Cassazione Penale, Sez. 4, 04 novembre 2025, n. 35894 - Obblighi di sicurezza negli scavi e delega di funzione
Fatto
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale locale, con la quale A.A. era stato condannato a una pena sospesa per il reato di cui all'art. 589, co.l e 2 cod. pen. perché, nella qualità di titolare dell'impresa P.P.appalti Srl, ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria presso il cantiere sito in via della Stazione Aurelia, per conto del Consorzio stazione Aurelia, per colpa generica oltre che per la violazione degli artt. 118, co. 2, 119, co. 1, 108, co. 1, ali. XVIII 1-5, 18, co. 1/f e 146 D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di provvedere, man mano che si procedeva nello scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno e non vigilando affinché E.E. utilizzasse i dispositivi di protezione individuale previsti e messi a disposizione, determinava il decesso dello stesso e lesioni personali inferiori a 40 giorni ad altri due operai, fatti questi ultimi improcedibili per mancanza di querela.
2. Emerge dalle decisioni conformi dei giudici dei due gradi di merito che i fatti per cui è processo sono accaduti presso un cantiere dove era in atto uno scavo che non era stato messo in sicurezza con "paratie" o "casseformi di protezione", dispositivi che avrebbero impedito al terreno di franare. In particolare, in seguito a uno smottamento che aveva intrappolato un altro dipendente, il E.E., geometra e capocantiere era sceso nello scavo, insieme ad un altro lavoratore, per prestare soccorso ma un secondo smottamento li aveva travolti e il E.E., rimasto quasi completamente sommerso, era deceduto. La Corte territoriale ha respinto le prospettazioni difensive secondo cui: a) sul posto sarebbero state presenti protezioni per il caso di eventuale discesa nello scavo; b) la vittima, capocantiere e preposto, avrebbe deciso di sua iniziativa di fare eseguire una modesta attività di scavo non programmata, della quale A.A. rimaneva all'oscuro e per di più, avendo di lì a poco un appuntamento, non avrebbe indossato alcuno strumento di protezione; c) sul posto non sarebbero stati presenti strumenti di protezione per chi si introduceva nello scavo. 3. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del A.A. affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo si deduce, cumulativamente, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui è stata ritenuta sussistente la condotta colposa ascritta all'imputato e il nesso causale tra la stessa e l'evento. L'argomentazione posta dalla Corte a fondamento del giudizio espresso si fonderebbe su due presupposti di fatto: a) non può ritenersi che la realizzazione dello scavo sia stata una iniziativa improvvisa assunta autonomamente dal capocantiere E.E.; b) è inverosimile che il E.E. abbia disposto autonomamente l'esecuzione del lavoro senza avere ricevuto indicazioni dal legale rappresentante della ditta. La difesa, in proposito, richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della individuazione del garante, nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio, essendo generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente del sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo" (Sez. 4 n. 24136 del 6 maggio 2016). Secondo la difesa, la motivazione risulta contraddittoria e fondata sul travisamento della prova sotto un duplice profilo poiché, per un verso, la sentenza non risponde alle acquisizioni processuali e omette di valutare prove connotate dal carattere della decisività e, per altro verso, motiva su fatti e circostanze che non risulterebbe fargli atti. Quanto al primo profilo, la difesa richiama le dichiarazioni di F.F., operaio che stava eseguendo il lavoro, il quale affermava che, era stata presa la decisione di realizzare un allaccio fognario e che si trattava di un "pezzettino", motivo per il quale si era deciso di eseguire quel lavoro "al volo" per espressa decisione del "geometra" responsabile del cantiere. G.G., escavatorista, ha riferito che E.E. era il capocantiere e che quel giorno si era recato sui luoghi di lavoro proprio per realizzare lo scavo. H.H., operaio - che era entrato insieme a E.E. per soccorrere F.F., ha riferito che lo scavo era iniziato quella mattina su indicazione proprio del E.E. I.I., coordinatore della sicurezza del cantiere ha riferito che lo scavo, pure previsto in progetto, non era stato programmato per quel giorno e che non gli era stato comunicato l'ingresso degli operai, che stavano lavorando "su altri fronti". Anche J.J., che aveva stilato il verbale di accertamento ha riferito che E.E. era geometra e preposto e che quel tipo di scavo non era previsto. Secondo la difesa, la prova sarebbe stata travisata "per invenzione" dato che nessuno dei testimoni avrebbe riferito di avere ricevuto dal A.A. il quale, quel giorno, contrariamente alle sue abitudini, non era presente in cantiere. Risulterebbe, dunque evidente che il lavoro eseguito non sarebbe stato commissionato dall'imputato ma, piuttosto, riconducibile alla iniziativa della persona offesa. In maniera assertiva si afferma in sentenza che "non può ritenersi che la realizzazione dello scavo sia stata una iniziativa improvvisa assunta dal E.E. e che è inverosimile che costui abbia autonomamente disposto l'esecuzione di un simile lavoro senza avere ricevuto disposizioni in tal senso dal datore di lavoro". 