sia il giudice di primo che quello di secondo grado non abbiano affrontato adeguatamente il profilo colposo del comportamento posto in essere dalla persona offesa, nonostante (Omissis) tutti gli esperti tecnici avessero concluso per la grave imprudenza che ha contraddistinto la sua condotta. Nel ricorso vengono riportate le testimonianze rese in dibattimento da P.P., Q.Q., R.R. per avvalorare la tesi difensiva che vi erano sistemi alternativi rispetto a quello posto in essere dalla vittima, primo fra tutti aspettare il deflusso dell'acqua attraverso i fori del tronchetto. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che la persona offesa non ha attivato un rischio eccentrico e non ha valutato i profili colposi, sia al fine di determinare la pena che il quantum risarcitorio.

7.1. La difesa di C.C. ha presentato motivi aggiunti volti a rafforzare le doglianze già articolate nei motivi del ricorso principale. In particolare, con il primo nuovo motivo, nel ribadire l'assenza di obblighi operativi e di vigilanza in relazione ad un intervento manutentivo che non rientrava nella sua sfera di conoscibilità, sottolineava che nel caso di specie vi era stata la totale assenza di comunicazione formale o informale circa la programmazione e l'esecuzione dell'attività di sostituzione della saracinesca nel pozzetto di contrada Omissis, di cui era stato tenuto all'oscuro. Con il secondo nuovo motivo censura la ricostruzione e la qualificazione di rischio interferenziale sganciata dai presupposti di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008. Con il terzo motivo ribadisce la insussistenza del nesso causale in considerazione del comportamento colposo del H.H. che ha proceduto a tagliare otto dei dodici bulloni della saracinesca pur consapevole della presenza della pressione residua dell'acqua nella condotta. Le sentenze di merito hanno omesso qualsiasi giudizio esplicito sulla graduazione della colpa da parte della vittima in termini di gravità prevedibilità e incidenza causale.

La Corte non ha effettuato un rigoroso ragionamento controfattuale e non ha spiegato in che misura un aggiornamento del PSC da parte del CSE ignaro dell'intervento avrebbe potuto evitare l'evento.

7.2. Le parti civili costituite a mezzo del difensore, Avv. Antonio Lo Bianco, hanno presentato un'articolata memoria difensiva in cui per ciascuna posizione hanno evidenziato la inammissibilità dei ricorsi o comunque la infondatezza. Ha presentato memorie difensive anche la parte civile (Omissis)ved. N.N.j a mezzo del difensore Avv. Salvatore Timpanaro/ chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.

8.All'udienza odierna le parti, essendo stata chiesta la trattazione orale, hanno discusso rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
 

Diritto


1.1 I ricorsi sono infondati.

2. Vanno premessi alcuni principi consolidati della giurisprudenza e della dottrina in materia di appalto e rischio interferenziale, Che consentono di affrontare in via generale le questioni giuridiche, per certi versi comuni, sottoposte al vaglio di questa Corte.

Con il contratto di appalto il datore di lavoro committente affida alcune lavorazioni ad altro soggetto, l'appaltatore, che assume su di sé l'organizzazione ed il rischio ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. La compresenza nello stesso ambiente di lavoro di più organizzazioni e di lavoratori che fanno capo a diverse imprese è un'occasione di rischio aggiuntivo, ed. rischio interferenziale, che è stato disciplinato dall'art. 26 TU che ha delineato gli strumenti di gestione e le sfere di competenza e responsabilità dei diversi garanti.

L'obbligo del committente è quello di scegliere l'appaltatore o il lavoratore autonomo che abbiano idoneità tecnico professionale occorrente alla natura dei lavori dei servizi e delle forniture da effettuare.

