Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE

N. 1706


presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)di concerto con il Ministro della salute (SCHILLACI)con il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentaree delle foreste (LOLLOBRIGIDA)con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)e con il Ministro della giustizia (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2025

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
 

INDICE

Relazione
Relazione tecnica
Disegno di legge
Testo del decreto-legge


Onorevoli Senatori. –
L’articolo 1 dispone in materia di revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura.
In particolare, il primo comma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico, ad oggi regolate dall’art. 20 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in attuazione dell’art. 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 38 del 2000.
Il secondo comma prevede che INAIL, dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, di cui al titolo II del DPR n. 1124/1965.
Il comma terzo prevede che all’attuazione del presente articolo si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, in linea con quanto già previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 38 del 2000 e dall’art. 257, comma 3, del DPR n. 1124/1965.
Il quarto comma precisa che sono escluse dal riconoscimento del bonus di cui al comma 1 le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’Autorità Giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’INAIL ai fini dell’esclusione del bonus. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, sono definite le modalità di attuazione dei periodi precedenti entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La disposizione prevede, infine, che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’Istituto.
L’articolo 2, reca disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità. La proposta di modifica della c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mira a rafforza l’efficacia di tale istituto, aggiungendo, con la modifica di cui alla lettera b), quale presupposto per l’iscrizione, che l’impresa agricola non sia stata destinataria negli ultimi tre anni di sanzioni amministrative per violazione di obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La modifica si colloca, invero, in un più ampio disegno legislativo di rafforzamento delle tutele al fine di garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante l’introduzione anche di meccanismi premiali per le imprese più virtuose.
La modifica di cui alla lettera a) chiarisce che le imprese non devono aver riportato condanne penali per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal fine, al comma 2, è disposto il riconoscimento di una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle imprese iscritte alla suddetta Rete del lavoro agricolo di qualità che abbiano adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il comma 3 prevede che le modalità di attuazione di quanto sopra previsto sono individuate attraverso apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta di INAIL e sentite le organizzazioni sindacali, dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in esame.
L’articolo 3 interviene in materia di attività di vigilanza negli appalti e subappalti, nonché di badge di cantiere e di patente a crediti. Con la modifica del comma 7 dell’articolo 29 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interviene nell’ambito delle misure volte a rafforzare la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con i principi sanciti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
La norma proposta, nel dettaglio, prevede che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di regolarità di cui al primo periodo del comma 7 del citato articolo 29, che ha introdotto la c.d. white list delle imprese regolari, deve disporre in via prioritaria controlli nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto. A tal fine viene, alla lettera c) del comma 4, modificato l’allegato XII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che definisce il contenuto della notifica preliminare cui è tenuto il committente. In particolare, intervenendo sul punto 12) del citato allegato si chiarisce che il committente deve indicare in particolare le imprese che operano in regime di subappalto.
L’obiettivo principale è evitare che il ricorso allo strumento del subappalto, sia in ambito pubblico che privato, possa tradursi in una riduzione della tutela delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il subappalto, infatti, pur essendo uno strumento legittimo e funzionale alla realizzazione di opere e servizi complessi, può comportare rischi di frammentazione delle responsabilità e di elusione delle tutele contrattuali e normative, con conseguente aumento delle situazioni di irregolarità e di pericolo per la salute dei lavoratori.
Infatti, l’esperienza applicativa ha evidenziato che il subappalto, se non adeguatamente monitorato, può favorire fenomeni di dumping contrattuale, mancato rispetto dei contratti collettivi, omissioni contributive e, soprattutto, e inosservanza delle norme di sicurezza.
La modifica normativa proposta mira, quindi, a prevenire tali criticità, assicurando che i controlli ispettivi siano indirizzati prioritariamente verso le imprese che operano in subappalto, al fine di garantire, in particolare, la corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al secondo comma, viene previsto il rafforzamento dello strumento della tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008., n. 81, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Sulla scorta di quanto disposto dall’articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la norma prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera, come già previsto dalla legislazione vigente, ma dotata di un codice univoco anticontraffazione e utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente. A tal fine, la tessera è resa disponibile al lavoratore tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro. Con un decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, saranno meglio individuate le modalità di attuazione.
La finalità è di creare un sistema digitale di monitoraggio dei flussi di manodopera, che consenta di implementare le misure di controllo e di sicurezza nei cantieri, come già fatto nell’ambito dei lavori di riparazione e ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, sfruttando le nuove tecnologie per limitare i fenomeni distorsivi del mondo del lavoro.
La disposizione si pone in continuità con quanto già fatto in ambito dei cantieri edili con l’istituzione della patente a crediti.
A tal fine, al comma 4, si interviene a rafforzare la disciplina della stessa patente a crediti di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, alla lettera a), al punto 1), al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza del lavoro e di sanzionare in modo rigoroso ed immediato la deplorevole condotta dell’impiego di lavoratori “a nero”, si introduce una deroga, con l’inserimento del comma 7-bis, a quanto disposto dai precedenti commi 6 e 7 dell’articolo 27.
Nello specifico, per i casi di cui al n. 21) dell’Allegato I-bis, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia sanzionato per l’accertata presenza di lavoratori “in nero”, la norma dispone che la decurtazione dei crediti avvenga all’atto stesso della notifica del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, senza dover necessariamente attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Tale deroga si rende necessaria al fine di ostacolare ulteriormente il ricorso al lavoro irregolare, con una sanzione, che si aggiunge a quelle previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e che diviene più efficace e immediata, atteso che la decurtazione dei crediti avviene all’atto stesso dell’accertamento dell’irregolarità.
A tal fine, si dispone la possibilità per l’Ispettorato nazionale del lavoro di utilizzare anche le informazioni contenute all’interno del Portale Nazionale del Sommerso di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Conseguentemente, con la lettera b), si apportano le necessarie modifiche all’allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008, introducendo una nuova formulazione del numero 21 ed eliminando i numeri 22 e 23. In tal modo, si dispone la decurtazione di 5 crediti – 6 nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma 3-quater, del D.L. n. 12/2002 e cioè lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, minori ecc. – in tutti i casi di violazione delle norme sul lavoro irregolare, per singolo lavoratore, a prescindere dalla durata dell’illecito.
Allo stato, invece, l’allegato I-bis prevede – ai punti 21, 22, e 23 – tre diverse ipotesi di decurtazione dei crediti, modulate a seconda della gravità dell’illecito.
La modifica trova applicazione, come chiarito dal comma 5, in relazione alle condotte realizzatesi successivamente al 1° gennaio 2026, prevedendo quindi un regime transitorio della disciplina.
