Tipologia: CCL
Data firma: 10 ottobre 1931
Validità: 01.01.1931-31.12.1932
Parti: Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche e Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Acqua, Gas, Elettricità
Settori: Chimici, Settore elettrico, Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche
Fonte: G.U. 10 luglio 1935, n. 159 P. II

Sommario:

 

Verbale d'accordo
Regolamento Generale
Personale cui si applica il contratto
Art. 1.
Norme per l'assunzione
Art. 2.
Periodo di prova
Art. 3.
Anzianità
Art. 4.
Gerarchia
Art. 5.
Ordini ed obblighi
Art. 6.
Controllo di presenza
Art. 7.
Assenze
Art. 8.
Divieti
Art. 9.
Mancanze e provvedimenti disciplinari
Art. 10.
Reclami e controversie
Art. 11.
Durata del lavoro. Orario
Art. 12.

Riposo settimanale
Art. 13.
Ferie annuali
Art. 14.
Passaggio dell'operaio dall'uno all'altro servizio
Art. 15.
Traslochi
Art. 16.
Retribuzioni
Art. 17.
Indennità famiglie numerose
Art. 18.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 19.
Trasferte
Art. 20.
Alloggio e concessioni diverse
Art. 21.
Indennità bicicletta
Art. 22.
Indennità testimoni
Art. 23.
Vestiario
Art. 24.

Istruzione dei figli
Art. 25.

 

Gratificazioni
Art. 26.
Malattie e Infortuni

Art. 27.
Servizio militare
Art. 28.
Risoluzione del contratto
Art. 29.
Collocamento a riposo
Art. 30.
Trattamento di licenziamento
Art. 31.
Trapassi di società
Art. 32.
Regolamento Speciale per la Cassa di Soccorso degli operai.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Regolamento Speciale per la Cassa di Previdenza Operai
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Disposizioni transitorie
Art. 10.
Accordi integrativi
A) Paghe normali
B) Assicurazioni sociali
C) Anzianità di servizio
D) Operai con più di 60 anni di età
E) Ferie annuali
F) Futuri miglioramenti di salario
G) Indennità speciali
H) Reclami sulla paga
I) Correlatività dei patti
L) Decorrenza e durata del contratto
M) Validità del contratto
N) Deposito del contratto


Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle seguenti aziende elettriche: Sides (ing. De Stefani e C.) (Verona), S.A. Forza Elettrica (Valeggio sul Mincio), Savi.E (Asolo). Soc. Elettrica Alto Veneto (Pieve di Cadore), Soc. Elettrica di Valdobbiadene (Valdobbiadene), Società Litoranea di Elettricità (Venezia), Soc. Elettrica Carnica (Villa Santina), P. Zanini e C. (Thiene), Soc. Idroelettrica Bellunese (Belluno), Imprese Elettriche di Riccione (Riccione), Ing. Giuseppe Dalle Ore (Valdagno), Ing. Alessandro Marzotto (S. Quirico di Valdagno), Soc. Idroelettrica della Limentra (Bologna).

Verbale d'accordo
Oggi 10 ottobre 1931 (Anno IX E.F.), in Venezia, fra il Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche, […], e la Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Acqua, Gas, Elettricità, […], risultando le parti espressamente autorizzate a trattare dalle rispettive organizzazioni superiori, è stato approvato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per gli operai delle sottoelencate Aziende Elettriche, rappresentate dal suddetto Gruppo Imprese Elettriche: 1) Sides (ing. De Stefani e C.) (Verona), 2) S. A. Forza Elettrica (Valeggio sul Mincio), 3) Savie (Asolo), 4) Soc. Elettrica Alto Veneto (Pieve di Cadore), 5) Soc. Elettrica Valdobbiadene (Valdobbiadene), 6) Soc. litoranea di Elettricità (Venezia), 7) Soc. Elettrica Carnica (Villa Santina), 8) P. Zanini e C. (Thiene), 9) Soc. Idroelettrica Bellunese (Belluno), 10) Imprese Elettriche (Riccione), 11) ing. Giuseppe Dalle Ore (Valdagno), 12) ing. Alessandro Marzotto (S. Quirico di Valdagno), 13) Soc. Idroelettrica della Limentra (Bologna).
Detto Contratto Collettivo di lavoro è costituito:
a) dal Regolamento Generale;
b) dal Regolamento Cassa Soccorso Malattie;
e) dal Regolamento Cassa Previdenza;
d) dagli accordi integrativi.

