Tipologia: CCL
Data firma: 10 ottobre 1931
Validità: 01.01.1931-31.12.1932
Parti: Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche e Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Acqua, Gas, Elettricità
Settori: Chimici, Settore elettrico, Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche, Impiegati
Fonte: G.U. 10 luglio 1935, n. 159 P. II
Sommario:
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Verbale d'accordo Gerarchia e disciplina Riposo settimanale Passaggio dell'impiegato da uno ad altro servizio |
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Indennità testimoni Istruzione del figli Infortuni Disposizioni transitorie |
Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle seguenti aziende elettriche: Sides (ing. De Stefani e C.) (Verona), S.A. Forza Elettrica (Valeggio sul Mincio), Savi.E (Asolo). Soc. Elettrica Alto Veneto (Pieve di Cadore), Soc. Elettrica di Valdobbiadene (Valdobbiadene), Società Litoranea di Elettricità (Venezia), Soc. Elettrica Carnica (Villa Santina), P. Zanini e C. (Thiene), Soc. Idroelettrica Bellunese (Belluno), Imprese Elettriche di Riccione (Riccione), Ing. Giuseppe Dalle Ore (Valdagno), Ing. Alessandro Marzotto (S. Quirico di Valdagno), Soc. Idroelettrica della Limentra (Bologna).
Verbale d'accordo
Oggi 10 ottobre 1931 (Anno IX E.F.), in Venezia, fra il Gruppo Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche, […], e la Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Industrie Acqua, Gas, Elettricità, […], risultando le parti espressamente autorizzate a trattare dalle rispettive organizzazioni superiori, è stato approvato il seguente Contratto Collettivo di lavoro per gli impiegati delle sottoelencate Aziende Elettriche, rappresentate dal suddetto Gruppo Imprese Elettriche: 1) Sides (ing. De Stefani e C.) (Verona), 2) S. A. Forza Elettrica (Valeggio sul Mincio), 3) Savie (Asolo), 4) Soc. Elettrica Alto Veneto (Pieve di Cadore), 5) Soc. Elettrica Valdobbiadene (Valdobbiadene), 6) Soc. litoranea di Elettricità (Venezia), 7) Soc. Elettrica Carnica (Villa Santina), 8) P. Zanini e C. (Thiene), 9) Soc. Idroelettrica Bellunese (Belluno), 10) Imprese Elettriche (Riccione), 11) ing. Giuseppe Dalle Ore (Valdagno), 12) ing. Alessandro Marzotto (S. Quirico di Valdagno), 13) Soc. Idroelettrica della Limentra (Bologna).
Detto Contratto Collettivo di lavoro è costituito:
a) dal Regolamento Generale;
b) dal Regolamento Cassa Previdenza;
c) dagli accordi integrativi.
Regolamento Generale
Personale cui si applica il contratto
Art. 1. - Il presente contratto collettivo di lavoro si applica esclusivamente al personale della Società addetto in modo continuativo ai servizi amministrativi e tecnici di esercizio relativi alla produzione, trasformazione, convogliamento e distribuzione dell'energia elettrica, ed alla manutenzione ordinaria dei relativi impianti.
Detto personale comprende:
a) gli impiegati che dedicano ai suddetti servizi attività professionale tecnica od amministrativa o mista, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine;
b) il personale impiegato subalterno e gli addetti agli uffici e servizi, portieri, custodi, fattorini, uscieri, meccanici conducenti di autovetture, questi ultimi quando a giudizio della Società siano assimilati agli impiegati.
Il presente contratto non si applica quindi:
c) ai funzionari indicati dall'ultimo comma dell'art. 6 del R.D. 1 ° luglio 1926 n. 1130.
d) agli Impiegati adibiti ai lavori o servizi straordinari e cioè di costruzione, ampliamento, riparazione e manutenzione straordinaria di impianti, macchinari, materiale, centrali, cabine, edifici, linee, cavi ecc.
