Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lav., 06 ottobre 2025 - Amianto e malattia professionale. Risarcimento del danno
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D’Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro Privato
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonifiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 927 del Ruolo generale affari
contenziosi dell’anno 2024 e vertente
TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (P. Iva 01008081000 – C.F. 01585570581), in persona dell’Institore, Avv. Nicola Nero, giusta procura per atto del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, del 9 marzo 2023, rep. N. 87281, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec “Omissis” dell’Avv. Rosario Salonia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello
appellante
e
A.M.C. (C.F.: OMISSIS), T.R. (C.F.: OMISSIS), F.R. (C.F.: OMISSIS), P.B. (C.F. OMISSIS), S.B.(C.F.: OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43, presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Tenuta, che li rappresenta e difende, unitamente all’avv. Erika De Bonis, giuste procure allegate alla memoria di costituzione in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elettivamente domiciliati
appellati
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’appellante: <<IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell’impugnata sentenza, rigettare tutte le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate, e conseguentemente, condannare i Sigg. A.M.C., T.R., F.R., P.B. e S.B. alla restituzione delle somme dagli stessi eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado e che risulteranno non dovute all’esito dell’emananda sentenza; IN VIA GRADATA: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il minor importo da corrispondere per i titoli di danno richiesti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio>>;
per gli appellati: <<a) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l’appello principale proposto dalla R.F.I. e tutte le richieste in atti formulate, anche perché su di esse si è formato il c.d. giudicato interno e, comunque, perché il gravame è infondato, in fatto ed in diritto, b) in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale del motivo inerente l’eccezione di cui all’art. 1227, I° comma, cod. civ., accogliere l’appello incidentale condizionato e, quindi, tenuto conto della allegazione riportata al punto n. 37) del ricorso introduttivo, accogliere tutte le domande formulate in primo grado, compresa quella di cui all’art. 1224, II° comma, cod. civ., ovvero accogliere tutte le domande inerenti la decorrenza degli accessori dovuti dalla controparte, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni e precisamente “…il tutto con decorrenza dal giorno della diagnosi della malattia fino al soddisfo nonché con maggior danno ex art. 1224, II° comma cod. civ., oppure con interessi moratori, ex D. Lgs. 231/2002, ovvero con rivalutazione ed interessi legali nelle misure legalmente predeterminate”, c) condannare, comunque, la s.p.a. R.F.I. al pagamento delle spese e degli onorari anche di questo grado di giudizio, con rimborso spese forf., CPA ed Iva come per legge, il tutto con le espresse dichiarazioni di esse parti appellanti incidentali: c1) che il C.U. di 569, non è dovuto, in quanto , il reddito di ciascun ricorrente, riferito all’anno 2024 è inferiore agli € 38.514,03, ovvero, per come prevedono il D.P.R. 115/2002 ed il D.M. 10.5.2023, non supera il predetto importo, c2) che si impegnano a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatisi nell’anno precedente. >>
FattoDiritto
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <<Con ricorso depositato in data 26/07/2021, i sig.ri A.M.C., T.R., F.R., P.B. e S.B. convenivano in giudizio la RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità datoriale, quale successore ex lege dell’ente Azienda Ferrovie dello Stato, per malattia professionale causante o concausante la morte del sig. C.R., e, per l’effetto, che venisse condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, spettanti a ciascun ricorrente, ovvero al risarcimento dei danni iure hereditatis, riconducibili al calvario esistenziale, alla durata della I.T.T. e della I.T.P., al danno biologico terminale ed a quello morale da lucida agonia, patiti dal sig. C.R. a far data dal 19.12.2011 fino al 4.12.2012, ovvero parametrati alle angosce, alle sofferenze patite nel predetto arco temporale a causa della patologia tumorale, nonché al risarcimento del danno iure proprio.
Chiedevano, in concreto, la condanna della R.F.I. al risarcimento dei danni nella misura di € 423.425,00 in favore della sig.ra Annamaria A.M.C. (di cui € 86.925,00 a titolo di quota parte del danno iure hereditatis ed € 336.55,00 a titolo di danno iure proprio personalizzato); € 386.925,00, in favore della sig.ra T.R. (di cui € 86.925,00 a titolo di quota parte del danno iure hereditatis ed € 300.000,00 a titolo di danno iure proprio personalizzato); € 386.925,00 in favore del sig. F.R. (di cui € 86.925,00 a titolo di quota parte del danno iure hereditatis ed € 300.000,00 a titolo di danno iure proprio personalizzato); € 386.925,00 in favore della sig.ra Paola C.R. deceduta il 21.9.2016 ed alla quale sono succeduti, per rappresentazione, il marito P.B. ed il figlio S.B.(di cui € 86.925,00 a titolo di quota parte del danno iure hereditatis ed € 300.000,00 a titolo di danno iure proprio personalizzato), ovvero la condanna al pagamento della somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia, con decorrenza dal giorno della diagnosi della malattia fino al soddisfo nonché con maggior danno ex art. 1224, co. 2 c.c., o con interessi moratori o con rivalutazione ed interessi legali nelle misure legalmente predeterminata e con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Esponevano in punto di fatto: - che il sig. C.R. aveva prestato servizio, quale operaio ferroviario addetto alla manutenzione nell’azienda ferrovie dello Stato (in seguito trasformata in Ferrovia dello Stato S.p.A. a cui succedeva ex lege la R.F.I. S.p.A.) dal 1969 fino al 2002; - che il sig. C.R. era deceduto per carcinoma polmonare (causa primaria), per insufficienza respiratoria (causa secondaria) e shock irreversibile (causa ultima); - che, nell’espletamento delle mansioni lavorative, il sig. C.R. era stato costantemente esposto all’inalazione di polveri di amianto e di altri cancerogeni residuati da combustioni e fumi di saldatura (quali benzene, IPA, clorulo di vinile, vandio, diossine); - che, nelle operazioni di rifacimento dei tratti di linea ferroviaria, manutenzione, sostituzione di deviatoi, scambi, maneggio delle resistenze delle scaldiglie e dei deviatoi contenenti amianto, del carico e scarico del pietrisco per la massicciata, della movimentazione delle traversine, era venuto a contatto con sostanze morbigene in assenza di dispositivi di protezione individuale; - che in data 19.12.2011 gli era stato diagnosticato un “carcinoma squamocellulare polmonare sinistro con interessamento mediastinico”; - che, in data 4.12.2012, decedeva in conseguenza di tale patologia.
Si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in via preliminare, l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro atteso che le domande relative al risarcimento del danno iure proprio dovessero essere proposte dinanzi al Tribunale civile con il rito ordinario. Eccepiva, altresì, l’intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere. Nel merito, deduceva di aver sempre fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché l’attuazione della sorveglianza sanitaria; allegava, in ogni caso, che il sig. C.R. aveva svolto attività manutentive di revisione di binari e deviatoi all’aria aperta, senza alcun contatto con l’amianto che, sebbene presente sui rotabili, era tuttavia segregato e confinato, e che, comunque, difettava la prova del nesso causale tra le lavorazioni e la patologia contratta data anche l’abitudine tabagica del de cuius.