Il committente ha un obbligo specifico di informazione nei confronti dell'appaltatore e del lavoratore autonomo in ordine ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza attuate. I rischi e le relative contromisure devono essere noti a tutti i soggetti che sono chiamati ad operare in un unico contesto lavorativo; l'informazione ha carattere dinamico e deve essere aggiornata in relazione alle evenienze che riguardano le caratteristiche del rischio. Vi è un obbligo tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori) di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione incidenti sull'attività oggetto dell'appalto: obbligo di informazione reciproca sui rischi e sulle misure da adottare; il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione, il coordinamento tra i diversi protagonisti della sicurezza, elaborando il DUVRI con riferimento alle attività nella cui gestione i rischi interferiscono. Occorre avere riguardo al contatto rischioso tra i lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro e anche alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni che genera posizioni di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. L'interferenza rilevante deve essere intesa in senso funzionale (Cfr ex plurimis Sez. IV 15.06.2015 n. 44792 rv 264957).

3. Inoltre la disamina dei ricorsi proposti impone una triplice comune premessa a tutte le posizioni: in punto di contenuto del concetto di colpa in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro; in punto di individuazione dei soggetti che, nella suddetta materia, assumono il ruolo di garante dell'incolumità fisica del prestatore di lavoro; in punto di responsabilità del committente e dell'appaltatore oltre che del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché in punto di idoneità delle eventuali condotte negligenti riferibili all' infortunato, nel caso di specie titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, ad interrompere, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., il nesso di causalità sussistente tra l'omissione colposa di uno o più garanti e l'evento mortale che ne è derivato.

3.1. Sotto il primo profilo, si rammenta che la colpa è l'inosservanza di cautele doverose nell'esercizio di attività consentite; e che l'elemento peculiare della responsabilità colposa è che l'offesa non deve essere oggetto di volizione: il concetto di antidoverosità, invero, richiama una nozione di imputazione normativa dell'offesa. In altri termini, il giudizio colposo si sostanzia nel raffronto fra il comportamento effettivamente tenuto dal soggetto agente e il comportamento (ottemperante alla regola cautelare) che avrebbe potuto e dovuto realizzare. La colpa presenta dunque un profilo oggettivo (Tanti doverosità) e uno soggettivo (la concreta capacità dell'agente di adeguarsi alla regola cautelare).

I cantieri edili costituiscono un settore di attività che esponendo i lavoratori a rischi particolarmente elevanti richiedere che, all'atto della realizzazione di una opera, vi sia un coordinamento tra le varie imprese, chiamate a realizzarla. In particolare, il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 prima, e il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), ora, hanno effettuato e confermato una scelta di campo: il committente è stato infatti coinvolto pienamente nell'attuazione delle misure di sicurezza. Chiara la ratio: il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti. Vi (Omissis)tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell'art 90 del T.U., che tra l'altro prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici; la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici. Orbene, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio in base al quale gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, grava non soltanto sull'appaltatore, ma anche su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica (Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009, Rv 245786). 3.2. D'altra parte, è stato precisato che, in .tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché (Omissis) scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (Sez. 4,n. 44977 del 12/06/2013, Rv. 257167).

In generale, dalla sopra richiamata disciplina normativa (e in particolare (Omissis) 26 e 92 lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) si desume il principio secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile, come nel caso di specie, tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Come è noto, il coordinatore per l'esecuzione - figura introdotta dall'art. 5 d.lg.n. 494 del 1996, in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni

minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente (Sez. 4, n. 17800 del 28.4.2014), al fine di realizzare la migliore organizzazione, ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso dì pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una autonoma posizione di garanzia, che comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e il compito di adottare tutte le opportune misure di sicurezza ma anche la loro effettiva predisposizione nonché la verifica costante sulla concreta osservanza delle misure adottate, al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate, e, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, infatti, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza richiesti dalla legge per I' esecuzione dei lavori. In questa prospettiva, la Corte di cassazione, con una serie di pronunce concordanti ha sancito la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quelle del committente e del datore di lavoro, che mantengono, comunque, intatte le proprie prerogative e le proprie responsabilità.

L'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione viene dunque in rilievo laddove, come nel caso in esame, si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un incremento del rischio infortunistico. Il coordinatore per l'esecuzione assume la funzione più generale di garante sulle situazioni di pericolo nel cantiere nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica, direttamente riscontrate, che, ai sensi dell'art. 92, lett. f), determinino una situazione di pericolo grave ed imminente, che gli impone di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese .interessate (Sez.4, n. 17502 del 13/03/2008, Rv. 239524; Sez. n. 24010 del 2004, Rv. 228565).

