Tipologia: Ipotesi Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 5 novembre 2025
Validità: 01.01.2026 - 31.12.2028
Parti: Confcommercio e Manageritalia
Settori: Commercio, TDS, Dirigenti
Fonte: cafpatronatocdl.it


Sommario:

 

Premessa
Articolo 1 - Ambito di applicazione del CCNL e contrasto al dumping contrattuale
Articolo 2 - Aumenti retributivi
Articolo 3 - Minimo contrattuale mensile
Articolo 4 - Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)
Articolo 4 bis
Articolo 5 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
Articolo 6 - Garanzia Infortuni Pastore
Articolo 7 - Agevolazioni contributive
Articolo 8 - Dirigente Temporaneo

 

Articolo 9 - Invecchiamento Attivo
Articolo 10 - Formazione e aggiornamento professionale
Articolo 11 - Politiche attive per la ricollocazione
Articolo 11 bis
Articolo 12 - Genitorialità
Articolo 13 - Gravi patologie
Articolo 14 - Pari opportunità e trasparenza retributiva
Articolo 15 - Decorrenza e durata
Allegato A


Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi

L’anno 2025, il giorno 5 del mese di novembre in Roma, tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - Confcommercio - Imprese per l’Italia e Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Premesso che:
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, sottoscritto da Confcommercio - Imprese per l’Italia e Manageritalia, conferma la centralità del terziario di mercato come motore di crescita, innovazione e occupazione qualificata per il Paese;
le Parti riconoscono che la forza del terziario risiede nella capacità delle imprese e dei dirigenti di affrontare insieme i processi di trasformazione economica, tecnologica e sociale, contribuendo alla competitività del sistema produttivo e al benessere collettivo;
alla base di questa intesa si riafferma il valore della bilateralità come principio fondante della contrattazione collettiva: un modello di partecipazione e corresponsabilità che, attraverso i fondi e gli enti del sistema Confcommercio - Manageritalia, garantisce tutele, welfare, formazione e politiche attive per la dirigenza e per le imprese. La bilateralità rappresenta un pilastro di equilibrio e innovazione, capace di tradurre la cooperazione tra le Parti in strumenti concreti di sviluppo sostenibile, equità e solidarietà intergenerazionale;
con il rinnovo del presente CCNL, le Parti ribadiscono l’impegno comune a valorizzare e diffondere il contratto, contrastando ogni forma di dumping contrattuale e promuovendo una cultura del lavoro manageriale basata su competenza, responsabilità e merito;
tutto ciò premesso si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 12 aprile 2023 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi Direttivi delle parti contraenti.

Articolo 1 - Ambito di applicazione del CCNL e contrasto al dumping contrattuale
1. Le Parti concordano di istituire un osservatorio permanente, anche tramite il coinvolgimento di professionisti ed esperti esterni, al fine di valutare possibili adeguamenti delle definizioni presenti all’articolo 1 (Applicabilità) ed, eventualmente, aggiornare tale declaratoria, includendo nuove professionalità strategiche con elevate competenze e responsabilità, anche al fine di garantire diritti, trasparenza e strumenti ai dirigenti che operano in contesti trasformati o in trasformazione derivanti da processi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale.
2. Altresì le Parti si impegnano ad attivare congiuntamente ogni utile iniziativa volta ad assicurare la piena e corretta applicazione del presente contratto collettivo in tutte le sue disposizioni, contrastando l’utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e alle regole proprie del sistema contrattuale, al fine di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle aziende rappresentate.

Articolo 6 - Garanzia Infortuni Pastore
[…]
Le Parti concordano, altresì, di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’articolo 18 come segue:
“Art. 18 - Malattia e infortunio
... omissis ...
7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri, nelle modalità definite nei Contratti di assicurazione stipulati dall’Associazione Pastore, previsti dall’art. 28 comma 2, quanto segue:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
7bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b) del comma 7 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale. ... omissis ...”.

Articolo 12 - Genitorialità
Al fine di contrastare il fenomeno della denatalità nel nostro Paese, promuovere un ruolo maggiormente attivo dei padri e dare sostegno alle neomamme facilitando il loro rientro al lavoro, le Parti si impegnano a sostenere il programma “Un Fiocco in Azienda” sulla base di specifiche intese che saranno formalizzate a latere del presente accordo.

Articolo 13 - Gravi patologie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 19 del CCNL 12 aprile 2023 viene aggiunto il seguente comma 4bis:
“4.bis. Per i dirigenti che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 luglio 2025, n. 106, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa FASDAC”.

Articolo 14 - Pari opportunità e trasparenza retributiva
Facendo seguito alla Dichiarazione a verbale in calce all’articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l’equità, l’inclusione e la trasparenza retributiva, con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento dell’attività lavorativa con la vita familiare.

Letto, confermato e sottoscritto.