Concludeva, dunque, per l’insussistenza di alcuna responsabilità contrattuale in ordine alla patologia contratta dal de cuius. Deduceva, inoltre, il difetto di prova dei danni iure hereditatis e iure proprio asseritamente subiti dai ricorrenti per mancanza di allegazione dei fatti costitutivi e per duplicazione di voci ivi contestando espressamente il quantum preteso a titolo di danno iure proprio e iure hereditatis. La causa era istruita la causa a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico-legale….>>
§2.1
Il Tribunale, disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale (che non viene qui riproposta):
<<Accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l’effetto, accerta la sussistenza del nesso causale fra l’attività lavorativa e la patologia che ha determinato il decesso del sig. C.R. e la responsabilità del datore di lavoro. Condanna la società resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti quali eredi pro quota, dell’importo complessivo di € 192.050,00 a titolo di danni non patrimoniali subiti dal de cuius C.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la società resistente al pagamento a titolo di danno non patrimoniale iure proprio dell’importo di € 289.414,00 in favore della sig.ra A.M.C., di € 242.482,00 in favore della sig.ra T.R., di € 121.241,00 in favore del sig. P.B. e di € 121.241,00 in favore del sig. S.B.(quali eredi mortis causa della sig.ra P.R.), nonché di € 305.058,00 in favore di F.R. oltre interesse e rivalutazione monetaria. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la società resistente al pagamento dei compensi professionali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 15.985,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto>>.
§2.2
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<Con riferimento alla domanda giudiziale proposta iure hereditatis, parte resistente eccepisce, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
In tema di prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti iure hereditatis, l’art. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. La Suprema Corte ha precisato che, ove vengano dedotte violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., “la prescrizione [pacificamente decennale attesa l'azione contrattuale] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. n. 31919/2022; Cass., n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007), ovvero “fin dal momento in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle effettive valutazioni soggettive dello stesso” (Cass., n. 13284/2010; Cass. n. 19355/2007; Cass., n. 12666/2003). Orbene – “valutando che la piena conoscibilità da parte del ricorrente della origine professionale della malattia si sia realizzata oggettivamente nel momento in cui questa è stata con certezza diagnosticata” (Cass., n. 13284/2010) - ritiene il giudicante che la data a partire dalla quale il diritto al risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale avrebbe potuto essere fatto valere, debba coincidere con il 24.12.2011, ovvero con la data in cui è stata diagnosticata con certezza la patologia di cui era affetto il sig. C.R. (sul punto si v. diagnosi medica a firma della dott.ssa S. Tomassetti - all. 5 del fasc. di parte ricorrente), con scadenza del relativo termine prescrizionale decennale in data 23.12.2021. Ciò premesso, in tema di interruzione della prescrizione, costituisce pacifico orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – espresso soprattutto con riferimento al rito speciale del lavoro – quello secondo cui, “in ipotesi di domanda giudiziale proposta con ricorso, l'effetto interruttivo della prescrizione non si produce con il deposito del ricorso giurisdizionale presso la cancelleria del giudice adito, ma solamente con la notificazione dell'atto al convenuto” (ex plurimis, Cass., n. 25757/2009; Cass., n. 14862/2009; Cass., n. 22238/2007; Cass., n. 14439/2004).
L'orientamento in questione, peraltro, non può ritenersi in alcun modo contraddetto, ma è anzi confermato dalle pronunzie (come ad es. Cass. n. 20859/2012; Cass., n. 10212/2007) che applicano il principio opposto (per cui il deposito del ricorso è sufficiente a determinare l'effettivo interruttivo) con riguardo alla prescrizione prevista dall'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965 per l'esercizio dell'azione giudiziaria diretta a conseguire le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL. Quest'ultima costituisce infatti una regolamentazione del tutto peculiare, non solo in ragione della sua appartenenza allo speciale sistema dell'assicurazione INAIL, ma soprattutto per l'intervento di una espressa pronunzia di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 129/1986) emessa peraltro sulla base di presupposti ordinamentali diversi (che configuravano l'istituto de quo come una sorta di decadenza – cui non era, pertanto, applicabile l'art. 2943 c.c. - insuscettibile di atti interruttivi diversi dall'azione giudiziaria). La pronunzia del giudice costituzionale è stata infatti ritenuta non superabile dal successivo mutamento dei presupposti legislativi circa la natura della prescrizione "de qua" come prescrizione in senso tecnico (e non più come decadenza). Né può invocarsi la pronunzia delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario” (Cass., SS.UU. n. 24822/2015). Invero, anche a prescindere dalla dubbia possibilità di estendere il suddetto “principio di scissione degli effetti” alla fase intercorrente tra il deposito del ricorso giurisdizionale e la sua notifica, certo è che nella fattispecie concreta in esame non ci troviamo di fronte ad una ipotesi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. Pertanto, in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2943 c.c. per il quale “la prescrizione è interrotta solo nel momento in cui l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario” (Cass., n. 4034/2017), si ritiene che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio - pacificamente avvenuta in data 16.12.2021 - sia atto idoneo a produrre l’effetto di interrompere la prescrizione dell’invocato diritto azionato iure hereditatis. Di talché, l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto iure hereditatis sollevata dalla società resistente, dev’essere rigettata atteso che fra la data del 24.12.2011 (dies a quo del termine prescrizionale) e la data del 16.12.2021 (data di notifica del ricorso avente efficacia interruttiva della prescrizione) è intercorso un periodo di tempo inferiore al periodo di tempo decennale per la prescrizione del diritto invocato).