Al punto 2), della lettera a), del comma 4, si stabilisce l’obbligo delle competenti Procure della Repubblica di trasmettere, salvo quanto previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all’Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione, da parte del medesimo Ispettorato, dei provvedimenti di sospensione della patente.
Infine, al punto 3), lettera a) del citato comma 4, si raddoppia la sanzione per chi opera in assenza di patente o con una patente sotto i 15 punti.
Il comma 6 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative da adottarsi ai sensi dell’articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si individuano gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall’INAIL. L’individuazione avverrà facendo prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.
Il decreto disporrà le modalità e i termini della relativa attuazione, nonché la data di decorrenza dell’obbligo del possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei suddetti ambiti.
Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
La norma, dunque, si colloca in un quadro di rafforzamento delle politiche di prevenzione e vigilanza, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e garantire la legalità nei rapporti di lavoro, in linea con le strategie nazionali ed europee in materia di sicurezza e dignità del lavoro.
L’articolo 4 dispone il potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
La disposizione prevede, ai commi 1 e 2, l’incremento degli organici dell’Ispettorato nazionale del lavoro con 300 unità di personale ispettivo da adibire sia alla attività di vigilanza ordinaria, sia alla attività di vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, in particolare nel Settentrione, risulta particolarmente deficitario. I commi 3 e 4 definiscono gli oneri e le relative coperture derivanti dai suddetti commi 1 e 2.
Il comma 5, alla lettera a), prevede l’istituzione di 2 nuove posizioni dirigenziali di livello generale e 6 posizioni dirigenziali di livello non generale che si rendono necessarie per ampliare la capacità amministrativa dell’Ispettorato anche in relazione alla gestione della patente a crediti, che viene estesa ad altri ambiti di attività.
La norma si rende dunque necessaria perché trova la sua giustificazione anche in relazione all’ambito di applicazione della patente a crediti, considerati i tempi tecnici di riorganizzazione che richiedono una immediata implementazione dell’organico. Senza contare le numerose altre competenze che recentemente sono state assegnate all’Ispettorato quali, ad esempio, quelle in materia di ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari, quelle concernenti gli obblighi di verifica sull’utilizzo di locali sotterranei e quelle relativi alle verifiche in ordine alla risoluzione “per fatti concludenti” del rapporto di lavoro.
La lettera b) dello stesso comma 5, provvede inoltre ad elevare da 20 a 30 milioni di euro il tetto delle somme, già di spettanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che possono essere utilizzate per l’implementazione delle misure di efficientamento ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024). Ciò in ragione delle numerose competenze acquisite nel corso del tempo (basti ricordare quelle attribuite dall’articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dagli articoli 1 e 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203) per le quali si richiede un impegno sempre più assiduo da parte del personale dell’Ispettorato.
Il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dal comma 5 si provveda mediante riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente.
Inoltre, nell’attuale scenario socio-economico, caratterizzato da una complessità crescente e dalla continua evoluzione degli strumenti tecnologici e di quelli giuridici, l’attività ispettiva e investigativa in materia di lavoro riveste un’importanza sempre maggiore, per garantire la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e per promuovere l’esistenza di un ambiente lavorativo sicuro e conforme alle leggi.
In tale delicato contesto, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (a cui sono demandate le competenze specialistiche attribuite dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e dal discendente decreto del Ministro dell’interno del 15 agosto 2017 sui comparti di specialità delle Forze di polizia) svolge attività di vigilanza in materia di previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolgendo oggi la sua attenzione, con rinnovata incisività, a tutte le forme di sfruttamento: dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per il collocamento illecito di manodopera, alla gig economy, nelle cui dinamiche si insinuano i rischi di una insana precarietà.
Al Comando sono attribuiti “i poteri ispettivi e di vigilanza” necessari all’espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalle normative vigenti in materia di lavoro. In particolare, il Comando vigila:
sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché sulla tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, utilizzato;
sulla corretta applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori subacquei e in tutte le attività lavorative che comportano rischi elevati; sull’occupazione delle “categorie protette”, con particolare riferimento alla tutela del lavoro dei più giovani e al sostegno della maternità e della paternità;
sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, nonché sull’operato degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Inoltre, il citato reparto speciale è costantemente impegnato nel contrastare i fenomeni di maggiore allarme sociale quali – ad esempio - il “caporalato”, in ogni sua forma, e il grave sfruttamento lavorativo di cittadini extracomunitari.
La delicatezza delle funzioni svolte dal citato Comando emerge ulteriormente anche in relazione al frequente fenomeno degli incidenti sul lavoro, che scuotono l’opinione pubblica ed evidenziano l’esigenza di sviluppare una maggiore incisività nelle attività ispettive, sia di tipo preventivo, sia di tipo repressivo.
In tale contesto, risulta palese il sottodimensionamento della forza organica del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro che, addirittura, nel caso degli Ufficiali, si limita alla sola figura del Comandante del Gruppo, il quale deve espletare la propria azione di comando su un territorio che abbraccia più regioni, ove far fronte alle esigenze quotidiane, su diversi piani istituzionali, nonché assicurare il governo del personale e il coordinamento operativo dei reparti dipendenti.
Inoltre, i Comandanti dei Gruppi devono interfacciarsi con 140 Procure della Repubblica e 26 Direzioni Distrettuali Antimafia, distribuite su tutto il territorio nazionale.
Non è difficile intuire come il Comandante del Gruppo T.L., da solo, svolga un’attività particolarmente complessa. Pertanto, l’assegnazione di un Ufficiale in seno al reparto, oltre a coadiuvare il titolare nel coordinamento operativo tra i vari N.I.L., assicurerebbe una maggiore presenza sul territorio ed un adeguato supporto nella gestione dei rapporti con le varie realtà Istituzionali.
Alla luce di quanto sopra, si correla la necessità impellente di potenziare il reparto speciale dell’Arma sotto il profilo delle risorse umane e strumentali. Conseguentemente, la presente proposta normativa mira a realizzare un potenziamento del contingente “extra-organico” per la tutela del lavoro dell’Arma dei Carabinieri con 100 unità complessive (9 unità del ruolo ufficiali, 44 unità del ruolo ispettori e 47 del ruolo appuntati e carabinieri).
