Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 20 dicembre 2024
Validità: 01.01.2025 - 31.12.2027
Parti: Autogrill Italia e Ugl Terziario, RSA/RSU
Settori: Commercio, Autogrill
Fonte: uglterziario.it
Sommario:
Ipotesi di accordo
Addì 20 dicembre 2024, si sono incontrati presso l’hotel Diana Roof Garden, via Principe Amedeo 4, Roma: Autogrill Italia spa […] (di seguito, anche l’“Azienda”); la Segreteria Nazionale della O.S. Ugl Terziario […] (di seguito, anche “O.S."), con la partecipazione delle RSA/RSU e delle strutture territoriali.
L’Azienda e la O.S. sono in seguito congiuntamente definite le “Parti”.
Premesso che
• L’Azienda è il primario operatore italiano nella ristorazione per chi viaggia e dal 2023 fa parte del Gruppo denominato Avolta, presente in 75 Paesi, che attraverso la combinazione di attività Food & Beverage e Trave! Retai! si pone l’obiettivo di rafforzare la propria leadership nell’ambito dei servizi per il viaggiatore. Nel contesto del Gruppo, l’Italia rappresenta una componente rilevante e strategica, caratterizzata da un business in concessione prevalentemente in autostrada e con gestione diretta, ma con una presenza significativa anche in altri canali;
• tale business, nonostante le strategie commerciali messe in atto e la ripresa del traffico e dei fatturati successivamente al periodo pandemico, ha risentito di un significativo aumento dei costi correlati in particolar modo alle materie prime, all’energia nonché alle rentand royalties;
• in tale contesto, diventa ancor più cruciale l’attenzione alla sostenibilità e redditività dell’attività aziendale, funzionale al mantenimento del proprio ruolo di leader nel mercato italiano della ristorazione per chi viaggia, anche in vista della prossima e imminente stagione di gare per l’affidamento e/o il rinnovo per la gestione delle aree di servizio autostradali;
• l’Azienda, nel contesto della complessiva strategia di Gruppo, prevede di proseguire con la propria politica di investimenti e azioni commerciali volte a migliorare sempre più l’esperienza di sosta del viaggiatore, adeguandosi alle mutate esigenze di consumo e sviluppando soluzioni innovative in tutti gli ambiti del proprio business;
• le persone dell’Azienda rappresentano un asset fondamentale, la cui valorizzazione costituisce obiettivo primario del presente contratto integrativo aziendale;
• per tale ragione le Parti - tenendo anche in debita considerazione il recente rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (in seguito anche solo il “CCNL’’) - ritengono opportuna la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo aziendale, adeguato all’attuale fase storica e in grado di rispondere in modo più moderno alle esigenze dell’Azienda e delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, il nuovo Contratto Integrativo Aziendale mira a dare nuova linfa al consolidato sistema di relazioni sindacali, a migliorare le condizioni complessive del rapporto di lavoro anche al fine di garantire attrattività, efficienza e competitività. A tal fine le Parti ritengono cruciale incidere positivamente sull’equilibrio tra vita personale e lavorativa nonché rivedere l’attuale sistema di welfare e il meccanismo di premialità, con un sistema che valorizzi in modo più equo e diffuso l’andamento dei parametri di redditività.
Dopo ampia condivisione degli obiettivi le Parti sono giunte alla sottoscrizione della presente intesa che costituisce il nuovo Contratto Integrativo Aziendale (di seguito, il “CIA”), il quale integra, rinnova e, quindi sostituisce, il precedente contratto collettivo stipulato tra l’Azienda e la O.S. a livello Nazionale nel 2015 nonché le/i successive/i rinnovi dello stesso. Restano in vigore, fino alla loro naturale scadenza, gli eventuali accordi territoriali e/o di unità di vendita laddove presenti e gli accordi sindacali nazionali successivi al luglio 2015 che disciplinano materie non oggetto del presente accordo.
1. Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono rafforzare l’attuale sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d’informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel CCNL; in particolare, le Parti intendono rilanciare un confronto leale e trasparente tra le stesse, volto a individuare soluzioni coerenti alle esigenze dell’Azienda e a quelle delle lavoratrici e dei lavoratori nonché a prevenire possibili contrasti.