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della, legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato all'imputato e al nesso causale. La sentenza muove dalla violazione dell'art. 119, co. 1, D.Lgs. n. 81 del 2008 giudicando irrilevante che i lavoratori abbiano posto in essere un comportamento negligente scendendo nello scavo, così aggravando il cedimento del terreno. La sentenza ha omesso di considerare che il lavoro di scavo non era ultimato, non vi era alcuna esigenza che qualcuno scendesse nello scavo, non era necessario allestire alcuna armatura di sostegno. Da ciò discende l'insussistenza della violazione dell'art. 119 citato, oltre che l'imprevedibilità del comportamento di coloro i quali sono scesi nello scavo. Ad avviso della difesa, non sussiste un obbligo generalizzato di armare le pareti dello scavo per il fatto stesso del raggiungimento della profondità di 1,5, metri, dato che l'obbligo sorge solo nel caso in cui qualcuno debba scendere nello scavo. Il consulente di parte ha precisato che le protezioni dello scavo possono essere di diversi tipi e vengono apposte solo ove il lavoratore debba scendervi all'interno. Secondo quanto riferito dall'escavatorista lo scavo non era ancora ultimato e non si era ancora arrivati alla quota suddetta. Al contempo, secondo la difesa, una cassaforma o altro tipo di protezione era presente; come attestato dal consulente della difesa, oltre che da F.F. e da K.K., il quale ha precisato che c'era una cassaforma ma che in realtà doveva servire "nel momento in cui si accede" e che " se ne mette più d'una se il lavoratore deve camminare lungo il tracciato". Gravemente imprudenti sono stati i comportamenti assunti dapprima dall'operaio e poi dalla vittima e dall'altro operaio. L'escavatorista ha riferito che F.F. era sceso al di sotto dello scavo e che mentre scendeva è franata la terra, è rimasto incastrato e, a quel punto, L.L. e E.E., presi dal panico°sono saltati giù. Il teste ha, altresì, affermato che l'operaio era sceso nello scavo solo per raccogliere un attrezzo. Lo stesso redattore del verbale di accertamento ha precisato che nessuno doveva intervenire perché in queste situazioni si mette a repentaglio la propria vita e che involontariamente si è implementata la situazione di rischio, perché con il movimento...". 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. All'udienza, il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; l'avv. DOMENICO MARIANI, difensore delle parti civili B.B., C.C. e D.D. ha depositato conclusioni scritte e nota spese, l'avv. Giuseppe Murane difensore di A.A., anche per delega orale dell'avv. PIERPAOLO DELL'ANNO, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. La Corte territoriale ha esaminato le doglianze difensive veicolate con l'atto di appello, sostanzialmente riproposte in ricorso, muovendo dall'oggetto del contratto ossia l'esecuzione, tra l'altro, di scavi e reinterri della rete fognaria. In particolare, è stato messo in evidenza che il giorno del sinistro era in corso di realizzazione uno scavo per l'allaccio della rete fognaria, richiamando le dichiarazioni dell'operaio F.F. e quelle dell'arch. K.K. da cui è emerso che occorreva realizzare un collegamento di due pozzetti fognari di allaccio della rete fognaria. È stato evidenziato che i lavori, al momento dell'incidente non erano ancora terminati. Poco dopo l'ora di pranzo, F.F., servendosi di una scala metallica era sceso in profondità per recuperare gli attrezzi e terminare "l'ultimo pezzettino di piano". Giunto agli ultimi due o tre gradini della scalarsi era staccato un blocco di terra che lo ricopriva sia pure in parte. A quel punto E.E. e L.L. si erano introdotti all'interno dello scavo per liberare l'operaio e si era verificato un secondo movimento franoso che ricopriva pressoché completamente il capocantiere. Assume la difesa che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento della prova per invenzione laddove afferma che nessuno dei testimoni avrebbe riferito di avere ricevuto indicazioni dall'imputato. Appare necessario ricordare che si versa in ipotesi di giudizio conforme e che è precluso alla difesa riproporre tesi difensive esaminate dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), ma anche sollecitare a questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione (tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), essendo del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).
