Cassazione Penale, Sez. 3, 17 ottobre 2025, n. 34162 - Omessa sorveglianza sanitaria: confermata la condanna dell'amministratore di diritto. Irrilevante che la carica sia stata assunta “per amicizia”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta da
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente
Dott. GAI Emanuela - Consigliere
Dott. CORBO Antonio - Relatore
Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere
Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a V il (Omissis)
avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Valentina Lombardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza emessa in data 17 gennaio 2025, il Tribunale di Verona ha dichiarato la penale responsabilità di A.A. per i reati di cui agli artt. 18, comma 1, lett. a), e 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2008 (capo a) e di cui agli artt. 168, comma 2, lett. d), e 170, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, e lo ha condannato alla pena complessiva di 5.000 Euro di ammenda.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, A.A., agendo quale amministratore unico della società "Grappolodoro Srls", non avrebbe provveduto a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria fino al 25 settembre 2021, giorno successivo a quell'infortunio mortale occorso ad un dipendente (capo a), e non avrebbe sottoposto detto dipendente alla sorveglianza sanitaria dovuta (capo b).
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe A.A., con atto sottoscritto dall'Avv. Valentina Lombardo, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 498, 499 e 506 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni B.B., C.C., D.D. e E.E.
Si deduce che le dichiarazioni dei testimoni B.B., C.C., D.D. e E.E. sono inutilizzabili perché determinate da domande suggestive e nocive del Giudice. Si rappresenta che, nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice ha condotto in prima persona l'esame dei testi e dell'imputato, sostituendosi alle parti del processo, e formulando domande suggestive e nocive, così da pregiudicare l'attendibilità del loro contenuto. Si riportano, poi, parti dei verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni sopra indicati, al fine di evidenziare come le domande poste dal Giudice abbiano avuto la funzione di indirizzare i dichiaranti ad affermare che l'imputato era un effettivo gestore della società "Grappolodoro Srls" nel periodo rilevante. Si osserva, quindi, che le domande poste dal Giudice non sono state solo suggestive, ma anche nocive, perché i testi sono stati incalzati con frasi irruente, brusche e spazientite, ed inviti continui a guardare l'interrogante, e che le risposte sono state talvolta meramente assertive, e generalmente molto confuse.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza della riferibilità all'imputato dei fatti integranti reato.
Si deduce che il Giudice illegittimamente, per un verso, ha individuato l'attuale ricorrente come effettivo amministratore della società "Grappolodoro Srls", e, sotto altro profilo, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, la qualifica di amministratore di diritto della predetta società. Si precisa che l'individuazione dell'attuale ricorrente come effettivo amministratore della società "Grappolodoro Srls" è illegittima, perché si fonda sul travisamento del significato
delle risposte rese dalla teste B.B., e sull'omessa considerazione delle dichiarazioni fornite dagli altri testi, e in particolare dal teste C.C., oltre che dall'imputato. Si rileva, poi, che 1) ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'amministratore di diritto di una società, è necessario "verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione" (si cita Sez. 2, n. 2885 del 13/12/2023, dep. 2024); b) le contravvenzioni contestate nella specie presuppongono la perfetta conoscenza dell'attività dell'impresa presso lo specifico cantiere dove è avvenuto l'infortunio; c) l'imputato non era un "prestanome" dietro compenso, bensì una persona la quale aveva accettato l'incarico nella società per ragioni di amicizia e nella prospettiva di essere avviato alla gestione dell'impresa.
Diritto
1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni B.B., C.C., D.D. e E.E., deducendo che le stesse sono state rese in risposta a domande suggestive e nocive del Giudice.
Come immediatamente rilevabile dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, l'imputato è stato dichiarato colpevole dei reati contestatigli muovendo specificamente dalla prospettiva che il medesimo abbia assunto formalmente l'incarico di amministratore della società "Grappolodoro Srls", ed abbia svolto un ruolo gestionale di tale impresa esclusivamente nei limiti dal medesimo ammessi nel corso dell'esame, ossia sotto il profilo contabile.
In altri termini, secondo quanto risulta, anche graficamente, dal paragrafo 2 della sentenza impugnata, rubricato "Responsabilità dell'imputati, circostanze, trattamento sanzionatorio, benefici", l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente è stata pronunciata dalla sentenza impugnata prescindendo totalmente dalle dichiarazioni dei testi B.B., C.C., D.D. e E.E.
