Tipologia: CCNL
Data firma: 11 gennaio 1935
Validità: 01.09.1934 - 31.08.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro e Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori del Vetro e della Ceramica
Settori: Chimici, Vetro, Industria fiaschi, bufferie ed affini a soffio
Fonte: G.U. 10 luglio 1935, n. 159 - P. II

Sommario:

 

Parte generale e regolamentare
Assunzione.

Art. 1.
Documenti.
Art. 2.
Categorie operai fiascai
Art. 3.
Donne e fanciulli.
Art. 4.
Visita medica.
Art. 5.
Notifica di residenza.
Art. 6.
Forma di lavoro e tariffe.
Art. 7.
Periodo di prova.
Art. 8.
Orario di lavoro.
Art. 9.
Lavoro straordinario.
Art. 10.
Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11.
Entrata e uscita dal lavoro.
Art. 12.
Controllo di presenza.
Art. 13.
Permessi di entrata ed uscita.
Art. 14.
Assenze.
Art. 15.
Utensili e materiale.
Art. 16.
Gerarchia e disciplina.
Art. 17.
Art. 18.
Visite di inventario e visite personali.
Art. 19.
Distribuzione del lavoro.
Art. 20.
Art. 21.
Paga.
Art. 22.
Reclami sulla paga.
Art. 23.
Deposito e cauzione.
Art. 24.

 

Indennità di fine campagna.
Art. 25.
Cassa Mutua Malattia.
Art. 26.
Previdenze sociali.
Art. 27.
Mancanze e punizioni.
Art. 28.
Art. 29.
Licenziamento per mancanze.
Art. 30.
Licenziamento e preavviso.
Art. 31.
Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 32.
Infortuni.
Art. 33
Trapasso di azienda.
Art. 34.
Cambiamento di posto.
Art. 35.
Malattia.
Art. 36.
Assistenza igienica e sanitaria.
Art. 37.
Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 38.
Norme speciali.
Art. 39.
Reclami e controversie.
Art. 40.
Durata del contratto.
Art. 41.
Parte salariale
Tariffe di cottimo e condizioni economiche per gli operai fiascai.

Art. 1.
Avvertenze
Tabella e tariffe per flaconi e bottiglie
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 8.
Art. 9.
Tabella paghe per il personale ausiliario
Avvertenze


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai fiascai e personale ausiliario
(Campagna 1934-1935).


L'anno 1935-XIII, il giorno 11 gennaio, in Firenze, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro […] e la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori del Vetro e della Ceramica, […], è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro, dà valere per tutte le aziende industriali esercenti in Italia l'industria dei fiaschi, bufferie ed affini a soffio ed operai dipendenti.

Parte generale e regolamentare
Assunzione.
Art. 1.
- Per l'assunzione della mano d'opera valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al P.N.F., ai Sindacati Fascisti e per gli ex combattenti.

Donne e fanciulli.
Art. 4.
- Per l'assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.

Visita medica,
Art. 5.
- Prima dell'ammissione in serv1z10, l'operaio dovrà essere sottoposto a visita medica da parte dei medici di fiducia della ditta.
La visita medica potrà essere ripetuta tutte le volte che per misura igienica, il datore di lavoro lo riterrà opportuno.

Orario di lavoro.
Art. 9.
- Per gli operai fiascai la durata del lavoro è di otto ore giornaliere: il turno di lavoro incomincia alla mezzanotte della domenica e termina alle ore 18 del sabato.
Il lavoro a carattere continuo, è eseguito in tre squadre che si danno il turno con quattro ore di lavoro e 8 di riposo.
Per gli operai ausiliari, la durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere pari a 48 settimanali di lavoro effettivo.
Le ore di lavoro di ciascun reparto sono fissate da apposito orario stabilito dalla Direzione e da affiggersi all'entrata dello Stabilimento.
L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall'orario ed in qualunque dei turni fissati dalla Direzione anche se fatti solo in determinati reparti.
I turni di lavoro saranno regolati in modo che le giornate lavorative non superino il numero di 6 settimanali.
[…]

Lavoro straordinario.
Art. 10.
- Nessun dipendente potrà rifiutarsi, entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, di compiere, a richiesta dell'azienda, il lavoro straordinario, e quello festivo, salvo giustificato motivo di impedimento.
Si può superare il limite di dodici ore settimanali di lavoro straordinario per un periodo non superiore a nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le ore dodici settimanali.
[…]
Non si intendono straordinarie le ore notturne o festive incluse in turni regolari periodici.
Quando però gli operai venissero eccezionalmente adibiti a tali turni, fermo restando il riposo compensativo, essi avranno diritto al compenso stesso.
Dal compenso stabilito per il lavoro festivo sono esclusi quegli operai che, data la loro speciale mansione, godono a termine di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica.

Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 11.
- [...]
Il personale ausiliario osserverà le feste degli operai fiascai; fanno eccezione gli operai che, ai sensi di legge, possono lavorare nei giorni di riposo festivo. In essi sono compresi tutti gli operai che prestano servizio dipendente dalla lavorazione del forno, ed inoltre quelli addetti alla manutenzione, riparazione e pulizia dei forni.
Per costoro il giorno di riposo previsto dalla legge sarà fissato in uno dei giorni susseguenti ai festivi.
[…]

Permessi di entrata ed uscita.
Art. 14.
- Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza un giustificato motivo: parimenti nessun operaio potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato,
Gli operai sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza un permesso speciale della Direzione.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro finché non è dato il segnale della fine dell'orario.
Non è permesso all'operaio ausiliario di entrare come di trattenersi nello stabilimento fuori turno.
[…]

Utensili e materiale.
Art. 16.
- Qualora gli operai, per necessità di lavoro, abbiano ad introdurre in fabbrica arnesi od utensili di loro proprietà, dovranno farne dettagliata denuncia al personale incaricato all'atto dell'introduzione.
Tale denuncia avranno cura di fare gli operai che abbiano utensili propri all'entrata in vigore del presente contratto.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in consegna.
[…] È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
L'operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede.
[…]
Agli oggetti affidati ad ogni operaio, nessuna modifica potrà essere apportata senza la autorizzazione del capo.
Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall'operaio al pari di qualsiasi guasto causato dall'operaio per sua colpa e per disattenzione, darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e materiali subiti. Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato.

Gerarchia e disciplina.
Art. 17.
- Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio (anche indirettamente) in connessione, dipendono dai rispettivi capi, secondo l'ordine gerarchico.

Art. 18. - […] È proibito fumare ed introdurre nello stabilimento cibi e bevande alcooliche ecc. senza il permesso della Direzione, salvo per la refezione consentita dalla Direzione stessa. […]

Visite di inventario e visite personali.
Art. 19.
- […]
Alle operaie la visita sulla persona non potrà essere compiuta che in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile, all'uopo incaricato.

Distribuzione del lavoro.
Art. 20.
- La distribuzione del lavoro, come l'assegnazione, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi dell'andamento del lavoro, sono di esclusiva e insindacabile competenza della Direzione, e per essa dei capi reparto.
L'operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle disposizioni ricevute.

Art. 21. - È in facoltà della Direzione, in caso di esigenze della produzione, di adibire gli operai fiascai, quando siano nella categoria, a lavori di piazza o squadra diversa da quella loro assegnata.
Se per le esigenze stesse e, in special modo, per la necessità di riparazione ai forni, la Direzione chiami ad eseguire i lavori gli operai ausiliari addetti ai forni stessi, detti operai, anche se chiamati fuori del proprio orario, dovranno presentarsi, sia di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che festivi, e per le ore eseguite in più del proprio orario, avranno diritto alla paga stabilita a termini dell'art. 10.
Nelle vetrerie promiscue dove si fabbricano damigiane, l'arrangiatore, pure seguendo l'orario della maestranza vetraria, ha l'obbligo di trovarsi sul lavoro almeno mezz'ora prima dell'orario per provvedere a che il temperino sia in ordine per l'orario indicato per la maestranza stessa; anche il portantino di damigiane ha l'obbligo di trovarsi mezz'ora prima del suo orario sul posto di lavoro, per mettere in ordine gli attrezzi di lavoro, ed aiutare l'arrangiatore se questi ne ha bisogno.
[…]

Previdenze sociali.
Art. 27.
- Per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, contro l'invalidità e la vecchiaia e di maternità, per i contributi obbligatori ad esse relativi e per le modalità inerenti alla loro applicazione, valgono le norme di legge.

