Tipologia: CCNL
Data firma: 15 ottobre 2025
Validità: 2025-2028
Parti: Aisli, Aisbe e Ugl Scuola
Settori: Scuole private lingua inglese e lingue moderne
Fonte: cnel.it

Sommario:

 

Parte I - Disposizioni generali
Art. 1 Premessa e campo di applicazione del Contratto
Art. 2 Decorrenza e durata

Parte II - Relazioni sindacali
Art. 3 Sistema di relazioni sindacali
Art. 4 Livelli di contrattazione collettiva
Art. 5 Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 6 Rappresentanza sindacale
Art. 7 Assemblea
Art. 8 Permessi
Art. 9 Affissioni
Parte III - Rapporto di lavoro
Titolo I - Tipologie contrattuali

Art. 10 Assunzione in servizio
Art. 11 Patto di prova
Art. 12 Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 13 Somministrazione di lavoro
Art. 14 Apprendistato Professionalizzante
Art. 15 Tirocinio e Stage
Art. 16 Lavoro intermittente
Art. 17 Contratto di lavoro a tempo parziale - Rinvio
Art. 18 Lavoro da remoto, telelavoro e lavoro agile
Art. 19 Prestazioni rese da terzi
Art. 20 Collaborazioni organizzate dal committente
Titolo II - Inquadramento e mansioni
Art. 21 Classificazione del personale
Art. 22 Mansioni e jus variandi
Titolo III - Luoghi di lavoro
Art. 23 Sede di lavoro
Art. 24 Trasferimento e trasferta
Art. 25 Trasferimento di istituzioni scolastiche e di ramo d’azienda
Art. 26 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza

Titolo IV - Tempi di lavoro
Art. 27 Orario di lavoro
Art. 28 Orario di lavoro ordinario

Art. 29 Lavoro straordinario
Art. 30 Lavoro a tempo parziale

 

Art. 31 Norme speciali per il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale docente
Art. 32 Pause e riposi
Art. 33 Ferie, festività soppresse e Santo Patrono
Titolo V - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 Assenze per malattia
Art. 35 Infortunio sul lavoro
Art. 36 Congedo Matrimoniale
Art. 37 Tutela della maternità e della paternità
Art. 38 Permessi per lavoratori invalidi
Art. 39 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 40 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 41 Congedi per la formazione
Art. 42 Congedi per la formazione continua
Art. 43 Permessi per lavoratori affetti da handicap
Art. 44 Permessi elettorali
Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 45 Risoluzione consensuale e recesso
Art. 46 Dimissioni del lavoratore
Art. 47 Licenziamento
Art. 48 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 49 Norme disciplinari
Parte IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 50 Retribuzione mensile
Art. 51 Prospetto paga
Art. 52 Tredicesima mensilità
Art. 53 Paga base
Art. 54 Rimborso spese viaggio (forfettario)
Art. 55 Welfare aziendale
Allegato A) Contratto collettivo nazionale di disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte nelle collaborazioni organizzate dal committente
Art. 2 - Forma e contenuto del contratto
Art. 3 - Natura della prestazione
Art. 4 - Retribuzioni e compensi
Art. 5 - Risoluzione del contratto
Art. 6 - Gravidanza, Malattia ed infortunio


Il giorno, 15 ottobre 2025, presso la sede Ugl Unione Generale del Lavoro in Via Nomentana 26, Roma, Aisli - Associazione Italiana Scuole di Lingue®, […] e Aibse - Associazione Internazionale British Schools of English […], e Ugl Scuola - Segreteria Nazionale […], con l’intervento della Ugl Confederazione […], hanno sottoscritto il CCNL 2025-2028

