Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2025, n. 35017 - Caduta dal tetto durante il sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione. Annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione
- Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione
- Lavori in Quota
- MOG e Responsabilità amministrativa dell'impresa
Nota a cura di Soprani Pierguido, in Igiene & Sicurezza del Lavoro, 12/2025, 611-615 "L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: DUVRI e nozione di affidamento"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. D'ANDREA Alessandro - Relatore
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di:
A.A. nato a N il (Omissis)
CIME B.B. Srl
inoltre:
C.C.
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame.
È presente l'avvocato MALAGOLI SCILLA del foro di ROMA in sostituzione ex art. 102, per delega scritta, dell'avvocato RONFANI MARCELLO del foro di TORINO in difesa di C.C., il quale deposita conclusioni scritte e nota spese, si riporta alla memoria scritta depositata e chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso pervenuti da parte della Procura Generale.
È presente l'avvocato AVIDANO ALBERTO del foro di ASTI in difesa di CIME B.B. Srl, il quale chiede che venga rigettato il ricorso pervenuto da parte della Procura Generale, con conferma della sentenza impugnata.
L'avvocato AVIDANO anche in sostituzione ex art. 102, per delega orale, dell'avvocato MORRA PIERMARIO del foro di ASTI in difesa di A.A., chiede che venga rigettato il ricorso presentato dalla Procura Generale, con conferma della sentenza impugnata.
Fatto
1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Alessandria in data 16 marzo 2023, ha assolto A.A. e la Cime B.B. Srl dal reato e dall'illecito amministrativo loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.
In primo grado, infatti, A.A., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di Euro 180,00 di multa con il beneficio della non menzione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile C.C., mentre alla Cime B.B. Srl era stata applicata la sanzione pecuniaria di 50 quote, pari a Euro 12.900,00.
1.1. A.A. era stata sottoposta a giudizio per il delitto di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere, in qualità di amministratore unico della Cime B.B. Srl e datore di lavoro, cagionato per colpa - consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - l'infortunio di C.C., imprenditore individuale presente sui luoghi su richiesta della stessa responsabile della Cime B.B. Srl, in vista di un futuro contratto di appalto da stipulare per il rifacimento del tetto.
Alla A.A., in particolare, era stato contestato di avere, in violazione delle norme previste dall'art. 26, commi 1 lett. b) e 2 lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, omesso di informare il C.C. dello specifico rischio derivante dal fatto che le lastre di copertura del tetto non fossero portanti, così che la persona offesa, nell'eseguire un sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione del tetto, era salita sopra di esso senza utilizzare alcuna protezione, camminando su lastre ondulate in fibrocemento che, sotto il suo peso, si erano infrante, così da farlo cadere a terra da un'altezza di circa otto metri e da provocargli lesioni gravi.
Alla Cime B.B. Srl, invece, era stato ascritto l'illecito previsto dagli artt. 5 e 25-septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in qualità di persona giuridica responsabile del reato contestato alla A.A., avendo tale ultima agito nell'interesse e a vantaggio dell'ente senza l'adozione di un modello organizzativo adeguato a impedire l'evento dannoso.
2. Il giudice di primo grado, ricostruita l'esatta dinamica dei fatti sulla scorta delle risultanze acquisite dalla complessa attività istruttoria espletata, aveva ritenuto di dover configurare la penale responsabilità della A.A., in qualità di datore di lavoro e committente dei lavori, oltre che di proprietaria dello stabile, con conseguente configurazione dell'illecito amministrativo dell'ente di cui era amministratore unico, sul presupposto che, per come in particolare chiarito dai funzionari della Spresal, avendo l'imputata commissionato al C.C. - titolare di una ditta specializzata nell'effettuazione di lavori edili, già in passato intervenuto per svolgere analoghe opere di manutenzione per conto della Cime B.B. Srl - l'esecuzione di un lavoro di rifacimento del tetto di un capannone, ne avrebbe dovuto garantire il conseguente espletamento con la necessaria sicurezza, facendosi onere delle relative spese e dei presidi di sicurezza previsti dalla legge.