Ciò premesso in punto di eccezioni preliminari, nel merito, costituisce acquisizione ormai consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l’omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (cfr. Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 13956/2012; Cass. n. 20142/2010; Cass n. 2491/2008). L’ampiezza dell’obbligo di sicurezza delineato dall’art. 2087 c.c. che una si sua inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro e la necessità di declinazione in relazione alle possibili situazioni di rischio per il lavoratore, comporta che la previsione in esame si qualifichi non solo come fonte di doveri di astensione ma anche di obblighi positivi in quanto il datore di lavoro è tenuto a predisporre un’organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla salute. Per costante giurisprudenza il contenuto dell’obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l’espletamento dell’attività di lavoro. Invero, affinché il datore di lavoro sia chiamato a rispondere di tali eventi, si richiede pur sempre che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. La formulazione dell’art. 2087 c.c. sull’obbligo dell’imprenditore di adottare “le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non implica, infatti, un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile; egualmente non può pretendersi l’adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (cfr. Cass. n. 4970/2017; Cass. n. 1312/2014). Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12347/2016; Cass. n. 11981/2016) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto. Il contenuto dell’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. il cui adempimento è necessariamente correlato alle concrete circostanze nelle quali il lavoratore può trovarsi esposto in una situazione di rischio - non si esaurisce nell’adozione di misure cd. nominate ma impone anche l’adozione di misure che seppure non tipizzate siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall’esperienza riferite ad un determinato momento storico. Corollario di quanto ora detto e della carenza dei caratteri di responsabilità oggettiva è la regola, più volte ribadita in sede giurisdizionale che incombe al lavoratore provare l’esistenza del danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità tra l’una e l’altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi: l’ambito dell’art. 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. Cass. n. 1509/2021; Cass. n. 18132/2020; Cass. n. 20366/2019; Cass. n. 24742/2018; Cass. n. 11427/2000; Cass. n. 3234/1999; Cass. n. 7792/1998). Peraltro, per ciò che concerne gli indici della nocività dell’ambiente lavorativo che devono essere indicati dal lavoratore, essi sono i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa; tale allegazione rientra nell’ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l’inadempimento datoriale (cfr. ex multis, Cass., ord., n. 1269/2022). Applicando tali principi al caso di specie emerge che i ricorrenti hanno senz’altro provato l’inadempimento degli obblighi datoriali, mentre parte datoriale non ha fornito alcuna prova liberatoria. Invero: - il teste Covello, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, ha dichiarato di aver “lavorato con il sig. C.R. alle dipendenze della Ferrovia e facevamo parte della stessa squadra dal 1970 al 2000” ivi confermando che il C.R. – nell’ambito della sua attività di manutentore - “doveva rimuovere e rimescolare manualmente, con il forcone a 9 (nove) denti, il pietrisco della massicciata ferroviaria; doveva svitare i bulloni di congiunzione dei binari; doveva togliere la polvere, le incrostazioni, le sostanze oleose e strofinare la parte interna delle rotaie, le c.d. ganasce ed anche i morsetti ivi installati immediatamente dopo, vi doveva spalmare, con un pennello, una miscela liquida denominata “piombacine”; doveva sbullonare e levare le traverse in legno; doveva tagliare, con il falcetto o le roncole, le erbe ed i cespugli infestanti che crescevano lungo le scarpate ed ai lati della ferrovia; doveva spegnere gli incendi di piccole dimensioni, sviluppatisi in prossimità della linea ferrata; lavorava all’interno di gallerie, sulle massicciate, occupandosi delle traverse che, specie all’interno delle gallerie, risultavano annerite per gli scarichi dei locomotori diesel e vi erano residui oleosi dei locomotori”. Il teste ha ulteriormente precisato che “quando lavoravamo nelle gallerie, al loro interno transitavano i locomotori diesel che rilasciavano forti vapori e fumi; ci occupavamo anche all’interno delle gallerie, della manutenzione dei binari ma non della sostituzione delle centrali elettriche; ribadisco che quando lavoravamo all’interno delle gallerie inalavamo i fumi dei locomotori quando questi vi transitavano. Non ricordo, invece, incendi nelle gallerie; ci capitava di lavorare mentre si effettuavano operazioni di saldatura e smerigliamento e di respirare i fumi prodotti”. Il teste ha confermato che “l’azienda ci ha fatto frequentare corsi di formazione e ci sottoponeva periodicamente a visite mediche, non ci ha fornito mascherine, ma solo i guanti, che erano di buona qualità e non si annerivano all’interno. Preciso che l’azienda ci forniva guanti nuovi quando si usuravano i vecchi”; - il teste Lento ha confermato che il C.R. era addetto alla pulizia dei binari e che la sua attività lavorativa si svolgeva nelle medesime modalità descritte dal teste Covello ivi sbullonando e lavando le traverse in legno per sostituirle con delle nuove. Ha confermato che il C.R. “doveva coadiuvare gli altri operai durante le operazioni di smerigliamento e di saldatura dei binari e che doveva tagliare, con il falcetto o le roncole, le erbe ed i cespugli infestanti che crescevano lungo le scarpate ed ai lati della ferrovia; doveva “diluire in acqua i composti chimici utilizzati per disserbare e disinfettare, riempire, di volta in volta, l’irroratore a spalla, della capienza di circa 16 litri, spruzzarne il contenuto nebulizzato, lungo le facce esterne ed interne dei binari morti e di quelli attivi, rimuovere i rifiuti solidi di ogni genere e specie, compresi i mozziconi di sigarette, le buste, i bicchieri e bottiglie di plastica, disseminati nelle aree esterne ed interne di ciascuna stazione ferroviaria, nonché quelli di varie specie, comprese le polveri e le ceneri disseminate nei capannoni dove erano stati allocati, riparati e puliti i locomotori diesel e le vaporiere”. Con riferimento alle canalette, ha precisato che “quando sono state sostituite le canalette a metà degli anni ’70, le canalette sostituite erano di amianto e non sono state rimosse ma sono rimaste li, per cui quando noi usavamo i vibranti per allineare i binari, spostavamo in aria le polveri di queste canalette. Ovviamente noi non sapevamo nulla del pericolo derivante dall’eternit”. Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale ha precisato che “solo negli anni ’80 abbiamo cominciato ad avere i guanti ed i caschi”. Con riferimento al lavoro nelle gallerie, “le pietre della massicciata ferroviaria, le traverse, le pareti del tunnel erano annerite, l’aria era intasata dai fumi prodotti dalla vaporiera e dai locomotori diesel che transitavano anche quando il ricorrente e gli altri colleghi stavano eseguendo i lavori di ordinaria manutenzione dei binari e quelli di rimozione o sostituzione delle canaline deteriorate o lesionate che ricoprivano, per tutta la loro lunghezza, i cavi elettrici; nelle stazioni ferroviarie lo sfridio dei freni e delle ruote dei carri sui binari, emanava nuvole di fumi, scintille e polveri sottili, le quali, per come avveniva per quello fuoriuscite dai tubi di scappamento dei locomotori, venivano dispersi dal vento ed andavano ad imbrattare il viso delle persone e del suddetto lavoratore; durante la fase dello spruzzo con l’irroratore a spalla, parte del liquido nebulizzato del disserbante e del disinfettante che fuoriuscivano dalla lancia, si depositava sui vestiti, sulla pelle, sul capo, sul viso e sulle mani dell’attore e veniva da questi, inalato; nel suolo, a ridosso di ciascuna parete delle gallerie, erano collocate canalette di scolo delle acque composte di vari elementi prefabbricati di colore grigio; periodicamente dovevano provvedere a togliere il materiale di vario genere che si depositava dentro le predette canalette ed a sostituire quelle rotte”.