L’intervento normativo, in particolare, al comma 7, novella il comma 1, dell’articolo 826, del Codice dell’Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo alla lettera: a), una modifica dell’alinea del citato comma 1, che incrementa di 100 unità il contingente del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che per l’effetto passa da 710 unità a 810 unità;
b), l’introduzione della nuova lettera a-bis) che prevede una nuova posizione nel grado di Colonnello;
c), l’introduzione della nuova lettera b-bis) che prevede 8 nuove posizioni nei gradi di capitano/tenente;
d), un aumento, alla lettera d), di 44 unità nel ruolo ispettori, che per l’effetto passa da 271 unità a 315 unità;
e), un aumento, alla lettera f), di 47 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.
Il comma 8 dell’intervento normativo, al fine di ripianare i livelli di forza organica, autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:
• . 51 unità complessive, a decorrere dal 1° settembre 2026, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, 22 unità del ruolo ispettori e 24 unità del ruolo appuntati e carabinieri (lett. a);
• . 49 unità complessive, a decorrere dal 1° settembre 2027, di cui 4 unità nel ruolo ufficiali, 22 unità del ruolo ispettori e 23 unità del ruolo appuntati e carabinieri (lett. b).
In particolare, la descritta ripartizione temporale delle assunzioni straordinarie da esercitare trova giustificazione nella necessità di assicurare un’armonica alimentazione dei distinti ruoli del personale, tenendo conto, altresì, della disponibilità di posti negli istituti di istruzione dell’Arma dei carabinieri.
I commi 9, 10 e 11 recano la descrizione degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 7 e 8, come meglio indicati in relazione tecnica.
L’articolo 5, interviene su una serie di disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La proposta normativa prevede alla lettera a) una modifica all’articolo 6 del T.U. in materia di sicurezza che si rende necessaria per riequilibrare il tripartitismo nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, con il cd. Jobs Act la composizione della Commissione consultiva è stata rivista, integrandola con tre esperti di medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e con un rappresentante dell’ANMIL.
Invero, tale modifica ha alterato il tradizionale tripartitismo che caratterizza, anche in ambito internazionale, l’approccio alle materie della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto, al fine di attenuare tale rischio, si propone di mantenere la composizione della Commissione, così come aggiornata, prevedendo che i già menzionati componenti possano partecipare ai lavori senza diritto di voto, conservando, tuttavia, il proprio ruolo consultivo.
In particolare, la lettera b) dispone la modifica dell’articolo 11 del decreto legislativo rubricato “Attività promozionali”, ampliando le modalità di intervento da parte dell’INAIL in materia di iniziative formative, con la finalità di accrescere le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Relativamente al punto 1), il d. lgs. 81 del 2008 attribuisce ad INAIL compiti relativi alla formazione, informazione e assistenza per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La proposta normativa di cui al suddetto comma consentirebbe di promuovere ulteriormente la diffusione di tale cultura, favorendo la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro e, al contempo, darebbe un impulso significativo alle altre misure sinora stanziate attraverso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione che hanno riguardato principalmente il recupero occupazionale ovvero la concessione di contributi economici o sgravi contributivi ai lavoratori per il sostegno al reddito e ai datori di lavoro per l'assunzione di specifiche categorie (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) in condizioni di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio di esclusione sociale, nonché i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.
Con riferimento agli interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, si evidenzia che l'impiego crescente di tecnologie innovative consente di arricchire l'esperienza formativa, permettendo agli studenti di esercitarsi in ambienti simulati, sicuri e altamente realistici, rafforzando cosi l'apprendimento tecnico-pratico.
La destinazione delle risorse INAIL al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, risulta pertanto pienamente coerente con la missione dello stesso Istituto.
La formazione, annoverata tra le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008, costituisce un vero e proprio processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema prevenzionale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, per l'identificazione dei pericoli e per la gestione dei rischi.
Peraltro, la formulazione contenuta nella nuova previsione normativa si pone in logica di coerenza con le nuove disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 2025, n. 21, entrata in vigore il 19 marzo u.s., che ha previsto l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l'attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare anche le conoscenze di base in materia di sicurezza nei di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, doveri e tutele del lavoratore.
Si evidenzia, infine, che lo stanziamento delle risorse previste dalla disposizione in esame trova copertura nel bilancio di previsione 2025 dell'Istituto, dove risultano stanziati euro 50.000.000 sulla Missione 3 - Programma 2, finalizzati al finanziamento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in continuità con le analoghe previsioni di bilancio per l'esercizio 2024.
Si tratta, allo stato, di previsioni sostenibili sotto il profilo finanziario per l'Istituto, che non comporterebbero oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, risultando comunque condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.
Il punto 2), prevede il finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, ovvero non rientrante negli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera b in materia prevenzionale con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affida all’Inail un ruolo di sostegno alla diffusione della cultura della salute e sicurezza.
In particolare, gli articoli 9 e 10 attribuiscono all’Inail compiti relativi alla formazione, informazione e assistenza per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In coerenza con tale finalità istituzionale, allo scopo di promuovere un ampliamento della conoscenza e della consapevolezza sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di incentivare una gestione partecipata di dette tematiche, l’Inail realizza ed eroga interventi formativi e di aggiornamenti tematici, destinati ai principali attori del sistema prevenzionale, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La proposta normativa in questione consente di promuovere ulteriormente la diffusione di tale cultura, anche attraverso il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, in considerazione delle caratteristiche proprie dei Fondi, i quali per la loro natura sono in grado di intercettare in maniera capillare esigenze formative di lavoratori, espressione di settori produttivi diversi e operanti in vari territori, tra i quali quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una elevata incidenza infortunistica.
Allo stesso punto 2), con un comma ulteriore, si prevede una misura aggiuntiva rispetto ai bandi ISI emanati con cadenza annuale ai sensi dell’art. 11 comma 5 del d.lgs. 81/2008, con cui si intende finanziare categorie di prodotti, finora non previste dai predetti bandi, quali i dispositivi di protezione individuale caratterizzati da un elevato grado di innovatività.
I beni oggetto di finanziamento sono individuabili sulla base dei seguenti criteri:
• comprovata efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
• univocità di identificazione;
• disponibilità sul mercato;
• carattere innovativo.
Le tipologie di progetto sono rivolte ai lavoratori dell’impresa beneficiaria e rientrano nei dispositivi di protezione individuale (DPI) intelligenti certificati, ove con tale espressione si intende la combinazione di DPI tradizionali con componenti che rispondono in modo attivo a segnali, sollecitazioni o modifiche dell’ambiente circostante anche avvalendosi di software e sistemi di rilevamento per la gestione della salute e sicurezza e dei dati da questi acquisiti.
I finanziamenti sono concessi nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni della normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sugli Aiuti di Stato.