Tale carattere e tali condizioni dovranno chiaramente risultare dalla lettera di assunzione, dalla quale dovrà pure risultare approssimativamente il termine di tempo per cui l'impiegato viene assunto quando lo sia per servizi eccezionali o transitori;
e) alle persone alle quali, specialmente lungo le reti od in piccoli centri, sono affidati incarichi che, pur essendo attinenti ai servizi di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, non richiedono, tuttavia, prestazioni di opera continua per tutta la giornata di lavoro a favore dell'azienda, così da permettere alle persone stesse di esplicare diversamente per proprio o per altrui conto la prevalente loro attività.
Ove il personale di cui alla lettera d) sia adibito al servizi di cui al 1 ° comma del presente articolo e l 'assegnazione a detti servizi duri oltre il tempo massimo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, il dipendente conseguirà il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso e ciò dalla data di compimento del detto periodo.
Norme per l'assunzione
Art. 2. - Per l'assunzione degli impiegati saranno seguite le norme previste dalla legge e dal Regolamento sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro. La Società tanto prima quanto dopo l'assunzione, può far sottoporre l'interessato a visita medica […]
Per l'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le apposite disposizioni di legge.
Gerarchia e disciplina
Art. 6. - L'impiegato dovrà rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione tanto nel rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta..
Ordini ed obblighi
Art. 7. - Il personale è tenuto alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle altre che potranno essere emanate anche localmente dalla Società, sempre in armonia col presente Regolamento.
In particolare ogni dipendente deve:
a) tenere condotta irreprensibile;
b) mantenere contegno rispettoso verso i superiori, corretto e dignitoso nei riguardi dei colleghi, dei dipendenti e del pubblico;
c) osservare l'orario stabilito per il lavoro o turno di servizio al quale è adibito;
d) eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità e attenendosi alle istruzioni ricevute.
La mansione specifica attribuitagli non lo esonera dal prestare l'opera propria per altri lavori che gli vengano comandati, compatibilmente con la sua capacità ed attitudine;
[…]
f) tenere ordinato il proprio posto di lavoro;
g) conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli arnesi, i mobili d'ufficio messi a sua disposizione, ed in genere tutto quanto gli è affidato, non apportandovi alcuna modificazione senza l'autorizzazione dei superiori diretti e uniformandosi per ogni richiesta, registrazione, consegna, visita d'inventario degli utensili e del materiale alle norme in uso presso la Società.
Il dipendente risponderà delle perdite e dei danni che siano imputabili a sua negligenza o colpa e che gli siano stati contestati.
Assenze
Art. 9. […]
Il dipendente non può abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato.
Divieti
Art. 10. - Al personale è particolarmente vietato:
a) di attendere durante le ore d'ufficio ad altro che al lavoro assegnatogli;
[…]
e) di fumare nelle officine, negli altri locali ove ciò sia vietato dalla Direzione, come pure di introdurre negli Uffici, officine ed in qualsiasi altro locale della Società, cibi e bevande alcooliche;
[…]
f) di introdurre negli Uffici, negli altri locali, di far accedere sui lavori, sui mezzi di trasporto della Società, persone estranee o di valersi di personale, di mezzi di comunicazione, di telefoni ecc. per ragioni che non siano di servizio senza esplicita autorizzazione da parte dei superiori;
g) di permettere al personale sospeso o licenziato di introdursi o intrattenersi nei locali della Azienda, che non siano adibiti al pubblico.
Mancanze e provvedimenti disciplinari
Art. 11. - I provvedimenti disciplinari sono:
a) l'ammonizione verbale;
b l'ammonizione scritta;
c) la sospensione dal servizio e dallo stipendio per un massimo di un mese; in casi gravi detto massimo potrà essere prolungato per il tempo necessario a compiere quegli accertamenti che la natura della mancanza rendesse indispensabili per la determinazione della corrispondente punizione;
d) il trasferimento per punizione;
e) il licenziamento senza preavviso ed indennità.