Rilevano poi gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, alla cui relazione, in quanto immune da vizi e congruamente motivata, deve farsi integrale rinvio in questa sede. Il c.t.u., infatti, ha scrupolosamente esaminato tutta la documentazione in atti e anche gli esiti delle deposizioni testimoniali, come richiesto nel quesito peritale ivi precisando come “dall’esame degli atti di causa si evince che, senza
D.P.I. (mascherine) il lavoratore, per lungo tempo ha inspirato ed inalato le numerose sostanze cancerogene presenti nell’ambiente di lavoro, le quali hanno come organo bersaglio i polmoni. Nello specifico il sig. C.R. è venuto a contatto con il serpentino contenente amianto e con la silice cristallina libera, inalando le polveri prodotte dalla movimentazione del pietrisco della massicciata e dei materiali scaricati dai vagoni ferroviari. Durante l’attività di spazzolamento dei binari ha inalato anche la ruggine, il creosoto ed il catrame evaporato dalle traverse di legno. Dalla documentazione agli atti non risulta un adeguato controllo sanitario per come previsto dalla normativa. La malattia [che ha colpito il sig. C.R.] come tutte le neoplasie polmonari ha avuto un decorso rapido ed irreversibile, la stessa al momento della diagnosi aveva raggiunto il c.d. III° stadio, molto avanzato, che escludeva e sconsigliava qualsiasi tipo di intervento chirurgico data la invasione linfoghiandolari bilateralmente. Il trattamento chemio terapico non ha impedito la progressione del tumore che ha raggiunto il IV° stadio diffondendosi ai vari organi ed apparati”. Il ctu ha, dunque, concluso che l’inalazione dei fumi di cui sopra, ha concausalmente determinato la contrazione della patologia polmonare del C.R. atteso come “pur trattandosi di malattie ad eziologia multifattoriale, la scienza medica degli ultimi anni è concorde nel riconoscere la correlazione del “carcinoma squamocellulare -epidermoidale- scarsamente differenziato” con l’esposizione ripetuta e prolungata a sostanze nocive o agenti inquinanti occupazionali, quali l’asbesto, gli IPA, il nichel, il cromo, l’arsenico inorganico, il ferro, le vernici e il creosoto, facendo risalire l’innesco a 10 – 20 anni dalla manifestazione della neoplasia, eccezion fatta per l’amianto i cui tempi di induzione e latenza arrivano fino a 40 anni”. In sede di controdeduzioni, il ctu ha ulteriormente precisato che, quanto all’abitudine tabagica del lavoratore, “è disponibile una gamma di possibili modelli per tenere conto del fumo, in ogni caso il cancro del polmone non è soggetto a un semplice compromesso tra l'esposizione all'amianto e il fumo a causa della potente interazione biologica tra le due esposizioni. Tra i non fumatori, il cancro ai polmoni è sufficientemente raro da poter presumere un'associazione con l'amianto se si è verificata l'esposizione. I dati disponibili suggeriscono che l'esposizione all'amianto contribuisce quasi invariabilmente al rischio tra i fumatori nella misura in cui si può presumere un rapporto con il lavoro. Pertanto, i confronti dell'entità del rischio tra fumatori e non fumatori sono irrilevanti”. Pertanto, all’esito dell’istruttoria è stato provato che il lavoratore, per molti anni, ha operato in un ambiente nocivo, svolgendo le sue prestazioni lavorative inalando sostanze morbigene e pericolose. Provata la nocività dell’ambiente di lavoro l’azienda non ha fornito la prova liberatoria (art 1218 c.c.), indicando l’impossibilità di adempiere all’obbligo di sicurezza e informativo per causa sé non imputabile. Il datore di lavoro, infatti, non ha provato di avere adottato alcuna misura di protezione, né gli accorgimenti di prudenza e le cautele che sarebbero state necessarie. In particolare: - il teste Doria Fragomeni non ha offerto elementi utili alla ricostruzione delle mansioni svolte dal ricorrente né ha saputo precisare se (e quando) l’azienda abbia adottato tutte le disposizioni di sicurezza nei confronti dei dipendenti. In particolare, con riferimento ai DPI, il teste ha affermato che “l’azienda ha dato disposizioni, non ricordo da quando, che imponevano al personale di indossare guanti nelle occasioni in cui maneggiavano le traverse in legno impregnato di olio di creosoto”; - il teste Sabatini ha affermato che “i DPI sono stati regolamentati nel 1994. Precedentemente nulla posso riferire”.
Dall’istruttoria, dunque, è emersa la mancata fornitura, da parte dell’azienda, delle informazioni in merito ai rischi a cui i lavoratori andavano incontro, né dei necessari dispositivi di protezione onde prevenire le potenzialità dannose dell’inspirazione dei residui di combustione. In conclusione, all’esito dell’istruttoria è emerso che il sig. C.R. è deceduto nell’espletamento del proprio lavoro alle dipendenze della RFI, essendo stato esposto in maniera continuativa all’inalazione di sostanze cancerogene senza che il datore di lavoro avesse al riguardo adottato alcuna idonea cautela per evitarlo. Ciò, dunque, implica l’obbligo per la società datoriale di risarcire il danno.
Venendo alla liquidazione del danno, i ricorrenti invocano nei confronti del datore di lavoro, innanzitutto, pro quota, il risarcimento del danno iure hereditatis, sub specie di danno non patrimoniale biologico-terminale. Il primo pregiudizio di cui i ricorrenti chiedono ristoro, nella qualità di eredi del sig. C.R., si identifica nella lesione dell’integrità psico-fisica del dante causa verificatosi nell’intervallo di tempo compreso tra l’insorgenza della malattia, il cui esordio clinico risale al 24.12.2011 ed il decesso, verificatosi il 4.12.2012. Infatti, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e la morte causato dalle stesso è configurabile un danno biologico subito dal danneggiato, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo indicato e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (cfr. Cass. 9470/1997; Cass. 1131/1999; Cass. 24/2002; Cass. 3728/2002). Ritiene, il giudicante di dover integralmente condividere i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine ai criteri da adottare per la liquidazione del cd. danno biologico terminale, ossia del danno alla salute temporaneo sofferto dal de cuius nell’apprezzabile intervallo di tempo intercorso tra l’evento lesivo e il decesso che trovi in tale evento la sua causa. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come, “anche il danno biologico è una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute nella misura del 100% per alcuni giorni/mesi o per l'intera durata della vita media. Se la morte è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico-legale di "invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico-legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo. Ne consegue che, quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita. Ovviamente, la quantificazione del danno biologico da inabilità temporanea assoluta subito dal de cuius nell'apprezzabile intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e la morte conseguente a tali lesioni, va operata tenendo presenti le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità. Di tanto il giudice di merito dovrà necessariamente tener conto, sia se applica il criterio di liquidazione equitativa, cosiddetto "puro", sia se applica i criteri di liquidazione tabellare o a punto, poiché, come questa Corte ha più volte ribadito, la legittimità dell'utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori, essendo fondata sempre sul potere di liquidazione equitativa del giudice, passa necessariamente attraverso la cosiddetta "personalizzazione" degli stessi, costituita dall'adeguamento al caso concreto. La peculiarità del "danno biologico terminale" è che esso è di tale entità ed intensità da condurre a morte un soggetto in un limitato, sia pure apprezzabile, lasso di tempo” (Cass. 18305/2003; Cass. 18163/07; Cass. 16592/2019).