Le Parti confermano l’importanza del dialogo e del confronto a livello di punto vendita, anche finalizzato all’individuazione di soluzioni condivise, efficaci e coerenti con il mutato contesto interno ed esterno, valorizzando la partecipazione ed il coinvolgimento delle RSA/RSU, con il supporto delle strutture territoriali della O.S. firmataria del presente accordo.
Le Parti convengono in particolare che l’Azienda fornisca alla O.S. Nazionale, in apposito incontro da tenersi di norma nel mese di giugno, informazioni sull’andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all’evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, sia avuto riguardo a ristrutturazioni che a nuove unità di vendita, ai piani di sviluppo e commerciali, all’andamento del Premio di Risultato.
A livello di unità produttiva, le Parti realizzeranno per realizzare momenti di confronto preventivo, anche finalizzati al raggiungimento di intese, relative alle seguenti tematiche:
• ristrutturazioni;
• piano ferie annuale;
• modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro del punto di vendita;
• organico, lavoro supplementare e gestione dei picchi stagionali di attività;
• significative innovazioni di prodotto, di tecnologia, di processo;
• terziarizzazioni;
• modifiche significative di organizzazione del lavoro.
Con riferimento al termine delle concessioni, l’Azienda fornirà le informazioni del caso sia a livello nazionale sia a livello di punto vendita, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e in coerenza a quanto previsto dalla normativa legale di riferimento nonché dai bandi di gara.
Le Parti - al fine di assicurare un adeguato coinvolgimento delle persone nel raggiungimento degli obiettivi di business ritengono essenziale prevedere momenti di confronto a livello di punto vendita con riferimento agli indicatori previsti dal Premio di Risultato, rinviando al riguardo a quanto previsto dalla specifica regolamentazione in materia.
Le Parti confermano che il sistema dei diritti di informazione e di relazioni sindacali così come descritto e definito risponde al comune obiettivo sia di agevolare il passaggio di informazioni a livello nazionale e/o di punto di vendita, che di rendere esigibile il confronto costruttivo/preventivo, relativamente alle tematiche a livello locale.
Le Parti concordano, ferme restando le relative prerogative, nell’ipotesi in cui il confronto preventivo a livello di punto di vendita dovesse configurare posizioni fra loro contrastanti e non conciliabili, di rendere parimenti esigibile un ulteriore confronto, ricorrendo reciprocamente al livello di responsabilità immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto l’originario confronto, sempre al fine di prevenire e/o ricomporre
2. Diritti sindacali
Le Parti riaffermano il valore dell’attività sindacale a livello di punto vendita, da effettuarsi attraverso momenti di confronto tra Azienda e RSU o RSA e con le organizzazioni sindacali territoriali della O.S. firmataria del presente accordo.
Le Parti convengono l’estensione della tutela prevista dalla Legge del 20 maggio 1970 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea, di cui all’art. 20 della citata Legge n. 300/1970, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa Azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti all’assemblea interaziendale.
[…]
3. Commissione “Security’
Le Parti confermano la Commissione tecnica congiunta a livello nazionale e concordano nel ritenere e considerare la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori, quali beni principali da tutelare e preservare attraverso l’adozione di misure specifiche a ciò indirizzate.
Le Parti convengono quanto segue in ordine alla Commissione tecnica congiunta:
• sarà composta da 2 componenti designati dalla O.S. firmataria della presente intesa, e 2 di nomina aziendale;
• alle riunioni della Commissione potranno partecipare anche componenti delle Segreterie Nazionali della O.S. o loro delegati oltre al Direttore risorse umane dell’Azienda o suo delegato;
• potrà avvalersi di esperti esterni indicati di comune intesa dalle Parti;
• si riunirà di norma una volta l’anno, ferma restando la possibilità di riunirsi in via straordinaria qualora si verificassero eventi la cui gravità oggettivamente lo richieda o su richiesta di una delle Parti;
• le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti;
• di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale;
• i componenti di parte sindacale potranno formulare proposte e osservazioni sulle direttive dell’Azienda in materia;
• potrà proporre soluzioni che dovranno poi essere approvate dalle Parti a livello nazionale. Laddove presenti alla riunione della Commissione siano presenti i componenti delle Segreterie Nazionali e il Direttore Risorse Umane o loro delegati, potranno essere raggiunte intese direttamente vincolanti per le Parti;
• le spese di funzionamento relative all’effettuazione delle riunioni sono a carico dell’Azienda;
• i permessi retribuiti dei componenti dipendenti dall’Azienda, necessari alla partecipazione alle riunioni, non sono computabili nel monte ore relativo alle singole unità di vendita.
