Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 26 febbraio 1935
Validità: 01.01.1935 - 31.12.1935
Parti: Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori e Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
Settori: Agroindustriale, Mondariso locali
Fonte: G.U. 11 dicembre 1935, n. 288 - P. II
Sommario:
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Art. 1 |
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Contratto collettivo di lavoro per i mondariso locali anno 1935-XIII E.F.
L'anno 1935-XIII E.F. il giorno 26 febbraio, nella sede della Federazione Provinciale dei Fasci di Combattimento di Milano, sotto la presidenza del Dott. D.G., in rappresentanza del Direttorio Nazionale del Partito, presente l'On. T.C., Presidente dell'Ufficio Nazionale di collocamento mondariso, fra la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori […], assistiti dai Presidenti delle Unioni Provinciali interessate, e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, [...], assistiti dai Segretari delle Unioni interessate, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro avente lo scopo di regolare i rapporti di lavoro fra gli agricoltori ed i prestatori d'opera locali addetti ai lavori della monda del riso.
La durata del presente contratto è di anni uno, a decorrere dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1935.
Art. 2. - La formazione e l'assegnazione delle squadre del mondariso verrà fatta dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori agricoli, in collaborazione con le Organizzazioni degli agricoltori.
Gli incaricati, che a scopo di vigilanza, si recheranno nelle zone risicole o di emigrazione mondariso, dovranno essere muniti di regolare delega delle rispettive Organizzazioni e dovranno presentarsi agli Uffici provinciali delle Organizzazioni stesse.
Capo-squadra.
Art. 3. - Ad ogni squadra su designazione dell'Agricoltore, d'accordo fra le due Organizzazioni dei lavoratori agricoli e degli agricoltori, sarà designato un lavoratore con funzioni di caposquadra.
Le Organizzazioni contraenti predisporranno di comune accordo gli elenchi dei prestatori d'opera che non si ritengono idonei alle funzioni di capo-squadra.
L'organizzazione dei lavoratori agricoli provvederà acchè la squadra sia compatta e si trovi nel giorno per cui ne è stata fatta richiesta alla cascina.
Il capo-squadra può essere adibito al lavoro di monda, pur avendo la sorveglianza della squadra.
Assicurazione-invalidità-tubercolosi e vecchiaia.
Art. 5. - I conduttori, all'atto della liquidazione della squadra, dovranno versare all'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale l'importo dei contributi assicurativi, invalidità, tubercolosi e vecchiaia, corrispondenti al numero dei lavoratori impiegati ed al numero delle giornate eseguite.
Norme particolari.
Art. 6. - La squadra sarà composta da mondariso esperti, in maggioranza donne, con tolleranza non superiore al 10 % di minorenni aventi età dal 14 ai 15 anni.
Orario.
Art. 8. - La giornata sarà di otto ore.
Le norme fissate per l'orario di lavoro sono quelle sancite dalle disposizioni di legge.
Sono ammessi i recuperi in base all'art. 83 T.U. 1° agosto 1907, n. 636 e successivi, in misura però non superiore alle quattro ore settimanali, e non oltre un'ora al giorno.
Straordinario.
Art. 9. - Ogni lavoro compiuto in più delle otto ore, che non sia ricupero di ore perdute per intemperie od ammesso dalle norme di legge, sarà considerato straordinario […]
Per quello eseguito nei giorni festivi, compreso anche il Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo, per il quale però necessita il nulla osta dell'Ispettorato Corporativo, […]
Il capo-squadra è tenuto a registrare giornalmente e su apposito libretto le ore ordinarie, straordinarie e festive compiute dalla squadra.
L'agricoltore dovrà vistare la registrazione.
In armonia alle direttive emanate dal Regime per un maggior assorbimento di mano d'opera, le Organizzazioni contraenti si Impegnano di ridurre al minimo indispensabile il lavoro straordinario.
Sono proibiti i terzi sia presso lo stesso datore di lavoro che presso altri
Art. 10. - In caso di assoluta necessità quando la mano di opera locale maschile e femminile sia occupata nel fondo, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale addetto alla monda, al taglio dei cereali estivi (segale, avena, frumento) e fienagioni […]
L'orario per tali lavori sarà. quello convenuto legalmente peri lavoratori avventizi.
Se sul fondo del conduttore contraente, per mancanza di erbe o immaturità di esse, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda di fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta, purché tale spostamento non sia di danno alla mano d'opera locale non occupata, previo regolare trapasso della squadra autorizzata dalle sezioni dell'Ufficio Nazionale Monda, in accordo con le Organizzazioni sindacali interessate.
Malaria.
Art. 12. - La malaria contratta dal mondariso, è, ai soli effetti della denuncia, considerata un infortunio sul lavoro ed i conduttori, in tal caso, sono tenuti ad attenersi per la denuncia dell'infortunio alle disposizioni legislative vigenti in merito all'assicurazione contro gli infortuni agricoli.
Controllo.
Art. 14. - Il controllo delle squadre sarà eseguito da Ispettori designati dalle Organizzazioni contraenti.
Tesserine sanitarie e certificati.
Art. 16. - Le Organizzazioni sindacali fasciste dei lavoratori provvederanno al rilascio di tutti i documenti previsti dalla legge 16 giugno 1907, n. 337 e successive modifiche ed alla visita medica dei lavoratori mondariso, rilasciando ad essi il dovuto certificato sanitario per mezzo di un'apposita tesserina obbligatoria per ogni lavoratore, che sarà fornita gratuitamente a cura delle predette Organizzazioni, le quali, all'atto della partenza delle squadre, dovranno vigilare che questi documenti siano compilati in ogni loro parte.
