Cassazione Penale, Sez. 4, 24 ottobre 2025, n. 34696 - Caduta di un panettiere su pavimento scivoloso: condanna del datore per omissione del DVR e mancata prevenzione del rischio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato a S il (Omissis)
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'Appello di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la decisione del locale Tribunale del 7 luglio 2023, che aveva ritenuto la penale responsabilità di A.A. in ordine al reato previsto e punito dall'art. 590, comma terzo, cod. pen., relativamente all'infortunio occorso ad B.B. Lo stesso, dipendente della Srl di cui A.A. era legale rappresentante, con assunzione della qualità di datore di lavoro, mentre era intento a svolgere le mansioni di panettiere, all'atto dell'accensione del forno di cottura, a causa del pavimento bagnato, scivolava, sbattendo il gomito sinistro per terra. A seguito della caduta, il lavoratore aveva riportato la lussazione del gomito sinistro e il distacco parcellare olecrano, tali da determinare l'astensione assoluta dal lavoro per 90 giorni e reliquati stimati nell'8% di inabilità assoluta per deficit funzionale del gomito. La colpa è stata collegata alla violazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 81 del 2008, poiché il datore di lavoro aveva omesso di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall'art. 17 dello stesso decreto legislativo, con la consequenziale mancata previsione del rischio di scivolamento e adozione di misure idonee ad impedire il medesimo rischio di scivolamento e violazione anche dell'art. 64 D.Lgs. n. 81 del 2008. In Villacidro, il 20 giugno 2018. L'imputato era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione.
2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, ricorre per cassazione C.C., a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo di ricorso, la parte deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità. In particolare, contesta il difetto di correlazione eziologica tra la condotta omessa dall'imputato e l'evento verificatosi ed assume che quest'ultimo sarebbe ascrivibile esclusivamente a mancanze e inadempienze dei lavoratori impiegati nella panetteria: in tal senso la caduta del dipendente non avrebbe potuto essere evitata dal ricorrente avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi (con pavimenti non esposti abitualmente a liquidi nella lavorazione) e all'esperienza dei panettieri impiegati.
Con il secondo motivo di ricorso la parte deduce, ex art. 606 lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione all'illegalità della pena irrogata. Parte ricorrente contesta l'applicazione congiunta della pena detentiva e della pena pecuniaria, laddove l'art. 590, comma 3, cod. pen. prevede, per l'ipotesi di lesioni colpose gravi, l'irrogazione solamente alternativa della reclusione o della multa.
3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'Appello per la relativa determinazione.
Diritto
1. Il primo motivo è infondato.
2. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che le due sentenze di merito costituiscono una ipotesi di ed. doppia conforme, in quanto il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha condiviso il percorso logico del primo giudice e riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione" (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 -01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 -01) e ha svolto frequenti rinvìi alla sentenza del primo giudice.
3. Dunque, (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 -01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. I, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).
4. La Corte d'Appello ha ricostruito in fatto, come riferito dalla dottoressa M., in servizio presso lo SPRESAL della A.S.L. di Sanluri, intervenuta sul posto il 6 settembre e il 14 settembre per i relativi accertamenti, che il locale aveva un pavimento scivoloso (tanto che la funzionaria aveva rischiato di cadere pur indossando scarpe antinfortunistiche), non erano presenti cartelli indicanti il pavimento bagnato, erano stati riscontrati la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (in particolare l'assenza del documento di valutazione dei rischi), la mancata sottoposizione del lavoratore a visita medica, la mancata nomina del medico competente e la mancata formazione dei lavoratori (cfr. pg. 3 della sentenza impugnata). Tali circostanze erano state confermate dai colleghi dipendenti della vittima, Loru e Onidi, secondo i quali durante la preparazione degli impasti poteva capitare che gli ingredienti utilizzati cadessero accidentalmente nel pavimento che veniva prontamente asciugato dai panettieri, mentre il lavaggio completo del pavimento avveniva ad opera delle addette alle pulizie a fine lavorazione. Inoltre, i dipendenti erano soliti utilizzare le calzature antinfortunistiche; nel laboratorio erano presenti i cartelli con la scritta "attenzione", per cui probabilmente B.B. era scivolato sull'acqua sversata accidentalmente durante la lavorazione dell'impasto (cfr. pg. 4 della sentenza impugnata). Anche la persona offesa aveva dichiarato che la causa dello scivolamento era dovuta alla caduta accidentale dell'acqua durante la lavorazione dell'impasto, mentre non poteva essere ricollegata al lavaggio dei pavimenti che veniva effettuato la mattina successiva al termine della lavorazione, come invece riferito nel corso delle indagini; B.B. aveva riferito che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa venivano utilizzate le scarpe antinfortunistiche e che ove capitasse di bagnare il pavimento i dipendenti si premuravano di pulire e di attendere che il pavimento asciugasse, avvisando anche i colleghi per prestare maggiore attenzione (cfr. pg. 4 della sentenza impugnata).