L’Azienda fornirà alla Commissione l’elenco annuale completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità verificatisi nei locali in cui viene espletata l’attività di Autogrill Italia spa; tale elenco sarà realizzato sulla ^se delle segnalazioni dei dipendenti formulate nell’apposito registro istituito presso ciascuna unità di vendita, garantendo un uso riservato delle stesse e verrà integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalla O.S. firmataria della presente intesa.
Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:
• individuare le zone o le unità di maggiore criticità, nonché le soluzioni e gli interventi prioritari e più idonei in relazione alla tipicità e alla ricorrenza degli episodi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose;
• procedere al monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso apposito registro, contenente data e ora degli episodi e costantemente aggiornato, nonché formulando suggerimenti anche con riferimento alle possibili azioni correttive e valutando il coinvolgimento delle Istituzioni preposte.
Nei locali direttamente interessati e per il periodo in cui si manifesteranno i fenomeni sopra ricordati, l’Azienda interviene sia utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla Sicurezza (Polizia Stradale e Questure), sia utilizzando società di vigilanza esterne, sia attuando altre iniziative idonee.
Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno o diurno rilevino un’imminente emergenza che possa mettere a rischio la propria e/o altrui sicurezza o l’integrità della struttura, potranno procedere a temporanea chiusura dell’esercizio. Il Dipendente informerà tempestivamente la centrale operativa aziendale.
4. Commissione “Safety” e altre previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Le Parti intendono riaffermare il valore e l’importanza dalla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quale elemento imprescindibile nell’attività di impresa; in particolare, in coerenza con le previsioni normative e contrattuali in materia, le Parti confermano il rilievo del ruolo dei Rappresentanti delle Lavoratrici e dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito anche solo “RLS”) da individuarsi e/o eleggersi a livello di punto vendita. A tal fine le Parti, tenuto conto di quanto definito nell’accordo siglato il 29 luglio 1999 relativo all’elezione dei RLS, applicabile in quanto non incompatibile o superato dalla mutata normativa in materia (vedi: allegato 1), si impegnano ad aggiornarne i contenuti.
Al fine di favorire l’attività degli RLS, l’Azienda riconoscerà agli stessi le seguenti ore di permesso retribuito: 18 ore per punti vendita fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato; 32 ore per punti vendita da 11 a 30 dipendenti a tempo indeterminato; 42 ore per punti vendita da 31 a 50 dipendenti a tempo indeterminato; 48 ore per i punti vendita oltre i 50 dipendenti. Il numero dei dipendenti è inteso come numero di teste. Le Parti confermano, altresì, l’impegno a che la formazione necessaria si sviluppi e venga erogata preferibilmente attraverso le strutture paritetiche rappresentate dagli Enti Bilaterali Territoriali laddove questi ultimi siano in grado di garantirla. Le Parti concordano che la formazione del RLS potrà essere svolta anche online sincrona.