[…]
I provvedimenti di cui alle lettere a) b) saranno applicati al dipendente:
I) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere a) b) e) f) g) del precedente articolo;
II) che ritardi l'inizio del lavoro o del servizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o lo abbandoni senza autorizzazione;
III) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
IV) che sia causa di guasti al macchinario, agli apparecchi, agli utensili, ed al materiale della Società o comunque trovantesi presso di essa;
V) che non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di irregolarità nell'andamento degli apparecchi stessi o dei servizi;
VI) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o che commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza degli impianti ed al normale e regolare andamento dei servizi.
I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) si applicano al dipendente:
I) che sia stato più volte punito entro l'anno per mancanze di cui sopra o se ne renda colpevole in condizioni e con conseguenze tali da accrescerne la gravità;
II) che dia disposizioni diverse da quelle date dalla Direzione;
III) che, senza regolare consenso scritto dalla Direzione, permetta ad estranei di introdursi nelle officine, cabine di trasformazione, cantieri di lavoro o di prendere posto sui mezzi di trasporto della Società.
Il licenziamento senza preavviso ed indennità si applicherà al dipendente: .
I) che si renda colpevole di qualsiasi mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di impiego;
Il) che contravvenga ai divieti di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo ;
III) che si renda colpevole di gravi omissioni o negligenze nel disbrigo delle proprie mansioni, di furti, di danneggiamenti volontari a mobili, macchinari, apparecchi, utensili, materiali, ed a qualsiasi altra cosa esistente nell'Azienda;
[...]
In ogni caso l'impiegato dovrà il risarcimento degli eventuali danni.
Orario di lavoro.
Art. 13. - L'orario di lavoro viene stabilito dalla Direzione a norma delle disposizioni di legge e delle migliori consuetudini dell'Azienda.
All'ora stabilita per l'inizio del lavoro e del servizio, l'impiegato deve trovarsi sul posto del lavoro e deve effettivamente iniziarlo senza abbandonarlo fino all'ora della cessazione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante, non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Il personale per il quale, data la specialità del suo servizio, non possa essere fissato l'orario, rientrando nelle disposizioni legislative relative al lavoro discontinuo, deve prestare la sua opera in relazione a tutte le esigenze e necessità di servizio.
Ove ne derivi per il dipendente un maggior onere gli verrà corrisposta una equa indennità a giudizio della Direzione, quando dell'onere stesso non si sia già tenuto conto nello stabilire la retribuzione, nel qual caso, nell'atto in cui questa sarà fissata, ne verrà fatta espressa menzione.
Riposo settimanale
Art. 14. - Al dipendente è concesso, a sensi di legge, un giorno di riposo ogni settimana.
Per i servizi amministrativi tale giorno sarà fatto normalmente coincidere con la domenica ; per gli altri servizi il riposo potrà cadere anche in giorno diverso, secondo i turni stabiliti, a sensi di legge, dalla Direzione, la quale si riserva il diritto di disporre spostamenti per eventuali esigenze di servizio.
I riposi settimanali cadenti in periodo di assenza (congedo, malattia, ecc.) si intendono da questa assorbiti,
[...]
Ferie annuali
Art. 15. - Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, il dipendente che abbia una anzianità di servizio di almeno un anno consecutivo presso la Società, durante il contratto di impiego, ha diritto ad un periodo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione come appresso:
per gli impiegati con anzianità di servizio :
fino a 5 anni giorni 10
da 5 a 15 anni giorni 15
da 15 a 25 anni giorni 20
oltre 25 anni giorni 30
[...] Non è ammessa rinunzia espressa o tacita delle ferie né la sostituzione di esse mediante compenso.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 18. […]
La eventuale coincidenza di un giorno festivo con un giorno di riposo, non dà però diritto ad indennità supplementari nè a giornate di riposo sostitutivo.