L’attuazione delle disposizioni illustrate avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Relativamente al punto 3) della stessa lettera b), sulla base dei dati statistici messi a disposizione dall’INAIL, si osserva che nel periodo di accadimento 2019-2023 mediamente gli infortuni sul lavoro in itinere (avvenuti nel tragitto casa-lavoro e viceversa) rappresentano circa il 15% delle denunce in complesso, con incidenze più elevate nel 2023, anno in cui si sfiora il 17%, con un dato riallineato rispetto al periodo pre-pandemico (16,4% nel 2019).Degli infortuni lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa 7 su 10 avvengono col coinvolgimento di un mezzo di trasporto. Se si considerano le denunce di infortunio in occasione di lavoro, la componente di eventi occorsi col coinvolgimento di un mezzo di trasporto è mediamente del 3% e interessa una quota di lavoratori che abitualmente utilizzano un mezzo per svolgere la propria attività (tassisti, autotrasportatori, autisti, rider, ecc.).
Se si focalizza l’attenzione sui casi mortali si osserva che oltre un caso su 5 è in itinere (21,4% medio e 23,4% nel 2023). Tra i decessi professionali, la componente con mezzo di trasporto è pari all’83,2% degli itinere e al 20,6% di quelli in occasione di lavoro.
Il tema degli infortuni che avvengono su strada, siano essi in occasione di lavoro o in itinere, è certamente classificabile come un fenomeno fortemente multifattoriale e multidisciplinare considerato che nella dinamica degli incidenti, oltre al fondamentale aspetto del comportamento individuale alla guida, sono identificabili una molteplicità di fattori che intervengono contemporaneamente e alcuni di questi, sfuggono al controllo diretto dell’operatore.
Quest’aspetto però trova uno scarso rilievo nel vigente Testo Unico di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, di riflesso, nel processo prevenzionistico aziendale. É poco frequente trovare nelle aziende specifiche iniziative di informazione e formazione del personale, adeguamento delle flotte ed implementazione di specifici sistemi organizzativi per la riduzione del rischio stradale.
Appare pertanto opportuno adottare la nuova previsione normativa, che impegna l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, a realizzare, sulla base delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente, campagne informative e formative sul tema dell’infortunio in itinere, a cominciare dall’ambito scolastico.
Quanto precede, in coerenza con le recenti disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 2025, n. 21, che introduce un’importante modifica all’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo l’inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.
Quanto alla lettera c), la proposta normativa è volta a precisare che tra le misure generali di tutela previste dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono da considerarsi anche la programmazione di misure di prevenzione dei comportamenti che possano attuare forme di violenza o molestie.
Con la proposta in esame, si intende dare chiara attuazione alle previsioni della Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata in Italia con la legge n. 4 del 2021, sulla eliminazione delle violenze e delle molestie nel mondo del lavoro, per gli aspetti che possono essere inseriti nel decreto legislativo n. 81 del 2008.
La lettera d), al punto 1) mira ad estendere l’obbligo di aggiornamento periodico per gli RLS, di cui al comma 11 dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Ciò al fine di garantire, anche in tali realtà, una formazione costante di tali soggetti.
Difatti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è una figura eletta dai lavoratori che ha allo stesso tempo compiti di rappresentanza degli stessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di consultazione e controllo, ricevendo informazioni sulla valutazione dei rischi e sull'applicazione delle misure di prevenzione.
La norma prevede che la contrattazione collettiva ne disciplini le modalità, così come già previsto per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
La disposizione, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l’obbligo di aggiornamento è un onere completamente a carico del datore di lavoro.
Relativamente al punto 2), mira ad introdurre un sistema digitalizzato di attestazione dell’avvenuta formazione da parte del lavoratore utilizzando gli strumenti già previsti a legislazione vigente, quali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.
Quest’ultimo, difatti, è uno strumento immaginato al fine di raccogliere, attraverso l’interoperabilità, attorno al codice fiscale di ciascun cittadino tutte le informazioni che attengono alla sua formazione, al percorso lavorativo e alle prestazioni sociali di cui ha fruito o in godimento.
Il Fascicolo Sociale e Lavorativo è integrato con la piattaforma SIISL, in quanto da una parte ne alimenta il contenuto, e dall’altra ne trae informazioni sulle competenze richieste dalle imprese e possedute dai lavoratori, in base alle domande e offerte di lavoro.
Il caricamento, all’interno della piattaforma SIISL dell’ulteriore dato relativo alla certificazione della formazione, consente di implementare entrambe i sistemi raggiungendo due obiettivi diversi, ampliare il novero dei dati a disposizione delle aziende all’interno del SIISL e aggiornare il fascicolo del cittadino/lavoratore con informazioni rilevanti quali quelle relative alla formazione.
Nello specifico, la norma interviene sull’articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81 del 2008 che prevede la registrazione delle competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nel libretto formativo del cittadino. Viene, in particolare, disposto che le stesse competenze vengano registrate altresì sul SIISL al fine del successivo inserimento all’interno del fascicolo sociale e lavorativo.
La proposta di cui alla lettera e) aggiorna il termine per la rivisitazione, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, delle condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. La norma dispone, altresì, un potere sostitutivo in capo al Ministro della salute che, con apposito decreto, di concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può intervenire per dare attuazione a quanto previsto dal primo periodo laddove l’Accordo non sia stato sottoscritto nel termine del 31 dicembre 2026.
Relativamente alla proposta di cui alla lettera f), il comma 8 dell’articolo 51 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 statuisce che “Gli Organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti”.
Tale obbligo è finalizzato a rendere disponibile alle imprese che non hanno nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Il successivo comma 8-bis prevede che “Gli Organismi paritetici, per il tramite dell’INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;
c)al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
d)le aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo.”
Tali dati, come indicato dal successivo comma 8-ter, “(...) sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’Inail (...)”.
Come appare evidente, dal combinato disposto dei vigenti commi 8 e 8-bis dell’articolato in argomento deriva un aggravio per gli Organismi paritetici, che sono chiamati ad effettuare due distinti adempimenti, uno nei riguardi degli Organi di vigilanza territorialmente competenti e l’altro nei confronti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL.
Al riguardo, si rammenta che a seguito della modifica dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, introdotta con la legge del 17 dicembre 2021, n. 215, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta in modo paritario dalle Azienda sanitarie locali competenti per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Pertanto, in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi, si considera ragionevole modificare il dettato normativo in maniera in modo tale da individuare una modalità che consenta agli Organismi di cui trattasi, preventivamente iscritti nel repertorio di cui al comma 1-bis dell’articolo 51 in parola, di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’Inail e di tutti gli Organi di vigilanza, attraverso un’unica comunicazione.