Con specifico riferimento al contrasto delle violenze e molestie sul luogo di lavoro, così come definite dalla L. n. 4/2021, l’Azienda - impegnata da sempre a garantire condizioni di lavoro tali da assicurare integrità fisica e morale nonché la dignità dei/delle propri/e collaboratori/collaboratrici - si impegna, oltre a quanto previsto al successivo punto 5), ad avviare un percorso funzionale all’individuazione e valutazione dei rischi connessi alle violenze e molestie sul luogo di lavoro, anche in coerenza con i processi di certificazione aziendale in essere in tema di parità di genere (Uni/Pdr 125: 2022 e certificazione Edge Certification)
5. Pari opportunità e Contrasto alle violenze e molestie sui luoghi di lavoro
Le Parti confermano l’impegno a porre in essere specifiche iniziative volte a favorire un ambiente lavorativo inclusivo e privo di discriminazioni, con l'obiettivo di assicurare a tutte le persone che lavorano in Azienda le medesime opportunità, superando qualsiasi pregiudizio dovuto alla diversità e contrastando tutte le forme di violenza e molestia sul luogo di lavoro.
La O.S provvederanno congiuntamente a nominare ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL la figura del Garante della Parità, che dovrà essere individuato tra i dipendenti dell’Azienda e su indicazione degli stessi, specializzata in questioni di genere e con compiti di intervento presso il datore di lavoro affinché quanto sopra affermato trovi concreta applicazione. L’Azienda e il Garante si incontreranno almeno una volta all’anno e il Garante sarà informato anche con specifico riferimento al percorso di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 che precede.
Le Parti convengono di mantenere una Commissione per le “Pari Opportunità" composta pariteticamente da due rappresentanti designati dall'Azienda e due rappresentanti designati dalla O.S. Nazionale firmataria del presente accordo. Alle riunioni della Commissione potrà partecipare il Garante della Parità.
La Commissione avrà l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca al fine di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono un'effettiva parità di opportunità per le lavoratrici, nonché le misure atte a superarle. Tale Commissione è, altresì, investita dei compiti previsti dall’art. 8 del CCNL in tema di contrasto alle violenze e molestie sui luoghi di lavoro.
Inoltre, la Commissione, attraverso lo studio e l'approfondimento della legislazione vigente in materia, valuterà la individuazione di misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile, anche attraverso lo studio e la promozione di specifici progetti di azioni positive, ricercando possibili finanziamenti, sia nazionali che internazionali.
L'Azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti necessari per la partecipazione alla stessa.
L’Azienda si impegna, altresì, a realizzare, così come previsto dall’art. 8 del CCNL, specifici interventi di tipo informativo e formativo in materia di tutela della libertà e dignità della persona nonché volti a diffondere una cultura dell’inclusione e delle pari opportunità, oltre che a rendere noti i canali attraverso i quali segnalare eventuali criticità e/o al fine di ricevere supporto.
6. Tutela della dignità personale
I rapporti tra lavoratrici e lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale dovranno essere improntati alla reciproca correttezza.
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea in tema di Tutela della Dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, l'Azienda si impegna ad attuare tutte le iniziative atte a prevenire e contrastare atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, opponendosi fermamente a qualsivoglia discriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, o legata a condizioni personali e sociali, ivi compreso l’orientamento e/o l’identità sessuale.
Al fine di favorire quanto sopra l'Azienda continuerà a favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato sul rispetto e sulla reciproca correttezza.
Qualora si verifichino episodi offensivi e lesivi della dignità personale, come sopra richiamati, la lavoratrice o il lavoratore potranno denunciare tali episodi alla Direzione HR, anche attraverso la propria Organizzazione Sindacale e/o la RSU/RSA.
L'accertamento dei fatti avverrà nel. pieno rispetto dei diritti di legge e di contratto garantendo l'adeguata riservatezza.
7. Organizzazione del lavoro, distribuzione dell’orario e Conciliazione dei tempi vita e lavoro
7.1 Organizzazione del lavoro
Obiettivo comune delle Parti è quello di contemperare le esigenze aziendali, in particolare assicurare l’efficienza e qualità del servizio alla clientela, con i bisogni del personale, favorendo il bilanciamento vita- lavoro attraverso un’equa turnazione e una maggiore sostenibilità dell’attività lavorativa individuale nei singoli punti vendita, tenuto conto che l’attività lavorativa nel settore in cui opera l’Azienda si svolge 7 giorni su 7 e, in alcuni ambiti, 24 ore su 24.