L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di legittimità, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, costituisce la modalità con cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri- doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure, tanto è vero che ha un potere-dovere di intervento diretto quando constati direttamente gravi pericoli, ai sensi dell'art. 92, comma I, lett. f), d. Ig. n.81 del 2008 (Sez. 4, n. 31015 del 16.7.2015). L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché quest'ultima è norma di chiusura che attribuisce al coordinatore per l'esecuzione il potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose. Il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose. Per il resto, il coordinatore per l'esecuzione identifica momenti topici delle lavorazioni e cura l'attuazione dei piani attraverso la mediazione dei datori esecutori. Certo, non può esimersi, come invece ha fatto nel caso di specie il C.C., dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto previsto: si tratta di una periodicità significativa e non burocratica, dettata dalla necessità di rendere i controlli idonei allo scopo e non routinari (Sez.4, n. 27165 del 24-5-2016).

3.3.1 principi giuridici fin qui richiamati consentono di ritenere infondati i motivi di ricorso articolati dai ricorrenti A. e B.B. (motivo n. 1 e 2), dal responsabile civile Siciliacqu e(motivo n. 1), da A.A. (motivi n. 1 e 2 del ricorso avv Rapisarda e n. 1 avv Briguglio),da C.C. (motivo n. 1 del ricorso principale e motivi aggiunti n. 1 e 2), in quanto, poiché l'infortunio è nel caso di specie riconducibile a carenze organizzative di carattere strutturale generale, di qui è pacificamente configurabile la responsabilità del coordinatore per la sicurezza oltre che del committente e del sub appaltatore. L'accertamento giudiziale non è stato finalizzato a ricercare i segni di una presenza diuturna del C.C. come sembrano delineare i motivi di ricorso, ma ad evidenziare le tracce di un'adeguata azione preventiva di coordinamento, di informazione e di verifica. Essenziale è, infatti, che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione da parte delle imprese esecutrici.

In quest'ordine di idee, occorre far riferimento ai contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, al punto 2.3.3, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento, è previsto che durante le fasi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifichi periodicamente, previa consultazione con la direzione dei lavori, con le imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma delle opere, se necessario. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva sono definite analizzando le modalità di utilizzo comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Al punto 2.3.5. è previsto poi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integri il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed a punto 2.3.4 e, previa consultazione con le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, indichi la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. Tutto questo nel caso concreto è mancato.

Il coordinatore per l'esecuzione articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda le violazioni del loro doveri nonché l'inottemperanza alle disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento; segnalazione al committente o al responsabile dei lavori delle irregolarità riscontrate; infine, segnalazione alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, in caso di ulteriore inadempienza (art. 92, lett. e), d. Ig. n. 81 del 2008).

Il giudice a quo ha evidenziato che la sostituzione dello scarico ammalorato non funzionante costituiva l'operazione più rischiosa, posto che lo stesso scarico rappresentava l'unico meccanismo di svuotamento della condotta dell'acquedotto prima di operare nel pozzetto. La gravissima carenza prevenzionistica esistente già in sede di progettazione, mancando meccanismi sussidiari di scarico di strumenti di controllo della quantità e pressione dell'acqua residua nella condotta, confermata dai dati indicati da tutti i consulenti tecnici circa la quantità, la velocità e la forza dell'acqua, è stata affiancata dalla assoluta mancanza di informazione e coordinamento in fase esecutiva tra i committenti, la SICILIACQUE Spa e la SO.LO. Costruzioni, e la ditta individuale N.N.. È stato accertato dai giudici di merito che un'operazione così rischiosa era stata lasciata nelle mani di un solo operatore della Siciliacque, fol(Omissis), che non aveva avuto alcuna disposizione né di coordinamento né indicazioni su come in concreto verificare lo svuotamento degli scarichi e la quantità di acqua residua nella condotta collegata allo scarico Papale; è stato altresì accertato che anche il dipendente della Ditta subappaltante SO.LO era li " per fare una cortesia " al(Omissis), ditta individuale sub appaltatrice, alla quale in concreto era stata accollata tutta la gestione del rischio inerente al pericoloso luogo di lavoro: nessuna attività di ausilio era stata posta dal committente e dal subappaltante e nessuna valutazione preventiva era stata effettuata dal coordinatore per la sicurezza circa l'acqua residua in pressione a seguito della messa fuori esercizio operata il 26 febbraio 2014 dal caposquadra della Siciliacque, J.J..