A tal fine, l’Istituto metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli Organismi paritetici, precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma, così riformulata.
La proposta normativa di cui alla lettera g) è volta a risolvere alcuni dubbi interpretativi in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Attualmente la lettera a) del comma 4 dell’articolo 77 è così formulato: “Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. Con la proposta, dunque, si vuole estendere l’obbligo già esistente in capo al datore di lavoro anche per gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.
Al riguardo, già con circolare n. 34 del 29 aprile 1999 il Ministero del lavoro aveva fornito indicazioni ritenendo che gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni, tra le quali, alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
La Corte di Cassazione, con sentenza 11 ottobre 2022, n. 29720, ha confermato che “qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore in conformità con l’articolo 2087 c.c.” rientra nella nozione di Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.).
La proposta normativa di cui alla lettera h) è volta a rendere più sicuro l’utilizzo delle scale evitando il ricorso all’utilizzo delle scale con gabbia laddove la gabbia stessa rappresenterebbe un ostacolo, quindi un rischio aggiuntivo, nel caso di procedura di recupero del lavoratore infortunato ovvero di un lavoratore colpito da un malessere.
Attualmente la disposizione è la seguente: “2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.” La disposizione si applica anche alle scale già installate.
Infine, la lettera i) interviene nell’ambito dei lavori in quota che comportano un rischio di caduta dall’alto, la proposta è tesa a garantire la sistematicità e la coerenza interna del testo normativo, nonché a fornire una indicazione chiara dei sistemi di protezione collettiva cui dare priorità di scelta, rispetto all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale.
Inoltre, la proposta è volta a determinare criteri di scelta tra diversi sistemi di protezione individuale cui fare riferimento.
In ordine all’individuazione dei sistemi di protezione collettiva contro le cadute dall’alto, il nuovo articolo 115 prevede al comma 1 che questi siano, prioritariamente, i parapetti e le reti di sicurezza. Al comma 2 stabilisce che, nel caso di impossibilità di ricorrere ai sistemi di protezione collettiva, è necessario utilizzare i sistemi di protezione individuale e se ne elencano le tipologie, indicando anche un criterio di scelta che è necessario rispettare, al fine di garantire una protezione dalle cadute dall’alto.
Il successivo comma 3 dispone che i sistemi di protezione individuale sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento che deve essere assicurato ad un punto di ancoraggio sicuro.
Infine, si evidenzia che il precedente comma 4 non appare coerente con la rubrica ed i contenuti dell’articolo e, pertanto, si ritiene opportuno sostituirlo con il nuovo comma 4, che si configura come previsione di natura tecnica che rimanda ai requisiti che i sistemi di protezione individuale per l’arresto della caduta devono soddisfare.
L’articolo 6 prevede che sia sottoscritto un apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente, avvalendosi di INAIL, per l’individuazione dei criteri di accreditamento presso i suddetti enti dei soggetti che erogano formazione, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disposizione si aggiunge e non deroga a quanto già previsto dall’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina più in generale l’Accordo tra Stato, regioni e province autonome finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
La norma si rende necessaria al fine di individuare, con atto specifico, criteri stringenti e rigorosi di accreditamento per i soggetti che erogano la formazione e, dunque, garantire che tanto a livello nazionale quanto regionale sia assicurata ai lavoratori un’offerta formativa efficace e valida.
Per tale ragione, al secondo comma, si dispone che gli stessi criteri e requisiti siano individuati facendo riferimento riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonchè alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.
I suddetti requisiti devono, inoltre, essere detenuti anche dai soggetti che risultano già accreditati, ai fine della conferma dell’accreditamento stesso.
L’articolo 7, introduce norme in materia di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. L’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento. Successivamente, la misura è stata resa strutturale, a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, dall’articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha modificato il comma 4-bis del citato articolo 18.
La copertura assicurativa riguarda, tra l’altro, gli alunni e studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.), incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi.
Sono ricompresi, altresì, nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.567 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola.
Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
Ciò in continuità con le precedenti indicazioni riguardanti gli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, poi PCTO, ora denominati percorsi “formazione scuola-lavoro” a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 secondo le previsioni del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127. Abitualmente, il tragitto compiuto dagli studenti è dalla scuola presso cui sono iscritti al luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro (e viceversa). Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione negli ultimi anni del sistema dei percorsi “formazione scuola-lavoro” e in particolare del fatto che rientra nell’autonomia organizzativa degli istituti di istruzione la facoltà di autorizzare gli studenti a recarsi direttamente dall’abitazione al luogo di svolgimento dell’esperienza di lavoro, la presente disposizione si rende necessaria al fine di meglio chiarire che si intendono compresi nella tutela assicurativa Inail anche eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso “formazione scuola-lavoro” e viceversa.
La disposizione di cui al comma 2 interviene, altresì, in materia di percorsi di formazione scuola- lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela della salute e della sicurezza degli studenti coinvolti. In particolare, la proposta normativa è volta a contemperare le finalità pedagogiche e formative dei percorsi con la imprescindibile tutela della salute e della sicurezza degli studenti. Nello specifico, si introduce un principio esplicito e inderogabile di esclusione dallo svolgimento di attività classificate a rischio elevato, con un esplicito richiamo al documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’impresa ospitante si rende necessario, attesa l’impossibilità di elencare nella norma tutte le casistiche di lavorazioni ad alto rischio. Tale formulazione consente, pertanto, di escludere dalle attività previste dai percorsi di formazione scuola-lavoro quelle lavorazioni classificate a rischio elevato, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività estrattive in cave e miniere, i lavori in quota e nell’edilizia, le operazioni che comportano la movimentazione di carichi pesanti, nonché le attività svolte in ambienti esposti a rischi di natura chimica o biologica.
Per uniformità e chiarezza della disciplina, l’intervento normativo descritto è inserito all’interno della legge n. 145 del 2018, che già disciplina tutte le disposizioni relative ai PCTO, inclusa – da ultimo – la più recente che dispone la ridenominazione dei PCTO in percorsi di formazione scuola-lavoro.
L’articolo 8 dispone l’erogazione da parte dell’INAIL di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali. L’introduzione della nuova prestazione a carico dell’INAIL, denominata borsa di studio, è diretta ai figli, ai fratelli e alle sorelle dei morti per infortuni sul lavoro o per malattie professionali che abbiano diritto alla erogazione della rendita ai superstiti e che frequentano con profitto un corso di studi, dalla scuola primaria fino all’università (sistema di istruzione e formazione nazionale ed omologhi sistemi operanti all’estero).