In proposito è stato rilevato che il teste G.G., nel corso del suo esame, ha riferito di essersi recato quel giorno in cantiere, appositamente per eseguire quel lavoro di scavo il che è stato ritenuto argomento idoneo a confutare la tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una iniziativa del tutto estemporanea presa dal geometra E.E. Né il ricorso si confronta con quanto affermato dai giudici di merito che hanno evidenziato come in esito all'immediato intervento degli agenti del Commissariato di P.S. M.M. constatavano all'interno di un "canale profondo" la presenza del F.F. e dell'L.L. coperti di terra dalle ginocchia in giù e un terzo lavoratore del quale si scorgevano appena le gambe. Nemmeno si confronta il ricorso con quanto evidenziato dall'ispettore del lavoro intervenuto, il quale riferiva che l'incidente era avvenuto in uno scavo a sezione obbligata, più stretto rispetto alla profondità, ossia largo 80 cm, lungo 15 metri e profondo 2,5 metriche non risultava messo in sicurezza, in quanto non erano state posizionate delle paratie o casseforme che non venivano rinvenute sul luogo, atte a prevenire il pericolo di smottamenti del terreno. Appare di tutta evidenza, dunque, che il ricorso, nell'affermare che le protezioni imposte dall'art. 119 D.Lgs. 81/2008 andrebbero apposte solo nel caso in cui lo scavo raggiunga la profondità di 1,50 metri e che, comunque, le stesse dovrebbero essere poste solo quando il lavoratore abbia necessità di scendere all'interno dello stesso, non si confronta con la previsione di cui all'art. 119 D.L.gs. 81/2008 che impone di armare le pareti "man mano" che si proceda nello scavo proprio al fine di evitare movimenti franosi delle pareti e ciò a prescindere dal fatto che i lavoratori vi stazionino o siano presenti temporaneamente. Men che meno il ricorso si confronta con le emergenze acquisite laddove attraverso la ricostruzione operata dai testimoni escussi e dalla documentazione fotografica acquisita è stato descritto uno stato dei luoghi che mal si concilia con gli argomenti difensivi. È stato, inoltre, posto l'accento sulla circostanza che nel progetto definitivo era prevista la messa in sicurezza delle pareti di scavo come quella in cui era avvenuto lo smottamento aventi una profondità superiore a 1,50 metri e il rischio era stato valutato nel piano operativo di sicurezza che prevedeva l'allestimento delle opere provvisionali, proprio al fine di scongiurare il pericolo di cedimenti del terreno. Dall'intero compendio, analiticamente passato in rassegna con valutazione che non presenta criticità né sul piano logico né della coerenza con gli elementi acquisiti, la Corte territoriale ha tratto che nello scavo, in corso di ultimazione, non erano state apposte protezioni alle pareti, idonee a prevenire ed evitare il rischio di quel cedimento che si è verificato provocando il decesso del E.E. A tal fine sono state ritenute inequivoche le dichiarazioni rese da G.G. e F.F. quanto all'assenza di presidi di sicurezza atti a prevenire il pericolo di cedimento del terreno e sono stati respinti gli argomenti difensivi secondo cui trattandosi di lavori in corso, non era necessario predisporre armature di sostegno o paratie. La Corte territoriale, inoltre, con motivazione esente da censure ha, tra l'altro, evidenziato che non era stato adempiuto l'obbligo di cui all'art. 2087 cod. civ. secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni mezzo preventivo idoneo a tutelare efficacemente l'integrità fisica del lavoratore e deve attivarsi per organizzare le attività lavorative in modo sicuro. Che poi sul posto fossero presenti delle casseforme è affermazione che, ancora una volta, non si confronta con gli argomenti spesi dalle sentenze conformi che hanno preso in esame anche le affermazioni della consulente tecnica della difesa, Arch. N.N. quale riferiva di avere riscontrato, alcuni giorni dopo l'accaduto, la presenza in cantiere di una protezione del tipo "blindo-scavo metallica" precisando che si trattava di un fatto assolutamente neutro dato che lo scavo, comunque, risultava realizzato senza l'approntamento di adeguate misure di sicurezza. In proposito è stato posto l'accento sul passaggio delle dichiarazioni della consulente secondo cui la "cassaforma c'era" ma non era là vicino e che il terreno presentava due stratificazioni, una di natura argillosa e una composta da materiale "più movimentato". Del pari aspecifica e reiterativa e l'allegazione difensivi avente ad oggetto l'estraneità del A.A. a quella attività di scavo che non sarebbe stata programmata e, anzi, sarebbe stata eseguita solo in virtù di una estemporanea iniziativa del capocantiere. In proposito è stato valorizzato il passaggio delle dichiarazioni dell'arch. K.K. secondo cui nel progetto, era contemplato proprio "quel tipo di scavo" ed è stato posto l'accento su quanto riferito dal direttore dei lavori, O.O., il quale ha spiegato che i lavori per realizzare il tratto di fognatura erano in corso, pur affermando che proprio quel giorno, il 27 maggio, non erano previste lavorazioni nel punto in cui è avvenuto l'incidente. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica né frutto di un travisamento per invenzione, di dovere escludere che la realizzazione dello scavo sia stata frutto di una improvvisa iniziativa del E.E. dato che l'escavazione era proprio funzionale alla realizzazione delle opere commissionate alla P.P., ossia il collegamento per l'allaccio alla rete fognaria, ribadendo, peraltro, l'affermazione dell'escavatorista il quale ha riferito che sin dalle prime ore del mattino si era recato in cantiere proprio per realizzare lo scavo per l'allaccio alla rete fognaria che costituiva l'oggetto dei lavori appaltati. Inoltre è stato ritenuto che la circostanza che la vittima abbia dato indicazioni in ordine allo scavo trova giustificazione nel ruolo di capocantiere, il quale impartiva agli operai le direttive dell'impresa. Il fatto poi che quel giorno A.A. non si fosse portato in cantiere non è stato ritenuto argomento idoneo ad escludere la sua responsabilità anche in virtù delle dichiarazioni rese dal teste L.L. secondo cui "egli era spesso in cantiere". Ancora, la mancata annotazione nel giornale dei lavori (laddove è riportata una lavorazione di escavazione nel comparto R4 del cantiere, zona diversa da quella in cui è avvenuto l'incidente) non è stata ritenuta dirimente alla luce delle considerazioni sopra richiamate. Compiutamente la Corte ha analizzato le doglianze espresse rispetto alla iniziativa che F.F. avrebbe assunto di scendere nello scavo per recuperare gli attrezzi, rilevando che lo stesso ha riferito nel corso del suo esame che doveva rifare "l'ultimo pezzettino di piano", dunque doveva concludere il lavoro, il che rispondeva ad esigenze connesse all'attività lavorativa. Senza alcuna illogicità è stato evidenziato che la misura di protezione omessa era proprio destinata a prevenire il pericolo di cedimento del terreno nel caso di una discesa nello scavo, per qualunque esigenza di lavoro, e in ogni caso assicurare la necessaria sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Nel cantiere, le opere in corso di realizzazione erano state commissionate alla A.A., società datrice di lavoro del F.F. che aveva dato in subappalto alla P.P., società alle cui dipendenze lavoravano E.E. e L.L. l'esecuzione degli scavi e dei reinterri della rete fognaria. Vi era, dunque, una collaborazione tra i dipendenti delle due società le cui lavorazioni interferivano nel cantiere al quale era preposto il E.E. 3. Quanto all'intervento imprudente di L.L. e della vittima, circostanza pure evidenziata dall'isp. Omissis, deve rilevarsi che si tratta di circostanze non idonee ad escludere la responsabilità del A.A.. È noto che il datore di lavoro è responsabile anche nel caso in cui la vittima, nell'espletamento delle sue mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile, e delle irrilevanti avesse indossato l'equipaggiamento, ponendosi al più quale concausa della condotta colposa del datore di lavoro la cui responsabilità non è esclusa dalla condotta negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento poiché secondo quanto ritenuto dalle sentenze conformi, se fossero state adottate le misure precauzionali, con alta probabilità logica, l'evento non si sarebbe verificato. Con argomenti del pari logici, nel solco dei principi giurisprudenziali in subiecta materia, la Corte territoriale ha ritenuto che la qualità di preposto non abbia escluso la responsabilità del A.A. in relazione agli obblighi su di lui incombenti quale datore di lavoro, mancando, tra l'altro, prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferita con pienezza di poteri e autonomia decisionale, precisando ulteriormente che le responsabilità del preposto sono circoscritte in ragione del suo ruolo di esecutore delle direttive impartite dal datore di lavoro che è titolare di una posizione autonoma di garanzia e ha l'obbligo di adottare le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute all'imputato sul presupposto della carenza di elementi di segno positivo suscettibili di apprezzamento e con congrui richiami giurisprudenziali. Né le stesse sono state ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del trattamento sanzionatorio avendo la Corte evidenziato che la pena irrogata corrisponde al minimo edittale.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili B.B., C.C. e D.D. che liquida in complessivi Euro quattromilaottocento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025.