Mancanze e punizioni.
Art. 28.
- Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita colle seguenti punizioni:
a) Multa (fino a 1/3 del guadagno di una giornata). Le multe e ritenute che non costituiscono a qualsiasi titolo un risarcimento danni all'azienda, saranno versate a favore della Cassa Malattia e, in mancanza, ad istituzioni di previdenza a favore degli operai.
b) sospensione del lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
c) licenziamento senza alcun preavviso, né indennità.
[…]

Art. 29. - La multa può essere inflitta all'operaio:
a) che abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario e il materiale in lavorazione o non avverta subito i Superiori diretti di eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente patto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o commetta gravi offese ai compagni di lavoro ed in genere al personale dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Licenziamento per mancanze.
Art. 30.
- La punizione di cui alla lettera e) dell'articolo 28 sarà applicata in caso di:
a) Insubordinazione verso i superiori;
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale ed ai prodotti di fabbrica o di costruzione e a qualsiasi altra cosa di proprietà dell'azienda; omissioni o negligenze implicanti colpa grave (siano o meno seguite da danneggiamenti economici) nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, infrazione alle norme sul controllo di presenza; assenza dallo stabilimento (senza giustificato motivo) per tre volte in un anno nei giorni successivi ai festivi o per tre giorni di seguito, e mancanze che rechino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento;
c) risse nello stabilimento, alterchi con vie di fatto od ingiurie, […]
d) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso dalla direzione; mancanze di cui alla lettera f) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio;
e) introduzione di bevande alcooliche senza regolare permesso della direzione; […]
f) lavori e costruzioni di oggetti per proprio uso o per uso di terzi nello stabilimento […]
g) recidive in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nelle identiche mancanze che abbiano già dato luogo a due sospensioni.

Infortuni.
Art. 33.
- Allo scopo di diminuire il più possibile gli infortuni, tutti gli operai sono tenuti ad osservare scrupolosamente le prescrizioni che sono date loro per evitarli; l'operaio ferito dovrà immediatamente avvertire il suo capo, altrimenti non potrà essere considerato come infortunato e perderà i diritti all'indennità. Il datore di lavoro avrà diritto di chiedere il controllo medico tutte le volte che sospetti una simulazione.
Saranno passibili di sospensione per 6 mesi gli operai il cui infortunio venga riconosciuto simulato o provocato volontariamente; la stessa punizione colpirà anche coloro che eventualmente testimoniassero il falso.

Assistenza igienica e sanitaria.
Art. 37.
- Saranno osservate le norme della legge e dei regolamenti vigenti e quelle altre che potranno essere emanate nell'avvenire, in materia di assistenza sanitaria ed igienica del lavoro, nonchè le disposizioni di legge per la tutela delle operaie durante lo stato di gravidanza e di puerperio.
Negli stabilimenti che non ne hanno obbligo a sensi di legge, da parte della direzione si avrà cura che negli stabilimenti sia adibito, possibilmente, apposito locale ad uso refettorio ed altro ad uso di spogliatoio, curando che fra gli spogliatoi maschili e quelli femminili, non vi siano comunicazioni e sarà provveduto a fornire ogni piazza o gruppo di un armadio od altro allo scopo di permettere agli operai di conservare gli arnesi avuti in consegna e di riporre il vestiario.
In tutte le fabbriche devesi trovare un apposito locale ove sia possibile agli operai fiascai provvedere alla propria pulizia personale; detto locale dovrà contenere i posti per gli operai di una intera muta, e deve essere fornito di alcune cannelle che gettino acqua alla giusta temperatura.
Dal 1° maggio al 30 settembre le fabbriche debbono tenere i ventilatori azionati come di regola; ad evitare che gli operai ne rimangano privi per guasti ai medesimi, sarà cura dell'industriale di provvedere qualche ventilatore di riserva.

Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 38.
- […]
Il ricupero delle ore perdute per causa assoluta di forza maggiore, verrà, a norma di legge, effettuato a salario normale e dovrà comunque compiersi 'bel termine di venti giorni da quello della ripresa del lavoro.
[…]

Norme speciali.
Art. 39.
- Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, gli operai debbono uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione, purchè non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all'ingresso dello stabilimento, all'interno dell'officina e nel luogo ove si effettua la paga.

Parte salariale
Tabella e tariffe per flaconi e bottiglie
Art. 6.
- I dormitori, nelle vetrerie dove esistono, saranno provvisti, secondo la consuetudine esistente, di tanti letti quanti sono gli operai della vetreria non residenti nella località, e l'azienda, secondo la preesistente consuetudine, provvederà del pari agli utensili della cucina, all'illuminazione della cucina e delle camere, al fuoco, alla paga del cuoco, e a quanto altro si rende necessario.