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, deve ritenersi che, in conformità alle indicazioni fornite dal CTU, sussista un danno biologico da invalidità temporanea parziale, nella misura del 50% decorrente dal 30.10.2011 al 17.1.2012 (78 giorni), nonché un’invalidità temporanea assoluta decorrente dal 18.1.2012 al 4.12.2012 (295 giorni) e che, ai fini della liquidazione del danno in parola, possa essere adottato quale iniziale parametro di riferimento il valore monetario individuato dalle Tabelle per la liquidazione del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano in quanto comunemente in uso presso il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro attualizzate al 2024. Le Tabelle milanesi prevedono per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, l’importo di € 115,00 e per ogni giorno di inabilità temporanea parziale al 50%, l’importo di € 57,50 (€ 115,00 al 50%). Tali valori devono, tuttavia, come appena chiarito, essere adeguati nel caso di specie in ragione della peculiarità della patologia, causa della lesione alla salute del de cuius, connotata da una prognosi che sin dal suo esordio clinico è stata infausta, con conseguente impatto psicologico fortemente negativo, dalla necessità di ripetuti cicli di chemioterapia, notoriamente implicanti rilevanti e negativi effetti collaterali per la qualità della vita. Ritiene equo il giudicante - tenuto conto del progredire della malattia, nonostante i cicli di chemioterapia, che rendeva pressoché certa la prognosi infausta e, quindi, del progressivo intensificarsi delle sofferenze psichiche provate dal C.R. e delle limitazioni allo svolgimento delle attività quotidiane e relazionali - di adeguare tali valori giornalieri anzidetti (di € 115,00 ed € 57,50) quintuplicandoli. Applicando tali criteri, si perviene ad una somma complessiva di
€ 192.050,00 (pari a 295 giorni x € 115,00 x 5 oltre 78 giorni x € 57,50 x 5). Tale somma, da ripartirsi tra i coeredi, in ragione delle rispettive quote ereditarie, è destinata a risarcire l’intero danno non patrimoniale subito dal de cuius, essendo stata la relativa liquidazione eseguita tenendo conto, da un lato, del carattere unitario del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., dall’altro delle necessità di un integrale risarcimento di tale danno, tenendo conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel caso di specie, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU. 26972/2008, Cass. 24864/2010, Cass. 11950/2013, Cass. 21716/2013, Cass. 17577/2019).
Trattandosi di importo liquidato all’attualità, sullo stesso spettano interessi legali e Rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo.
Non può, invece, essere accolta la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti, volta ad ottenere, sempre iure hereditario, anche il risarcimento del danno patrimoniale, atteso che manca al riguardo qualsiasi allegazione in e qualsiasi argomentazione in diritto in ordine all’ an ed il quantum di tale pregiudizio. Non emerge invero dalle allegazioni del ricorso alcun danno emergenza, quando al danno da lucro cessante e cioè al “danno futuro” deve qui farsi applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1443/2003; Cass. 17677/2009; Cass. 11353/2010) secondo cui la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit - connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.
Allegazione e prova mancante nel caso in esame.
Come accennato in narrativa, gli attori hanno agito (anche) iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da essi subito per la perdita del rapporto parentale. È noto che il danno da perdita del rapporto parentale spetta “iure proprio” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto. Esso è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche e necessariamente il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (cfr. Cass. n. 21837/2019). Infatti, il rapporto parentale riconducibile all'articolo 29 Cost. non attiene alla c.d. famiglia nucleare, ben potendo il danneggiato non convivente “provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n. 21230/2016; Cass. n. 29332/2017). La Suprema Corte ha poi condivisibilmente affermato (Cass. n. 28989/2019) che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella rifessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. anche Cass. n. 14655/2017). Tale danno va liquidato in via equitativa (ed anche per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto: Cass. n. 7748/2020).
Tuttavia, diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico- fisica, è stato affermato recentemente (Cass. n. 29495/2019) che le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscano concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare quei parametri tabellari, che, com'è noto, offrono, a forbice tra un minimo e un massimo, una quantificazione del danno subito dai congiunti per lesione o perdita del rapporto parentale, tenendo conto altresì del tipo di legame familiare su cui il rapporto si fonda: l'eventuale personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista, a meno che non vi siano circostanze eccezionali di cui dare adeguatamente conto. Va poi chiarito (cfr. Cass. n. 25351/2015) che costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato.
Per come anticipato, la natura extracontrattuale della responsabilità azionata in giudizio incide sul computo del termine prescrizionale del relativo diritto al risarcimento di tali danni. Ed infatti, ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Al co. 3 del medesimo articolo è stabilito altresì che “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile […]”. Gli elementi probatori acquisiti in giudizio (ed in particolare le emergenze peritali, che il Tribunale condivide, in quanto adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico e logico) permettono di accertare, seppur nei limiti di una valutazione incidentale del reato penale da parte del giudice civile, l'esistenza di una condotta colposa della società resistente che, con la mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza nei confronti del sig. C.R. Carmine, ha concorso alla causazione dell'evento morte dello stesso, cosicché la relativa condotta deve considerarsi penalmente rilevante ai sensi dell'art. 589 c.p. Ne consegue che nella fattispecie in esame, potendosi ipotizzare il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ex art. 589, co. 2 c.p. - nel contesto di una valutazione incidenter tantum eseguita con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile (cfr. SS.UU. n. 27337/2008) - il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno applicabile è quello di cui all’art. 157, co. 6, c.p., cioè dodici anni. Applicando i sopradetti principi al caso di specie, tenuto conto che l'evento-morte si è verificato in data 4.12.2012, che il termine prescrizionale è di dodici anni e la decorrenza coincide con il decesso del congiunto, accertato altresì che il primo atto interruttivo è ascrivibile all’instaurazione del presente giudizio (con ricorso notificato in data 16.12.2021), deve rigettarsi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.
Ciò premesso, atteso l’impianto motivazionale sostanzialmente replicabile in sede di responsabilità extracontrattuale ed accertata la responsabilità colposa della società resistente nella causazione dell’evento morte del sig. C.R., nel caso di specie, il danno iure proprio - tenuto conto dell’intensità dei rispettivi vincoli di parentela e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, la situazione di convivenza – può essere liquidato equitativamente assumendo come parametro i valori previsti dalle tabelle di Milano del 2024, generalmente applicate nel distretto giudiziario e vigenti al momento della liquidazione, le quali appunto a tali elemento hanno riguardo. In base a tali tabelle, il valore di punto è pari ad € 3.911,00 ed è previsto un valore base di 18 punti per il coniuge, aumentabile di ulteriori 16 in base all’età della vittima; 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima; ulteriori 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (a prescindere dalla convivenza) e, infine, 15 punti per qualità/intensità della relazione (avendo come parametro il valore medio). Per un totale, quindi, di 59 punti per complessivi € 289.414,00, così dovendo essere quantificato il danno non patrimoniale spettante alla sig.ra A.M.C..
Per quanto riguarda le figlie T. e P. .R., il valore di punto è pari ad € 3.911,00 ed è previsto un valore base di 22 punti per i figli, aumentabile di ulteriori 16 in base all’età della vittima; ulteriori 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (a prescindere dalla convivenza) e, infine, 15 punti per qualità/intensità della relazione (avendo come parametro il valore medio), per un totale di 47 punti e per complessivi € 242.482,00 a titolo di danno non patrimoniale spettante a ciascuna figlia (e pertanto, alla sig.ra T.R. ed ai sig.ri P.B. e Salvatore Beltrano, quali eredi mortis causa della sig.ra Paola C.R.).
Infine, per quanto riguarda il figlio F.R. il valore di punto è pari ad € 3.911,00 ed è previsto un valore base di 22 punti per il figlio, aumentabile di ulteriori 16 in base all’età della vittima; 16 punti per convivenza tra congiunto e vittima (circostanza allegata e non espressamente contestata da parte resistente); ulteriori 9 punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (a prescindere dalla convivenza) e, infine, 15 punti per qualità/intensità della relazione (avendo come parametro il valore medio). Per un totale, quindi, di 63 punti per complessivi € 305.058,00, così dovendo essere quantificato il danno non patrimoniale spettante al sig. F.R..