Regolamento Generale
Personale cui si applica il contratto
Art. 1.
- Il presente contratto collettivo di lavoro si applica esclusivamente al personale della Società addetto in modo continuativo ai lavori e servizi normali di esercizio relativi alla produzione, trasformazione, convogliamento e distribuzione dell'energia elettrica, ed alla manutenzione ordinaria dei relativi impianti.
Il presente contratto non si applica:
a) agli operai adibiti ai lavori o servizi straordinari e cioè: di costruzione, ampliamento, riparazione e manutenzione straordinaria di impianti, macchinari, materiali, centrali, cabine, edifici, linee, cavi, ecc.
b) alle persone alle quali, specialmente lungo le reti od in piccoli centri, sono affidati incarichi che, pur essendo attinenti ai servizi di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, non richiedono tuttavia prestazione di opera continua per tutta la giornata di lavoro a favore dell'azienda, così da permettere alle persone stesse di esplicare diversamente, per proprio conto o per altrui conto, la prevalente loro attività.
Ove il personale di cui alla lettera a) aia adibito ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l'assegnazione a detti servizi duri oltre il tempo massimo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, il dipendente conseguirà il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso e ciò dalla data di compimento del detto periodo.

Norme per l'assunzione
Art. 2.
- Per l'assunzione degli operai saranno seguite le norme previste dalla legge e dal Regolamento sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro. La Società tanto prima quanto dopo l'assunzione, può far sottoporre l'interessato a visita medica […]
Per l'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le apposite disposizioni di legge.

Gerarchia
Art. 5.
- Tutti gli operai senza eccezione tanto nei rapporti attinenti al servizio, quanto lo qual1iaai altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta, dipendono dai rispettivi capi Immediati secondo l'ordine gerarchico.

Ordini ed obblighi
Art. 6.
- Ogni dipendente è tenuto alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre che potranno essere emanate anche localmente dalla Società, sempre in armonia col presente Regolamento.
In particolare ogni dipendente deve:
a) tenere condotta irreprensibile;
6) mantenere contegno rispettoso verso i superiori, corretto e dignitoso nei riguardi dei colleghi, dei dipendenti e del pubblico;
e) osservare l'orario stabilito per il lavoro o turno di servizio al quale è adibito;
d) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenendosi alle istruzioni ricevute. La mansione specifica attribuitagli non lo esonera
dal prestare l'opera propria per altri lavori che gli vengano comandati, compatibilmente con la sua capacità ed attitudine;
[…]
f) tenere pulito e ordinato il posto di lavoro;
g) conservare in buono stato le macchine, gli apparecchi, attrezzi, arnesi, mobili messi a sua disposizione ed in genere tutto quanto gli è affidato, senza apportarvi alcuna modificazione che non
sia preventivamente autorizzata dai superiori diretti, uniformandosi per ogni richiesta, registrazione, consegna, visita d'inventario degli utensili e del materiale alle norme in uso presso la Società. Il dipendente risponderà delle perdite e dei danni che siano a lui imputabili e che gli siano stati contestati.