La Corte distrettuale ha affermato; sulla base del compendio probatorio acquisito, che i rischi connessi all'attività del H.H.non erano specialistici della sua impresa ma erano rischi correlati alle caratteristiche dell'acquedotto e alla peculiare morfologia del territorio e cioè dell'ambiente di lavoro, tanto che nel verbale di coordinamento del 23.12.2013, sottoscritto dal C.C. e dal A.A., era stato genericamente previsto che in caso di attività di riparazione idriche bisognava evitare che l'intervento avvenisse in presenza di condotte in pressione e che faceva capo alla Siciliacque chiudere il tratto "a (Omissis)". Nel caso concreto occorreva, quindi, (Omissis) indispensabile e specifico coordinamento tra la società committente Siciliacque, quella appaltatrice SO.LO. costruzioni e quella sub appaltatrice di N.N., trattandosi di operazione che presentava un alto margine di rischiosità con riferimento alla pressione dell'acqua residua nella condotta e all'attività di manutenzione di apparecchiature alloggiate nell'interno dei pozzetti.

Il C.C., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per sua stessa ammissione ha affermato di non essere neppure a conoscenza dell'intervento che doveva essere realizzato nel pozzetto la mattina del 26.02.2014, evidenziando, rileva la Corte a fol(Omissis), una assoluta negligenza tanto più dinanzi alla necessaria interferenza tra le imprese che avrebbero dovuto operare durante l'intervento idraulico e alla consapevolezza della rischiosità dell'ambiente di lavoro. Si trattava infatti di apparecchiature da sostituire fornite dalla committente Siciliacque, il Direttore dei lavori aveva effettuato tutte le comunicazioni preventive necessarie ai comuni interessati stante la interruzione della fornitura idrica; il C.C. era ben consapevole del rischio di operare in condotte in pressione tanto da aver previsto tale circostanza, sia pure genericamente nel verbale del dicembre 2013, ma ha poi omesso indicazioni concrete circa le cautele da osservare negli interventi da realizzare in condotte in pressione (fol (Omissis).

3.4. Va ribadito che il contratto di appalto concluso tra la Siciliacque e la SO.LO. costruzioni, incaricata per la manutenzione giusta procedura di affidamento del 7.11.2013 e Sfr contratto del 14.11.2013, deve essere qualificato come contratto di appalto relativo a cantiere temporaneo o mobile, prevedendo la realizzazione di opere ristrutturazioni murarie del pozzetto Papale dell'Acquedotto Alcantara, così come deve essere qualificato di sub appalto il contratto del 17 dicembre 2013, regolarmente autorizzato dalla Siciliacque con cui i lavori di manutenzione idraulica erano stati affidati alla ditta individuale H.H., in quanto durante le opere di ristrutturazione muraria del pozzetto ammalorate vi erano perdite continue di acqua che uscivano dallo scarico a pressione e impedivano agli operai della SO.LO. costruzioni di lavorare (fol 8 e 9 sentenza di primo grado). Il contratto

di subappalto prevedeva i lavori di saldatura montaggio e smontaggio delle saracinesche sfiati apparecchi misuratori e similari per i lavori di manutenzione civile e di riparazione bonifica ed estensione dell'acquedotto A. (fol (Omissis)sentenza di primo grado). Dunque, stante la compresenza, anche non contemporanea, di più imprese appaltatrici e subappaltatrici, gravava sulla parte contrattuale committente l'apprestamento di misure cautelari di protezione e controllo sia in relazione alle dimensioni del cantiere, sia in relazione alle lavorazioni commissionate, sia in relazione al luogo di esecuzione dell'opera, sia infine con riferimento alla presenza di più imprese appaltatrici (Sez.3, n. 6884 del 18/11/2008, Rv. 24273501).