3. La Corte territoriale - ricostruito il contenuto della sentenza impugnata e delle emergenze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado - ha, invece, ritenuto di accogliere i motivi di appello dedotti dalla A.A., innanzi tutto ritenendo inconferente ogni riferimento effettuato da parte del primo giudice alla ricorrenza di un rischio interferenziale tra la Cime B.B. Srl e l'attività svolta dal C.C., stante l'insussistenza del presupposto per l'imposizione degli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro committente, e cioè dell'effettiva sussistenza di un contratto di appalto.
Al momento della verificazione dell'incidente, infatti, benché il C.C. stesse effettuando un sopralluogo per conto della Cime B.B. Srl, con la quale aveva già collaborato in passato, non aveva ricevuto nessun formale incarico da parte dell'ente, non essendogli stato ancora affidato l'espletamento di alcun lavoro.
Il C.C., peraltro, per come chiarito in giudizio, era a conoscenza dello stato e delle condizioni del manufatto, per esservi salito poco tempo prima, ed era ben consapevole che le lastre ondulate potessero essere di amianto o di fibrocemento, nonché che le stesse fossero da sostituire poiché in fase di sbriciolamento.
Per la Corte di merito, pertanto, la condotta riferibile all'imputata non avrebbe avuto nessuna incidenza eziologica ai fini della verificazione dell'evento, tenuto conto delle capacità tecnico-organizzative e della conoscibilità della situazione di pericolo da parte del C.C., che aveva assunto il rischio di svolgimento dell'attività di sopralluogo in maniera autonoma, utilizzando attrezzature proprie. A carico della A.A., quindi, non è stata riscontrata nessuna culpa in vigilando, altresì essendovi l'assenza di rischi interferenziali, in carenza di una situazione di convergenza di più imprese.
4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo cinque motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 590 cod. pen.; 26 D.Lgs. n. 231 del 2001; 1321, 1325 e 1655 cod. civ., con riguardo alla ritenuta assenza di un contratto tra le parti al momento dell'effettuazione del sopralluogo da parte del C.C. sul tetto della Cime B.B. Srl
Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito nell'avere affermato, in maniera apodittica, che il sopralluogo effettuato dalla persona offesa non avesse trovato titolo in un contratto di appalto, o in un altro titolo negoziale, intercorso tra il C.C. e la Cime B.B. Srl Si tratterebbe, infatti, di un'ipotesi palesemente smentita da plurimi riscontri probatori, debitamente evidenziati da parte del primo giudice, per cui: per il tramite del suo dipendente D.D., la Cime B.B. Srl aveva richiesto al C.C. di verificare quali lastre del tetto fossero ammalorate, in vista dell'effettuazione di un successivo lavoro di rifacimento, nonché per ottenere un eventuale indennizzo assicurativo; lo stesso D.D. aveva dato incarico alla persona offesa di segnare con uno spray le lastre da sostituire; costituiva prassi tra le due parti quella di prevedere, quale prezzo da corrispondere al C.C. per il suo lavoro, il pagamento della somma di Euro 25,00 l'ora.
Sulla scorta di tali elementi, quindi, il primo giudice, dando compiuta applicazione ai principi civilistici espressi in materia di integrazione del negozio giuridico, avrebbe correttamente ritenuto la sussistenza di un contratto di appalto, o al più di prestazione d'opera, stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'effettuazione di un sopralluogo per la verifica dello stato del tetto, con conseguente assunzione degli specifici obblighi per la sicurezza sul lavoro posti a carico della ditta committente.
Per le stesse argomentazioni, il P.G. ricorrente ha dedotto, con la seconda censura, mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di assenza di un contratto di appalto o di prestazione d'opera tra le parti, a suo dire, invece, sussistente in ragione delle stesse risultanze probatorie valorizzate da parte del primo giudice, che ne aveva evinto l'esistenza in ragione della comprovata effettuazione di una richiesta di una prestazione lavorativa, della conseguente individuazione del suo contenuto e del prezzo da corrispondere al C.C.
