Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1935
Validità: 01.07.1935 - 30.06.1938
Parti: Confederazione Fascista degli Industriali e Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria
Settori: Industria
Fonte: G.U. 14 novembre 1935, n. 265 - P. II

Sommario:


Contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali.

L'anno 1935-XIII, il giorno 23 giugno in Roma, la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, […] e la Confederazione Fascista degli Industriali, […], in applicazione del deliberato del Gran Consiglio del Fascismo sulla settimana delle 40 ore, hanno stabilito quanto segue allo scopo di rendere tale orario permanente.

Art. 1. - La durata normale di lavoro degli operai rappresentati dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria e dipendenti da aziende ed imprese industriali, artigiane, e cooperative rappresentate dalla Confederazione Fascista degli Industriali e dalle Federazioni di aziende cooperative ad essa aderenti, a cui si applica la legge sull'orario di lavoro, è di 40 ore settimanali per le attività non continuative e di 42 ore settimanali per le attività che si svolgono in modo continuativo.
Quando la durata del lavoro sia da calcolare su di un periodo eccedente la settimana, le Federazioni Nazionali determineranno il periodo di tempo al quale la durata media del lavoro settimanale va riferita.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull'orario di lavoro per quanto riguarda le persone a cui si applica, i lavori preparatori e complementari, i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le esigenze tecniche o stagionali, i casi di forza maggiore, salvo stipulazioni più favorevoli da parte delle Organizzazioni Sindacali competenti sia per quanto riguarda le deroghe e le eccezioni, sia per quanto riguarda il numero di ore di superamento dell'orario normale.
Per le attività cui non si applica la legge sugli orari di lavoro, le competenti Associazioni Nazionali degli Industriali e dei Lavoratori dell'Industria esamineranno la possibilità di una riduzione degli orari di lavoro e procederanno alla stipulazione degli accordi relativi.
Il lavoro straordinario è regolato dalle norme dell'art. 2.

Art. 2. - Nei casi di effettuazione di lavoro eccedente i limiti di cui all'art. 1 per gli operai a cui essi sono applicabili, il datore di lavoro è tenuto a dame comunicazione entro le 24 ore dall'inizio del lavoro stesso alla propria Organizzazione locale. Questa ne darà a sua volta immediata notizia alla corrispondente Organizzazione dei prestatori d'opera, comunicando le ragioni che a giudizio del datore di lavoro non consentono di provvedere attraverso l'assunzione di nuovi operai.
Qualora le Organizzazioni riconoscano infondate le ragioni medesime, disporranno per la cessazione del lavoro eccedente i limiti suddetti.
In caso di disaccordo deciderà l'Ispettorato Corporativo.
Il lavoro come sopra effettuato che supera l'orario normale massimo ai sensi di legge e dei vigenti contratti collettivi, sarà retribuito con la maggiorazione stabilita dai contratti collettivi o in difetto, dalla legge.
Per il lavoro compiuto tra le 40 ore e l'orario normale di cui sopra è stabilito a carico del datore di lavoro il versamento del 5% alla Cassa Nazionale per Assegni Familiari, fermo restando quello stabilito con l'accordo 1° dicembre 1934.

Art. 3. - Le eventuali questioni circa la possibilità di effettuazione dell'orario ridotto in relazione:
a) alla disponibilità della mano d'opera avente i requisiti necessari per le lavorazioni cui deve essere adibita;
b) all'esistenza della adeguata consistenza numerica degli operai adibiti alla azienda, o alle singole lavorazioni presso l'azienda;
c) alla inapplicabilità del suindicato orario ridotto a causa di speciali ragioni tecnico-economiche; saranno risolute mediante la procedura stabilita nell'art. 2.
Le categorie operaie di cui alla lettera c), per le quali non sia possibile dal punto di vista tecnico-economico la riduzione dell'orario di lavoro, saranno determinate a mezzo di accordi fra le Federazioni Nazionali competenti.

Art. 4. - Quando i salari sono fissati in misura settimanale o ultrasettimanale, o quando, nel caso in cui la riduzione di orario di cui all'art. I si effettui attraverso la riduzione dell'orario giornaliero, sono fissati per giornata, i salari stessi verranno proporzionati all'orario ridotto.

Art. 5. - Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 1° luglio 1935-XIII e resterà in vigore fino al 30 giugno 1938, intendendosi rinnovato per un anno e cosi di seguito, qualora non disdetto da una delle parti stipulanti tre mesi prima della scadenza.