[…]
Lavoro notturno si considera quello compiuto dalle 22 alle 6 del mattino.
[…]
Nessun compenso spetta per il lavoro compiuto oltre l'orario normale, agli impiegati ai quali siano affidate mansioni, per le quali non sussiste limitazione d'orario ai sensi dell'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, nè ai dipendenti di cui all'ultimo comma dell'articolo «Orario di Lavoro».
Vestiario
Art. 24. - Saranno tenuti in · dotazione personale, per il personale tecnico addetto ai servizi di officina e di laboratorio le sopravesti di lavoro, e l'impermeabile per il personale soggetto a lavoro sotto la pioggia.
Infortuni
Art. 29. - I dipendenti per i quali, a sensi della legge organica per gli infortuni degli operai sul lavoro, ricorre analogo obbligo, saranno assicurati dalla Società, a termine della legge medesima.
Però la Società provvederà mediante apposita assicurazione facoltativa:
a) ad integrare, per il personale di cui al primo comma del presente articolo, la assicurazione di legge in modo che i capitali complessivamente assicurati corrispondano a 5 ed a 6 annualità di stipendio normale, rispettivamente per il caso di morte e per il caso di invalidità permanente totale ;
6) ad assicurare il personale tecnico ed amministrativo (questo ultimo in quanto sia soggetto agli stessi rischi dei tecnici) per il quale non ricorre l'obbligo di legge di cui al primo comma del presente articolo, per capitali corrispondenti a 5 ed a 6 annualità di stipendio normale rispettivamente come sopra.
La Società curerà inoltre di ottenere dall'Istituto assicuratore, che alle suddette assicurazioni facoltative siano estese le norme della legge infortuni operai in tutti i casi nei quali tali norme risultassero più favorevoli al dipendente, delle normali condizioni di polizza vigenti presso l'Istituto Assicuratore medesimo.
Le assicurazioni facoltative di cui al presente articolo saranno tuttavia prive di qualsiasi effetto qualora il dipendente od i suoi aventi causa ritenendo che l'infortunio possa involgere la responsabilità civile della Società promuovano azioni giudiziarie o si costituiscano parte civile in azioni analoghe promosse d'ufficio contro la Società o contro i dipendenti della stessa, dovendosi, in tal caso, far luogo esclusivamente alla esecuzione dalla sentenza resa dal Magistrato.
Le indennità di cui al presente articolo saranno corrisposte indipendentemente da quanto può spettare al dipendente della Cassa Previdenza Impiegati.
Agli Impiegati la cui integrità fisica aia menomata in conseguenza di infortunio sul lavoro il quale abbia causato invalidità permanente parziale e che l'Azienda ritenga, a suo esclusivo giudizio, di conservare in servizio, saranno mantenute le stesse condizioni economiche ove continuino nelle stesse funzioni, oppure applicate quelle previste dal presente regolamento per le altre categorie nelle quali detti impiegati fossero spostati. Nel caso che l'impiegato Infortunato sul lavoro non aia mantenuto in servizio oppure debba lasciarlo perchè non Intenda di accettare il proprio spostamento a categoria inferiore, avrà diritto indipendentemente dalla liquidazione spettantegli dall'Istituto Assicuratore per le conseguenze dell'infortunio, al trattamento economico stabilito dall'articolo 33, ma non al preavviso o corrispondente indennità di cui all'art. 32, entrambi del presente Regolamento.
Accordi integrativi
e) Ferie annuali
Dal periodo annuale di ferie deve intendersi escluso il giorno di riposo o festivo dal quale il periodo stesso avesse eventualmente inizio. Sono invece assorbiti i giorni di riposo e festivi intermedi.
g) Indennità speciali
Quando l'impiegato dovesse, per ordine dei suoi superiori, prolungare la sua permanenza in servizio così da essere costretto a procurarsi il necessario per il pasto, gli sarà concessa la stessa indennità stabilita per le trasferte che comprendono un pasto.