Assenze
Art. 8.
[…]
L'operaio non può abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato.
[…]

Divieti
Art. 9.
- Al personale è particolarmente vietato:
a) di attendere durante il lavoro od il servizio ad altro che alle proprie mansioni;
[…]
e) di fumare nelle officine, negli altri locali ove ciò sia vietato dalla Direzione ed in genere sul lavoro, come pure di introdurre nelle officine ed in qualsiasi altro locale della Società, cibi e bevande alcooliche;
[…]
f) di introdurre negli Uffici, negli altri locali, di far accedere sui lavori, sui mezzi di trasporto della Società, persone estranee o di valersi di personale, di mezzi di comunicazione, di telefoni ecc. per ragioni che non siano di servizio senza esplicita autorizzazione da parte dei superiori;
g) di permettere al personale sospeso di introdursi o intrattenersi nei locali della Azienda, che non siano adibiti al pubblico.

Mancanze e provvedimenti disciplinari
Art. 10.
- I provvedimenti disciplinari sono:
a) la multa tino ad un massimo di tre ore di paga normale;
6) la sospensione dal servizio e dalla paga normale per un massimo di 3 giornate; in casi gravi, detto massimo potrà essere prolungato per il tempo necessario a compiere quegli accertamenti che la natura della mancanza rendesse indispensabili per la determinazione della corrispondente punizione;
e) il licenziamento senza preavviso né indennità.
[…]
Il provvedimento di cui alla lettera a) sarà applicato al dipendente:
1) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere a) b) b) f) g) del precedente articolo;
2) che ritardi nell'inizio del lavoro o del servizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o lo abbandoni senza autorizzazione;
3) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza li lavoro affidatogli;
4) che sia trovato addormentato, si presenti o si trovi al servizio in istato di ubriachezza;
5) che sia causa di guasti al macchinario, agli apparecchi, agli utensili ed al materiale della Società o comunque trovantesi presso di essa;
6) che non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti agli apparecchi e d'irregolarità nell'andamento degli apparecchi stessi o dei servizi;
7) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza degli impianti ed al normale e regolare andamento dei servizi.
Il provvedimento di cui alla lettera b) si applica al dipendente:
1) che sia recidivo in qualsiasi delle mancanze di cui sopra o se ne renda colpevole in condizioni o con conseguenze tali da accrescerne la gravità;
2) che arbitrariamente dia disposizioni diverse da quelle date dalla Direzione;
3) che senza regolare consenso scritto dalla Direzione, permetta ad estranei di introdursi nelle officine, cabine di trasformazione, cantieri di lavori e di prender posto su mezzi di trasporto della Società.
Il licenziamento senza preavviso né indennità si applicherà al dipendente:
1) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo;
2) che infranga i rapporti di gerarchia, di disciplina e di ordine dando arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle impartite dalla Società, disposizioni che producano gravi conseguenze, che commetta atti di insubordinazione verso i superiori;
3) che si renda colpevole di gravi omissioni o negligenze (siano o meno seguite da danneggiamenti) nel disbrigo delle proprie mansioni, di ripetute infrazioni alle norme sul controllo di presenza, di ripetute assenze ingiustificate, di furti, di danneggiamenti volontari a mobili, macchinari, apparecchi, utensili, materiali ed a qualsiasi altra cosa esistente nell'Azienda;
4) che attenda nei locali della Società a lavori o costruzioni di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;
[…]
7) che si renda colpevole di qualsiasi altra mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
In ogni caso il dipendente dovrà il risarcimento degli eventuali danni.

Durata del lavoro. Orario
Art. 12.
- La durata normale di lavoro è di 8 ore giornaliere oppure di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, salvo le deroghe e le eccezioni contemplate dalla Legge.
Per il personale addetto a 1ervizi che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia, potrà superarsi l'orario di lavoro di 48 ore settimanali, a norma dell'art. 6 del R. Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
L'orario di lavoro per i vari lavori o servizi, è fissato dalla Società nei limiti previsti dai commi precedenti.
L'operaio dovrà attenersi strettamente all'orario di lavoro stabilito dalla Società e non potrà abbandonare il lavoro prima del tempo stabilito se non debitamente autorizzato.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.
L'operaio per il quale, data la natura del servizio, non possa essere fissato l'orario, rientrando questo nelle disposizioni legislative relative al lavoro discontinuo, deve prestare la sua opera in relazione a tutte le esigenze e necessità del servizio; ove ne derivi per l'operaio un maggior onere, gli verrà corrisposta una indennità a giudizio della Direzione, quando dell'onere stesso non siasi tenuto conto nello stabilire la retribuzione.

