Tipologia: CIA
Data firma: 24 ottobre 2025
Validità: 24.10.2025 - 30.06.2028
Parti: Blue Assistance e RSA/Fisac-Cgil, Fna, First-Cisl, Uilca, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Blue Assistance
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:

 

Premessa - Responsabilità sociale d’impresa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
Art. 2 - Difesa della salute
Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
Art. 4 - Orario a tempo parziale
Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Art. 5 - Ferie, permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite e permessi ex art. 39 CCNL
Art. 5 bis - Permessi retribuiti e aspettative
Art. 6 - Trattamento dei lavoratori in trasferta
Art. 7 - Buono pasto
Art. 8 - Premi aziendali
Art. 9 - Polizze infortuni e IPM
Art. 10 - Polizza vita
Art. 11 - Polizze dipendenti
Art. 12 - Trattamento previdenziale
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
Art. 14 - Assistenza malattie
Art. 15 - Crescita professionale
Art. 16 - Auto funzionari
Art. 17 - Mutuo casa
Art. 17 bis - Prestito per gravi motivi e prestito per ristrutturazione alloggio
Art. 18 - Mobilità sostenibile
Art. 19 - Alloggi in locazione
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Informazione
Art. 22 - Indennità di cuffia
Art. 23 - Decorrenza e durata
Nota transitoria - Linguaggio inclusivo

 

Allegati
Allegato 1 Orario di lavoro per il personale di cui alla disciplina speciale, parte I del vigente CCNL
Allegato 1/A Orario flessibile
Allegato 1/B Orario flessibile per il personale a tempo parziale
Allegato 2 Turni per il personale di cui alla disciplina speciale, parte III del vigente CCNL
Allegato 3/A Assistenza malattie dipendenti fino al 6° livello retributivo
Allegato 3/B Assistenza malattie funzionari
Allegato 4 Verbale di accordo 6 Luglio 2001
Allegato 5 Accordo del 27/9/2001
Allegato 6 6 giugno 2003
Allegato 7 Mutuo casa
Allegato 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Procedura elettorale
Allegato 9 Accordo in tema di responsabilità sociale
Allegato 10 Accordo su anzianità a livello di gruppo - D.Lgs. 23/2015
Allegato 11 Accordo su lavoro agile
Allegato 11 bis Verbale di accordo su lavoro agile Centrale operativa di Blue Assistance 9/7/2024
Allegato 12 Dichiarazione delle parti in merito all’associazione seniores Reale Group
Allegato 13 Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro
Allegato 14
Allegato 15 Verbale di accordo sulla reperibilità
Allegato 14 new Sospensione volontaria dell’attività lavorativa per necessità di assistenza a figli con disabilità


Contratto Integrativo Aziendale Blue Assistance spa

Il giorno 24/10/2025, tra Blue Assistance spa […], con l’assistenza […] della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Blue Assistance spa, con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni: Fisac/Cgil […], Fna […], First/Cisl […], Uilca […], Snfia […], si è convenuto quanto segue:

Premessa - Responsabilità sociale d’impresa
Le Parti concordano sull’importanza di conciliare gli obiettivi economici aziendali con quelli sociali ed ambientali. Ritengono che le scelte industriali debbano tenere prioritariamente in considerazione le ricadute sui lavoratori, sull’ambiente, sulla comunità, sulle istituzioni locali, sui collaboratori e sui fornitori.
Le Parti riaffermano il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori di Blue Assistance e del Gruppo, l’obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile, oltre che strategico, per lo sviluppo dell’impresa e delle qualità dei singoli. Le Parti condividono l’opportunità di individuare forme di dialogo, coinvolgimento specifico e percorsi condivisi sui temi di Responsabilità Sociale nei riguardi delle Organizzazioni Sindacali, in quanto rappresentanti delle persone che lavorano in Azienda.
In coerenza con tali presupposti le Parti ritengono fondamentale il dialogo con i portatori di interesse, il rispetto degli accordi e l’implementazione delle manifestazioni già sperimentate di responsabilità sociale, quali ad esempio la flessibilità oraria per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (orario flessibile, tempo parziale, lavoro a distanza, lavoro agile), l’abitazione (alloggi in locazione/mutuo casa), l’attenzione alle questioni di genere (commissione pari opportunità), la tutela della salute (polizza infortuni e malattie), le soluzioni specifiche per il personale portatore di handicap, le politiche a favore dei lavoratori studenti, il trasporto eco-sostenibile (uso della bicicletta e del trasporto pubblico) e la formazione continuativa per tutti i dipendenti.

