Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 1935
Validità: 01.01.1934 - 31.12.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, Nafta, Siap, Unione Fascista degli Industriali di Genova e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, Unione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Provincia di Genova
Settori: Energia, Petrolio, Impiegati Siap e Nafta
Fonte: G.U. 13 maggio 1935, n.112 - P.II

Sommario:

 

Art. 1.
Art. 2.
Assunzione
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Periodo di prova
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Anzianità
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Passaggio di categoria
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Sostituzione
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Orario di lavoro
Art. 20.
Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 21.
Art. 22.
Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 23.
Retribuzioni
Art. 24.
Minimi di stipendio
Art. 25.
Indennità di famiglia - Gratificazione - 13a mensilità
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Residenza in località malariche o disagiate
Art. 30.

 

Aumenti di stipendio
Art. 31.
Art. 32.
Malattia e infortunio
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Gravidanza e puerperio
Art. 36.
Ferie

Art. 37.
Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 38.
Art. 39.
Missioni e traslochi
Art. 40.
Norme disciplinari
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Proprietà intellettuale
Art. 45.
Risoluzione del rapporto d'impiego
Art. 46.
Cessazione dell'azienda
Art. 47.
Preavviso
Art. 48.
Indennità di licenziamento
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Certificato di servizio
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Clausola aggiuntiva
Art. 57.
Norme transitorie
Allegato Regolamento Cassa di previdenza


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalla società Siap (Società Italo-Americana pel Petrolio) e Nafta (Società Italiana del Petrolio ed Affini)

Addì 15 aprile 1935-XIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, […] con l'intervento de[…]la Società Nafta e […]la Siap. e […] della Unione Fascista degli Industriali di Genova; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, […], e con l'intervento […] dell'Unione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Provincia di Genova, […], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le Società: «Siap» (Società Italo Americana pel Petrolio) e «Nafta» (Società Italiana pel Petrolio ed Affini) e gli impiegati dipendenti. Al contratto è annesso il Regolamento per la Cassa di Previdenza.

Art. 1. - Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro che intercedono tra le Aziende «Nafta» (Soc. Italiana pel Petrolio ed Affini) e «Siap» (Soci: Italo-Americana pel Petrolio) e il dipendente personale tecnico ed amministrativo le cui funzioni corrispondono a mansioni considerate impiegatizie dalla legge.
Il presente contratto abroga gli accordi di carattere collettivo preesistenti, nonché tutti gli usi e le consuetudini.

Assunzione
Art. 5.
- L'impiegato potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario della Ditta.

Orario di lavoro
Art. 20.
- L'orario normale è di 48 ore settimanali, ripartite in otto ore giornaliere.
Colà ove sia praticato un orario inferiore, questo continuerà ad essere osservato e sarà considerato come straordinario ogni lavoro compiuto oltre i limiti dell'orario abituale.
Ove sia praticato il sabato inglese, il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13.

Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 21.
- Il lavoro compiuto nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, oltre l'orario normale o nei giorni festivi, o nelle ore notturne, sarà considerato straordinario […]
Non saranno riconosciute straordinarie le prestazioni non autorizzate dalla Direzione, salvo casi di evidente necessità.
[…]

Art. 22. - Non avrà diritto alla percentuale di maggiorazione prevista nell'articolo precedente per il lavoro festivo l'impiegato che per essere addetto ai reparti nei quali, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, si effettuano turni continuativi, lavori durante la domenica e goda, di conseguenza, del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Quando l'impiegato presti l'opera sua negli altri giorni festivi, riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nel giorno del Santo Patrono locale e nel giorno successivo alla Pasqua e al Natale, e comunque nei giorni destinati al suo riposo settimanale, fermo restando, in quest'ultimo caso, il riposo compensativo, avrà diritto alla detta maggiorazione di stipendio.

Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 23.
– […]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge per quelle categorie cui il presente contratto si riferisce.

Residenza in località malariche o disagiate
Art. 30.
- Ai dipendenti che per ragioni di servizio debbono risiedere in località malariche o disagiate compete (pro tempore) una indennità mensile di residenza non inferiore a Lit. 100 e, se abbiano prole, una indennità ulteriore di Lit. 50, per ogni figlio minore convivente.
Le parti contraenti s'impegnano di stabilire, con successivo accordo, l'elenco delle località malariche o particolarmente disagiate che danno diritto alla indennità di cui sopra.