Il presupposto per l’erogazione della prestazione è la titolarità della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi dell’articolo 85 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 1124/1965.
L’importo annuale della prestazione è rapportato al corso di studio/formazione ed è pari a euro: a) tremila, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; b) cinquemila, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale;
c) settemila, per ogni anno di frequenza dell’università, degli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
Alla prestazione si accede con apposita domanda da presentare all’INAIL, che deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio, ed è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall’articolo 85, comma 2, del citato testo unico approvato con il d.P.R. n. 1124/1965.
La disposizione chiarisce quali soggetti sono compresi nel sistema di istruzione e formazione.
Il comma 6 riporta la quantificazione dei limiti di spesa, nonché degli oneri con relativa copertura, come meglio descritti nella Relazione tecnica.
Il comma 7 stabilisce che l’INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell’ordine temporale di acquisizione delle domande.
Infine, al comma 8 si stabilisce che l’INAIL deve fornire, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, i risultati dell’attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al precedente comma 6. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l’INAIL non procede all’accoglimento delle ulteriori domande.
Relativamente all’articolo 9, la disposizione proposta reca “Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL” ed intende rapportare a 67 anni, età utile per il conseguimento del requisito anagrafico necessario per la maturazione del diritto a pensione, il limite di età di cui alla legge n. 248 del 1976.
A tal riguardo si rappresenta che l’articolo 180 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 riconosce al lavoratore, che abbia subìto un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di percepire un assegno mensile di incollocabilità.
I successivi interventi normativi (art. 10 legge 5.5.1976 n. 248 e art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall’INAIL, stabiliscono che l’assegno venga rivalutato annualmente secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.
I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:
- età non superiore a 65 anni
- impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al T.U, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
- grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.
L’importo annuo dell’assegno di incollocabilità in vigore dal 1°luglio 2024 è pari a 3.669,36 euro (D.M. n. 108 del 26.06.2024), l’importo rivalutato al 1° luglio 2025 ammonta a 3.698,76 (D.M. n. 52 del 18.04.2025).
Nell’ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, si elevi a 67 anni il limite massimo di età per percepire l’assegno di incollocabilità, si valutano gli oneri aggiuntivi per il periodo di applicazione 2026-2034 come da relazione tecnica.
L’articolo 10 reca disposizioni in materia di norme UNI. Anche in questo caso è volontà del legislatore semplificare alcune procedure, al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese senza tuttavia incidere sulla tutela delle norme di salute e sicurezza.
Nel corso degli ultimi anni la cd. “normazione tecnica” ha assunto una rilevanza sempre maggiore: tali norme esprimono compiutamente la cd. “buona tecnica”, ossia il livello di progresso tecnologico e scientifico raggiunto in un determinato ambito, e sono il frutto di complesse attività di gruppi di lavoro composti da esperti nei diversi campi. Invero, proprio in materia di salute e della sicurezza sul lavoro tali standard costituiscono una delle componenti fondamentali del meccanismo generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e ciò anche in ragione di quanto stabilisce l’art.2087 del codice civile che, come noto, ancora l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro e, in particolare, le misure di tutela anche al progresso tecnologico, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sul punto, peraltro, si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza del 25 luglio 1996, n.312, ha precisato che il datore di lavoro, in quanto debitore di sicurezza, deve adempiere alle norme giuridiche e adottare quelle misure di sicurezza accolte negli “…standards del proprio settore di appartenenza”.
In tale quadro un ruolo rilevante è svolto dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che svolge molteplici attività e in particolare:
• elabora, pubblica e diffonde le norme tecniche per tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (esclusi quello elettrico ed elettrotecnico, di competenza del C.E.I. – Comitato Elettrotecnico Italiano);
• elabora le prassi di riferimento (PdR);
• costruisce archivi di norme nazionali ed estere; • promuove iniziative culturali nel settore normativo;
• mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi a livello mondiale ed europeo.
Le norme tecniche tutelano, quindi, i cittadini, come consumatori e come lavoratori, stabilendo gli standard di qualità e di sicurezza di prodotti, processi, servizi, e trovano applicazione, in linea di principio, su base volontaria.
È sotto tale profilo si fa rilevare che il loro accesso e conoscibilità, da parte di imprese, professionisti e istituzioni pubbliche, attualmente trovano una significativa limitazione a causa essenzialmente sia della previsione, da parte di UNI, di un prezzo d’acquisto (cfr. https://store.uni.com/), sia dall’assenza di un meccanismo di pubblicità legale.
Alla luce di tali descritte criticità, che incidono in misura rilevante sia sul piano giuridico (soprattutto in ordine all’estensione della posizione di garanzia del datore di lavoro e le conseguenti responsabilità civili e penali) che tecnico-prevenzionale (per quanto riguarda la corretta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione), si propone, quindi, la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, etc.) e delle Pubbliche amministrazioni.
Gli oneri derivanti dall’introducendo comma 5 quater saranno a carico del bilancio dell’INAIL.
Con successive convenzioni tra Uni e INAIL sarà definito l’elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione, nonché i contenuti e le modalità di pubblicazione del bollettino delle norme tecniche sui siti istituzionali dei predetti enti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di euro 280.000.
Inoltre, la ulteriore proposta di modifica al comma 1 del presente articolo è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comma 5, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007, ormai da tempo abrogata; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con la vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”.
L’articolo 11 estende la previsione introdotta originariamente con l’articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le gestioni ex Inpdap e successivamente applicata, per effetto dell’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle gestioni amministrate dall’Inps, anche alle gestioni assicurative dell’Inail.
L’articolo 69, comma 15, della legge n. 388/2000 regola, in particolare, le movimentazioni contabili e cioè le anticipazioni di cassa tra le gestioni amministrative all’interno del bilancio dell’Ente previdenziale, secondo un principio solidaristico, stabilendo che esse non producono interessi tra le gestioni coinvolte.
Le anticipazioni di cassa nell’ambito del bilancio INAIL hanno riguardato finora principalmente la gestione Agricoltura che ha potuto beneficiare, soprattutto in passato, di anticipazioni dal resto delle gestioni assicurative dell’Istituto (Industria, Marittimi, RX, infortuni domestici), per far fronte alla spesa per prestazioni, in relazione all’insufficienza delle sue entrate contributive.
