Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 29 settembre 2025, n. 6629 - Eccesso di lavoro straordinario: accolta la domanda risarcitoria per usura psico-fisica
Nota a cura di Cassano Giuseppe, in Il quotidiano giuridico/altalex, 28.10.2025 "Responsabilità ex art. 2087 c.c., possibile il concorso colposo del lavoratore?"
FattoDiritto
Con ricorso ritualmente depositato il 28.02.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di avere prestato la propria opera, senza soluzione di continuità, dapprima alle dipendenze della Società C. s.r.l. e successivamente alle dipendenze della Società E.A.V. s.r.l., con applicazione del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione; di avere svolto dal 01.01.2011 al 31.12.2019 le mansioni di operatore tecnico - settore infrastrutture- quale addetto alla manutenzione delle linee elettriche lungo le rotaie, osservando i turni fissati mensilmente dalla azienda; di avere prestato, dal 2011 al 2019, anno ci cessazione del rapporto di lavoro, la propria attività lavorativa con un orario sempre eccedente i limiti al lavoro straordinario sanciti dalla legge e dal CCNL di categoria; di avere svolto nello specifico ore 616,80di lavoro straordinario nel 2011; ore549,80 di lavoro straordinario nel 2012; ore 539,00 di lavoro straordinario nel 2013; ore 515,00 di lavoro straordinario nel 2014; ore 673,18di lavoro straordinario nel 2015; ore 567,61di lavoro straordinario nel 2016; ore 691,13di lavoro straordinario nel 2017; ore 761,55di lavoro straordinario nel 2018; ore 890,28di lavoro straordinario nel 2019, per un totale di 3.104,35 ore in più; di avere percepito in busta paga la sola maggiorazione ordinaria per le ore di straordinario svolte, senza che fosse operata alcuna distinzione tra le ore di straordinario legittime e quelle illegittimamente lavorate oltre il limite delle 300 ore di straordinario individuale annue.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha concluso chiedendo di" A. dichiarare la Società tenuta al risarcimento del danno per lesione dell' integrità psicofisica del lavoratore per superamento dei limiti massimi inderogabili al lavoro straordinario individuale e per l'effetto, condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di Euro. 33.739,57 (100%) o di Euro. 23.617,69 (70%) oppure di quella, superiore o inferiore, che verrà determinata in causa o liquidata in via equitativa dal saggio Giudicante adito, per i titoli e per gli importi risultanti dall'allegato conteggio che costituisce parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo; B. Condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta, e CPA come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari".
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'E., con memoria depositata in data 07.10.2024, che nel contestare le pretese del ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni "In via principale, rigettarsi la domanda del ricorrente perché non provata e comunque infondata in fatto e in diritto; - Nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, perché il giudice voglia dichiararne l'avvenuta prescrizione quinquennale ex artt. 2947 e 2948 c.c. di tutti i crediti maturati anteriormente al 27.03.2019 (cinque anni precedenti alla notifica del ricorso) ovvero, in alternativa anteriormente al 27.6.2018 (cinque anni prima della notifica del primo atto interruttivo).
In subordine accogliere l'eccezione di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dell'eventuale diritto al risarcimento di tutti i crediti maturati anteriormente al 27.03.2014 (dieci anni precedenti alla notifica del ricorso) ovvero, in alternativa anteriormente al 27.6.2013 (dieci anni prima della notifica del primo atto interruttivo). In via ulteriormente subordinata, accertarsi ai fini della decorrenza della prescrizione, quella diversa data che il Giudice intenderà secondo giustizia indicare. In via ulteriormente gradata, perché il Giudicante voglia ricondurre la pretesa attorea entro i limiti del Giusto e dell'Equo. Con vittoria di spese e competenze".
Evidenziava che le prestazioni straordinarie del personale, a meno di non interrompere un pubblico servizio, si erano per lungo tempo rese inevitabili a causa delle croniche carenze delle figure professionali, il tutto per cause non imputabili al datore di lavoro, ma per effetto sia della elevata età media del personale che del blocco del cd. turn-over imposto dalle varie norme succedutesi nel tempo e dalla pandemia; evidenziava da un prospetto di calcolo alternativo poteva evincersi che gli importi eventualmente dovuti, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, andavano rapportati sul periodo delle 26 settimane, cosi come richiesto dal CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL del 28.11.2015, art. 28 co. 2; rimarcava inoltre che con l'accordo sindacale sottoscritto in data 11.03.2024 si riconosceva ai lavoratori una percentuale del 15% dell' importo riconosciuto come straordinario effettuato negli ultimi 10 anni eccedente la soglia annua del CCNL 2015. Eccepiva la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ex artt. 2947 e 2948 n. 4 c.c. ovvero in subordine la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del presunto danno da responsabilità contrattuale decorrente dalla data di notifica del ricorso (27.3.2024) o al più dalla data della diffida del ricorrente del 27.6.2023.
In esito all'udienza tenuta nella forma della trattazione scritta così come sopra riportata, la causa veniva decisa come da presente sentenza della quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è in parte fondata, per come ritenuto da altri magistrati di questa e di altre sezioni lavoro, i cui condivisibili precedenti vengono in questa sede richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. (v. in particolare sentenza 3731/25, dr. Urzini; sentenza 127/24 Trib. Benevento).
Premesso che alcuna contestazione è stata mossa dalla convenuta in ordine allo svolgimento di ore di lavoro straordinario da parte del ricorrente, la questione controversa tra le parti riguarda la possibilità di considerare eccessiva la prestazione lavorativa resa dal ricorrente oltre i limiti contrattuali di espletamento del lavoro in orario straordinario al punto da integrare un danno da usura psico fisica e di conseguenza, in caso positivo, la necessità di allegazione e prova del danno assertivamente patito, oltre che la corretta quantificazione di tale danno.