Con la terza doglianza è stata eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di assolvimento, da parte del committente, degli oneri di informazione e di valutazione di idoneità della ditta appaltatrice, in ossequio al disposto dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la Cime B.B. Srl avesse provveduto ad assolvere ai suddetti oneri, per aver ravvisato nella ditta del C.C. le specifiche competenze professionali richieste, in quanto impresa specializzata in opere di rifacimento dei tetti, dotata di strumentazione idonea e debitamente informata circa lo stato di ammaloramento del tetto - su cui, peraltro, il C.C. aveva già lavorato in passato -.
Sarebbe, invece, errata tale conclusione per non essere state debitamente considerate talune risultanze, di segno contrario, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, per cui: il C.C. era a conoscenza dell'ammaloramento delle sole lastre posizionate sulla superficie in modo concavo sul tetto, e non già di quelle poste nello stato inferiore in maniera convessa, senza, peraltro, essere stato informato circa l'assenza sul tetto della linea vita, nonché della rete di sicurezza anticaduta; gli strumenti di lavoro di cui era in possesso la vittima erano unicamente costituiti da un muletto per salire sul tetto e da una bomboletta spray per segnare le lastre crepate.
In ragione degli indicati aspetti, allora, la A.A. avrebbe dovuto adempiere a un obbligo informativo particolarmente pressante, considerate le evidenti carenze organizzative del committente (in particolar modo l'assenza di una linea vita e di una rete di sicurezza) e la pericolosità di svolgimento del lavoro in quota, fornendo le necessarie direttive e indicazioni circa la sussistenza delle fonti di pericolo.
Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta assenza di ingerenze del committente nell'attività dell'appaltatore.
La Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza, nel caso di specie, di una convergenza tra imprese, e quindi la ricorrenza di possibili rischi interferenziali, per l'effetto escludendo che la ditta committente fosse tenuta agli obblighi di informazione sui rischi e di adozione delle misure di prevenzione fissati dall'art. 26, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008.
In termini contrari, invece, sarebbe risultato provato come vi fosse un'evidente comunanza del luogo di lavoro tra la ditta appaltatrice e quella committente, per essere salito il D.D. - dipendente della Cime B.B. Srl - unitamente al C.C. per effettuare il sopralluogo sul tetto.
Con l'ultima censura, infine, il P.G. ricorrente ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il secondo giudice ribaltato la decisione di condanna senza confrontarsi adeguatamente con gli argomenti fattuali e giuridici presenti nella riformata sentenza, e posti a base dell'originario giudizio di riconoscimento della responsabilità, in tal maniera non adempiendo agli specifici obblighi motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
5. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
6. Il difensore della parte civile costituita C.C. ha depositato memoria e poi conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento dei motivi di ricorso proposti dal Procuratore generale, l'annullamento della sentenza di assoluzione impugnata, con conferma delle statuizioni civili in precedenza disposte in suo favore.
Diritto
1. Il proposto ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Il Collegio ritiene viziata la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha ribaltato l'originaria decisione di condanna sul presupposto che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la norma dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, per non esservi stata la stipula di nessun contratto di appalto o di prestazione d'opera tra l'imputata e la persona offesa.
Per la Corte territoriale, cioè, l'incidente si sarebbe verificato nel corso di un sopralluogo effettuato dal C.C. per conto della Cime B.B. Srl senza che vi fosse stato nessun preventivo conferimento di incarico da parte dell'ente. Si sarebbe trattato, in particolare, di un preliminare sopralluogo finalizzato alla sola verifica dello stato dei luoghi, propedeutico all'eventuale successiva formalizzazione di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione di un lavoro di rifacimento del tetto.
3. La disposizione dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede in modo espresso, a del rischio interferenziale, l'imposizione di dettagliati obblighi a carico del datore di lavoro committente "in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo".