Pertanto, la società resistente dev’essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio, la somma di € 289.414,00 in favore della sig.ra A.M.C.; € 242.482,00 in favore della sig.ra T.R. e Paola C.R. (e, per lei, i successori mortis causa sig.ri P.B. e S.B.in parti uguali), nonché la somma di € 305.058,00 in favore di F.R. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della presente pronuncia. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono a carico di parte convenuta>>.
§3
La sentenza è gravata d’appello da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con atto depositato il 29 agosto 2024.
Costituitisi in giudizio, A.M.C., T.R., F.R., P.B., S.B.hanno formulato le conclusioni sopra riportate. Hanno spiegato appello incidentale condizionato all’accoglimento della censura di controparte, concernente la mancata applicazione dell’art. 1227 CC.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 settembre 2025, ai sensi dell’art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
Con il primo motivo di gravame la sentenza viene censurata in punto di rigetto dell’eccezione di prescrizione dei danni azionati iure hereditatis: << …se appare corretto collocare il dies a quo della prescrizione alla data della diagnosi della patologia, risulta di contro palesemente errato l’aver fatto coincidere tale evento con il referto redatto in data 24.12.2011 da parte della Dot.ssa Tomassetti della AUSL di Forlì. Difatti, così come puntualmente rilevato dalla Società appellante nella propria memoria difensiva di primo grado, la prima diagnosi della patologia tumorale lamentata dal lavoratore deve essere correttamente collocata in data antecedente agli accertamenti compiuti nel dicembre 2011 dall’ASL di Forlì – U.O. di Pneumologia (struttura ospedaliera posta in altra regione ed a considerevole distanza dal comune di residenza del Sig. C.R.) i quali, all’evidenza, costituiscono le risultanze di approfondimenti clinici effettuati all’indomani di una o più precedente/i diagnosi emessa/e nei confronti del Sig. C.R.. Quel che è certo è che già nell’ottobre 2011 era stata diagnosticata al lavoratore la patologia tumorale ai polmoni. Tale circostanza, strumentalmente omessa da parte avversa nel proprio atto introduttivo ma tuttavia presumibile in relazione ai fatti di causa, risulta quindi essere emersa e confermata nel corso della CTU espletata dal Dott. Conforti, il quale, nel dare atto della sussistenza di esami diagnostici effettuati sulla persona del Sig. C.R. risalenti all’ottobre 2011 che evidenziavano “un nodulo polmonare sx associato a linfoadenopatie mediastiniche omo e controlaterali” ha, conseguentemente fissato la data di decorrenza della invalidità temporanea (parziale) in capo al Sig. C.R. proprio al 30.10.2011. Del resto, in palese contraddizione con quanto sostenuto in relazione all’individuazione della decorrenza del termine prescrizionale alla data 12 del 24.12.2011, il Giudice di primo grado, nel procedere alla liquidazione del danno biologico da indennità temporanea in capo al Sig. C.R., nel richiamare le risultanze della CTU del Dott. Conforti, risulta aver fatto riferimento proprio alla diversa e antecedente data del 30.10.2011, computando dalla medesima data anche la personalizzazione del danno, riconnessa alla consapevolezza da parte del lavoratore della prognosi infausta….se ai fini della liquidazione del danno la data della diagnosi e della correlata conoscenza da parte del lavoratore della natura fatale della patologia contratta viene individuata nella data del 30.10.2011, di contro, con un inammissibile salto logico, solo ai fini della decorrenza prescrizione la diagnosi della patologia fatale contratta dal Sig. C.R. risulta essere stata collocata alla diversa e successiva data del 24.12.2011….>>.
§4.1
L’impostazione dell’appellante non è suscettibile di condivisione.
Occorre premettere che <<In materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato prescritta la domanda risarcitoria, sul rilievo della conoscenza o conoscibilità della eziologia della malattia da parte dei ricorrenti per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 1991 - che ha predisposto cautele per i lavoratori esposti all'amianto -, in assenza, tuttavia, di qualsiasi accertamento su elementi anche indiziari da cui avrebbero potuto percepire la derivazione della malattia dall'esposizione del loro congiunto ad agenti nocivi nel corso del rapporto di lavoro)>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 13806 del 19/05/2023); <<In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia)>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022).
§4.2
Ciò posto, osserva il Collegio che la difesa della società è tutta improntata sulla questione della prova della conoscenza dell’esordio della malattia, mentre, ai fini della decorrenza della prescrizione, rileva la conoscenza, anche, della derivazione causale della patologia dall’ambiente lavorativo; sul punto non è stato dunque assolto dall’odierna appellante l’onere probatorio che grava su chi eccepisce la prescrizione (che, invero, non ha fatto alcun cenno alla suddetta circostanza).
§5
La seconda doglianza attiene al rigetto dell’eccezione di prescrizione dei danni azionati iure proprio.
§5.1
In prima battuta, l’appellante sostiene che il termine di cui al terzo comma dell’art. 2947 cc non si applica all’azione avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno degli eredi iure proprio, perché si tratta di azione extracontrattuale.
Sennonché, osserva la Corte che il terzo comma dell’art. cit estende all’azione civile il termine di prescrizione previsto per il reato, se il danno sia conseguenza di fatto di rilevanza penale; nel caso di specie, si tratta di omicidio colposo e il danneggiato è l’erede, quindi, a prescindere dalla qualificazione come azione contrattuale o extracontrattuale, il termine di prescrizione computato dal giudicante, coincidente con quello di prescrizione per il reato di omicidio colposo, è corretto; la circostanza secondo cui, come sostiene l’appellante, gli odierni appellati non hanno mai agito per fare accertare l’illecito penale, non solo non rileva ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’art. 2947 cc, ma, del resto, è affermazione smentita proprio dall’introduzione del presente giudizio, ché la qualificazione giuridica dell’azione spiegata è operata dal Giudice, sulla base delle allegazioni attoree e delle conclusioni; invero, nell’atto introduttivo di primo grado è stata espressamente richiesta la liquidazione del danno iure proprio subito a seguito del decesso del congiunto in conseguenza della malattia professionale contratta per colpa della parte datoriale ed è evidente che tale accertamento presuppone l’indagine circa la sussistenza dell’illecito penale sotteso.
§5.2
In secondo luogo, la società l’appellante sostiene che all’epoca della commissione del fatto (ossia alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nel 2001), era in vigore la disciplina della prescrizione più favorevole, ossia il termine era di dieci anni e non di dodici; sennonché, osserva il Collegio che l’argomento non giova, perché il termine di dieci anni andrebbe comunque computato a decorrere dalla data del decesso (4.12.2012. ossia di consumazione del reato), sicché è stato interrotto con la notifica del ricorso di primo grado del 16.12.2021.
