Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di due datori di lavoro per la morte, in seguito a tumore, di un dipendente.

 

La Corte d'Appello assolve entrambi gli imputati sul presupposto di una insussistenza della componente soggettiva del reato loro contestato, in base alla considerazione che, all'epoca in cui (e, precisamente, dal 1969 al 1971) la persona offesa aveva lavorato alle dipendenze della predetta ditta, non erano scientificamente accertate e conosciute le conseguenze che sull'insorgenza e lo sviluppo di patologie tumorali potevano derivare dall'inalazione ed assimilazione di polveri di amianto anche a bassa concentrazione.

 

La Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza assolutoria affermando che "sulla mancanza di una legge scientifica del tempo che dimostrasse la correlazione tra l'esposizione, ancorchè non continuativa, alle polveri di amianto ed il rischio di causazione di affezioni tumorali, si fonda sostanzialmente la sentenza impugnata, la quale è giunta alla ulteriore conclusione di escludere la necessità da parte dei due imputati, nella qualità di datori di lavoro della persona offesa, della predisposizione di misure protettive mirate alla prevenzione di quelle patologie.

Colgono allora nel segno le censure formulate dal P.G. ricorrente, giacchè il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 all'epoca vigente, prescriveva l'obbligo per i datori di lavoro di adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare l'inalazione di polveri insalubri nell'ambiente di lavoro, mentre nella fattispecie, come accertato, nessuna cautela protettiva delle vie respiratorie era stata approntata tra quelle previste dalla norma suddetta e dall'art. 4, lett. c), d), della cui violazione era stato fatto carico agli imputati nel capo di imputazione.

Con giusta e fondata ragione il P.G. ricorrente ha osservato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento della colpa, non era necessario che gli imputati si fossero specificamente prefigurati il rischio di insorgenza di tumori, essendo sufficiente la consapevolezza e, quindi, la prevedibilità della generale nocività della respirazione delle polveri originate dall'attività lavorativa svolta dal P. senza fare uso di mascherina respiratoria alle "presse" della ditta "I.-G.", a prescindere dal grado di lesività delle polveri stesse, le quali normalmente erano rilasciate nell'ambiente di lavoro nel corso della sostituzione, a cui provvedeva la stessa persona offesa con cadenza mensile, dei cartoni di amianto usurati con altri nuovi ritagliati al momento (facendo uso, addirittura, di pistola ad aria compressa per liberare il piano di lavoro dalle polveri)."


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
P.G., N. IL (OMISSIS)
L.C.L., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 17/11/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensori Avv. VITTORINI P., il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.


FattoDiritto

 

Con sentenza del 17/11/2006, la Corte di Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto da P.G. e L. C.L., imputati ritenuti colpevoli dal G.I.P. del Tribunale della stessa città del reato di omicidio colposo in pregiudizio di Pa.Gi.Ba., dipendente della ditta "I.G. s.a.s." della quale erano legali-rappresentanti ed amministratori, ha pronunciato l'assoluzione degli stessi con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", avendo ritenuto insussistente la componente soggettiva del reato loro contestato.
Ciò, sulla base della considerazione che, all'epoca in cui (e, precisamente, dal 1969 al 1971) la persona offesa aveva lavorato alle dipendenze della predetta ditta, non erano scientificamente accertate e conosciute le conseguenze che sull'insorgenza e lo sviluppo di patologie tumorali potevano derivare dall'inalazione ed assimilazione di polveri di amianto anche a bassa concentrazione.

 

In difetto del requisito della prevedibilità di quei perniciosi effetti, che della colpa costituisce uno degli elementi costitutivi, i giudici di secondo grado hanno ritenuto, in definitiva, corretto mandare assolti gli imputati con la indicata formula.

 

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 43 c.p. e del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 nonchè difetto della motivazione, sulla scorta del rilievo che, una volta verificata, come era avvenuto nel caso in esame, la mancata adozione della cautela prescritta specificamente dalla contestata norma di cui al citato D.P.R. n. 303, art 21 secondo cui è obbligo del datore di lavoro di adottare le misure atte ad evitare la respirazione di polveri insalubri sul luogo di lavoro, non era necessario, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico della colpa, che il medesimo datore di lavoro inadempiente si fosse specificamente prefigurato il peculiare rischio di causazione dei tumori.

Il rilievo censorio mosso alla sentenza impugnata dal P.G. è fondato.

Sulla mancanza di una legge scientifica del tempo che dimostrasse la correlazione tra l'esposizione, ancorchè non continuativa, alle polveri di amianto ed il rischio di causazione di affezioni tumorali, si fonda sostanzialmente la sentenza impugnata, la quale è giunta alla ulteriore conclusione di escludere la necessità da parte dei due imputati, nella qualità di datori di lavoro della persona offesa, della predisposizione di misure protettive mirate alla prevenzione di quelle patologie.

Colgono allora nel segno le censure formulate dal P.G. ricorrente, giacchè il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 all'epoca vigente, prescriveva l'obbligo per i datori di lavoro di adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare l'inalazione di polveri insalubri nell'ambiente di lavoro, mentre nella fattispecie, come accertato, nessuna cautela protettiva delle vie respiratorie era stata approntata tra quelle previste dalla norma suddetta e dall'art. 4, lett. c), d), della cui violazione era stato fatto carico agli imputati nel capo di imputazione.

Con giusta e fondata ragione il P.G. ricorrente ha osservato che, ai fini dell'integrazione dell'elemento della colpa, non era necessario che gli imputati si fossero specificamente prefigurati il rischio di insorgenza di tumori, essendo sufficiente la consapevolezza e, quindi, la prevedibilità della generale nocività della respirazione delle polveri originate dall'attività lavorativa svolta dal P. senza fare uso di mascherina respiratoria alle "presse" della ditta "I.-G.", a prescindere dal grado di lesività delle polveri stesse, le quali normalmente erano rilasciate nell'ambiente di lavoro nel corso della sostituzione, a cui provvedeva la stessa persona offesa con cadenza mensile, dei cartoni di amianto usurati con altri nuovi ritagliati al momento (facendo uso, addirittura, di pistola ad aria compressa per liberare il piano di lavoro dalle polveri).

Ne consegue, al contrario di quanto erroneamente divisato dai giudici di appello in tema di elemento psicologico del reato, la piena applicabilità della norma cautelare citata ed il correlato radicamento della colpa in forma specifica in capo agli imputati, nella loro qualità contestata nel capo di imputazione.


A rimediare all'individuato errore interpretativo provvederà altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, cui gli atti vanno trasmessi per nuovo esame dell'impugnazione proposta nell'interesse degli imputati avverso la sentenza di condanna di primo grado nei loro confronti emessa.
 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 3 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2008