Art. 1 - Sfera di applicazione
1.1. Il presente accordo aziendale si applica con decorrenza dalla data di firma, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, al Personale non Dirigente di Blue Assistance spa, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente CCNL Ania «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione».

Art. 1 bis - Salvaguardia dell’occupazione
[…]
1bis.4 La Società, una volta all’anno entro il 30 giugno, fornirà alle RSA informazioni sulle esternalizzazioni in atto al 31 dicembre dell’anno precedente.
1bis.5 La Società si adopererà a contenere il ricorso al lavoro straordinario e a monitorare con le RSA gli andamenti del fenomeno e fornirà, di norma, con cadenza trimestrale alle RSA un prospetto riassuntivo delle ore di straordinario effettuate dai dipendenti.
Nota a verbale
Le Parti convengono di recepire l’accordo del 22/2/2016 su “anzianità a livello di Gruppo - D. Lgs. 23/2015” nell’Allegato 10 del presente CIA.

Art. 2 - Difesa della salute
2.1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 173 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza sono previste una volta all’anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e carico dell’Impresa nell’ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. 81/2008.
2.2. Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma del vigente CCNL viene aumentato di sei mesi.
2.3. Le parti convengono che in materia di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza si applica quanto previsto nell’Allegato 8.
2.4. Le parti si impegnano ad effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato, così come previsto ex Decreto Lgs. 81/2008, estendendola alla valutazione approfondita, di secondo livello, e comprensiva dei rischi psicosociali, in base agli strumenti tempo per tempo validati scientificamente come più idonei alla realtà organizzativa aziendale, coinvolgendo gli RLS nell’individuazione del percorso metodologico da adottare.
Per la condivisione dei temi sopra esposti sarà previsto un incontro annuale fra Direzione Generale e RSA, con la partecipazione del Datore di Lavoro per la Sicurezza e degli RLS. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo.
2.5. Le Parti riconoscono l’opportunità di azioni volte all’informazione e alla prevenzione del fenomeno delle violenze morali e delle persecuzioni psicologiche nell’ambiente di lavoro - rilevanti per le lavoratrici e per i lavoratori, nonché per le ricadute negative sulle Aziende - e alla tutela della lavoratrice e/o del lavoratore rispetto ad esso.
A tal fine, le Parti dichiarano che faranno proprie e collaboreranno attivamente a tutte le iniziative eventualmente messe in atto dall’Osservatorio Nazionale sul Mobbing istituito dal CCNL 2003 (attualmente art. 51 del CCNL Ania vigente).
La prevenzione consisterà anche in:
• Monitoraggio ed analisi della conoscenza del fenomeno anche attraverso la diffusione di questionari.;
• Promozione della cultura e della sensibilità sul tema, anche attraverso l’elaborazione di proposte formative.

