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Appalto e Contratto d'Opera
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Datore di Lavoro
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Lavoratore
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Committente
Responsabilità dell'amministratore delegato e preposto alla sicurezza di una s.p.a., per omicidio colposo: egli, affidando in appalto la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento alla ditta specializzata "M.", aveva cagionato, per colpa ed inosservanza delle norme antinfortunistiche, la morte di F.M., dipendente di detta ditta appaltatrice, avvenuta, mentre detto operaio era intento ai lavori di manutenzione di un'apparecchiatura allocata sul tetto del capannone industriale, a seguito di precipitazione dall'alto di detto tetto, le cui lastre di copertura erano connotate da estrema fragilità.
I giudici di merito, accertata l'assenza, al momento dell'incidente, di alcuna misura od opera, anche provvisionale, costituente cautela idonea ad individuare un sicuro percorso di accesso all'impianto di condizionamento allocato sul tetto, e collegata eziologicamente tale omissione all'evento, imputavano lo stesso alla posizione di garanzia rivestita dal committente C.A., in quanto, al di là della formale investitura alla ditta "M." dell'appalto dei lavori di manutenzione, egli, quale appaltante e preposto alla sicurezza, si era sottratto all'obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, di cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma che i giudici di appello "hanno spiegato persuasivamente che, nell'ipotesi in cui fossero state adempiute dall'imputato, nella qualità di committente e preposto all'osservanza delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro, le doverose cautele antinfortunistiche, in particolare dotando il tetto del capannone della sua impresa di sicuri camminamenti, forniti di adeguata cartellonistica e di corrimano al quale agganciare le cinture di sicurezza, sarebbe stata evitata la caduta al suolo dell'operaio F.M., dipendente della ditta appaltatrice.
Nei confronti di tale operaio, correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito che il committente, nella persona dell'odierno ricorrente, ricopriva una posizione di garanzia per l'infortunio che lo condusse a morte, posto che nel caso, come quello di specie, di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione sia tale da porre in pericolo l'incolumità dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche di quelli del committente (il cui coinvolgimento, nella specie, era possibile per la eventuale caduta a terra di parte della struttura del tetto e/o dell'operaio che vi sostava), il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 7 impone al committente, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici relativi ai lavori affidati all'appaltatore, ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano.
Quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore, quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile, consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche, il committente, essendo in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza o dell'assenza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1864/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO LICARI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Sandro Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Patta Vito, in sostituzione dell'avv. Magrini L., il quale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Ubaldi R., il quale ha concluso, chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
Con sentenza del 10/10/2007, il Tribunale di Lucca condannava C.A. alla pena di anno 1 mesi 2 di reclusione, ritenendolo colpevole del reato di omicidio colposo, in quanto, nella qualità di amministratore delegato e preposto alla sicurezza della s.p.a. "Omissis", affidando in appalto la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento alla ditta specializzata "M.", aveva cagionato, per colpa ed inosservanza delle norme antinfortunistiche, la morte di F.M., dipendente di detta ditta appaltatrice, avvenuta, mentre detto operaio era intento ai lavori di manutenzione di un'apparecchiatura allocata sul tetto del capannone industriale, a seguito di precipitazione dall'alto di detto tetto, le cui lastre di copertura erano connotate da estrema fragilità.
I giudici di merito, accertata l'assenza, al momento dell'incidente, di alcuna misura od opera, anche provvisionale, costituente cautela idonea ad individuare un sicuro percorso di accesso all'impianto di condizionamento allocato sul tetto, e collegata eziologicamente tale omissione all'evento, imputavano lo stesso alla posizione di garanzia rivestita dal committente C.A., in quanto, al di là della formale investitura alla ditta "M." dell'appalto dei lavori di manutenzione, egli, quale appaltante e preposto alla sicurezza, si era sottratto all'obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, (ndr. ora art. 26, D.Lgs. 81/08) di cooperare con l'appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente.
A seguito di gravame interposto dall'imputato, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12/12/2008, parzialmente riformava la decisione di primo grado, concedendo al C. le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata, per l'effetto riducendo la pena a mesi 4 di reclusione, e, nel resto, confermandola.
Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, il C., deducendo, con unico ed articolato motivo, erronea interpretazione della legge, sul rilievo che con la stipula del contratto di appalto poteva dirsi esaurito nei suoi confronti l'obbligo di "cooperare" con l'appaltatore, di fatto sostanziatosi nella presa in visione dello stato dei luoghi, nell'informazione sulle vie di accesso ai luoghi oggetto dei lavori appaltati, nella nomina di un "referente" nella persona di T. G., con il compito di riferire le richieste dell'appaltatore in caso di difficoltà nell'esecuzione dell'appalto.
Ne consegue, per il ricorrente, che non era corretto estendere al committente le obbligazioni spettanti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro alla ditta appaltatrice, fino al punto di far rientrare, come pretenderebbero i giudici di merito, nel concetto di "cooperazione" un obbligo di sorveglianza continua a carico del committente, tenuto conto che quest'ultimo, nella specie, non aveva alcun potere di interferire nell'organizzazione imprenditoriale della ditta appaltatrice e, per di più, non era il datore di lavoro dell'operaio, alla tutela del quale lavoratore, pertanto, avrebbe dovuto autonomamente provvedere, assumendone la responsabilità, la ditta appaltatrice.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
E' agevole obiettare che in sentenza i giudici di appello hanno, dapprima, affrontato e risolto razionalmente il problema del nesso eziologico tra omissione ed evento.
Essi hanno spiegato persuasivamente che, nell'ipotesi in cui fossero state adempiute dall'imputato, nella qualità di committente e preposto all'osservanza delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro, le doverose cautele antinfortunistiche, in particolare dotando il tetto del capannone della sua impresa di sicuri camminamenti, forniti di adeguata cartellonistica e di corrimano al quale agganciare le cinture di sicurezza, sarebbe stata evitata la caduta al suolo dell'operaio F.M., dipendente della ditta appaltatrice.
Nei confronti di tale operaio, correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito che il committente, nella persona dell'odierno ricorrente, ricopriva una posizione di garanzia per l'infortunio che lo condusse a morte, posto che nel caso, come quello di specie, di affidamento in appalto di lavori all'interno dell'azienda, la cui esecuzione sia tale da porre in pericolo l'incolumità dei dipendenti dell'appaltatore, ma anche di quelli del committente (il cui coinvolgimento, nella specie, era possibile per la eventuale caduta a terra di parte della struttura del tetto e/o dell'operaio che vi sostava), il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, art. 7 impone al committente, non solo di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici relativi ai lavori affidati all'appaltatore, ma anche di cooperare con l'appaltatore nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa essi appartengano.
Quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore, ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore, quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia, come nella fattispecie, immediatamente percepibile, consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche, il committente, essendo in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza o dell'assenza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.
E' evidente che, nel caso in esame, nemmeno la legittima aspettativa è invocatole in questa sede con il richiamo alla doverosa diligenza del lavoratore, quella non rilevando allorchè chi la invoca versi "in re illicita", per non avere per negligenza impedito l'evento lesivo, che è conseguito dall'avere la vittima operato in condizioni di pericolo, in quanto il tetto era coperto da lastre di estrema fragilità e non erano stati predisposti da chicchessia, camminamenti, sicuri e visibili, con possibilità di aggancio delle cinture di sicurezza, per mezzo delle quali misure era ovviabile il pericolo di cadute del lavoratore dall'alto.
E' da osservare, poi, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni ricevute, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sussistendo questa ipotesi, vige il consolidato principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro, originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.
Da ultimo, replicando all'obiezione difensiva che fa leva, per invocare l'esenzione da responsabilità del C., sulla nomina di un "referente", giova richiamarsi allo stesso principio giuridico applicato dai giudici di appello, in base al quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra appaltante e appaltatore non hanno alcuna operatività agli effetti dell'osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistiche aventi natura di norme di diritto pubblico, quando esse, come nella specie, siano previste in contratti tra privati e riguardino un "referente", che per ammissione dello stesso ricorrente, "non è assolutamente il responsabile della sicurezza, non è un preposto, ma una persona incaricata di riferire le richieste dell'appaltatore".
Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile vittoriosa, B.S., spese che vanno liquidate nella complessiva somma di 2.500,00 Euro, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, B.S., nel presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009