A tal fine, l’organizzazione del lavoro delle singole unità di vendita sarà oggetto di confronto finalizzato anche al raggiungimento di intese tra l’Azienda e la O.S. stipulante il presente accordo e le RSA/RSU dei singoli locali.
Nell’ambito dei predetti confronti:
a. si analizzerà l’organico del punto di vendita e il funzionamento del locale in termini di organizzazione, turnistica e distribuzione delle attività lavorative al fine di individuare misure necessarie e coerenti con le finalità di cui sopra.
b. di norma entro il mese di aprile, si affronteranno le tematiche afferenti la gestione dei picchi di attività.
Con particolare riferimento alla gestione dei predetti picchi di attività, che variano in base al perimetro e al mercato in cui opera il singolo punto di vendita, fermo restando l’esigenza di incrementare il numero di dipendenti dell’unità produttiva in considerazione dell’aumento del flusso di clientela, saranno privilegiati gli incrementi orari temporanei e/o strutturali, anche per determinati periodi dell’anno, del personale part time già in forza, tenuto conto delle ore di lavoro supplementare prestate e/o della data di presentazione della domanda dei/delle lavoratori/lavoratrici interessati/e.
Gli incrementi orari del personale già in forza dovranno essere compatibili con l’equilibrio complessivo di funzionamento del singolo punto di vendita al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di servizio connesse ai flussi di clientela, anche prevedendo griglie orarie individuali adeguate.
Per le variazioni strutturali dell’organico di funzionamento dell’unità produttiva, laddove l’andamento commerciale e le previsioni di incasso del locale non permettano variazioni strutturali annue, si procederà a incrementi dell’organico anche solo in determinati periodi dell’anno, quelli caratterizzati da un’intensificazione dell’attività lavorativa, anche attraverso le assunzioni con contratto di lavoro part time ciclico. Resta inteso e convenuto che in caso di necessità di aumento dell’organico in periodi diversi da quelli per i quali sono stati assunti part time ciclici, a quest’ultimi si darà la precedenza per l’estensione del periodo lavorativo rispetto a nuove assunzioni.
La Direzione del punto di vendita e le RSU/RSA, anche con l’eventuale supporto della O.S. territoriale, si incontreranno, entro la fine di ogni anno, per analizzare la programmazione del piano ferie dell’anno \ successivo, che sarà realizzato tenendo conto delle previsioni di incasso (diverse da settimana a settimana e da mese a mese)contemperando le esigenze del personale in forza, fermo restando la possibilità di usufruire di due settimane consecutive di ferie nel periodo tra il primo lunedì del mese di giugno e l’ultima domenica del mese di settembre (cosiddetto “periodo estivo").
Infine, i confronti di cui al presente punto potranno avere ad oggetto anche i presidi durante il periodo notturno tenuto conto delle peculiarità dei singoli locali. Con riferimento al lavoro notturno, al fine di garantire il godimento delle pause, l’Azienda fornirà le indicazioni operative.
7.2 Distribuzione orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro del personale full time è distribuito, di norma, su cinque giornate a settimana. Compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro nonché delle previsioni circa il godimento della domenica di riposo, il personale con regime orario full time potrà godere di almeno 48h consecutive di riposo al termine di almeno due turni notturni consecutivi. Inoltre, sarà consentita a livello di singolo punto di vendita, la possibilità di fruire di due giorni di riposo consecutivi per almeno n. 5 volte all’anno, ferme restando eventuali diverse intese a livello territoriale.
7.3 Conciliazione tempi di vita/lavoro
Con l'obiettivo di favorire una più ampia prevedibilità degli impegni lavorativi e, conseguentemente, una maggiore conciliazione dei tempi di vita-lavoro del personale, la programmazione dei turni di lavoro sarà effettuata su tre settimane. In particolare, entro la giornata di sabato di ciascuna settimana saranno esposti i turni di lavoro delle tre settimane successive rispetto a quella in corso (ogni sabato verranno pubblicati i turni della terza settimana successiva a quella in corso, intendendosi per settimana il periodo dal lunedì alla domenica nella sua interezza).