Art. 3 - Orario e maggiorazioni orarie
3.1. Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL Ania, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
a) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL Ania, l'orario di lavoro è articolato secondo gli schemi di cui all’Allegato 1.
Al personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente CCNL Ania, ad eccezione degli addetti con qualifica di “supervisor”, viene riconosciuta la possibilità di scegliere liberamente
l’orario di inizio e, indipendentemente da quest’ultimo, l’orario di termine dell’attività lavorativa entro i seguenti limiti:
- “Settimana A”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 7:45 e le ore 8:15 e uscita tra le ore 16:45 e le ore 17:15
- nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 7:45 e le ore 8:15 e uscita tra le ore 12:45 e le ore 13:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:15 e uscita tra le ore 17:45 e le ore 18:15
- “Settimana B”
- nelle giornate di 8 ore entrata tra le ore 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 17:45 e le ore 18:15 - nella giornata di 5 ore
a) “Mattino” entrata tra le 8:45 e le ore 9:15 e uscita tra le ore 13:45 e le ore 14:15
b) “Pomeriggio” entrata tra le 12:45 e le ore 13:15 e uscita tra le ore 17:45 e le ore 18:15
Resta inteso che l’orario flessibile non si applica nella giornata del sabato per la quale trova applicazione quanto già disciplinato nell’Allegato 1. Non si applica altresì nelle semifestività, nelle quali si ripristina l’orario normale “rigido” di lavoro.
Inoltre il personale di cui sopra ha facoltà di scegliere la durata dell’intervallo meridiano, nelle sole giornate da 8 ore, tra un minimo di 45 e un massimo di 60 minuti (dalle 12:00 alle 14:00 sia per la “Settimana A” e sia per la “Settimana B”). Tale orario flessibile è disciplinato dall’Allegato 1/A del vigente CIA.
b) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza del vigente CCNL, l'orario di lavoro è articolato su turni e distribuito secondo gli schemi di cui all'Allegato 2.
[…]
3.3. La Società si impegna a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
3.4. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
3.5. Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali, nonché delle prassi aziendali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento dell'orario di lavoro ovvero in anticipo sull’orario di ingresso.
3.6. Le Parti recepiscono l’Accordo del 6/6/2003 nel testo riportato nell’Allegato 6.
3.7. Le Parti convengono di introdurre la disciplina della “reperibilità” e degli “interventi tecnici pianificati da remoto” rispettivamente negli Allegati 15 e 16 del presente CIA.
Nota a verbale 1
Sulla base delle informazioni previste dal CCNL Ania, articolate per servizi, le Parti si impegnano qualora in futuro ne ricorressero le condizioni, ad incontrarsi per verificare la possibilità di introdurre l’istituto della banca ore previsto dall’art.109 del vigente CCNL Ania.
Nota a verbale 2
La Parti convengono di recepire il punto 2) “Riposi per allattamento” dell’accordo sindacale in tema di responsabilità sociale sottoscritto il 29/3/2012, riportato all’allegato 9 del presente CIA.
Nota a verbale 3
Le Parti concordano di disciplinare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile” secondo quanto previsto dagli accordi riportati negli Allegati 11 e 11 bis del presente CIA.

Art. 4 - Orario a tempo parziale
[…]
Inoltre, il personale ha facoltà di scegliere la durata dell’intervallo meridiano, nelle giornate da 8 ore e da 6 ore con rientro pomeridiano, tra un minimo di 45 e un massimo di 60 minuti
Tale orario flessibile è disciplinato dall’Allegato 1/B del vigente CIA.
4.2. Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 2 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 89 e 117 del vigente CCNL e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
4.3. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 4.2, non potrà superare il 25% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente CCNL. Le parti convengono che, in ogni caso, almeno il 25% del personale con contratto di lavoro a tempo parziale presterà la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano.
4.4. La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento di ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
4.5. La durata del rapporto a tempo parziale, che dovrà essere definita nel tempo all’atto della presentazione della richiesta, non potrà essere superiore a sei anni né inferiore ad un anno. Su richiesta del lavoratore e con un preavviso di tre mesi sarà possibile una proroga per un ulteriore periodo di un anno, purché permangano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.6. Non sarà comunque possibile il rientro a tempo pieno, prima di quanto definito al precedente punto 4.5, nel corso di assenze dal servizio per qualunque causa. In tali casi il rientro a tempo pieno potrà avvenire soltanto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del rientro.
4.7. Il lavoratore che abbia già usufruito di un periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale potrà presentare una nuova richiesta.
Il personale in servizio a tempo parziale che abbia già usufruito della proroga di cui al precedente punto 4.5 potrà presentare una nuova richiesta nei due mesi antecedenti alla scadenza del periodo di rapporto a tempo parziale.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
[…]