Varie pronunce di questa Corte hanno tratteggiato, dunque, la posizione di garanzia ex lege del committente (Sez. 4, n. 51190 del 10/11/2015, n.m.; Sez. 4, n.37738 del 28/05/2013, Rv. 25663501), quale soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un'opera e che, in quanto tale, ha piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di protezione dai rischi, per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico ed al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza (Sez. 4, n.22032 del 13/02/2015, Carrettoni, n.m.). Con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori, come nel caso di specie, si è chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente "formali", dovendo egli svolgere "controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia" (Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015, Zambelli, Rv.26301401; Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, Bergamelli, Rv.25329401). Il committente viene reso corresponsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio nell'ambiente di lavoro.

3.5. Così delineati i profili delle posizioni di garanzia del committente, Siciliacque e di quelle connesse di (Omissis), amministratore delegato, B.B., Responsabile di lavori di manutenzione civile e riparazione e bonifica dell'acquedotto A., C.C., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, A.A., legale rappresentante della SO.LO costruzioni committente in sub appalto, occorre considerare che il rischio concreto nel caso di specie non è risultato inerente ad una attività specialistica dell'impresa subappaltatrice, come sostenuto nei restanti motivi dei ricorsi, ma dalla conformazione dell'ambiente di lavoro.(fol (Omissis) sentenza impugnata). Trattandosi di rischio inerente all'ambiente di lavoro, del tutto inconferente si palesa

la censura per violazione del principio di affidamento, che riguarda l'attività prevenzionistica che il datore di lavoro/appaltatore è tenuto a svolgere. Altrettanto inconferente si rivela il richiamo all'estraneità del committente da responsabilità inerenti ad attività specialistiche oggetto dell'appalto, esulando tali questioni dal tema sul quale i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità. Non si trattava, in altre parole, di verificare la culpa in eligendo del committente, non essendo in questione la professionalità e competenza dell' appaltatore e del sub appaltatore, né di valutare una responsabilità per ingerenza del committente in attività proprie del datore di lavoro, essendo invece chiaramente delineati, tanto nel capo d'imputazione quanto nelle sentenze di merito, gli obblighi prevenzionistici autonomamente gravanti sui committenti proprio con riguardo ai rischi inerenti all'ambiente di lavoro. L'individuazione dell'area di rischio che il committente era tenuto a gestire ha, dunque, consentito alla Corte territoriale di escludere, sotto il profilo della posizione di garanzia dei committenti e delle posizioni di garanzia collegati l'asserita eccentricità della manovra imprudente del subappaltatore che è stata dedotta da tutti i ricorrenti nei motivi di ricorso.

La Corte di legittimità a Sezioni Unite (Sez. U. , n.38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, in motiv.) ha, in proposito, evidenziato l'esigenza di sottrarre la problematica dell'attribuzione della posizione di garanzia alla teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento di derivazione condizionalistica ed ha affermato che la posizione di garante coincide, in linea generale, con quella di soggetto gestore del rischio; si riconosce la sussistenza della posizione di garanzia sulla scorta dell'effettivo e concreto governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono. Secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, l'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo ed esorbitante rispetto a quello originario, rilevando infatti l'eccentricità e l'atipicità rispetto all'area di rischio attivata dalla prima condotta od omissione (Sez. 4, n. 20270 del 06/03/2019, Rv.27623801; Sez. 4, n. 123 dell' 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 27482901).

Coerentemente con tali princìpi, il tema della causalità della condotta contestata ai ricorrenti imputati e responsabili civili è stato significativamente sviluppato in correlazione all'ambito di operatività della posizione di garanzia ricoperta dai medesimi in quanto sono state imputate le condotte omissive dell'omessa verifica delle condizioni di sicurezza in cui si svolgevano le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, indicative della piena pertinenza del rischio verificatosi agli obblighi di protezione e garanzia propri del committente e del sub committente in quanto tale.

La Corte distrettuale ha, al riguardo, fatto corretta applicazione del principio di diritto (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Rv. 24552601) secondo il quale la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, oltre che della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica) causalmente rilevante rispetto agli eventi, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio). La tematica involge il profilo della c.d. causalità della (Omissis) più squisitamente personale, che va individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, ovvero nella concreta possibilità di pretenderne l'osservanza e nella esigibilità del comportamento dovuto.