Sempre con l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, ogni cinque settimane di lavoro potranno godere nel giorno di domenica uno dei riposi spettanti. Ai fini dell’applicazione del presente punto, per “domenica lavorata” si intende anche il turno notturno iniziato la sera del sabato. Per “riposo domenicale” si intende non prestare attività lavorativa dalle ore 00:00 alle 23.59.
8. Lavoro a tempo parziale
Le Parti riconfermano i principi contenuti nel CCNL relativamente alle prestazioni lavorative a tempo parziale.
Le Parti intendono assicurare le ipotesi di diritto e/o priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time così come previste dalla vigente normativa di legge e dal CCNL.
Più in generale, l’Azienda si impegna a valutare positivamente le richieste di trasformazione da full time a part time che possano rispondere a esigenze personali e/o familiari del/la Lavoratore/Lavoratrice volte a salvaguardare la professionalità acquisita e a favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sempre tenendo in considerazione la compatibilità con le esigenze aziendali di carattere organizzativo e produttivo nonché la tipologia e la fungibilità delle mansioni svolte. Resta inteso che in tali ipotesi la definizione delle griglie orarie individuali dovrà essere coerente con l’organizzazione del singolo punto di vendita.
Inoltre, sarà possibile la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per esigenze documentate di assistenza a familiari entro il 2° grado civile di parentela e per un periodo massimo di 6 mesi, non ripetibile, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita. La distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale, anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente. Qualora per esigenze tecnico-organizzative non fosse possibile concedere il periodo di trasformazione richiesto se non parzialmente, il richiedente, nel caso permanessero ragioni di necessità, potrà richiederne il completamento al venir meno delle esigenze tecnico-organizzative che ne avevano impedito l’integrale accoglimento. Al termine dell’utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni contrattuali.
Per quanto concerne gli incrementi orari individuali dei lavoratori con orario a tempo parziale si fa riferimento ai criteri indicati al paragrafo 7.1) che precede.
Un corretto quadro di riferimento organizzativo nelle singole unità di vendita viene dato dal sistema degli orari di lavoro del personale a tempo parziale che contiene l’indicazione puntuale della distribuzione dell’orario in base a turni settimanali alternati, a valere sia per il personale già in forza, che per quello di futura assunzione.
Al fine di procedere all’indicazione di cui al comma precedente, gli orari di lavoro individuali come sopra indicati verranno definiti nell’ambito di incontri a livello di unità di vendita, avuto riguardo agli aspetti di carattere organizzativo del punto di vendita, relativamente all’insieme degli occupati e avuto riguardo delle esigenze di eventuali lavoratori che abbiano un regolare rapporto lavorativo in essere debitamente documentato. In tale occasione le Parti potranno anche valutare la possibilità di incrementare, in presenza di comprovate esigenze organizzative e/o produttive, l’orario di lavoro per il personale part time, secondo quanto definito al punto 7) che precede.
Il sistema degli orari di lavoro del personale a tempo parziale, in base ai turni settimanali alternati anche con riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL, risponde ai sottoelencati criteri
• il numero di settimane alternate prevedibili per ogni singolo contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, di norma, essere compreso tra 2 e 4 settimane e, comunque, non superiore a 5;
• nel caso di turnazione su 2 settimane alternate non saranno previste settimane di attività notturna;
• in caso di turnazione su 3 o più settimane potrà essere prevista una sola settimana con attività notturna;
• per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro di 24 ore settimanali, il turno notturno si svolgerà su 3 giorni lavorativi di 8 ore ciascuno;
• per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro settimanale di 20 o 28 ore, la settimana con attività notturna dovrà prevedere 2 o 3 turni notturni di 8 ore e le restanti 4 ore in orario non notturno.