E ciò esime dal valutare se le domande poste dal Giudice ai testi debbano essere ritenute suggestive o nocive; fermo restando che, per quanto emerge dagli atti disponibili alla Corte di cassazione, la qualificazione delle domande del Giudice come suggestive o nocive, nella specie, appare non un dato oggettivo, bensì una opinabile valutazione del ricorrente.
3. In parte prive di specificità e in parte infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo, per un verso, il travisamento delle dichiarazioni testimoniali di B.B. e C.C. in ordine al ruolo svolto dall'attuale ricorrente nella società "Grappolodoro Srls", e, sotto altro profilo, la sufficienza a tal fine della mera qualifica di amministratore di diritto di detta impresa.
3.1. Le doglianze relative al travisamento, anche per omessa valutazione, delle prove testimoniali in ordine al ruolo svolto dall'attuale ricorrente nella società "Grappolodoro Srls" sono del tutto prive di specificità.
Invero, si è già evidenziato in precedenza nel par. 2 che l'imputato è stato condannato anche, e specificamente, muovendo dal presupposto che il medesimo abbia avuto compiti formali di amministratore della società "Grappolodoro Srls", ed abbia svolto un ruolo gestionale di tale impresa esclusivamente nei limiti da lui ammessi nel corso dell'esame, ossia sotto il profilo contabile.
Di conseguenza, eventuali travisamenti della prova, con riferimento alle dichiarazioni testimoniali di B.B. e C.C. in ordine al ruolo svolto dall'attuale ricorrente nella società "Grappolodoro Srls", peraltro non dimostrati, sarebbero comunque irrilevanti ai fini della decisione.
3.2. Le censure concernenti l'inidoneità della mera qualifica di amministratore di diritto per l'affermazione di responsabilità sono infondate.
Va premesso che il dato obiettivo della sussistenza delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro oggetto delle imputazioni è stato specificamente accertato dalla sentenza impugnata e non è contestato nel ricorso. Deve quindi ritenersi fermo l'accertamento in forza del quale la società "Grappolodoro Srls" non aveva provveduto a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria fino al 25 settembre 2021, giorno successivo a quell'infortunio mortale occorso al dipendente F.F. (capo a), e non aveva sottoposto detto dipendente alla doverosa sorveglianza sanitaria (capo b).
Va poi osservato che la sentenza impugnata ha dichiarato la colpevolezza dell'attuale ricorrente osservando che a) le condotte omissive al medesimo ascritte integrano i reati contestati anche se commesse con colpa, perché fattispecie contravvenzionali; b) l'imputato era pienamente consapevole, all'epoca dei fatti, di aver assunto la qualifica formale di amministratore unico della società "Grappolodoro Srls", da lui costituita nel giugno 2021 su invito dell'amico di famiglia DV.; c) l'imputato ha ammesso di avere avuto accesso ai conti correnti, di aver controllato i bonifici in entrata, di aver disposto i pagamenti degli stipendi e dei contributi ai dipendenti, di aver sottoscritto le dichiarazioni dei redditi, e di essere a conoscenza degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, pur negando di aver avuto qualunque rapporto "attivo" con i clienti dell'impresa; d) sarebbe in ogni caso irrilevante la (asserita) mancata conoscenza, da parte dell'imputato, dell'assunzione del lavoratore infortunato, F.F., attesa la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per l'impresa nel suo complesso fino al 25 settembre 2021, giorno successivo a quell'infortunio mortale occorso a quest'ultimo; e) di conseguenza, sussiste "quantomeno una palese e grave negligenza dell'imputato" per le condotte omissive accertate.
Sulla base dei riferiti elementi fattuali, le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da vizi.
Invero, costituisce principio più volte affermato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'amministratore della società, a cui formalmente fanno capo il rapporto di lavoro con il dipendente e la posizione di garanzia nei confronti dello stesso, non viene meno per il fatto che il menzionato ruolo sia meramente apparente, essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, pur se privo di tale investitura, ne eserciti, in concreto, i poteri giuridici (così Sez. 4, n. 30167 del 06/04/2023, Di Rosa, Rv. 284828 - 01, nonché Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181 - 01).
Né, ai fini dell'applicazione di questo principio, può ritenersi rilevante l'incarico di legale rappresentante dell'impresa sia stato assunto per ragioni di amicizia o nella prospettiva di diventare successivamente l'effettivo amministratore della ditta. Ciò che conta, infatti, è l'accettazione della carica di amministratore, perché l'accettazione di tale carica implica l'assunzione della posizione di garanzia ad essa intrinsecamente connessa in ragione dei poteri fisiologicamente spettanti.
4. Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2025.