Si è così appurato che il rischio di caduta, in quanto frequente, concreto e non eliminabile, doveva essere valutato attentamente dal datore di lavoro attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e adottando le misure preventive idonee a fronteggiare il pericolo o almeno a ridurre non poteva, invece, essere lasciato ad iniziative autonome ed estemporanee degli stessi lavoratori (quali la pronta asciugatura o gli avvisi reciproci) proprio in quanto *il rischio di caduta accidentale dell'acqua era connaturato alla lavorazione svolta dai dipendenti.
5. Tale motivazione non è affetta da alcuna grave anomalia, anzi il ragionamento è pienamente conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione della fattispecie di lesioni colpose derivanti dal mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, correttamente contestate all'imputato.
6. La contestazione della fattispecie colposa mediante omissione va infatti considerata all'interno dell'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che risente del principio di matrice Euro unitaria (Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE che avevano già trovato attuazione con D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626) per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi necessità di concentrazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro in base al rischio generato.
7. Il dovere principale che la normativa impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono "garanti" è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare quali sono i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore.
8. Il capo d'imputazione è stato strutturato, nel caso concreto, con specifico riferimento alla condotta omissiva del datore di lavoro (art.40, comma 2, cod. pen.) e il rischio descritto nell'ipotesi accusatoria in conseguenza di tale condotta omissiva è stato più in dettaglio definito nelle sentenze: esso è stato identificato nella possibilità che il pavimento sul quale il dipendente doveva esercitare le proprie mansioni diventasse scivoloso a causa dello sversamento di acqua necessaria all'operazione di impasto mediante l'apposita macchina impastatrice. Dunque, l'omissione rilevante è stata ravvisata nella mancata redazione del DVR e cioè nella totale omissione dell'obbligo fondamentale d' individuazione dei rischi connessi all'attività d'impresa, con la conseguente mancata predisposizione dei necessari strumenti finalizzati ad evitare la scivolosità del pavimento. Come accertato dai giudici del merito si trattava di un rischio del tutto prevedibile perché insito nell'attività di impasto, svolta mediante il versamento nell'impastatrice di acqua, farina e semola. Le modeste dimensioni del laboratorio, è stato pure accertato dai giudici del merito, non consentivano neanche il passaggio dei dipendenti per altro percorso, con la conseguente evidente persistenza del pericolo di scivolosità del pavimento. Misure idonee ad evitare la realizzazione del rischio, ad avviso della Corte territoriale, sarebbero state le indicazioni impartite ai dipendenti di verificare le condizioni del pavimento prima di transitare nelle zone vicine alla impastatrice e di provvedere alla sua pulizia e asciugatura; nonché segnalare il pericolo di scivolamento con appositi segnali e dotare il locale di pavimento con caratteristiche conformi a quanto prescritto dall'allegato IV del D.Lgs. n. 81 del 2008.