La proposta normativa, alla luce della circostanza che gli avanzi di cassa del bilancio Inail affluiscono alla Tesoreria Unica dello Stato e non producono interessi per l’Istituto, anche in un’ottica di semplificazione, evita di aggravare o di far beneficiare le gestioni assicurative per operazioni contabili legate alle anticipazioni di cassa interne al bilancio complessivo dell’Istituto, quindi a somma zero, ferma restando la loro evidenziazione e regolazione.
La proposta normativa, peraltro, evita, dall’entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2025), di aggravare in termini negativi la singola gestione assicurativa dell’Agricoltura, per operazioni contabili di cassa che, si ribadisce, non hanno impatti effettivi sul bilancio dell’INAIL, trattandosi di operazioni di dare/avere tra gestioni, nell’ambito dello stesso bilancio e, dunque, consolidate al suo interno.
La disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’articolo 12 prevede la facoltà per l’INAIL di stabilizzare nei propri ruoli, previo espletamento di selezione comparativa riservata, il personale con contratto a tempo determinato di cui all’articolo 20-quater, comma 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
Tali contratti sono stati avviati previa verifica di idoneità, a decorrere dal 1° novembre 2022.
La stabilizzazione opera nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato determinati requisiti:
- aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;
- risultare in servizio alla data del 30 giugno 2025.
Allo stato, sono in servizio 28 medici e 66 infermieri.
L’articolo 13 introduce alcune disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione della attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Il comma 1 prevede anzitutto la possibilità di individuare forme di corresponsione forfettaria delle indennità di missione semplificando sensibilmente i connessi adempimenti amministrativi e consentendo verosimilmente possibili risparmi di spesa.
La previsione di cui al comma 2 stabilisce che “l’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l’esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all’Ispettorato nazionale del lavoro.”. L’art. 158 citato introduce l’istituto della prenotazione a debito in relazione ad alcune imposte quali il contributo unificato, l’imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. La disposizione mira, dunque, a superare i dubbi interpretativi derivanti dalla natura giuridica dell’Ispettorato, garantendo uniformità di trattamento con le altre amministrazioni statali ed è suffragata da un recente parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 17 luglio 2025, come meglio specificato nella relazione tecnica.
Infine, relativamente ai commi 3 e 4, come noto, il legislatore ha recentemente inteso porre in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria un obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale al registro delle imprese. In particolare, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1793, estendendo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 1854, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 55. L’intervento normativo è risultato, tuttavia, non pienamente coordinato con la disciplina nel cui contesto è inserita la novella, ingenerando numerose incertezze interpretative nei soggetti a vario titolo chiamati a dare attuazione e ad adempiere alla nuova disciplina (imprese e loro organizzazioni rappresentative, amministratori, Camere di commercio, professionisti). Particolarmente problematici sono risultati gli aspetti relativi alla corretta individuazione della casella di posta elettronica legittimamente utilizzabile dagli amministratori ai fini dell’adempimento dell’obbligo in parola, in ordine alla sua possibile coincidenza con il medesimo recapito già adottato quale domicilio digitale dell’impresa; all’individuazione – in assenza di espressa previsione di legge – di un termine per l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori; all’assenza di un chiaro apparato sanzionatorio.
La disposizione in commento risolve le criticità segnalate prevedendo che a essere sottoposto all’obbligo è esclusivamente l’amministratore delegato e non i consiglieri di amministrazione; che la pec dell’amministratore delegato debba essere diversa dal domicilio digitale dell’impresa; che il termine per l’adempimento sia il 31 dicembre 2025; che il mancato adempimento sia soggetto alle stesse sanzioni già previste per la mancata comunicazione del domicilio digitale dell’impresa, previste dall’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La norma di cui all’articolo 14 mira ad un duplice obiettivo: da un lato, favorire la trasparenza del mercato del lavoro e acquisire informazioni utili per la rendicontazione della spesa a livello europeo; dall’altro, rafforzare la cultura e le garanzie di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al comma 1 si prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro pubblicano le posizioni lavorative disponibili su SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) per ottenere i benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche. Tale disposizione, oltre a rendere trasparente e accessibile a tutti i cittadini l’offerta di lavoro e a favorire per i datori di lavoro un canale aggiuntivo di visibilità, richiama espressamente il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale condizione imprescindibile per il riconoscimento dei benefici. In questo modo si coniuga la finalità occupazionale con l’esigenza di promuovere ambienti di lavoro sicuri e conformi alla normativa vigente.
Al comma 2, in un’ottica di semplificazione, si stabilisce che le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, possano essere effettuate anche tramite il sistema SIISL, rendendo più agevoli gli adempimenti amministrativi. Tale possibilità potrà essere utilizzata anche in assenza di specifici benefici contributivi, ampliando così le potenzialità del SIISL come strumento di trasparenza e di garanzia.
Il comma 3 rafforza la funzione di affidabilità del sistema, prevedendo che i dati presenti nel SIISL siano verificati e messi a disposizione del datore di lavoro, con l’effetto di aumentare la certezza delle informazioni e di migliorare le condizioni di sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro instaurati.
Infine, si provvede a potenziare e valorizzare il rapporto di collaborazione tra pubblico e privato per la costruzione di un mercato del lavoro digitale nazionale quanto più completo, trasparente e sicuro possibile.
La piattaforma SIISL mette a disposizione delle Agenzie per il Lavoro servizi utili a rendere più efficiente la gestione delle attività e a favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
In particolare, il comma 4 prevede l’obbligo per le Agenzie per il Lavoro, nei termini di cui al comma 1, di pubblicare tutte le posizioni lavorative disponibili sulla piattaforma SIISL e di accedere per individuare i candidati idonei.
L’attuazione dei commi da 1 a 4 avverrà attraverso apposito decreto ministeriale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame.
Il comma 6 stabilisce che i lavoratori extra UE di cui all’articolo 23 del T. U. in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), siano tenuti, per il tramite dei soggetti formatori di cui al comma 1 dello stesso articolo 23, all’iscrizione al SIISL. Al fine di dare attuazione alla norma, si prevede un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto in esame.
Al comma 7 è disposta l’integrazione della composizione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. In particolare, si prevede anche la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 8 stabilisce che l’attuazione delle disposizioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 15 si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di rafforzamento della cultura della prevenzione e mira a consolidare un sistema di sicurezza partecipato, orientato non solo alla riparazione del danno, ma soprattutto alla prevenzione proattiva.
Il tracciamento dei mancati infortuni consente di trasformare ogni “quasi incidente” in un’occasione di apprendimento e miglioramento continuo, rafforzando la consapevolezza organizzativa e promuovendo ambienti di lavoro più sicuri, efficienti e sostenibili.
