Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 26 febbraio 1935
Validità: 01.01.1935 - 31.12.1935
Parti: Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori e Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
Settori: Agroindustriale, Mondariso forestieri
Fonte: G.U. 11 dicembre 1935, n. 288 - P. II
Sommario:
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Art. 1. |
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Trattenuta del vitto |
Contratto collettivo di lavoro per i mondariso forestieri (anno 1935-XIII)
L'anno millenovecentotrentacinque, tredicesimo dell'era Fascista, il giorno ventisei febbraio, nella sede della Federazione Provinciale dei Fasci di combattimento di Milano, setto la Presidenza del Dott. D.G., in rappresentanza del Direttorio Nazionale del Partito, presente L'on. T.C., Presidente dell'Ufficio Nazionale Collocamento Mondariso, fra la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori […], assistiti dai Presidenti delle Unioni Provinciali interessate, e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, […] assistiti dai Segretari delle Unioni interessate, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro avente lo scopo di regolare i rapporti di lavoro fra gli agricoltori e i prestatori d'opera forestieri addetti ai lavori della monda del riso. La durata del presente contratto è di anni uno, a decorrere dal 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1935.
Art. 1. - Tutta la mano d'opera forestiera che dovrà partecipare alle operazioni di monda, si iscriverà presso le sezioni dell'Ufficio Nazionale di collocamento mondariso (istituito a norma di legge) distaccate presso le diverse Unioni Provinciali dei Lavoratori dell'Agricoltura.
Art. 2. - La formazione e l'assegnazione delle squadre dei mondariso verrà fatta dalle Organizzazioni Provinciali dei Lavoratori dell'Agricoltura, in collaborazione con le Organizzazioni degli Agricoltori.
Gli incaricati che a scopo di vigilanza si recheranno nelle zone risicole, o di emigrazione mondariso, dovranno essere muniti di regolare delega delle rispettive Organizzazioni e dovranno presentarsi agli Uffici Provinciali delle Organizzazioni stesse.
Capo squadra
Art. 3. - Ad ogni squadra su designazione dell'agricoltore, d'accordo fra le due Organizzazioni dei Lavoratori agricoli e degli agricoltori, sarà designato un lavoratore con funzioni di capo squadra.
Le Organizzazioni contraenti predisporranno di comune accordo gli elenchi dei prestatori d'opera che non si ritengono idonei alle funzioni di caposquadra. L'organizzazione dei lavoratori agricoli provvederà a che la squadra sia compatta e si trovi alla cascina nel giorno per cui ne è stata fatta richiesta. Il capo-squadra può essere adibito al lavoro di monda, pur avendo la sorveglianza della squadra.
Assicurazione invalidità, tubercolosi, vecchiaia
Art. 6. - I conduttori, all'atto della liquidazione della squadra, dovranno versare all'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale l'importo dei contributi assicurativi invalidità, tubercolosi e vecchiaia, corrispondenti al numero dei lavoratori Impiegati ed al numero delle giornate eseguite.
Art. 7. - La squadra sarà composta da mondariso esperti, in maggioranza donne, con tolleranza non superiore al 10% di minorenni aventi età dai 14 ai 15 anni.
Orario
Art. 9. - La giornata sarà di otto ore.
Le norme fissate per l'orario di lavoro sono quelle sancite dalle disposizioni di legge.
Sono ammessi i ricuperi in base all'art. 83 T.U. 1° agosto 1907, n. 636, in misura però non superiore alle quattro ore settimanali e non oltre un'ora al giorno.
Straordinario
Art. 10. - Ogni lavoro compiuto in più delle 8 ore, che non sia ricupero di ore perdute per intemperie od ammesso dalle forme di legge, sarà considerato straordinario […]
Per quello eseguito nei giorni festivi, compreso anche il Corpus Domini, e SS. Pietro e Paolo, per il quale però necessita il nulla osta dell'Ispettorato Corporativo, il 50% sulla paga ordinaria.
Il capo-squadra è tenuto a registrare giornalmente e su apposito libretto le ore ordinarie, straordinarie e festive compiute dalla squadra.
L'agricoltore dovrà visitare la registrazione.
In armonia alle direttive emanate dal Regime per un maggiore assorbimento della mano d'opera. Le organizzazioni contraenti si impegnano di ridurre al minimo indispensabile il lavoro straordinario.