Presupposti applicativi dell'indicata norma sono, pertanto, la ricorrenza dell'affidamento di lavori all'interno della propria azienda da parte del datore di lavoro committente che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui va svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Necessita, cioè, l'effettiva sussistenza di un contratto di appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma (così, espressamente, Sez. 4, n. 27306 del 18/04/2017, Brivio, Rv. 270188-01).
Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, oggi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre, tuttavia, avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018, dep. 2019, Perano, Rv. 275077-01; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018, Verity, Rv. 273257-01; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267687-01; Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini, Rv. 264957-01).
3.1. Con riferimento alla fattispecie in esame, allora, deve, in primo luogo, essere osservato come non sussista dubbio di sorta in ordine al fatto che il sopralluogo sia stato effettuato dalla persona offesa in un sito posto all'interno dell'azienda, trattandosi del tetto sovrastante i locali della Cime B.B. Srl
Del pari comprovato è che di tali luoghi la suddetta ditta avesse la piena disponibilità giuridica, e ciò anche a voler accedere alla tesi, invero invocata da parte della difesa della A.A., per cui tale ultima non sarebbe stata la proprietaria, bensì solo la locataria, dell'immobile.
3.2. Più complesso, invece, è l'accertamento relativo al secondo presupposto applicativo richiesto dalla norma dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardante la verifica dell'intervenuto affidamento di lavori da parte del datore committente.
In termini generali tale aspetto è da ritenersi comprovato, risultando da plurime emergenze processuali - pure rappresentate dal secondo giudice nella sentenza assolutoria impugnata - come l'infortunio del C.C. fosse avvenuto in costanza di un lavoro previamente affidatogli.
A tale riguardo, tuttavia, è necessario evidenziare come l'analisi semantica del termine affidamento suggerisca una duplice opzione interpretativa, potendosi con esso fare riferimento sia all'affidamento di un'incombenza da espletarsi in una fase anticipatoria e preparatoria rispetto al vero e proprio conferimento di un lavoro, ovvero rappresentare la parte iniziale di una prestazione lavorativa da espletarsi in costanza di un contratto già stipulato tra le parti.
La differenza tra la due situazioni è, all'evidenza, di non secondario momento, configurandosi due ipotesi ben diversificate tra loro, solo la seconda delle quali in grado di determinare l'integrazione della situazione regolata dall'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, con conseguente assunzione degli specifici obblighi previsti a carico del datore di lavoro per garantire la tutela dai pericoli derivanti dal rischio interferenziale.
Riferendosi al caso di specie, allora, risulta decisivo stabilire la natura del sopralluogo effettuato dal C.C. sul tetto dei locali della Cime B.B. S. r.l., in particolar modo verificando se esso rappresentasse un'attività preliminare al conferimento di un futuro eventuale contratto di appalto, avente ad oggetto il lavoro di rifacimento del tetto, ovvero se tale prestazione fosse già esecutiva di un accordo negoziale di prestazione di opera perfezionatosi tra le parti, finalizzato a verificare l'effettivo stato di manutenzione del tetto.
3.2.1. Agli indicati fini appare opportuno ribadire, sia pur nell'estrema sintesi, i presupposti da cui poter evincere la ricorrenza di una prestazione di opera qualificabile come adempimento di un obbligo contrattualmente stipulato.
In ossequio alla norma dell'art. 1321 cod. civ., il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Suoi requisiti sono, ex art. 1325 cod. civ., l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, ma solo quando quest'ultima sia prescritta dalla legge a pena di nullità.
Perché il contratto sia concluso, poi, è necessario, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., che il proponente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta accettazione dell'altra parte. L'esecuzione della prestazione tipica, tuttavia, è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, cod. civ. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa (Cass. civ., Sez. 2, n. 14253 del 2024, Rv. 671507-01).
Perché il contratto sia valido, inoltre, le parti devono prevedere un oggetto possibile, lecito, determinato o determinabile, nonché una causa contrattuale lecita, esistente e non contraria all'ordine pubblico.
Il contratto può, altresì, essere gratuito, laddove una parte si impegni a eseguire una prestazione senza ricevere alcun vantaggio economico, finanziario o patrimoniale in cambio.
