Tipologia: Contratto collettivo aziendale di lavoro
Data firma: 18 maggio 1935
Validità: 01.01.1935 - 21.04.1937
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese di Comunicazioni Elettriche e Federazione Nazionale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni Elettriche
Settori: Servizi, TLC, SET, V Zona
Fonte: G.U. 14 novembre 1935, n. 265 - P. II
Sommario:
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Parte I Personale di commutazione |
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Parte II Personale operaio |
Contratto collettivo aziendale di lavoro per il personale di commutazione e oli operai alle dipendenze della Società S.E.T. concessionaria dei servizi telefonici della 5ª Zona (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di commutazione e gli operai alle dipendenze delle società telefoniche concessionarie di zona)
L'anno 1935-XIII, il giorno 18 del mese di maggio, in Napoli, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Imprese di Comunicazioni Elettriche […], e la Federazione Nazionale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni Elettriche, […], si è stipulato il presente contratto collettivo aziendale, integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il 16 marzo 1933 e pubblicato, per estratto nella Gazz. Uff. del Regno del 20 aprile 1933-XI, n. 93, parte 2°, e per intero nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni 21 aprile 1935, Fasc. 87, da valere per il personale di commutazione ed operaio dipendente dalla Società S.E.T. Concessionaria dei servizi Telefonici della V Zona.
Il presente contratto collettivo economico aziendale ai divide in due parti. La prima si riferisce al personale di commutazione, la seconda al personale operaio.
Parte I Personale di commutazione
Orario di lavoro e minimi di retribuzione
Art. 2. - La durata di lavoro del personale di commutazione sarà di 42 ore settimanali ripartite normalmente in 7 ore giornaliere […]
Turni di servizio
Art. 4. - L'orario di lavoro può essere continuativo od interrotto in due turni, secondo che venga stabilito dalla Società nell'interesse del servizio.
Ogni turno non potrà essere inferiore alle ore 2.
Lavoro straordinario
Art. 5. - Nessun dipendente può rifiutarsi di compiere, entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, ed ove esistano, dagli accordi interconfederali ed interfederali, lavoro o servizio straordinario,
festivo o notturno, tutte le volte che ne sia richiesto, salvo il caso di impedimento giustificato di cui all'art. 13 del contratto nazionale.
Al dipendente che sarà comandato a prestare servizio le domeniche e i giorni festivi non compresi in regolari turni di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normale, la percentuale stabilita dall'art. 10 del contratto nazionale per il lavoro straordinario per tutte le ore di servizio prestato in tali giorni, fermo restando il riposo compensativo settimanale.
Divisa
Art. 8. - Al personale femminile al quale la Società prescrivesse il grembiule e al personale maschile al quale prescrivesse il camiciotto, la Società fornirà la stoffa una volta all'anno e il personale
provvederà a sua cura e spese alla confezione secondo il modello stabilito dalla Società e provvederà a mantenerlo con la massima cura.
La Società si riserva la facoltà di far sostituire in qualsiasi momento gli indumenti stessi nel caso in cui questi non siano sufficientemente decorosi, addebitando in tal caso al personale responsabile! e di trascuratezza la spesa relativa.
Indennità di malaria
Art. 9. - Al personale dipendente che da zona non malarica viene comandato o trasferito in Comune il cui abitato sia dichiarato malarico sarà corrisposta una indennità. di L. 2 giornaliere.
Se successivamente sarà traslocato in altro Comune il cui abitato sia dichiarato malarico, conserverà l'indennità suddetta.
Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 12. - Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli saranno osservate le disposizioni di legge.
Parte II Personale operaio
Orario di lavoro e minimi di paga
Art. 2. - La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere […]
Turni di servizio
Art. 4. - L'orario di lavoro può essere continuativo o interrotto in due turni, secondo che venga stabilito dalla Società nell'interesse del servizio. Ogni turno non potrà essere inferiore alle due ore.
Per il servizio degli autisti camionisti e dei custodi l'orario non potrà superare le 60 ore settimanali e le 10 giornaliere. Per gli autisti e camionisti però addetti a servizi che non rientrano nelle attribuzioni della propria qualifica, la durata del lavoro resta fissata come per tutti gli altri operai.
Quando l'operaio è comandato a prestare servizio di notte, non compreso in regolari turni di lavoro, gli sarà corrisposta una indennità fissa di L. 5 per notte, ovvero la misura proporzionale di tale somma quando la prestazione abbia durata inferiore.
Lavoro straordinario
Art. 5. - Nessun dipendente può rifiutarsi di compiere entro i limiti e nei casi consentiti dalla legge, ed ove esistano, dagli accordi interconfederali ed interfederali, lavoro o servizio straordinario, festivo o notturno, tutte le volte che ne sia richiesto salvo il caso di impedimento giustificato di cui all'art. 13 del contratto nazionale.
Al dipendente che sarà comandato a prestare servizio le domeniche e i giorni festivi non compresi in regolari turni di lavoro, sarà corrisposta, oltre alla paga normale, la percentuale stabilita dall'art. 10 del contratto nazionale per il lavoro straordinario per tutte le ore di servizio prestato in tali giorni, fermo restando il riposo compensativo settimanale.
Divisa
Art. 9. - La Società è tenuta a provvedere a proprie spese al vestiario uniforme costituito:
Operaio di Centrale: camiciotto o combinazione.
Operaio in genere: combinazione e berretto con sigla.
Autisti: divisa completa e spolverino, giacca di pelle ogni 4 anni.
Commessi e fattorini: divisa completa.
Indennità di malaria
Art. 10. - Al personale dipendente che da zona non malarica viene comandato o trasferito in Comune il cui abitato sia dichiarato malarico sarà corrisposta una indennità di L. 2 giornaliere.
Se successivamente sarà traslocato in altro Comune il cui abitato sia dichiarato malarico, conserverà l'indennità suddetta.
Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 13. - Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli saranno osservate le disposizioni di legge.