Art. 11. - In caso di assoluta necessità, quando la mano d'opera locale maschile e femminile sia occupata nel fondo, viene accordata al datore di lavoro la facoltà di adibire il personale addetto alla monda, al taglio dei cereali estivi (segale, avena, frumento) e fienagioni, a per questi lavori sarà corrisposta la paga praticata per tali lavori nella zona, sempre che venga corrisposto come minimo la paga della monda.
L'orario per tali lavori sarà quello convenuto legalmente per i lavoratori avventizi.
Se sul fondo del conduttore contraente per mancanza di erbe o Immaturità di esse, i mondariso non potessero essere occupati, è in facoltà del conduttore di farli occupare nella monda di fondi di altri agricoltori che ne facciano richiesta, perchè tale spostamento non sia di danno alla mano d'opera locale non occupata, previo regolare trapasso della squadra autorizzata dalle sezioni dell'Ufficio Nazionale Monda, in accordo con le Organizzazioni Sindacali interessate.
Paghe
Art. 13. - Il vitto giornaliero dovrà essere preparato esclusivamente a cura del datore di lavoro e dovrà essere sano e nutriente e di qualità ineccepibile, nella misura giusta, grammi 400 di riso o grammi 250 di farina di granoturco, grammi 15 di conserva, grammi 50 di fagioli, grammi 50 di lardo, grammi 500 di pane, per ogni componente la squadra e per ogni giornata di presenza in cascina. Il pane dovrà essere fornito dall'agricoltore in forme non eccedenti in grammi 125 ognuna.
Il vitto del mondariso forestieri, nei giorni di giovedì e domenica, sarà confezionato con grammi 300 di pasta anzichè grammi 400 di riso.
La gestione della cucina dovrà essere tenuta direttamente dal conduttore del fondo.
Cucina
Art. 15. - Il fabbisogno della cucina e cioè: legna, pentola, carri per trasporto di viveri ed ogni altra cosa occorrente, deve essere fornita dal conduttore.
Vi sarà una cuciniera per l'intera squadra con paga uguale a quella di un mondariso,
Sarà inoltre concesso un aiuto-cuciniera, con la stessa paga della cuciniera, quando la squadra superi i settanta lavoratori.
Quando però la squadra raggiunga i cento mondariso, gli aiuti cucinieri saranno due.
Per le piccole squadre, compatibilmente coi lavori di cucina, a richiesta dell'agricoltore, la cuciniera dovrà prestare la sua opera in parte della giornata nel lavoro di monda.
Art. 16. - Il conduttore fornirà i dormitori, che in ogni caso devono corrispondere a quanto prescrive l'art. 80 della legge di igiene, ed è obbligatorio tenere i materiali farmaceutici di pronto soccorso.
In ottemperanza alle direttive del Regime per la sanità ed il miglioramento della stirpe, i dormitori dovranno essere forniti di brande.
Malattie
Art. 17. - In caso di malattia il conduttore dovrà ricoverare provvisoriamente gli ammalati in locali separati e fornire l'assistenza sanitaria e le medicine.
Se le condizioni dell'ammalato, o degli ammalati richiedessero, a giudizio del medico condotto, il rimpatrio od il ricovero al più vicino ospedale, la spesa relativa sarà sostenuta dal conduttore.
[…]
Malaria
Art. 18. - La malaria contratta dal mondariso è, ai soli effetti della denuncia, considerata un infortunio sul lavoro ed i conduttori,
In tale caso, sono tenuti ad attenersi per la denuncia dell'infortunio, alle disposizioni legislative vigenti in merito all'assicurazione contro gli infortuni agricoli.
Controllo
Art. 20. - Il controllo delle squadre sarà eseguito da Ispettori designati dalle organizzazioni contraenti.
Tesserine sanitarie, certificati
Art. 22. - Le Organizzazioni Sindacali Fasciste dei Lavoratori provvederanno al rilascio di tutti i documenti previsti dalla legge 16 giugno 1907, n. 337, e successive modifiche, ed alla visita medica dei lavoratori mondariso, rilasciando ad essi il dovuto certificato sanitario per mezzo di un'apposita tesserina obbligatoria per ogni lavoratore, che sarà fornita gratuitamente a cura delle predette Organizzazioni, le quali, all'atto della partenza delle squadre, dovranno vigilare che questi documenti siano compilati in ogni loro parte.