§6
Il terzo motivo di appello riguarda la prova della nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale; in particolare, si censura la sentenza laddove ha ritenuto <<… comprovata la nocività dell’ambiente di lavoro in cui il Sig. C.R. aveva operato alle dipendenze di Ferrovie (tra il giugno 1969 e il dicembre 2001) e, quindi, sussistente il nesso causale tra la patologia fatale dal medesimo contratta (carcinoma polmonare) e l’attività lavorativa resa in favore della dante causa dell’odierna appellante, all’evidenza frutto di una superficiale ed erronea disamina delle emergenze di causa. In particolare, il Giudice di prime cure, nel riportare il contenuto delle testimonianze rese dai testi Covello e Lento e nel richiamare le risultanze della CTU redatta dal Dott. Conforti, ha accolto le avverse pretese, limitandosi ad osservare, sotto il profilo della nocività dell’ambiente di lavoro, quanto segue: “Pertanto, all’esito dell’istruttoria è stato provato che il lavoratore, per molti anni, ha operato in un ambiente nocivo, svolgendo le sue prestazioni lavorative inalando sostanze morbigene e pericolose”. Sennonché, la sentenza si rivela censurabile tenuto conto che il Tribunale risulta aver omesso di specificare a quali sostanze “morbigene e pericolose” il Sig. C.R. sarebbe stato in concreto esposto nel corso del rapporto di lavoro con Ferrovie e in quale misura, risultando a tal fine del tutto insufficiente allo scopo il mero richiamo alle dichiarazioni rese sul punto da alcuni dei testi escussi nonché alla laconica e contraddittoria perizia del Dott. Conforti. In realtà, un più attento esame delle risultanze istruttorie avrebbe imposto l’integrale rigetto delle avverse pretese risarcitorie per non essere stata fornita prova alcuna in ordine all’insalubrità dell’ambiente di lavoro nonché circa l’inadempimento della società resistente all’obbligo sancito dall’art. 2087 c.c.. Invero, sotto l’aspetto della nocività ambientale, le testimonianze acquisite ed i documenti allegati non risultano all’evidenza in grado di dimostrare che nei luoghi dove il Sig. C.R. si era trovato ad operare nel corso del rapporto di lavoro con Ferrovie vi fosse la presenza di amianto e altri agenti nocivi e, in particolare, che il lavoratore fosse stato effettivamente esposto a tali sostanze. A tal fine, appare necessario rammentare che: - costituisce circostanza pacifica che il Sig. C.R. nel corso dell’intero rapporto di lavoro con Ferrovie, e quindi dal giugno 1969 (rectius, gennaio 1971) al dicembre 2001 abbia operato esclusivamente nel settore denominato “Servizio Lavori” all’interno del Compartimento di Reggio Calabria, con mansioni, nel tempo, di Cantoniere, Operaio D’Armamento e infine Operaio Qualificato, in sostanza, nel corso dell’intero rapporto di lavoro con Ferrovie il Signor C.R. operò esclusivamente nell’ambito dell’armamento ferroviario; - costituisce circostanza altrettanto pacifica, oltre che confermata dai testi escussi, che il Sig. C.R. sia stato sempre un forte fumatore; - appare significativo che nel caso di specie non sia mai stata riconosciuta da parte dell’INAIL la natura professionale della patologia fatale contratta dal Sig. C.R. e tantomeno che a quest’ultimo siano mai stati riconosciuti i benefici pensionistici riconnessi all’esposizione ad amianto (che peraltro non risulterebbero essere mai nemmeno richiesti);
- la patologia contratta dal Sig. C.R. (carcinoma squamoso) risulta caratterizzata da eziologia multifattoriale…>>.
§6.1
La doglianza è priva di fondamento.
Orbene, occorre premettere, in tema di riparto dell’onere probatorio nella fattispecie della responsabilità ex art. 2087 CC, che <<Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario)>> (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 29909 del 25/10/2021); <<Nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti>> (Cass. Sez. L , Ordinanza n. 6984 del 16/03/2025); <<La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto)>> (Cass. Sez. L , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019).
§6.2
Si tratta dunque di verificare se gli odierni appellati abbiano fornito la prova da cui onere erano gravati, in base ai principi sopra richiamati, circa la nocività dell’ambiente lavorativo in cui ha operato il loro de cuius e la sua concreta esposizione ai fattori di rischio per la salute ivi presenti.
Sul punto, nell’atto introduttivo hanno dedotto che C.R. è stato addetto alla manutenzione, dal 1969 fino al 2001, impiegato su turni lavorativi di notte e di giorno, per otto ore di servizio giornaliero, allorquando operava all’aperto e nelle gallerie, svolgendo i seguenti compiti:
9a) - doveva rimuovere e rimescolare manualmente, con il forcone a 9 (nove) denti, il pietrisco della massicciata ferroviaria, 9b) - doveva svitare i bulloni di congiunzione dei binari; 9c) - utilizzando una spazzola d’acciaio, con la forza muscolare, doveva togliere la polvere, le incrostazioni, le sostanze oleose e strofinare la parte interna delle rotaie, le c.d. ganasce ed anche i morsetti ivi installati simili a quelli raffigurati nelle foto rammostrate (cfr. doc. n.11a), immediatamente dopo, vi doveva spalmare, con un pennello, una miscela liquida denominata “piombacine”; 9e)- doveva sbullonare e levare le traverse in legno; 9m) doveva camminare a piedi lungo il rilevato ferroviario, per circa 3-6 chilometri, per ispezionare le rotaie e per eseguire, mano mano, tutte le operazioni sopra descritte; -11c) doveva rimuovere i rifiuti solidi di ogni genere e specie, compresi i mozziconi di sigarette, le buste, i bicchieri e bottiglie di plastica, disseminati nelle aree esterne ed interne di ciascuna stazione ferroviaria, nonché quelli di varie specie, comprese le polveri e le ceneri disseminate nei capannoni dove erano stati allocati, riparati e puliti i locomotori diesel e le vaporiere.
Hanno lamentato: la presenza, nel sistema frenante dei treni, di materiale antiattrito contenente amianto il quale, insieme al particolato ed alle scintille, entrambi prodotti dallo sfregamento delle componenti metalliche (rectius dallo sfridio dei freni o delle ruote sulle rotaie), una volta rilasciati, si disperdevano nell'aria e venivano inalati da chicchessia; che, in ambito motoristico, meccanico, rotabile, era utilizzato, fino a tutto il 1990, il Ferodo (anagramma del nome e cognome del produttore al quale è stata aggiunta la vocale “e”), costituito da fibre tessili ed amianto, impregnate con speciali composti chimici, brevettato dal sig. Herbert Frood; la presenza di amianto nei prodotti bitumosi, in quelli cementizi, nei laterizi, nelle lastre ondulate di eternit, nelle canalette che ricoprivano i fili elettrici; la presenza di asbesto nei materiali di coibentazione dei vagoni, delle carrozze, delle caldaie, delle vaporiere e dei locomotori diesel, nonché in tutte le caldaie e le stufe installate nelle stazioni ferroviarie.
§6.3
Ciò posto, la prova testimoniale espletata su istanza degli odierni appellati e la documentazione prodotta in atti consentono di affermare come dimostrate le condizioni di nocività dell’ambiente lavorativo per come prospettate.
