Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: novembre 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Camera Commercio Romagna e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, RSU
Comparti: P.A., Camera Commercio Romagna
Fonte: servizi.romagna.camcom.it
Sommario:
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Premessa |
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Art. 15.1 – Compensi di cui all’art. 43 della legge 449/1997 |
Contratto collettivo integrativo (CCI)
Parte normativa 2023/2025 – Parte economica 2023
Premessa
La presente intesa, riguardante le materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa, a livello di Ente, ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (di seguito Camera della Romagna), accompagnando l’evoluzione in atto per tale ruolo all’interno di uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, dalle responsabilità, dalla velocità di azione, per rispondere alle esigenze dell’amministrazione pubblica e dell’utenza camerale in tempi adeguati.
Nel quadro dello sviluppo di una coerente e organica politica del personale le nuove relazioni sindacali, così come definite dagli artt. 5, 6 e 7 del CCNL 16.11.2022, costituiscono un tema di assoluto rilievo e sono impostate sul coinvolgimento, sul dialogo, sull’informazione trasparente e tempestiva, sul massimo rispetto reciproco dei ruoli della parte pubblica e di quella sindacale.
La presente intesa scaturisce quindi dalla volontà delle parti di realizzare – per le materie oggetto di contrattazione così come previsto dai vigenti CCNL – un “disegno” omogeneo all’interno delle più ampie politiche di gestione del personale e si basa sui principi:
- di corrispondenza tra organizzazione delle aree, finalizzata a conseguire evidenti e rilevabili miglioramenti quali-quantitativi dell’azione della Camera della Romagna, secondo criteri di innovazione, efficienza, efficacia ed economicità e corresponsione delle varie retribuzioni di posizione e risultato;
- di fornire alla struttura un’ulteriore opportunità di razionalizzazione della propria azione, non rigidamente compressa in schemi ed in posizioni non più mutabili una volta conseguite, attraverso l’utilizzo di sistemi di “valutazione delle posizioni e risultato” coerenti;
- d’impostare l’intesa sulle materie previste dall'art. 7 CCNL quale naturale sviluppo e conseguenza delle fasi di informazione e confronto sulle materie previste dal CCNL stesso.
La presente intesa, dopo le fasi d'informazione e confronto definite dal CCNL per specifiche materie individuate dallo stesso CCNL, è stata affrontata in un'unica sessione negoziale, su tutte le materie oggetto di contrattazione presenti in questa Camera di commercio e definite dai vigenti CCNL.
Titolo I – Disposizioni generali
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e obiettivi
1. Il presente CCI disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.
Art. 2 – Materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa
1. Le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa che interessano l’Ente sono dettate dal vigente CCNL 16/11/2022. Le stesse sono come di seguito indicate, a titolo meramente ricognitivo, con riferimento alle apposite clausole contrattuali collettive nazionali di lavoro che le identificano:
Art. 7 CCNL 16/11/2022 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie
Comma 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del presente CCNL;
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 82, comma 2;
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore);
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL;
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL;
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi;
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato 3
degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all’art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell’art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Fondo risorse decentrate: utilizzo
Comma 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziate, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.
Art. 81 CCNL 16/11/2022 - Differenziazione del premio individuale
Comma 1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 80, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
Comma 2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
Comma 3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.
Art. 3 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1. Il presente contratto integrativo, redatto ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 16.11.2022, si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato – e con contratto di formazione e lavoro.
[…]
Titolo II – Trattamento economico del personale
Capo IV – Fattispecie, criteri, valori e procedure per individuare e corrisponderei compensi relativi alle indennità
Art. 12 – Criteri generali di riferimento per il riconoscimento di istituti indennitari
(art. 7, comma 4, lett. d), e), f) e w), del CCNL 21.05.2018)
1. Con il presente Contratto Collettivo, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa necessarie per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni di lavoro effettivamente rese e aventi le caratteristiche legittimanti il relativo ristoro economico. Le stesse non competono, di norma, in caso di assenza dal servizio.
3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili professionali e le aree d’inquadramento, essendo, le indennità, riconoscimenti ristorativi collegati, esclusivamente, alle modalità di assolvimento della prestazione.
4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza di ciascun Dirigente/EQ delegata che gestisce la singola risorsa umana assegnata.
5. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare la contestuale erogazione di due o più indennità al medesimo titolo, pertanto, a ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale diversa in termini di presupposti di riconoscimento.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato costantemente e, comunque, con cadenza periodica, almeno mensile, a cura del competente Dirigente/EQ delegata e, in caso di variazione delle condizioni di riconoscimento, tempestivamente comunicato al Servizio Risorse Umane.
Art. 13 – Indennità per le condizioni di lavoro
(art. 70-bis CCNL 21.05.2018)
(art. 7, comma 4, let. d), del CCNL 16.11.2022)
1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano attività disagiate, continua e diretta esposizione a rischi, ivi compresi quelli definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), nonché maneggio di valori, viene corrisposta un’unica indennità, commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle suddette attività, secondo le seguenti misure e modalità.
2. La configurazione dell’indennità deve tenere conto dei criteri, così come definiti dall’art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018 e dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative, come di seguito esplicitate, che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente:
- esecuzione di prestazioni lavorative che comportino l’esposizione, in modo costante e rilevante, a fattori di effettivo disagio;
- esecuzione di prestazioni lavorative che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale del lavoratore, indipendentemente dall’area o dal profilo professionale di appartenenza;
- esecuzione di prestazioni lavorative che comportino maneggio di valori di cassa.