Parte I - Disposizioni generali
Art. 1 Premessa e campo di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (d'ora in avanti “il Contratto") si applica al personale dipendente (d’ora in avanti “i lavoratori" o anche “i dipendenti") che, tramite le tipologie contrattuali di cui alla Parte Terza, Titolo I, opera presso le scuole private di lingua inglese e lingue moderne aderenti alle associazioni Aisli e Aibse.
Tale settore comprende le scuole o istituti privati che svolgano le seguenti attività:
• Insegnamento della lingua inglese e anche di altre lingue moderne ad adulti e alunni in età scolare e prescolare attraverso corsi privati della durata di anno accademico, ovvero corsi quadrimestrali, trimestrali o brevi corsi intensivi, a seconda della richiesta dell'utenza;
• Corsi di preparazione agli esami di certificazione linguistica di enti certificatori riconosciuti dal MIUR ad alunni privati o delle scuole statali committenti;
• Organizzazione ed erogazione delle prove d’esame in qualità di centri autorizzati;
• Insegnamento della lingua inglese e anche altre lingue moderne nell’ambito della formazione professionale organizzata da enti pubblici o da ditte committenti;
• Corsi di formazione per docenti della scuola pubblica.
Le parti riconoscono la forte specificità del settore, caratterizzato da una serie di elementi comuni e differenziali rispetto ad altri settori educativi, quali a titolo esemplificativo la prevalente nazionalità italiana dell’utenza, la giovane età della stessa, la cadenza tendenzialmente annuale della programmazione didattica, le finalità formative, ricollegate all'acquisizione di competenze spendibili sul mercato internazionale, l’integrazione con il sistema scolastico italiano e la centralità delle certificazioni linguistiche internazionali. Per tale ragione le parti condividono la necessità di regolamentare, con il presente CCNL, in modo autonomo lo svolgimento dei rapporti di lavoro nell'ambito del settore merceologico sopra descritto, individuando strumenti di flessibilità, di organizzazione del lavoro e un sistema di inquadramento professionale coerenti con le sue peculiarità. Le parti riconoscono la specificità dell’attività lavorativa svolta all’interno del predetto settore, in quanto fortemente caratterizzata da un andamento non lineare, soggetto all'alternanza di momenti di picco e momenti di stasi determinati dalle richieste della committenza pubblica e privata, non programmabili né prevedibili e di durata variabile. Per tale ragione le parti convengono sull’opportunità che il presente Contratto preveda una disciplina dei rapporti autonoma e differenziata rispetto a quella prevista nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle scuole non statali del 2 marzo 2019, che abbia efficacia a decorrere dalla scadenza del predetto contratto e nella quale siano maggiormente valorizzate le tipologie e gli istituti contrattuali volti a flessibilizzare l'orario di lavoro e a renderlo adeguato alle caratteristiche di intermittenza e non programmabilità dell’attività lavorativa all’interno del settore, a partire dal contratto di lavoro a tempo parziale, dalla disciplina del Monte Ore Annuo e dal lavoro agile.
Le norme del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Parte II - Relazioni sindacali
Art. 3 Sistema di relazioni sindacali

Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo e la consolidata prassi del dialogo sociale anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e tramite momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l’utilizzo delle risorse umane e l’occupazione, e per garantire l’efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività.
Le parti intendono favorire a tutti i livelli e con diversi strumenti il metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti nonché il rispetto e l’osservanza delle norme e delle regole frutto dell'accordo tra le parti. L’attuazione delle disposizioni contrattuali è tesa a consentire, a favore dei lavoratori, l’attribuzione dì benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 4 Livelli di contrattazione collettiva
Le parti prevedono e disciplinano:
• la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
• la contrattazione di 2° livello (decentrata): contratti aziendali o territoriali.
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata quale strumento di disciplina di prossimità del rapporto di lavoro finalizzato a consentire, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di produttività, competitività, efficienza e di redditività delle imprese e la ripartizione dei benefici ottenuti presso i lavoratori, il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle prospettive occupazionali di questi ultimi.
La contrattazione aziendale si svolgerà sulle materie delegate dalla legge e/o dal presente Contratto, ed in ogni caso su materie e istituti non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal presente Contratto e da altri livelli di contrattazione, in conformità alle condizioni previste dal presente Contratto e tenendo conto delle specifiche esigenze determinate dai diversi tipi di mercato locali.