§6.4
In particolare, il teste escusso, Covello Pasquale, ha confermato i capitoli sub 9a, 9b e 9c, 9 e, 9 m; ha precisato, quanto a 9a), che il sig. C.R. doveva rimuovere e rimescolare manualmente, con il forcone a 9 (nove) denti, il pietrisco della massicciata ferroviaria; quanto a 9b), che doveva svitare i bulloni di congiunzione dei binari; quanto a 9c), che, utilizzando una spazzola d’acciaio, con la forza muscolare, doveva togliere la polvere, le incrostazioni, le sostanze oleose e strofinare la parte interna delle rotaie, le
c.d. ganasce ed anche i morsetti ivi installati simili a quelli raffigurati nelle foto rammostrate (cfr. doc. n.11a), immediatamente dopo, vi doveva spalmare, con un pennello, una miscela liquida denominata “piombacine”; quanto a 9e), che doveva sbullonare e levare le traverse in legno; quanto a 9m), che doveva camminare a piedi lungo il rilevato ferroviario, per circa 3-6 chilometri, per ispezionare le rotaie e per eseguire, man mano, tutte le operazioni sopra descritte; quanto alle circostanze sub 9g, 9h e 9i, afferma che lungo la linea ferrata tagliavano erbe e cespugli infestanti, spegnevano incendi di piccole dimensioni; conferma le circostanze sub 11c), escludendo che le attività ivi descritte fossero svolte anche nei capannoni.
I documenti in atti, segnatamente gli allegati 11a, 11b e 11c, danno atto delle caratteristiche dei morsetti e delle ganasce installati all’interno delle rotaie, nonché dei deviatoi ferroviari e delle scaldiglie; raffigurano, cioè, la presenza in essi di quei metalli pesanti e delle fibre di amianto che, liberati sotto forma di scintille e fumi, per effetto dello smerigliamento, dall’attrito dei rotabili sui binari, dallo sfrido dei freni, si andavano a depositare sulla massicciata dove il sig. C.R. svolgeva la propria attività di manutentore, come descritta dal teste.
D’altro canto, il perito nominato in primo grado, dopo avere sottolineato – in conformità con i dati emersi in sede di istruttoria, poc’anzi richiamati – che il sig. C.R. è venuto a contatto con il serpentino contenente amianto e con la silice cristallina libera ed ha inoltre inalato le polveri prodotte dalla movimentazione del pietrisco della massicciata e dei materiali scaricati dai vagoni ferroviari, ha rilevato che sostanze come asbesto, cromo - leghe e composti, nichel e composti, ivi presenti, sono inserite nelle tabelle allegate al DPR 1124/65 tra quelle che provocano l’insorgenza del tumore polmonare. Ha sottolineato che, secondo le più recenti acquisizioni scientifiche, l’esposizione ripetuta e prolungata a sostanze nocive o agenti inquinanti occupazionali come asbesto, IPA, nichel, cromo, arsenico inorganico, ferro, vernici e creosoto è da porre in stretta correlazione con l’insorgenza del “carcinoma squamocellulare - epidermoidale- scarsamente differenziato”.
§7
Il quarto motivo di gravame denuncia l’omessa motivazione circa le norme e le misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie ad evitare il danno, in concreto esigibili all’epoca dei fatti, che il datore di lavoro avrebbe violato nella fattispecie de qua, anche in virtù del fatto che il nesso causale tra alcune patologie e l’impiego di alcuni materiali è stata solo di recente ritenuto dalla scienza medica, sicché non poteva pretendersi da RFI l’attuazione di misure di prevenzione di situazioni non percepite come nocive.
§7.1
L’impostazione dell’appellante non merita di essere condivisa.
Orbene, << Nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 6984 del 16/03/2025).
Invero, nel caso di specie, le sostanze presenti nell’ambiente lavorativo, quale indicate nel ricorso, si rinvengono nell’allegato IV del DPR 1124/65, sicché non è vero, come afferma RFI, che solo di recente sono state percepite come nocive; il fatto che la scienza medica abbia da poco illustrato l’esistenza del nesso causale tra le stesse e la patologia che ha determinato il decesso del sig. C.R. non rileva ai fini della violazione dell’art. 2087 cc, perché ciò che importa è che, a fronte della previsione, da parte del TU inf, del carattere nocivo di una determinata sostanza, parte datoriale abbia comunque adottato le necessarie misure di prevenzione.
In altri termini, il fatto che ci sia il nesso causale proprio con la patologia tabellata rileva solo ai fini di fare scattare la presunzione legale, nel giudizio nei confronti dell’Inail, ossia nel giudizio instaurato nei riguardi dell’ente previdenziale per conseguire il riconoscimento della malattia professionale, ma non ai fini risarcitori nei confronti del datore di lavoro convenuto ai sensi dell’art. 2087 CC.
§8
Con il quinto motivo si censura la sentenza laddove è stata esclusa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., l’incidenza causale dell’abitudine tabagica del Sig. C.R. nella determinazione del danno e, di conseguenza, nel grado di responsabilità attribuibile in capo all’odierna appellante.
La doglianza è priva di fondamento perché <<In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso>> (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28458 del 05/11/2024).
In definitiva, in applicazione del principio di equivalenza causale di cui all’art. 41 cp, se la causa della patologia è l’esposizione alle sostanze tossiche presenti in ambiente lavorativo, anche come fattore concausale, la presenza della causa extralavorativa non esclude, né limita la responsabilità datoriale.
A tali consolidati principi si è uniformato il Tribunale che, a mezzo dell’accertamento peritale, come già evidenziato, ha verificato che le sostanze tossiche presenti nell’ambiente lavorativo e a cui il sig. C.R. è stato esposto, sono fattori concausali dell’insorgenza del carcinoma polmonare da cui era affetto.
§8.1
L’avere disatteso la doglianza rende peraltro superflua la disamina dell’impugnazione incidentale condizionata spiegata dagli appellati.
§9
Infine, la società lamenta l’erronea quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, con particolare riferimento ai danni iure hereditatis, per avere il Tribunale applicato il criterio equitativo puro senza alcuna motivazione: << …se il Giudice di primo grado, piuttosto che ricorrere ad un criterio di liquidazione equitativo “puro”, avesse fatto ricorso ai criteri risarcitori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano per il ristoro del danno non patrimoniale c.d. “terminale” - elaborate in modo tale da ricomprendere al proprio interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, proprio al fine di evitare il pericolo di una duplicazione delle medesime poste di pregiudizio – il risarcimento dovuto in relazione ai 373 giorni compresi tra la diagnosi della patologia fatale ed il decesso del Sig. C.R., anche operando la massima personalizzazione e senza effettuare distinzioni tra ITT e ITP, non avrebbe superato l’importo di Euro 145.013,00….>>.
Orbene, la censura è infondata perché, come espressamente affermato dal Tribunale, sono state applicate, nella quantificazione di tale voce di danno, le tabelle milanesi “comunemente in uso presso il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro attualizzate al 2024”.
§10
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell’appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con ricorso in data 29 agosto 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1305/2024, resa in data 21 giugno 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in complessivi euro 17.000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