Nella sentenza impugnata si è specificamente affrontato il tema, avendo la Corte osservato che la situazione di rischio derivante dalla presenza di una colonna di acqua in pressione nel tubatura confinata all'interno del pozzetto Papale dove doveva operare il H.H.era un rischio attinente all' ambiente di lavoro destinato con continuità allo svolgimento di attività lavorativa qualificata come pericolosa, così determinando una soglia di prevedibilità di eventi dannosi più alta di quanto lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni(fol (Omissis). La pericolosità dell'operazione di intervento sostitutivo delegata al N.N., afferma la Corte, derivava dalla particolare conformazione dello stato dei luoghi e dalle caratteristiche strutturali dell'acquedotto di cui la Siciliacque aveva la gestione come società committente i lavori e di cui la SO.LO. costruzioni aveva la gestione delle opere di manutenzione. Vale ribadire che l'obbligo per il committente di nominare coordinatori per la sicurezza non è finalizzato solo alla redazione formale del Piano di Sicurezza e Coordinamento ma rappresenta lo strumento per realizzare, con l'ausilio di "esperti della sicurezza", la programmazione sistematica e professionale di un più alto livello di prevenzione laddove il legislatore ha registrato un più alto rischio di infortuni ed ha previsto che il committente prenda in considerazione la prevenzione sul lavoro come elemento strutturale dell'intervento edilizio, rilevante nella fase progettuale, organizzativa e esecutiva. Tanto in ossequio alle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui si prende atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla "carenza di coordinamento" tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere. In totale assenza di programmazione e coordinamento delle misure prevenzionistiche, la questione della prevedibilità dell'evento con riguardo all'omessa verifica del rispetto di presìdi antinfortunistici, nel caso di specie, non si può porre, considerato che il problema della pressione delle condotte interessate dall'intervento di riparazione non poteva essere certo gestito in autonomia dal singolo subappaltatore, mancando in concreto nel PSC il coordinamento e la regolamentazione delle modalità che si sarebbero dovute eseguire per le attività di manutenzione di apparecchiature alloggiate all'interno del pozzetto, per individuare e verificare il limite massimo di pressione tollerabile al di sopra del quale l'intervento avrebbe dovuto essere sospeso (fol (Omissis).

Anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato, dunque, la sentenza risulta esente da vizi, avendo affrontato il tema dell'intraneità dell'evento concretizzatosi al rischio che la programmazione antinfortunistica che il committente, D.D., amministratore delegato della Siciliacque, B.B. responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione bonifica dell'acquedotto A. della Siciliacque, C.C. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, avrebbero dovuto adottare ciascuno per la parte di competenza, essendo tale programmazione direttamente funzionale a mettere in atto le misure idonee a prevenire i rischi conosciuti o conoscibili dai soggetti che avevano piena contezza delle caratteristiche strutturali della condotta e delle rischiosità connesse all'ambiente di lavoro.

In tema di infortuni sul lavoro, al committente ed al responsabile dei lavori è attribuita dalla legge una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli non solo formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertale che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia. (Fattispecie in cui la S.C. ha affermato la responsabilità per le lesioni gravissime occorse al lavoratore in capo all'amministratore unico della società appaltante per non aver verificato l'adeguatezza sia del Piano generale di sicurezza e coordinamento sia del Piano operativo di sicurezza). Sez. 4, n. 14012 del 12/02/2015 Ud. (dep. 02/04/2015) Rv. 263014 - 01.

Parimenti quanto alla posizione di A.A. il Collegio ribadisce i principi qui di seguito riportati (Sez. 4 -, n. 12440 del 07/02/2020 Rv. 278749 - 01) secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna del titolare dell'impresa appaltatrice per il reato di omicidio colposo, con violazione degli obblighi previsti dall'art. 7, D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, avendo egli omesso di cooperare con la ditta subappaltatrice, che operava nel cantiere dal medesimo diretto, per la individuazione e valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione, consentendo che l'esecuzione dei lavori avvenisse senza che fossero installate o utilizzate impalcature e opere provvisionali idonee a prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori).