Malattia e infortunio
Art. 35.
- L'impiegato che fosse colpito da infortunio, considerando tale quello che dal T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, è definito infortunio sul lavoro, ed il cui contratto di locazione d'opera, per conseguenza di tale infortunio, venisse risoluto dalla Società, riceverà in più di quanto gli spetterà per il trattamento di previdenza comprensivo dell'indennità di licenziamento, una indennità per infortunio determinata come segue:
Nel caso di inabilità permanente assoluta, intendendosi per essa la perdita totale delle due braccia o delle due mani, la perdita totale delle due gambe o dei due piedi, la perdita totale di un braccio e di una gamba, o di una mano e di un piede, la perdita totale della forza visiva dei due occhi, l'alienazione mentale non guaribile, ed in genere qualunque altro infortunio il quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, una somma equivalente a sei annualità di retribuzione.
Nel caso di invalidità permanente parziale, una quota parte dell'ammontare di sei annualità di retribuzione, calcolata in base alle percentuali e ai criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti sugli infortuni degli operai sul lavoro.
Qualora l'infortunio producesse la morte, sarà corrisposta dalla Società una somma equivalente a cinque annualità di retribuzione, da devolversi a norma dell'art. 10 del citato T. U. per gli infortuni sul lavoro.
La indennità per infortunio di cui al presente articolo si intende corrisposta a tacitazione di ogni e qualunque pretesa relativa alle conseguenze dell'infortunio.
Qualora l'infortunio sia dovuto ai fatti ed alle cause previsti dall'art. 32 del ripetuto T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, e all’infortunato vengano liquidate, quale risarcimento, somme maggiori della indennità infortunio prevista dal presente articolo, l'ammontare di questa ultima indennità sarà dedotto dalle maggiori somme liquidategli.

Gravidanza e puerperio
Art. 36.
- Salvo le altre previdenze stabilite dalla legge per la tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'Azienda conserverà all'impiegata il posto per un periodo di tre mesi corrispondendole l'intera retribuzione.
Se dalla gravidanza o dal puerperio derivasse una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dal presente contratto per i casi di malattia.

Ferie.
Art. 37.
– […]
Non è consentita la rinunzia al riposo annuale e la sua sostituzione con qualsiasi compenso.
[…]

Norme disciplinari
Art. 41.
- L'impiegato deve rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione. In particolare deve:
a) tenere condotta irreprensibile;
b) mantenere contegno rispettoso verso i superiori, corretto e deferente nei riguardi dei colleghi, dei dipendenti e degli estranei;
e) osservare l'orario stabilito per il lavoro al quale è adibito;
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzioni ricevute;
[…]
g) dedicare la sua attività anche al servizio temporaneo di altre aziende in cui la Società sia o possa essere interessata e che gli fossero indicate dalla Direzione, ferma restando l'applicazione del contratto collettivo nei confronti della Società e dell'impiegato;
h) coadiuvarsi e supplirsi nelle incombenze di ufficio a seconda delle disposizioni della Direzione, ed anche disimpegnare le varie attribuzioni in ufficio diverso da quello a cui appartiene, quante volte vi venga delegato, senza speciale compenso, salvo quanto è stabilito all'art. 17 e seguenti;
i) il personale femminile è tenuto ad indossare durante il lavoro un grembiule nero con maniche lunghe, fornito dalla Ditta.

Art. 42. - All'impiegato è particolarmente vietato:
[…]
b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze;
e) manifestare apprezzamenti su decisioni, provvedimenti o direttive dell'Azienda;
d) allontanarsi dall'ufficio per ragioni estranee il servizio senza il permesso del superiore diretto;
[…]
f) servirsi di alcuno fra gli appartenenti al personale della ditta per incombenze di carattere privato;
[…]
h) ricevere chicchessia nei locali della ditta per motivi estranei al lavoro di ufficio, salvo autorizzazione;
i) fumare o accendere fuochi nei locali della ditta nei quali ciò sia espressamente vietato.

Art. 43. - L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) sospensione dal servizio e dallo stipendio per un periodo non superiore ai 15 giorni;
d) licenziamento.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidiva della mancanza, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.
Al personale sospeso è proibito l'accesso agli uffici e fabbriche della Azienda.

Art. 44. - La sospensione di cui alla lettera e) dell'articolo precedente si applica per le mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno caratterizzate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dello stesso articolo precedente.
Il licenziamento disciplinare si applica pertanto in caso di mancanza così grave da non consentire fa prosecuzione anche provvisoria del rapporto d'impiego.
Ogni provvedimento disciplinare sarà deliberato solo dopo udite le discolpe dell'interessato.