Come detto, il contratto richiede la forma scritta ad substantiam nei soli casi in cui essa venga espressamente prevista dalla legge a pena di nullità, per il resto potendo essere stipulato anche oralmente. La forma scritta non è, in particolare, richiesta - per quanto qui di specifico interesse - né dall'art. 1655 cod. civ. ai fini della stipula del contratto di appalto, né dall'art. 2222 cod. civ. per la formazione del contratto d'opera. La stipulazione del contratto di appalto, cioè, non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia" (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 16530 del 2016, Rv. 641027-01).
3.2.2. È, allora, alla stregua degli indicati principi che deve procedersi, nel caso di specie, alla verifica dell'eventuale ricorrenza di un contratto di prestazione di opera intercorso tra la A.A. e la persona offesa anteriormente al sinistro, volto a verificare l'effettivo stato di manutenzione del tetto.
A tal fine il Collegio rileva la sussistenza di plurimi aspetti, invero non adeguatamente considerati da parte del giudice di appello, di cui, invece, è necessario effettuare un approfondito vaglio in sede di merito, potendo essi porsi quali circostanze fattuali potenzialmente idonee a costituire elementi tipologici dell'intervenuto affidamento dei lavori al C.C. nell'ambito di un accordo contrattuale già stipulato, determinante l'applicazione della norma dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008.
Risulta giudizialmente accertato, infatti, che D.D., dipendente della Cime B.B. Srl, avesse dato incarico al C.C. di svolgere un sopralluogo sul tetto onde verificare l'eventuale necessità di un futuro lavoro di rifacimento, in particolar modo onerando il lavoratore di individuare le lastre ammalorate.
Appare, altresì, comprovato che il D.D. avesse conferito incarico alla vittima di segnare con uno spray le lastre da sostituire e che il C.C., al momento dell'incidente, avesse già parzialmente adempiuto a tale incombente, apponendo diversi segni sulle lastre ammalorate.
Ed ancora - pur non necessitando il contratto di prestazione d'opera del requisito della onerosità - risulta, comunque, meritevole di approfondimento la circostanza che il C.C. avesse già da anni svolto lavori di piccola manutenzione per conto della Cime B.B. Srl, sia pur sulla base di accordi mai formalizzati, percependo per prassi, quale compenso per il suo lavoro, la somma di Euro 25,00 l'ora.
Necessita, pertanto, un'adeguata rivalutazione di tutti gli indicati aspetti, affinché la Corte di merito accerti in sede di rinvio - sulla scorta di essi e alla stregua dei principi ermeneutici regolanti la verifica dell'esistenza di un accordo contrattuale - se l'incidente al C.C. si fosse verificato, o meno, nel corso dell'espletamento di un adempimento lavorativo espressamente previsto da un negozio di prestazione di opera, conferito alla vittima dalla Cime B.B. Srl - per il tramite del suo dipendente D.D., avente ad oggetto la verifica dello stato di manutenzione del tetto, con individuazione delle singole lastre da sostituire, al fine di valutare l'eventuale successiva effettuazione di un lavoro di rifacimento del tetto.
3.3. La necessità di tale accertamento, propedeutico alla verifica dei presupposti applicativi richiesti dalla norma dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta, pertanto, l'accoglimento - con natura assorbente rispetto alle ulteriori censure - dei primi due motivi di doglianza dedotti.
Trattasi, infatti, di aspetto di troncante valenza ai fini della verifica della ricorrenza di un rischio interferenziale tra la Cime B.B. Srl e l'attività svolta dal C.C., e dei conseguenti obblighi posti dall'art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro committente.
Pertanto riscontrabile il dedotto vizio motivazionale, non avendo il secondo giudice esplicato, in maniera adeguata e logica, le ragioni per cui la richiesta di effettuazione di un sopralluogo sul tetto della Cime B.B. Srl, svolto per conto di tale ditta da parte di un lavoratore che con essa era solito collaborare, non integrerebbe un rapporto di natura negoziale, quanto meno di prestazione d'opera.
4. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 maggio 2025.
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2025.