Art. 6 Rappresentanza sindacale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Istituto o scuola nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’Istituto o scuola, ovvero che abbiano partecipato alla negoziazione relativa alla loro sottoscrizione quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 della Legge n. 300 del 1970.

Art. 7 Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’Istituto o scuola dove prestano il loro lavoro, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/ o dalle OO.SS. territoriali appartenenti alle associazioni sindacali firmatarie del presente Contratto. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con preavviso di 5 giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i lavoratori con circolare e mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell’istituto.
Le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo, comunque, con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
Qualora nell'istituto il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in 2 riunioni nella medesima giornata.
Previo preavviso al datore di lavoro la partecipazione all'assemblea è altresì garantita a dirigenti esterni delle OO.SS.
Nella richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. è necessario specificare il luogo, la data e l’ora nonché la durata dell'assemblea, l'ordine del giorno e gli eventuali nominativi dei dirigenti di cui al precedente punto 4.
Le RSA/RSU o in mancanza le OO.SS. stabiliscono modalità di indizione, svolgimento e verbalizzazione anche a distanza e/o da remoto delle assemblee di cui al presente articolo, promuovendone la diffusione in particolare per i lavoratori e/o i periodi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi dell’art.18.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della Legge n. 300 del 1970.

Art. 9 Affissioni
Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente Contratto ovvero territoriali appartenenti alle associazioni sindacali firmatarie del presente Contratto, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi resi obbligatoriamente disponibili in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell’istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Parte III - Rapporto di lavoro
Titolo I - Tipologie contrattuali
Art. 12 Contratto di lavoro a tempo determinato

Le parti si danno atto che il contratto a tempo determinato di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81 del 2015 costituisce una modalità privilegiata di gestione del rapporto di lavoro con il personale di cui all'art. 1 in considerazione delle specificità del settore ed in particolare dell’Intermittenza dell’attività lavorativa.
[…]
12.2 Limiti quantitativi
In considerazione della specificità del settore ed in particolare della intermittenza dell’attività lavorativa, possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Tale misura può essere aumentata tramite i contratti collettivi di cui all'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 sino al 150%.
Sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al punto precedente i contati a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015;
c) per lo svolgimento di attività stagionali di cui all’art. 12.7;
d) per la sostituzione di lavoratori assenti;
e) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
12.3 Divieti di stipulazione di contratti a tempo determinato
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
[…]
12.6 Principio di non discriminazione
Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
[…]

Art. 13 Somministrazione di lavoro
È ammessa la sottoscrizione di contratti di somministrazione di lavoro secondo la normativa vigente e le previsioni del presente Contratto.
13.1 Limiti quantitativi
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 50 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 50 per cento dei lavoratori in forza.
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8 comma 2 della Legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
13.2 Computo
Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
[…]