9. La Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici, ha escluso la concreta previsione del rischio e conseguentemente la sua corretta gestione e, per altro verso, ogni condotta incongrua del lavoratore: quest'ultima infatti - come più volte affermato da questa Corte Suprema (ex multis, S.U., 24.4.2014, n.38343, Espenhahn e altri; Sez. 4, Sentenza n. 20129 del 10/03/2016, Rv. 267253 - 01) - può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento solo quando si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, mentre nel caso di specie l'evento e la condotta omissiva che vi ha dato causa sono riconducibili proprio all'area di rischio tipica della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del D.Igs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (così S.U.cit.)- Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena (consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (così, Sez.4, 13.12.2010, n.43786, Cozzini). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato (Sez.4, 3.3.2010, n.8622).
10. Facendo applicazione di tali principi di diritto, la Corte di Cagliari, richiamate le argomentazioni del giudice di prime cure, ha del tutto correttamente affermato che una adeguata valutazione del rischio deve prevedere il pericolo insito nella lavorazione o nell'ambiente di lavoro, non solo in modo generico, ma in relazione alla casistica concretamente verificabile. Inoltre, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza (correttamente richiamata nel provvedimento impugnato) che impone al datore di lavoro l'obbligo di vigilare costantemente sulle condizioni di sicurezza, potendo essere esonerato da tale responsabilità solo a fronte di una condotta abnorme ed eccezionale dello stesso lavoratore.
11. La motivazione del provvedimento impugnato, dunque, è esente da censure sia nella ricostruzione fattuale, corrispondente a quanto effettivamente avvenuto, sia in diritto, avendo la Corte territoriale dato conto e ragione delle omissioni del datore di lavoro, dalla mancata adozione del DVR alla mancata realizzazione di una pavimentazione adeguata, cui è eziologicamente ricollegabile l'infortunio, che non si sarebbe verificato in presenza di un pavimento con caratteristiche conformi a quanto prescritto dall'allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che, nel disciplinare i requisiti dei luoghi di lavoro, prevede che: "i pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (art. 1.3.2); "nelle parti dei locali dove abitualmente si versano
sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico" (art. 1.3.3); "quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili' (art. 1.3.4)" (cfr. pg. 11 del provvedimento impugnato).
La Corte territoriale ha accertato che, dal verbale di sopralluogo effettuato il 14.09.2018 dalla Dott.ssa M. e dal Dott. S. - entrambi in servizio presso lo SPRESAL di Sanluri - emergeva che la pavimentazione del locale dove si verificò l'infortunio era costituita da piastrelle di gres lisce e che la presenza di farina lo rendeva scivoloso nonostante l'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche (come precisato dalla Dott.ssa D.D. all'udienza del 24.01.2023). Inoltre, A.A. non aveva fornito alcuna indicazione ai dipendenti - neppure in via informale - come chiaramente emerso dalle dichiarazioni di B.B. che, all'udienza del 7.07.2023, rispondendo alla domanda specifica se la consuetudine di asciugare il pavimento e avvisare gli altri lavoratori provenisse da una disposizione del datore di lavoro, aveva dato risposta negativa, confermando che l'adozione di quelle cautele costituivano unicamente una iniziativa" dei lavoratori, pertanto ascrivibile al loro mero "buon senso"" (cfr. pg. 12 della sentenza impugnata).
12.11 secondo motivo merita accoglimento.
L'art. 590 co. 3 cod. pen. prevede: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme (sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni". Nel caso di specie, in effetti la pena detentiva e quella pecuniaria non potevano essere congiuntamente applicate. Tale applicazione, di una pena congiunta, detentiva e pecuniaria, in luogo di quella alternativa prevista per legge, costituisce una pena illegale in quanto determina un trattamento sanzionatorio "contra ius", cui non può essere posto rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale, comportando invece la necessità di annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione della pena" (Sez. 3, n. 28360 del 04/04/2019, Argentiero, Rv. 276233).
Pertanto, ferma la responsabilità penale accertata dalla Corte d'Appello, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e, per tale aspetto, rinviata alla sezione della Corte d'Appello di Cagliari
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Dispone l'oscuramento dei dati sensibili relativi alla persona offesa.
Così è deciso, in Roma il 24 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2025.