3. Il sistema di valorizzazione dell’incidenza delle predette causali erogative, ai sensi della lett. a), del comma 4, dell’art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, viene ripartita su ciascun fattore di esposizione:
a) Disagio: max 5,00 euro
b) Rischio: max 5,00 euro
c) Maneggio valori: max 5,00 euro
5. La misura dell’indennità è definita sulla base dei seguenti criteri:
• verifica dell’effettivo espletamento o meno dell’attività esposta a disagio, rischio o maneggio valori;
• caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali dell’Ente e degli specifici settori di attività
L’indennità è riconosciuta per la singola giornata di effettiva prestazione lavorativa, per cui non può essere attribuita in caso di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo o causale di assenza essa sia dovuta. In caso di assenza oraria nella giornata lavorativa, l’indennità viene, comunque, riconosciuta se spettante.
6. Tale indennità si applica a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Fino a tale data saranno corrisposte le indennità per le condizioni di lavoro previste allo stesso titolo nel CCI precedente.
7. Ai fini applicativi della presente indennità si individuano, di seguito, i contenuti dei singoli fattori espositivi che devono sussistere per il riconoscimento del beneficio economico:
A) Attività esposte a situazioni di disagio:
1. Il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) che non coincide con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento. Trattasi, pertanto, di una condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari.
2. Per essere disagiata la prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi camerali, deve evidenziare condizioni sfavorevoli, ai fini del recupero psico-fisico di luogo, tempi e modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.
■ Disagio in caso di interventi per urgenze al di fuori dell’orario normale di lavoro (ad esempio chiamate della vigilanza per guasti, allarme, ecc.) euro 5,00 per evento
B) Attività esposte a situazioni di rischio:
1. Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati e comunque i rischi così come definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e inseriti nel D.V.R. dell’Ente:
- esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.;
- esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc.;
- esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc., anche non permanenti;
- esposizione a immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi alla salute;
- esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, ecc.;
- esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute;
- esposizione a rischio di usura psico-fisica particolarmente intensa;
- esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc., connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.
2. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano diretta esposizione a rischi suddetti compete un’indennità di euro 3,00 per giorno di effettiva esposizione alle stesse e viene erogata semestralmente a consuntivo.
3. L'individuazione dei dipendenti cui spetta l'indennità in oggetto, nel rispetto dei suddetti criteri, sarà effettuata dai Responsabili di Servizio.
C) Attività che comportano il maneggio di valori […]
Titolo III – Disposizioni applicabili a particolari tipologie di lavoro
Capo I – Disposizioni applicabili a particolari tipologie di lavoro
Art. 19 – Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente
(art. 7, comma 4, let. n), del CCNL 16.11.2022)
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 8, del CCNL 21.05.2018, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’Ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna area, fino ad un ulteriore 10%.
2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:
- rave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;
- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;
- situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a),
b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Art. 20 – Lavoro straordinario e banca delle ore
(art. 7, comma 4, lett. o) e s), del CCNL 16.11.2022)
1. In applicazione degli artt. 32 e 33 e art. 7, comma 4, lettere o) e s) del CCNL 16.11.2022, le parti concordano che:
a) il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario non può superare le 180 annue, salvo casi eccezionali dovuti a situazioni emergenziali di assoluta necessità, per i quali il limite massimo comunque inderogabile è fissato in 250 ore annue;
b) il limite complessivo annuo di ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, che possono confluire nella banca delle ore non può eccedere il limite individuale di 40 ore.
Art. 21 – Flessibilità dell’orario di lavoro
(art. 7, comma 4, let. p), del CCNL 16.11.2022)
1. In applicazione dell’art. 7 comma 4, lettera p), del CCNL 16.11.2022 al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile.
2. Le parti concordano i seguenti criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:
- definizione di una fascia di flessibilità, che preveda la possibilità di posticipare l’orario di entrata mattutino e posticipare o anticipare quello di uscita e di entrata nell’orario pomeridiano;
- detto istituto deve essere fruito tenendo conto dell’inizio dell’attività lavorativa nei confronti dell’utenza e della necessità di essere operativi sin dall’inizio della medesima.
3. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, dopo specifica richiesta della persona e autorizzazione della dirigenza, sono favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile - anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime previsto per la generalità dei dipendenti e compatibilmente con le esigenze di servizio - i dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 36 CCNL 16.11.2022 e coloro che presentino un’istanza adeguatamente motivata.
Art. 23– Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi
(art. 7, comma 4, lett. t), del CCNL 16.11.2022)
[…]
3. L’eventuale ricorso a forme di appalto, decentramento ed esternalizzazione di servizi da parte dell’Ente, che comunque interessa esclusivamente attività non strategiche, con minori prospettive di sviluppo ed a minore valore aggiunto, è accompagnato da uno specifico programma di riconversione professionale interna del personale adibito ai servizi stessi, allo scopo di agevolarne la collocazione sulle nuove e diverse linee di attività dell’Ente.
Art. 24 – Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 7, comma 4, lett. m), del CCNL 16.11.2022)
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti.
2. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si continuerà ad assicurare, nel tempo, l’attuazione della normativa in materia secondo le indicazioni del documento di valutazione dei rischi, a tal fine costantemente aggiornato. In particolare, attraverso le specifiche riunioni previste dalla normativa generale in materia e con il contributo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verranno individuate le priorità di azione che garantiscano nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro.
3. Gli interventi di formazione ed informazione del personale saranno svolti con cadenza periodica ed in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, in modo da garantire un adeguato e continuo grado di aggiornamento. Con lo stesso intento verranno gestite la formazione specifica per il personale addetto alle misure antincendio ed al primo soccorso e le esercitazioni generali per le situazioni di emergenza.
4. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
5. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
6. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente e si impegna altresì a garantire l’informazione e la formazione rivolte a tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi, compresi quelli correlati allo stress-lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