Art. 14 Apprendistato Professionalizzante
Le parti riconoscono l'istituto dell'apprendistato professionalizzante quale strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e a favorire l'incremento dell’occupazione giovanile, tramite la qualificazione di giovani da introdurre a pieno titolo nel settore della docenza e dei servizi forniti dalle scuole di lingue.
Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato.
A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che ad essi la legge demanda, anche al fine dell'armonizzazione con il presente accordo. Le parti concordano, altresì, che i datori di lavoro anche hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale.
14.1 Proporzione numerica
Considerato quanto disposto dall’art. 42 del D. Lgs. n. 81 del 2015 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze è articolato secondo le seguenti proporzioni numeriche:
• aziende fino a 10 dipendenti: fino al 100% del personale qualificato;
• aziende oltre a 10 dipendenti: fino al 150% del personale qualificato;
Gli Istituti o scuole che occupano almeno 50 dipendenti potranno effettuare assunzioni di nuovi apprendisti se rispettano l’obbligo di conferma di almeno il 20% degli apprendisti la cui fase formativa sia terminata negli ultimi 36 mesi.
Il personale apprendista assunto in violazione dei limiti numerici sarà considerato lavoratore a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
14.2 Limiti di età
Le parti convengono che, fermi gli altri casi previsti dalla legge, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2015, potranno essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (entro la data anteriore del compimento del 30° anno), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226 del 2005.
14.3 Durata
In virtù di quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2015, il contratto di apprendistato può avere una durata minima pari a 6 mesi e durata massima pari a 3 anni.
In relazione alla qualificazione da acquisire, la durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure.
a) Fino ad un massimo di 3 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del II, III, IV e VI livello;
b) Fino ad un massimo di 2 anni per qualificazioni corrispondenti a mansioni del V livello (docenti);
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato, ad iniziativa dell'istituto, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni. A sostegno, l’apprendista dovrà fornire adeguata documentazione per posta raccomandata.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o istituti, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzanti saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
14.4 Assunzione
L’assunzione dell’apprendista deve risultare da atto scritto nel quale devono essere indicati:
• La prestazione oggetto del contratto;
• L'eventuale periodo di prova;
• Il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
• La qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto;
• La durata del periodo di apprendistato;
• Il piano formativo individuale dovrà essere definito in forma scritta e allegato al contratto di assunzione.
[…]
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
[…]
14.6 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
Durante il periodo di apprendistato l’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente Contratto per i lavoratori della qualifica per la quale viene svolta la formazione. Le ore di formazione sono comprese nell’orario di lavoro.
[…]
Per quanto è riferibile alla tutela previdenziale, nonché alle disposizioni in materia di malattia e infortunio si rinvia alla disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
14.7 Obblighi del datore di lavoro, formazione e tutor referente
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;
d) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio coerenti con la formazione oggetto di apprendistato.
Nel rispetto delle competenze delle Regioni (ove previste) d’intesa con le parti sociali, si riportano gli adempimenti ed i criteri distintivi concernenti la formazione degli apprendisti:
a) l'azienda si obbliga ad erogare una formazione congrua ed idonea al conseguimento della qualificazione professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale (di tipo trasversale e professionalizzante), interna od esterna all’azienda, in misura minima di n. 120 ore per la durata di un triennio o biennio, di cui n. 42 ore relative ai contenuti di carattere trasversale n. 78 ore relative ai contenuti di carattere professionalizzante.
b) La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'istituto, presso altro istituto o presso altra struttura di riferimento riconosciuta ed idonea.
c) La formazione degli apprendisti, in raccordo con le normative regionali, sarà definita dall'istituto in forma scritta e con documento da rilasciare all’apprendista, nel quale saranno elencati i contenuti a carattere’ trasversale e a carattere professionalizzante, nonché gli obiettivi formativi previsti.
d) Con cadenza trimestrale l'istituto si impegna a registrare sul libretto formativo la formazione effettuata dall’apprendista, che sottoscriverà il documento per avvenuta formazione.
In relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on thè job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto.
L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato (tutor), interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell'Impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’Impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
14.8 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) Prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) Partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) Osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale delle Scuole Private Aisli-Aibse e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
14.9 Disposizioni finali
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, sia in merito alle disposizioni regionali, sia a nuove normative destinate a favorire l'inserimento di giovani nel mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.

Art. 15 Tirocinio e Stage
Per quanto concerne la regolamentazione dello stage si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 92 del 2012, nonché dalle disposizioni delegate alle Regioni.

Art. 16 Lavoro intermittente
[…]
16.1 Divieti
È esclusa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente:
[…]
c) Da parte delle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
16.2 Forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
f) Le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
[…]