In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 66 del 2003, che prevede che "1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi".
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che:
"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore".
Il limite è dunque stato fissato in 300 ore annuali suddivise in due semestri di 26 settimane da 150 ore.
L'art. 27 del CCNL prevede inoltre che "1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234 del 2007, entro il limite massimo di 60 ore".
Alla luce della disciplina applicabile al caso di specie, il CCNL stabilisce che "In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66 del 2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27".
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili (300 ore annuali).
Tanto esposto in punto di diritto, va osservato che le buste paga allegate da parte ricorrente sono idonee a provare - mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario - l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore, per come evincibile dall'esame delle buste stesse, fatto reso pacifico dalla mancata contestazione di cui sopra si è detto.
Ciò posto, come statuito dalla Suprema Corte la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, di cui si è detto, tutelati a livello delle massime fonti dell'ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all'impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi.
Pertanto, come precisato dalla Cassazione, la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria (non) integra un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante" (Cass. n. 12539/19).
Quanto all'evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psicofisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell' interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Nel caso in esame, ai fini del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte e il periodo di riferimento; in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come "abnorme" la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il danno da usura psicofisica" - conseguente alla mancata fruizione del riposo -, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una " infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell' interesse espone direttamente il datore a risarcimento del danno non patrimoniale.
In base ai principi enunciati dalla Suprema Corte, da cui è possibile trarre la conclusione che si tratta di un danno da usura psicofisica in re ipsa, è richiesta la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione "di gran lunga", sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per "diversi anni".
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata - anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste - l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ( dal 2011 al 2019) ed elaborati i relativi conteggi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario eccedenti rispetto alla norma contrattuale; del resto, si tratta di circostanza pacifica, per quanto sopra rimarcato.
Nessuna contestazione risulta svolta sul punto. Pertanto, è provato documentalmente e non contestato che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi, dal 2011 al 2019, per un numero ingente di ore, pari in totale a _________, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva.
Ne consegue che parte ricorrente ha svolto lavoro straordinario per un numero di ore molto superiore il limite annuo di 300 ore, consentito in maniera sistematica e protratta per più anni.
Sono quindi ravvisabili nella fattispecie in esame lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione, in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico e inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto, (art. 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta.
La lunga durata di tale stato di cose dimostra plasticamente come si trattasse non già di un' esigenza temporanea di ricorso allo straordinario, bensì di un endemico problema di carenza di personale (come del resto riconosciuto anche da E. nella memoria) che imponeva al ricorrente, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale.
Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934).
D'altra parte, non assume rilevanza la natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) "Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l' integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);".
La società assume che non dovrebbero computarsi a norma dell'art. 5 del dlgs citato, i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, dovuto non solo alla carenza di personale ma anche al blocco delle assunzioni ex lege.
Orbene, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate come tali dallo stesso datore di lavoro; ne consegue che il ricorrente, a fronte delle ore di lavoro straordinario, ha effettuato i conteggi considerandole tali sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate ( e retribuite come tali).
La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l' inadempimento datoriale e l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
Parte resistente ha, inoltre, eccepito la prescrizione che, nella specie, è decennale trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, che inizia a decorrere - costituendo la condotta del datore un illecito permanente - dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro.
Va richiamato quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 34377/22 laddove afferma che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore ... decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l' illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito; mentre ove l' illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.
Avuto riguardo al caso in esame, l'eccezione è infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione decennale è iniziato a decorrere a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea, vale a dire dal 2019.
In ordine al quantum, va detto che il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che "tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative".
Pertanto, il criterio, pur essendo equitativo, per essere anche congruo e ragionevole, deve essere rapportato alle singole situazioni dedotte in giudizio, nei limiti di specifiche allegazioni, volte a valorizzare il caso concreto al fine di auspicare una diversa e personalizzata valutazione, elementi che non risultano sufficientemente enunciati nel ricorso in esame.
Come condivisibilmente ritenuto da altro Giudice di questa sezione in fattispecie analoga: "nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione; ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione... orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentato dei lavoratori - ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell' importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimodecennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti." (cfr. sentenza n. 1787/2025 dott. B.).
Non appare corretto il criterio di computo indicato in ricorso, con la moltiplicazione al 100% ovvero al 70% di ogni ora di lavoro straordinario, bensì, considerando il periodo di protrazione dell'eccedenza straordinaria e il numero di ore prestate oltre il limite contrattuale, il credito spettante a parte ricorrente va rideterminato alla stregua degli importi delle retribuzioni vigenti ratione temporis secondo i contratti che si sono succeduti, per come indicate nella tabella di cui alla memoria di costituzione, e alla percentuale applicabile.
L' importo, sulla base del numero complessivo di ore di lavoro straordinario espletate in eccesso dal 2011 al 2019 pari a n. 3.104,35 (dato numerico non confutato) nonché della percentuale uniforme del 15% applicata da questo Giudice (in luogo di quella del 10% e del 30% proposta da E.), ritenuta equa alla luce anche dell'accordo sindacale intervenuto di recente (11.3.2024), ammonta ad Euro 10.834,41.
L'E.A.V. s.r.l. va pertanto condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente dell' importo di Euro 10834,41, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal deposito del ricorso al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se in considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria domanda se ne reputa corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso; accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico-fisica sofferto per avere svolto, dal 2011 al 2019 ore di lavoro straordinario eccedenti il limite annuale massimo e per l'effetto e condanna l'E.A.V. s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente stesso dell'importo di Euro 10.834,41, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 26.3.2024 al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà che liquida in favore del ricorrente in Euro 2630,00 oltre spese generali, IVA CPA come per legge, con attribuzione, dichiarando compensata tra le parti la restante metà.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 26 settembre 2025. Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.