Art. 4 bis - Buone prassi di flessibilità oraria
Le Parti riconoscono da un lato la necessità di garantire la professionalità e lo sviluppo delle competenze lavorative e dall’altro la difficoltà che spesso le esigenze di assistenza familiare rappresentano.
Con riferimento alla sperimentazione già fatta nel Gruppo Reale Mutua e al documento condiviso in data 7/11/2013 tra le Società del Gruppo Reale Mutua, GEA e le RSA, le Parti convengono di confermare la gestione dell’orario lavorativo secondo le modalità di seguito elencate.
La personalizzazione dell’orario concordata con il proprio responsabile offre la possibilità al Dipendente con carichi di cura di affrontare e gestire con maggiore flessibilità la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Le Parti convengono che nel caso in cui il/la responsabile e il Dipendente non giungano ad un accordo, la personalizzazione dell’orario non trova applicazione.
Per particolari ed oggettive esigenze, troverà applicazione quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 4, pt. 4.2, del vigente CIA.
A) Requisiti
1) Motivazioni:
a) Dipendenti con figli, o minori in affidamento, di età inferiore a 15 anni, anche non stabilmente conviventi con il Dipendente; è richiesta certificazione anagrafica attestante l’età del figlio;
b) Dipendenti in condizione di malattia invalidante o disabilità oppure dipendenti con figli portatori di handicap e, in entrambi i casi, non ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza;
c) Dipendenti aventi:
c1) coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio che siano stabilmente conviventi con il Dipendente, ovvero
c2) genitori e/o figli anche non stabilmente conviventi con il Dipendente, bisognosi di supporto e di assistenza in quanto affetti da malattie gravi/invalidanti e/o che risultino non autosufficienti anche solo temporaneamente; gli stessi non devono, inoltre, essere ricoverati stabilmente presso strutture di assistenza.
È richiesta la certificazione anagrafica attestante la stabile convivenza del dipendente con la persona bisognosa di assistenza nei casi di cui al punto c1).
La suddetta certificazione anagrafica non è richiesta nei casi di cui al punto c2) per i quali si ritiene sufficiente la residenza o il domicilio nel medesimo comune o in comuni situati a non più di 70 km dal luogo di residenza o dalla sede di lavoro del Dipendente; nel caso in cui la persona bisognosa di assistenza non possa essere assistita quotidianamente, la flessibilità di orario potrà essere concordata a condizione che il Dipendente richieda un orario personalizzato che non preveda la riduzione dell’orario giornaliero, ma almeno un giorno intero di assenza dal lavoro a settimana.
In ogni caso per i punti b) e c) è richiesta la documentazione sanitaria attestante l’infermità della persona bisognosa di assistenza e l’assenza di ricovero come sopra definita.
2) Anzianità aziendale
Aver maturato almeno un anno di servizio.
B) Tipologie
1) Personalizzazione con differente distribuzione oraria o con riduzione di orario:
a) Il Dipendente full time potrà concordare con il proprio responsabile di:
a.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali (37) con differente distribuzione oraria, oppure
a.2) optare per una riduzione dell’orario settimanale.
b) Il Dipendente che già usufruisce di un orario part time ai sensi dell’art. 4 del vigente CIA potrà concordare con il/la proprio/a responsabile di:
b.1) applicare la personalizzazione dell’orario mantenendo invariato il numero di ore lavorative settimanali con differente distribuzione oraria oppure
b.2) optare per una riduzione o un aumento dell’orario settimanale con una variazione massima in negativo o in positivo di 4 ore settimanali; è fatto salvo in ogni caso il limite minimo di 20 ore di cui al punto D del presente articolo.
2) Personalizzazione con banca del tempo:
In alternativa alle opzioni di cui al punto 1) e sempre che sussistano le motivazioni di cui al punto A-1), il Dipendente potrà concordare con il/la proprio/a responsabile una differente tipologia di orario personalizzato che presenti le seguenti caratteristiche:
a) la variazione è attuata con permessi orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, dal CCNL e dal CIA per ore, mezze giornate, giornate intere e per un massimo di 32 ore complessive per il periodo concordato (di cui al successivo punto C), al netto dei recuperi effettuati nel periodo stesso;
b) le assenze dal lavoro possono essere recuperate con cadenza mensile o quadrimestrale secondo quanto concordato con il responsabile dell’ufficio;
c) la fruizione del permesso deve essere comunicata al responsabile dell’ufficio, che provvederà a comunicarlo alla Direzione Risorse Umane, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) il numero massimo di ore accumulabili non può in ogni caso eccedere le 32 ore complessive e le 8 ore nel singolo mese di calendario. Alla scadenza convenuta (di cui al successivo punto C) il saldo delle ore accumulate deve essere pari a 0; qualora residuino ore di permesso non recuperate, sarà effettuata la trattenuta dell’importo corrispondente dalla retribuzione del mese successivo.
C) Durata
In presenza dei requisiti del punto A), il Dipendente ed il suo responsabile concorderanno una personalizzazione oraria per un tempo stabilito, prima della scadenza del quale si incontreranno nuovamente per valutare un eventuale rinnovo o una eventuale variazione dell’orario concordato, anche in funzione di sopravvenute esigenze produttive e/o organizzative dell’ufficio (ad es. modifica delle mansioni e/o di ufficio del dipendente).
Nel caso in cui non sia possibile concordare il rinnovo per esigenze organizzative e/o produttive dell’ufficio, Dipendente e responsabile potranno valutare con la Direzione Risorse Umane la possibilità di un cambiamento di mansioni, purchè equivalenti, nonché di trasferimento a diversa unità produttiva nell’ambito della stessa sede.
In ogni caso, il venir meno delle motivazioni di cui al punto A) determina il ripristino del normale orario lavorativo. Inoltre il Dipendente potrà recedere dalla personalizzazione dell’orario in qualsiasi momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
D) Disposizioni in materia di orario di lavoro
Le Parti convengono che nel caso di orario personalizzato di cui ai precedenti punti B) 1) e 2), il Dipendente dovrà rispettare le disposizioni in materia di flessibilità oraria previste dal vigente CIA, in quanto compatibili, e in ogni caso dovrà osservare le disposizioni in materia di orario previste dal vigente CCNL; sono fatte salve le specificità derivanti dalla citata personalizzazione, che saranno oggetto di apposita pattuizione.
Resta inteso che nel caso di riduzione oraria di cui ai punti B) 1) a.2) e B) 1) b.2) l’orario minimo settimanale non può essere inferiore a 20 ore.
In ogni caso è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa nell’orario normale di lavoro come definito dall’articolo 4 punto 1 del presente CIA.
E) Limiti percentuali
Il presente articolo potrà riguardare il 10% dei Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente, di cui il 40% ha facoltà di richiedere una riduzione di orario; resta inteso, in ogni caso, che l’applicazione delle varie tipologie di personalizzazione oraria non potrà superare il 30% dei Dipendenti dell’ufficio/raggruppamento uffici di piccole dimensioni, fatto salvo diverso accordo all’interno dell’ufficio.
F) Procedura per la presentazione della richiesta
a) Il/la Dipendente, prima di confrontarsi con il/la proprio/a responsabile in ordine alla possibilità di attuare un orario personalizzato, concordandone l’articolazione e la decorrenza, dovrà darne informazione a Risorse Umane e alla CPO aziendale;
b) in caso di accordo tra il/la Dipendente ed il/la responsabile, il/la Dipendente dovrà compilare l’apposito modulo che dovrà riportare la firma di entrambi e della CPO, e presentare lo stesso a Risorse Umane, accedendo alla sezione “HR per Te” sulla piattaforma Really;
c) Risorse Umane valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e coinvolgerà la CPO aziendale per una valutazione complessiva della richiesta;
d) Risorse Umane comunicherà al/alla Dipendente ed al/alla responsabile l’esito della valutazione.