Art. 18 Lavoro da remoto, telelavoro e lavoro agile
Le parti riconoscono nel lavoro da remoto, anche a seguito dell'esperienza della pandemia, una modalità di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Il lavoro da remoto può essere svolto tramite connessione a strumenti informatici nelle modalità del telelavoro o del lavoro agile.
18.1 Telelavoro
Il telelavoro è la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa in base alla quale, ferma restando ogni disciplina degli istituti del rapporto di lavoro, il lavoratore svolge la prestazione presso un luogo predefinito tra le parti di propria pertinenza anziché presso la sede di pertinenza del datore di lavoro.
Al rapporto in telelavoro trova applicazione l’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004.
18.2 Lavoro agile
Il lavoro agile è la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in base alla quale la prestazione lavorativa si svolge, anche tramite organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario, in parte all'interno dei locali di pertinenza del datore di lavoro, in parte al di fuori di tali locali, in luoghi di lavoro scelti unilateralmente dal lavoratore.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile presuppone la sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro in cui siano concordati tempi, modalità e condizioni.
Il lavoratore ha diritto alla disconnessione dagli strumenti informatici di svolgimento del rapporto di lavoro, nelle modalità, nelle forme e con i limiti previsti nell'accordo individuale ovvero nell'accordo sindacale decentrato.
Al lavoro agile trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 81 del 2017.

Art. 20 Collaborazioni organizzate dal committente
Le parti concordano che a fronte di esigenze tecniche e produttive potranno essere richieste specifiche prestazioni attraverso collaborazione coordinate e continuative ex art. 409 comma 1 n. 3 c.p.c., non subordinate e organizzate dal committente.
Si conviene altresì che la disciplina applicabile a tali tipologie di collaborazioni è quella prevista, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 81 del 2015, nel vigente Contratto Collettivo Nazionale delle Collaborazioni Organizzate dal Committente (Allegato A).

Titolo IV - Tempi di lavoro
Art. 27 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è l'arco temporale in cui il lavoratore è obbligato a rendere la prestazione lavorativa.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà abbandonare il proprio posto di lavoro senza motivo legittimo né potrà uscire dall'istituto senza esserne autorizzato.
Non sono compresi nell’orario di lavoro i tempi di percorrenza per raggiungere il luogo di lavoro, il tempo in cui il lavoratore si trattiene sui luoghi di lavoro oltre l’orario per sua scelta personale e senza svolgimento di attività lavorativa.
La direzione dell'istituto può modificare l'orario di lavoro laddove vi siano giustificate ragioni organizzative.
Le variazioni dell'orario di lavoro individuale sono vincolanti purché siano comunicate nel corso della settimana precedente e, in caso di sostituzione di personale assente, almeno un giorno prima della variazione. Per il personale docente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 28.2.
Tramite accordi territoriali e/o accordi aziendali decentrati o sulla base di regolamenti interni aziendali le parti potranno definire sistemi di flessibilità d’orario, secondo la tipicità delle attività e sistemi organizzativi interni, da distribuirsi nell'arco dell'anno solare, nonché la disciplina dei tempi di percorrenza per docenza in luoghi di lavoro diversi dall'abituale.

