Cassazione Penale, Sez. 4, 24 ottobre 2025, n. 34695 - Ustioni al banconista per la fuoriuscita violenta del prodotto disgorgante dal lavandino. Prescrizione


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nata a R il (Omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'Appello di Catanzaro

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, in ragione della maturata prescrizione;

letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente
 

FattoDiritto


1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data 8 novembre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino del 21 febbraio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.A. in ordine ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e) della rubrica, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, ed ha confermato nel resto la condanna per il delitto dì cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen., rideterminando la pena in mesi due di reclusione.

All'imputata, titolare della ditta "Dedo Srl", era stato contestato di avere cagionato al lavoratore B.B. lesioni personali gravi costituite da ustioni, per colpa consistita nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui agli artt. 18, comma 1, lett. a), 29, comma 1, 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'infortunio si era verificato il 15 giugno 2017 presso il bar "Tiffany" di Soverato, gestito dalla società Dedo Srl, di cui A.A. risultava amministratrice e legale rappresentante. In particolare, il dipendente B.B., addetto alle mansioni dì banconista, nel tentativo di disostruire lo scarico del lavandino utilizzando un prodotto disgorgante a base di acido solforico, era stato investito dalla fuoriuscita violenta del liquido che gli aveva procurato ustioni di secondo e terzo grado al viso, agli arti e al torace, giudicate guaribili in giorni 40.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., articolando quattro motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato che la ricorrente rivestiva il ruolo di mera prestanome, essendo la gestione del bar affidata alla sorella C.C., formalmente designata quale responsabile della sicurezza e presente al momento dell'infortunio. Ha inoltre rilevato che il prodotto disgorgante era stato spontaneamente acquistato dal lavoratore ed arbitrariamente introdotto nell'esercizio, senza alcuna direttiva aziendale in tal senso.

2.2 Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine al nesso causale, rilevando che la Corte non avrebbe spiegato in qual modo l'osservanza degli obblighi antinfortunistici contestati avrebbe impedito l'evento, atteso che l'attività di disostruzione delle tubature non rientrava tra le mansioni di banconista e che la condotta del lavoratore si configurava quale comportamento abnorme da solo sufficiente a determinare l'evento.

2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'assenza di motivazione circa la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti.

2.4 Con il quarto motivo ha dedotto l'intervenuta estinzione del delitto per decorso del termine prescrizionale.

3. Il Collegio ritiene che i motivi dedotti dalla ricorrente non siano manifestamente infondati, sicché deve prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Non manifestamente infondato, in particolare, risulta il primo motivo con cui la ricorrente ha censurato l'omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della effettiva articolazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale, con particolare riguardo alla circostanza - pacificamente accertata in entrambi i gradi di merito - che la signora C.C. era stata designata quale soggetto preposto alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e che la medesima gestiva di fatto, in modo esclusivo ed autonomo, il bar "", essendo peraltro presente al momento dell'infortunio. La motivazione resa dalla Corte dì appello sul punto appare non pienamente esaustiva, non avendo i giudici territoriali adeguatamente valutato il profilo dell'esigibilità della condotta doverosa in capo all'imputata, né l'incidenza causale della specifica delega di funzioni in materia di sicurezza e della presenza sul luogo di lavoro, al momento del sinistro, del soggetto formalmente investito di tale responsabilità.

Ne deriva che risulta ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La commissione del reato, infatti, risale al 15 giugno 2017, per cui il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, di cui al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., tenuto conto dei periodi di sospensione, si è compiuto il 17 febbraio 2025.

Sul punto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, va osservato che il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, cod. pen. non è applicabile all'ipotesi del reato di lesioni, ma esclusivamente a quella omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Invero, per il delitto di lesioni personali gravi cagionate con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 590, commi 2 e 3, cod. pen., il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei (Sez. 7, n. 13061 del 6 aprile 2022, in motivazione; Sez. 4, n. 41122 del 12 novembre 2021, in motivazione; Sez. 4, n.23944 del 17/04/2013, Rv. 255462).

È appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni ulteriore approfondimento nel merito. E infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata (Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che le valutazioni rese dalla Corte di merito, pur suscettibili di approfondimento critico in relazione ai motivi dedotti, non presentano profili di manifesta illogicità o contraddittorietà tali da fare emergere all'evidenza l'insussistenza del fatto o la sua commissione da parte di persona diversa dall'imputata.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè, presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, in motivazione), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Va disposto l'oscuramento dei dati sensibili.

 

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Oscuramento dei dati sensibili.

Così è deciso, in Roma l'11 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2025.