Art. 5 - Ferie, permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite e permessi ex art. 39 CCNL
5.1. Per le ferie vale quanto previsto dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del vigente CCNL
[…]
5.10. A decorrere da gennaio 2026:
1) Ai dipendenti “padri” - a integrazione di quanto attualmente previsto dalla vigente normativa in tema di astensione dal lavoro integralmente retribuita (10 giorni) e dall’art. 5 bis, lett. A - 5 bis 1. punto 5 del presente CIA - sono riconosciuti ulteriori cinque giorni di astensione dal servizio con trattamento economico pari al 100% della retribuzione giornaliera, da fruire a giornate intere (non a ore), anche frazionate, nei due mesi precedenti il parto ed entro i cinque mesi dalla nascita del/la figlio/a, oppure entro cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
2) Ai dipendenti “genitori” viene riconosciuta un’integrazione economica aziendale del 20% - rispetto a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente - per i primi tre mesi di fruizione del congedo parentale “facoltativo” (quattro mesi se a fruirne è il papà). Resta inteso che in nessun caso l’indennizzo economico di tale congedo potrà essere inferiore al 50% oppure superiore al 100% della retribuzione.
3) Ai dipendenti “genitori” di figli con disabilità viene riconosciuta la possibilità di avvalersi della sospensione volontaria dell’attività lavorativa per finalità di assistenza, secondo quanto previsto dall’Allegato 14 del presente CIA.
4) Il congedo ex art. 24, c. 1, del D.Lgs. 80/2015 (previsto per un massimo di tre mesi in favore delle lavoratrici inserite in percorsi di protezione derivanti da violenza di genere debitamente certificati), elevato a quattro mesi dalla “Dichiarazione Congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” sottoscritta da Ania e OO.SS. in data 14/6/2019, viene aumentato di ulteriori due mesi, per una durata complessiva di sei mesi.
Le Parti si incontreranno in caso di modifica dell’attuale normativa di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Art. 20 - Pari opportunità
20.1 In riferimento all’articolo 49 del vigente CCNL e alla legge 125/91 si conviene di costituire una Commissione Paritetica composta da 3 componenti designati dalle RSA e da 3 componenti designati dalla Società.
La Commissione si riunirà per tenere sotto osservazione gli aspetti della vita lavorativa relativi allo sviluppo professionale ed al coinvolgimento nei processi formativi e potrà formulare progetti di azioni positive per personale femminile e per personale con disabilità, anche concordando l'intervento di esperti esterni e verificherà gli sviluppi e gli effetti dei progetti realizzati.
20.2 La Commissione si riunirà una volta all'anno con la Direzione e le RSA per informare del proprio lavoro e per discutere dei problemi emersi nel corso delle proprie attività.
20.3 Ogni componente della Commissione potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore.
20.4 Le Parti si impegnano, in collaborazione con la CPO aziendale, a trovare soluzioni per prevenire, ridurre e ove possibile eliminare le disparità di trattamento eventualmente presenti in azienda (genere, disabilità, orientamento sessuale, età, ecc.). A tal fine sarà previsto tra Direzione Generale, OO.SS. e CPO un incontro annuale per la condivisione dei progressi avvenuti in materia nel corso dell’anno. Tale incontro potrà essere organizzato anche a livello di Gruppo; in tal caso la partecipazione, anziché della CPO, sarà di GEA.
Verrà prestata particolare attenzione al gender pay gap e alla prevenzione delle molestie di genere, anche in collaborazione con gli RLS.
20.5 Le Parti recepiscono il contenuto della “Dichiarazione congiunta Ania/OO.SS. del 14 giugno 2019 in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro” nell’Allegato 13 del presente contratto.