In relazione alla peculiarità dei flussi di attività ed alla necessità di assicurare adeguati livelli di servizio, il riposo settimanale sarà attribuito, negli specifici orari individuali, con le modalità che seguono, al fine di consentirne la determinabilità nell’ambito dei turni assegnati. Per i lavoratori part time il cui giorno di riposo settimanale sia stato attribuito in giorno diverso dalla domenica, l’Azienda garantirà la possibilità, ogni cinque settimane di lavoro, di godere nel giorno di domenica di uno dei riposi spettanti. Le Parti si danno atto che tali modifiche non costituiscono esercizio della clausola flessibile e, pertanto, non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Clausole flessibili; le Parti, tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, confermano le modalità di applicazione delle clausole flessibili relativamente alla prestazione lavorativa del personale a tempo parziale.
Ferma restando l’indicazione della durata della prestazione lavorativa giornaliera, settimanale, mensile e annuale e della collocazione dell’orario in un sistema articolato su turni settimanali alternati quale quello aziendale, il lavoratore sarà invitato a sottoscrivere un apposito patto di flessibilità in cui si impegna alla variazione delle collocazioni dell’orario previsto dal contratto individuale (clausola flessibile) alle seguenti condizioni:
• la collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella prevista nel contratto individuale, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo;
il termine di preavviso è di almeno 2 giorni;
a fronte dell’effettivo svolgimento delle variazioni temporali di orario di lavoro richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili, per ogni ora di lavoro ordinaria prestata al di fuori degli orari giornalieri o settimanali concordati, verrà riconosciuta una maggiorazione sulla retribuzione pari all’1% della retribuzione di fatto in presenza di un preavviso superiore a 7 giorni di calendario; pari al 2% della retribuzione di fatto in presenza di un preavviso compreso tra 7 e 4 giorni di calendario; pari al 5% della retribuzione di fatto in caso di un preavviso inferiore a 4 giorni di calendario; la maggiorazione è comprensiva delle incidenze degli istituti contrattuali e di legge indiretti e differiti. Al fine di consentire il monitoraggio circa la corretta applicazione delle maggiorazioni di cui sopra, in via sperimentale, il direttore del punto vendita esporrà in bacheca con cadenza settimanale il riepilogo delle modifiche del turno rispetto a quanto previsto dalla griglia oraria individuale e con riferimento alla settimana precedente per il personale con orario a tempo parziale, onde consentire le necessarie verifiche. Il lavoratore potrà dare disdetta alle clausole flessibili nelle ipotesi previste dalla normativa vigente e dal CCNL. In aggiunta, quale condizione di miglior favore, sarà possibile richiedere, in forma scritta e con un preavviso di almeno n. 30 giorni, la sospensione delle clausole flessibili a fronte delle seguenti motivazioni:
• necessità di supporto a figli conviventi con problematiche di salute gravi documentate, ma non rientranti nella fattispecie normativa, limitatamente al periodo in cui è richiesta una particolare frequenza di assistenza e/o cura;
• necessità di farsi carico in via esclusiva della cura dei figli fino a 14 anni di età conviventi per periodi limitati di assenza dell’altro genitore, debitamente documentati.
Non sono considerati applicazione di clausole flessibili e non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione sulla retribuzione:
• i cambi turno concessi dalla Direzione, definiti tra i dipendenti per sopperire ad esigenze personali;
• i cambi turno finalizzati alla partecipazione ad attività formative di aula o di training specifico, qualora necessiti la presenza e la guida di personale specializzato e/o del tutor;
• i cambi turno finalizzati all’applicazione di quanto previsto al punto 8) “Lavoro a tempo parziale” relativamente al godimento della giornata di riposo nella giornata di domenica ogni 4 domeniche lavorate.
18. Pausa retribuita compensativa del tempo tuta e norme in materia di vitto
Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che l’Azienda riconosce una pausa retribuita di n. 10 minuti quale indennizzo per il tempo di vestizione e svestizione di tutto il personale dipendente operante sui punti vendita (c.d. tempo tuta). Null’altro sarà dovuto e/o preteso con riferimento al tempo tuta.
Per il personale con turno di lavoro superiore alle 6 ore giornaliere è riconosciuta un’ulteriore pausa retribuita di n. 20 minuti, che si aggiunge alla pausa di cui al comma precedente. Sarà possibile a livello di punto vendita definire la fruizione delle pause di cui al presente punto in un’unica soluzione ai fini della consumazione del pasto, fermo restando che detta pausa rimane compensativa del tempo di vestizione e svestizione della divisa.