Riposo settimanale
Art. 13.
- All'operaio è concesso, a sensi di legge, un giorno di riposo settimanale.
[…]
Per i servizi non continuativi tale giorno sarà fatto normalmente coincidere con la domenica: per gli altri servizi il riposo potrà cadere anche in giorno diverso, secondo turni stabiliti a sensi di legge dalla Direzione. Questa si riserva nei casi consentiti dalla legge il diritto di disporre spostamenti per eventuali esigenze di servizio.
I riposi settimanali cadenti in periodo di assenza (congedo, malattia, ecc.) si intendono da questa assorbiti,

Ferie annuali
Art. 14.
- Al dipendente che abbia un'anzianità di servizio di almeno 12 mesi, sarà concesso un periodo annuale di ferie, con corresponsione della normale retribuzione come segue:
a) per i dipendenti di età inferiore ai 21 anni quattro giorni;
6) per i dipendenti di età superiore ai 21 anni:
con anzianità di servizio da oltre 1 a 4 anni, giorni 6;
con anzianità di servizio da oltre 4 a 8 anni, giorni 8;
con anzianità. di servizio da 8 a 15 anni, giorni 12;
con anzianità superiore giorni 15.
Di regola il periodo di ferie non sarà frazionato; non è ammessa rinunzia espressa o tacita delle ferie né la sostituzione di esse mediante compenso.
[…] I giorni festivi compresi nel periodo di ferie sono da questo assorbiti.

Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 19.
[…]
La eventuale coincidenza di un giorno festivo con un giorno di riposo, non dà però diritto ad indennità supplementari nè a giornate di riposo sostitutivo.
[…]
Lavoro notturno si considera quello compiuto dalle 22 alle 6 del mattino.
[…]

Vestiario
Art. 24.
- Saranno tenuti in dotazione personale gli impermeabili per gli operai costretti a lavorare sotto la pioggia e le sopravesti di lavoro ed il berretto per il personale le cui funzioni lo richiedano.

Malattie e Infortuni
Art. 27.
- La Società provvederà ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro; a norma di legge.
[…]
L'operaio colpito da infortunio anche se lieve o che egli ritenesse senza conseguenze, deve denunciarlo immediatamente al proprio superiore.
[…]

Regolamento Speciale per la Cassa di Soccorso degli operai.
Art. 1.
- La Cassa di Soccorso è istituita in esecuzione al disposto dell'art. 27 del Regolamento Generale Operai e ad essa deve essere iscritto tutto il personale al quale si applica il regolamento medesimo.

Art. 6. - L'assistenza medica viene affidata a medici scelti dalla Commissione.

Art. 10. - Per le malattie dovute a colpa o sregolatezza, la Commissione giudica se ridurre od annullare il sussidio di cui all'art. 3.

Art. 11. - In caso di epidemia, la Commissione Amministratrice si riserva la facoltà di modificare temporaneamente la durata del periodo Indennizzabile, l'ammontare dei sussidi e di emanare tutte le norme atte ad assicurare il funzionamento della Cassa.

Accordi integrativi
E) Ferie annuali

Dal periodo annuale di ferie deve intendersi escluso il giorno di riposo o festivo dal quale il periodo stesso avesse eventualmente inizio. Sono invece assorbiti i giorni di riposo e festivi intermedi.

G) Indennità speciali
Quando l'operaio dovesse, per ordine dei suoi superiori, prolungare la sua permanenza in servizio così da essere costretto a procurarsi il necessario per il pasto, gli sarà concessa la stessa indennità stabilita per le trasferte che comprendono un pasto.