Nel caso di specie la SO.LO. Costruzioni aveva in appalto dalla Siciliacque i lavori di intonacatura del pozzetto operando, afferma la Corte territoriale, nell'ambito del cantiere predisposto dall'appaltatore; le opere di ristrutturazione murari, erano state interrotte proprio a seguito della fuoriuscita di acqua in pressione che arrivava alle pareti del manufatto; si era tentato di bloccare la perdita con un primo tentativo di smontaggio della saracinesca ma proprio a causa della rischiosità l'operazione era stata interrotta e la Siciliacque aveva dovuto programmare e disporre la sostituzione dello scarico non funzionante e corroso con conseguente dismissione delle vecchie apparecchiature e la fornitura di nuove alla impresa appaltatrice SO.LO., quest'ultima aveva a sua volta dato i lavori di idraulica in sub appalto alla ditta N.N.. Il giorno dell'infortunio, oltre N.N., che doveva procedere alla sostituzione dello scarico dentro il pozzetto erano presenti i dipendenti S.S. e T.T.della Siciliacque e U.U.della SO.LO. con il compito di movimentare con un mezzo meccanico le pesanti parti da smontare e sostituire le nuove fornite da Siciliacque(fol 5 e 6 della sentenza impugnata).È quindi evidente, anche dalle modalità organizzative dei lavori illustrate dai giudici di merito sulla base del compendio probatorio, che l'esecuzione degli stessi prevedeva necessariamente il coordinamento e la piena consapevolezza da parte della Siciliacque e della SO.LO Costruzioni della rischiosità dell'ambiente di lavoro.

Quanto alle censure sviluppate sui profili soggettivi della colpa non appare invero corretto l'approccio di parte ricorrente al complesso problema della gestione del rischio connesso all'ambiente di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cooperazione e coordinamento tra la ditta appaltatrice e quella subappaltatrice chiamata ad eseguire specifiche lavorazioni utilizzando peraltro materiali fomiti dalla committente e messi in opera con il supporto della ditta appaltante che aveva il controllo del cantiere anche con riferimento alle opere concesse in sub appalto, avendo essa conservato poteri di ingerenza e di gestione del luogo di lavoro. Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore questa Corte ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore (sez. IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; Sez. IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302).

Trattasi invero di regola generale diretta a porre l'appaltatore o il lavoratore autonomo, le cui professionalità vengono introdotte nel cantiere, conoscenza di tutti i rischi connessi alle lavorazioni in tali ambienti, regola questa che certamente non può essere derogata dal contratto di appalto con la previsione di una inversione degli obblighi prevenzionistici in capo all'appaltatore, ovvero attraverso il mero travaso di informazioni, che si assume la ditta appaltatrice sia tenuta a partecipare alle proprie maestranze.

Il committente e l'appaltatore hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva. Il giudice distrettuale pertanto, del tutto coerentemente con i dati testimoniali acquisiti e con gli elementi oggettivi sopra evidenziati di cui si è avvalso per ricostruire la dinamica del sinistro, ha segnalato le gravissime lacune nella promozione del coordinamento e della cooperazione con l'impresa sub appaltatrice in cui era incorsa la società committente e quella subappaltante.

3.6. Infine vanno richiamati con riferimento alla posizione di Albani e al primo motivo di ricorso, comunque generico e attinente alla delega, anche i principi affermati da Sez. U, 38343 del 24.4.2014 Espenhahn, secondo cui "l'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità ma residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato".

4.Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile E.E. nel presente grado di legittimità liquidate come in dispositivo.

Trattandosi di giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili rappresentate dall'Avvocato Lo Bianco che non è intervenuto nella discussione in pubblica udienza, ma si è limitato a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria (Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023 Ud. (dep. 11/07/2024) Rv. 286581 - 03).

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile (Omissis)nel presente grado di legittimità, che liquida in Euro tremila oltre accessori come per legge. Nulla per le spese in favore delle altre parti civili non comparse.

Così deciso il 24 settembre 2025

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2025