In ragione di tale previsione - migliorativa rispetto alla precedente intesa - sarà necessario procedere all’adeguamento delle griglie orarie del personale part time con turni giornalieri superiori alle 6 ore.
L’utilizzo della pausa deve sempre essere preventivamente comunicato al proprio Superiore. A livello di unità operativa potranno essere definite specifiche modalità di utilizzo delle predette pause nel rispetto delle linee guida qui definite.
Con riferimento al godimento delle pause di cui al presente articolo, vengono applicati i seguenti criteri:
• il godimento della pausa non potrà coincidere con l’inizio o a fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Il personale che svolge l’attività nei locali muniti di ristorante potrà consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto composto da un piatto (un primo, un secondo, un contorno, una porzione di frutta e una bevanda analcolica), con l’esclusione di piatti speciali.
Nei locali nei quali non è possibile la consumazione del pasto come sopra definito, potrà essere consumato un menù tra quelli presenti in offerta al pubblico o tre pezzi (frutta compresa), con una bevanda analcolica.
L’Azienda opererà per l’attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire della pausa per la consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile.
21. Contratti a tempo determinato
Le Parti concordano, così come previsto dal vigente CCNL, il numero complessivo di contratti a termine nell’Azienda, non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; sono, comunque, esenti dai predetti limiti quantitativi, i casi previsti dalla legge e/o dal CCNL.
[…]
24. La disabilità in Autogrill
Autogrill Italia spa si pone l’obiettivo di agevolare e favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità e svantaggiate all’interno della propria organizzazione del lavoro, anche attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione e informazione del personale.
L’Azienda si impegna a promuovere condizioni funzionali all’inserimento di persone con disabilità, valorizzandone le capacità lavorative e inserendole nel posto di lavoro più adatto.
Tale intento aderisce, quale logico continuum, al concetto cardine della L. 68/99 del “collocamento mirato” e ne rappresenta la concretizzazione a livello aziendale.
Tale procedura pertanto dovrà assicurare, grazie anche all’intervento della struttura medica aziendale:
• l’effettuazione di visita medica mirata e propedeutica all'Inserimento;
• l’identificazione delle modalità più coerenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa sia in termini di collocazione oraria che di mansione richiesta.
Per quanto rileva l’accoglienza di clientela disabile, L’Azienda provvederà, nei modi e con gli strumenti opportuni, ad individuare corrette modalità di specifica sensibilizzazione sul tema per i propri collaboratori, anche attraverso specifici interventi formativi.
25. Responsabilità sociale
Autogrill Italia spa fonda le proprie radici sulla convinzione che sia necessario perseguire uno sviluppo sostenibile in modo tale che la performance economica e l'attenzione agli uomini ed all'ambiente siano intimamente legate.
Che si tratti di tutela delle condizioni di lavoro dei propri collaboratori, di sicurezza alimentare o di difesa dell'ambiente, Autogrill Italia spa si pone l’obiettivo di essere promotore di iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e del progresso civile ed economico.
L'azione dell’Azienda in materia di responsabilità sociale si può articolare in iniziative che riguardano:
• lo sviluppo dell'occupazione, anche volto a favorire l'inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori appartenenti a categorie deboli;
• la tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza ed integrità fisica dei propri collaboratori, richiedendo lo stesso impegno anche ai propri partners commerciali e fornitori, garantendo il rispetto dei principi sociali fondamentali enunciati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardanti, in particolare, il rifiuto del lavoro infantile e dello sfruttamento minorile, la non discriminazione, la tutela della diversità;
• la garanzia verso i consumatori di prodotti sicuri, favorendo l'ascolto dei clienti per meglio identificare i loro bisogni;
• la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, dalla scelta dei materiali al processo di smaltimento e/o loro riutilizzo.
Nell’ambito dell’incontro annuale previsto dalla presente intesa, l’Azienda fornirà un quadro delle iniziative adottate in relazione a quanto sopra, anche al fine di un confronto in merito.
