Tipologia: Contratto collettivo di lavoro integrativo CCNL
Data firma: 29 agosto 1935
Validità: dal 09.09.1935
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica
Settori: Chimici, Industria
Fonte: G.U. 11 dicembre 1935, n. 288 - P. II


Contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti alle industrie chimiche
(integrativo del contratto nazionale)


Addì 29 agosto 1935-XIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dei Prodotti Chimici, […], e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Chimica, […], si conviene quanto appresso ad integrazione dell'art. 4 del vigente contratto nazionale per gli operai addetti alle industrie chimiche, pubblicato per estratto nella Gazz. Uff. del 19 giugno 1929, n. 142, Parte 2 e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Confederazioni, Fasc. 13 del 10 luglio 1929-VII.
È passibile di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento senza indennità e senza preavviso, l'operaio che sia trovato in possesso di fiammiferi o di altri infiammabili nell'interno di una fabbrica di esplosivi, quando la introduzione di fiammiferi o infiammabili sia vietata dalla Direzione.
Il presente accordo ha decorrenza dal 9 settembre 1935-XIII e segue le sorti del predetto contratto nazionale.