Art. 28 Orario di lavoro ordinario
28.1 Personale non docente
L'orario di lavoro ordinario per il personale non docente a tempo pieno, inclusi i direttori didattici ed i coordinatori di settore con orario di lavoro misto, ed escluso il personale appartenente all’ottavo livello è di 40 ore settimanali, di norma su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
La distribuzione del predetto orario di lavoro non potrà normalmente superare le 8 ore al giorno, escluso l’intervallo pranzo.
28.2 Personale docente
La settimana lavorativa va dal lunedì al sabato.
L’orario di lavoro ordinario per il personale docente a tempo pieno è di 25 ore convenzionali settimanali di insegnamento frontale, con orario convenzionale giornaliero di 5 ore nell’ipotesi di distribuzione in 5 giorni a settimana e di 4,166 ore nell'ipotesi di distribuzione in 6 giorni.
L'orario convenzionale giornaliero è da considerarsi ai fini del computo dei giorni di ferie, festività, malattia, permesso retribuito, a prescindere dall’orario programmato per quel giorno.
L’orario convenzionale giornaliero ai fini INPS è comunque sempre calcolato in 6 giorni lavorativi di 4,166 ore nel computo dei giorni di malattia, forme di cassa integrazione, ecc.
L'ora di docenza corrisponde a 60 minuti. Non sono da considerarsi come orario di lavoro i tempi di cambio classe. Eventuali lezioni di durata inferiore vengono calcolate proporzionalmente ai fini del monte ore di cui all’art. 31.
Al di fuori delle ore di docenza, il docente deve altresì occuparsi di quelle attività di preparazione, correzione compiti, amministrazione di classe e quant'altro sia insito in un insegnamento diligente e qualificato, a prescindere dai tempi necessari allo svolgimento di attività accessorie e/o strumentali a quelle di docenza di cui all’art. 49.3 e dal luogo in cui esse vengono svolte
Le ore di docenza sono regolate dal sistema detto “Monte Ore Annuo’ (MOA), in base al quale il personale docente a tempo pieno è tenuto allo svolgimento di un numero di ore lavorative complessive in ragione di anno pari a 1.300 (25 ore settimanali per 52 settimane).
In considerazione della specificità dell’attività lavorativa del settore, caratterizzata da intermittenza e discontinuità, il docente può essere chiamato a svolgere da un minimo di 0 a un massimo di 31,25 ore settimanali (con oscillazione massima in aumento del 25% rispetto all’orario convenzionale settimanale), fermo il rispetto del Monte Ore Annuo di 1.300 ore.
L’assegnazione delle ore settimanali di docenza avviene tramite la programmazione multiperiodale, ovvero la programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori nel rispetto del Monte Ore Annuo previsto dall’Istituto, e le ore di lavoro possono essere diversamente collocate previa osservanza di un preavviso di 48 ore, tranne i casi di urgenza per sostituzione di altro personale docente.
In relazione alle proprie esigenze operative l’istituto, sulla base della specifica disciplina contenuta nel proprio regolamento, stabilisce turni di docenza di durata unitaria ricompresa tra le 3,5 e le 5 ore fermo restando il rispetto del tetto delle 13,5 ore giornaliere per i tre turni.
L'inizio del turno del singolo docente coincide con l’inizio della prima lezione.
A ciascun docente non potranno essere assegnati più di due turni giornalieri consecutivi e non più di 10 turni settimanali.
[…]
28.3 Personale di Area Seconda e Terza con compiti di docenza e coordinamento
Le ore di docenza dei direttori didattici, assistenti alla direzione didattica e coordinatori di settore con orario di lavoro misto non potrà normalmente superare le 12,5 ore settimanali; alle ore di docenza del predetto personale non trova applicazione il sistema del Monte Ore Annuale in quanto le attività accessorie all'attività di docenza vengono svolte nel normale orario settimanale di 40 ore.
 

Art. 29 Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall’art. 28. Il lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore ed è compensato con una maggiorazione […] ovvero, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della scuola, tramite riconoscimento di ferie aggiuntive o riposi compensativi corrispondenti alle ore di straordinario prestato maggiorati […]
Qualora l’orario ecceda le ore 22:00, ogni ora eccedente sarà considerata lavoro straordinario e notturno. Del pari se esso cade in una giornata festiva, sarà considerato lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il rifiuto di svolgimento di lavoro straordinario non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
29.1 Personale non docente
Per il personale non docente si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre l'orario di lavoro giornaliero. Il lavoratore non può essere chiamato a svolgere attività lavorativa superiore a 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro straordinario, e, in ogni caso, non può essere chiamato a svolgere lavoro straordinario per un numero di ore superiore a 250 annue.
29.2 Personale docente
Per il personale docente si considerano lavoro straordinario le ore di effettiva docenza prestate oltre il Monte Ore Annuo di cui all’art. 28. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo non concorrono a formare lavoro straordinario le ore di attività accessoria e/o strumentale prestate dal docente ai sensi dell’art. 21.