Art. 21 - Informazione
Fermo quanto previsto dal vigente CCNL e dal presente accordo, l’informazione alla RSA sarà fornita, in formato elettronico, anche:
> trimestralmente, sulla situazione dei distacchi in essere da/presso altre Società del Gruppo;
> annualmente, sullo stato di applicazione dell’art. 4 bis e 19 del presente CIA;
> annualmente e in forma anonima, sul numero di dipendenti soggetti all’applicazione della L. 68/99 e/o della L. 104/92.

Art. 22 - Indennità di cuffia
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CIA Al personale inquadrato nella Disciplina Speciale - Parte III del vigente CCNL viene riconosciuta una speciale “indennità di cuffia", pari a € 100,00 (€ 200,00 dal 2026) erogata in un’unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.
Tale indennità viene corrisposta al personale in servizio al momento dell’erogazione e in proporzione al periodo di servizio prestato nell’anno. Sono in ogni caso conteggiati i periodi di congedo obbligatorio di maternità.

Nota transitoria - Linguaggio inclusivo
Le Parti si impegnano a individuare in tempi brevi la soluzione più appropriata al fine di rendere il linguaggio utilizzato nel testo pienamente inclusivo e rispettoso di tutto il personale dipendente

Allegati
Allegato 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Procedura elettorale

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal vigente CCNL Ania (Allegato 14), le parti convengono che presso Blue Assistance spa il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori è pari a due persone scelte con elezione diretta a scrutinio segreto da parte dei lavoratori dell’Azienda.
Una Commissione Elettorale verrà costituita presso la sede di Blue Assistance spa almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta commissione formata da tre membri designati dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Le RSA, inoltre, comunicheranno alla Commissione Elettorale i nominativi dei candidati.
È riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti di Blue Assistance spa in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e devono essere effettuate nel seguente modo:
a) ogni Dipendente può esprimere un solo voto; sulla scheda deve essere indicato il cognome ed il nome del candidato, prescelto esclusivamente tra quelli della lista elettorale;
b) dopo aver compilato la scheda, il votante ha cura di piegarla e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali devono prendere nota dell’avvenuta votazione;
c) il personale non operante presso la sede vota per corrispondenza; riceverà -unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto secondo quanto indicato al precedente punto a), dovrà inserire e sigillare la scheda di votazione nella busta bianca, e introdurla a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente: Sig./Sig.ra…….
Sede di lavoro in ……..
Tale busta dovrà essere inoltrata alla Commissione Elettorale; la busta verrà aperta a cura della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell’urna, prendendo nota dell’avvenuta votazione.
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
In ogni caso, non vengono prese in considerazione le buste pervenute alla Commissione dopo la chiusura dei seggi.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Non è ammesso il voto per delega.
Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione dei rappresentanti eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Società ed agli altri organi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La prima elezione avverrà entro il 31/3/2010.

Allegato 9 Accordo in tema di responsabilità sociale
Il giorno 29 marzo 2012, tra Blue Assistance spa […], con l’assistenza della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni […], e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fisac/Cgil […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fiba/Cisl […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Uilca/Uil […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Fna […], la Rappresentanza Sindacale Aziendale dello Snfia […]
Premesso che da tempo le Parti si confrontano su tematiche di responsabilità sociale, in particolare in materia di ambiente e di politiche family friendly, si conviene quanto segue:
- omissis -
2) Riposi per allattamento
In un’ottica di crescente attenzione alle necessità di cura dei figli neonati, la Società - che già consente ai genitori di fruire dei previsti riposi per allattamento optando, fra gli altri, per l’orario lavorativo di sei ore consecutive, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, senza rientro pomeridiano - a decorrere dalla data di firma del presente accordo corrisponderà il buono pasto giornaliero dal lunedì al giovedì, in applicazione di quanto previsto dai vigenti articoli 102 del CCNL e 7 del CIA, oltre che al genitore che fruisce dei riposi per allattamento con orario spezzato, anche a quello che ha optato per il sopra citato orario senza rientro pomeridiano.