Art. 32 Pause e riposi
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare, secondo quando dispone l'art. 8 del D. Lgs. n. 66 del 2003, di un intervallo per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di dieci minuti.
La pausa si considera lavoro effettivo ai fini del trattamento retributivo.
La collocazione della pausa deve tener conto delle esigenze aziendali.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 12 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale pari a 24 ore consecutive coincidente con la domenica. Inoltre il lavoratore ha diritto ad un altro giorno della settimana stabilito dall'istituto, (o in subordine due mezze giornate).
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Titolo V - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 35 Infortunio sul lavoro

I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali tutti i lavoratori dipendenti che si vengono a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1 del DPR n. 1124 del 1965.
Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 38 del 2000 e successive modificazioni, sono tutelati contro l'infortunio e le malattie professionali attraverso gli strumenti e i provvedimenti introdotti dalla normativa vigente.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia all'INAIL di qualsiasi infortunio che gli sia accaduto, anche se di lieve entità, affinché lo stesso possa procedere con le procedure del caso.
Il lavoratore deve fornire all'INAIL idonea documentazione medica attestante l'inizio, la continuazione e la guarigione dall'infortunio.
[…]

Art. 37 Tutela della maternità e della paternità
Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto collettivo in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.
37.1 Congedo di maternità/ paternità
Il congedo di maternità ha una durata complessiva di 5 mesi, fruibili, a scelta della lavoratrice, due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi oppure un mese prima del parto fino a 4 mesi successivi e sempreché il medico competente accerti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
37.3 Riposi giornalieri della madre
La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo ciascuno della durata di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata.
Nel caso in cui l’orario giornaliero sia inferiore alle 6 ore il riposo è solo uno.
I riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.
Il padre lavoratore può beneficiare dei riposi giornalieri nel caso in cui i figli siano solo a lui affidati, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o ancora in caso di morte o grave infermità della madre.
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste per riposi giornalieri possono essere utilizzate anche dal padre.
Nel caso di figli affetti da handicap si rinvia a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151 del 2001.
37.4 Congedi per la malattia del figlio
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore ai tre anni.
Nel caso di malattia di figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per cinque giorni lavorativi all’anno.
[…]

Art. 38 Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico competente.

Art. 43 Permessi per lavoratori affetti da handicap
I lavoratori maggiorenni affetti da handicap grave possono usufruire di permessi giornalieri retribuiti di due ore o, in alternativa, di quelli, egualmente retribuiti, per tutta la giornata fino ad un massimo di tre giorni fruibili continuativamente oppure con richiesta di mezze giornate di permesso.

Titolo VI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 Norme disciplinari

49.1 Regolamento interno
Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei lavoratori e reso disponibile per la consultazione.
Il regolamento non può contenere norme in contrasto con le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicate.
L'inosservanza delle norme del regolamento interno da parte del personale può configurare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
49.2 Doveri del lavoratore
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'istituto.
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori, data la particolarità del servizio scolastico:
- esplicare le mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- rispettare l’orario di lavoro ed osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
- rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento Interno dell’Istituto;
[…]
- usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli;
[…]
49.4 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni commesse dal lavoratore nel corso del rapporto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
richiamo verbale;
richiamo scritto;
multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione base;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni di effettivo di lavoro.
[…]
I provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo, multa e sospensione) saranno adottati, a titolo esemplificativo., e non esaustivo, nei confronti dei lavoratori che:
• risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
• abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
• abbiano ritardato senza giustificato motivo l’inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
• procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso l'azienda;
• non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell’istituto;
[…]
Il rimprovero verbale e l’ammonimento scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
I provvedimenti disciplinari espulsivi (licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso ovvero licenziamento per giusta causa senza preavviso) saranno adottati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
• abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente;
[…]
• gravi atti contrari alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo dell'Istituto nonché atti in grave contrasto con la funzione svolta;
[…]
• azioni o comportamenti reiterati e contrari al Regolamento interno nonché violazione dei doveri del dipendente che causino reali disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.;
• inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
[…]
• inosservanza degli orari stabiliti e concordati, ripetuti ritardi non giustificati e/o mancati impegni;
• assenze ingiustificate superiori a tre giorni lavorativi continuativi;
• azioni o comportamenti ripetuti che provochino un danno o un disservizio all’Istituto e per i quali il dipendente abbia già ricevuto tre richiami scritti;
[…]