L’introduzione di strumenti premiali e di un sistema di monitoraggio strutturato costituisce un passo significativo verso una gestione moderna della sicurezza sul lavoro, fondata su analisi dei dati, responsabilità condivisa e miglioramento continuo delle performance aziendali in materia di prevenzione.
La disposizione si ispira alle migliori pratiche internazionali di prevenzione degli incidenti e si colloca nel solco degli obiettivi strategici del Piano Nazionale della Prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro e del Programma nazionale “Lavoro Sicuro” promosso dall’INAIL e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La ratio dell’intervento risiede nella consapevolezza che la cultura della sicurezza non può limitarsi alla registrazione e all’analisi degli eventi infortunistici avvenuti, ma deve estendersi all’identificazione e alla segnalazione sistematica degli eventi che avrebbero potuto causare un infortunio ma che, per circostanze fortuite o per l’efficacia dei presidi di sicurezza, non hanno avuto conseguenze dannose.
Il tracciamento dei mancati infortuni rappresenta, dunque, uno strumento di apprendimento organizzativo che consente di individuare tempestivamente criticità operative, carenze procedurali e fattori di rischio, intervenendo in modo preventivo prima che si traducano in incidenti effettivi.
Il comma 1 affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’INAIL e previo confronto con le parti sociali e la Conferenza Stato-Regioni, il compito di adottare, entro sei mesi,
specifiche linee guida nazionali per l’identificazione, la segnalazione e il tracciamento dei mancati infortuni nelle imprese con più di quindici dipendenti.
Le linee guida dovranno stabilire procedure uniformi e criteri minimi per la raccolta dei dati, definendo altresì modalità di coinvolgimento dei lavoratori e garanzie di riservatezza per i segnalanti, in coerenza con i principi del d.lgs. n. 81/2008 e della normativa sul whistleblowing.
La disposizione prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno meglio chiariti gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese dei dati aggregati relativi agli eventi segnalati e alle azioni correttive o preventive adottate, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.
Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 16 interviene sulle attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del servizio sanitario nazionale in tema della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Il comma 1 dispone modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare viene disposta la modifiche all’articolo 13, rubricato “Vigilanza”. Nello specifico, vengono aggiunti nuovi commi dopo il comma 6, riguardante le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori. In particolare, la disposizione introduce il comma 6 bis, il quale fornisce indicazioni circa gli ambiti di impiego di tali risorse economiche, orientandole al finanziamento di attività aggiuntive dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro e azioni di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte alla popolazione, superando le attuali criticità interpretative e applicative. Inoltre, con l’aggiunta del comma 6 ter, si uniforma l’utilizzo dei proventi delle sanzioni per il personale delle ASL con quanto già previsto dall’articolo 31, comma 11, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 così come convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 per il personale INL. Il nuovo testo dispone che le suddette risorse, per la quota destinata all’aumento delle attività di prevenzione, aggiuntiva a quanto previsto dal comma 6 bis, possano essere corrisposte al medesimo personale nel limite del 15 per cento del trattamento tabellare lordo annuo. Infine, il comma 6 quater consente l’utilizzo di eventuali residui dei fondi introitati anche per ulteriori attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL rafforzando l’attività dei Dipartimenti stessi come strutture strategiche del sistema di prevenzione del SSN.
Il comma 2 interviene modificando la legge 30 marzo 2001, n. 125 (“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”). In particolare, la disposizione in parola agisce sul comma 2 dell’articolo 15 recante “Disposizioni per la sicurezza sul lavoro”. L’intervento tende a dare maggiore applicabilità
alla disposizione di legge, anche in relazione all'attuale dotazione organica dei Servizi della ASL e alla carenza di personale medico specialista. Con la modifica proposta si elimina l'esclusività medica per l'effettuazione dei controlli alcolimetrici, estendendone la facoltà a tutto il personale di vigilanza dei Servizi delle ASL. La modifica rende coerente la disposizione con quanto già previsto in tema di circolazione stradale, ove l'esecuzione del controllo alcolimetrico non è esclusiva prerogativa del personale medico. Rilevato che l'abuso di alcool al lavoro, oltre che essere un problema sanitario è anche un fattore che aumenta il rischio infortunistico, la finalità della modifica proposta è quella di consentire un aumento dei controlli da parte delle ASL.
L’articolo 17 interviene sulla sorveglianza sanitaria e la promozione della salute.
Il comma 1) prevede modifiche ad alcuni articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La lettera a) introduce modifiche all’articolo 20, rubricato “Obblighi dei lavoratori”, in particolare al comma 2, lettera i). L’articolo tende a chiarire in norma primaria quanto già consolidato a livello giurisprudenziale e nel senso originario della norma quale diritto dovere del lavoratore alla tutela della salute; peraltro tale tema è stato sollevato e chiarito nel contesto della commissione interpelli relativamente all’articolo 15 (Misure generali di tutela) Tale intervento risulta necessario per evitare ambiguità interpretative che ancora si registrano.
La lettera b) prevede modifiche al comma 1, lettera a) dell’articolo 25 (“Obblighi del medico competente”). Il punto 1) dispone interventi necessari, seppure in un regime di volontarietà dei programmi, per aggiornare la salute nei luoghi di lavoro, secondo il modello Workplace Health Promotion (WHP) - raccomandato in ambito internazionale, dalla letteratura scientifica di riferimento e dalla Dichiarazione dei Ministri della Salute del G7 2024, sostenendo l’adozione di stili di vita salutari e comportamenti preventivi delle malattie croniche non trasmissibili e pratiche favorevoli all’invecchiamento attivo - al modello Total Worker Health (TWH) definito come “insieme di politiche, programmi e interventi che integrano la protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con la promozione di corretti stili di vita”. Il modello TWH è, infatti, funzionale ad un approccio che integra la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (OSH) e la promozione della salute (HP). L’aggiornamento della norma consente di valorizzare il progetto di cui all’INVESTIMENTO 1.4 del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) E.1 “SALUTE-AMBIENTE- BIODIVERSITA’-CLIMA” PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR.
Il punto 2) prevede attività di informazione da parte del medico competente per promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di Assistenza (LEA). Il ruolo dei medici competenti spesso come unica figura in determinate fasce di età di popolazione che hanno contatto diretto con i lavoratori-cittadini, costituisce un’occasione per informare sull’importanza degli screening offerti gratuitamente dal servizio sanitario e promuoverne l’adesione garantendo un’opportunità di elevare i livelli di adesione ancora non soddisfacenti. Questo obiettivo sarà raggiunto anche in sinergia con campagne di prevenzione mirate promosse dal Ministero della Salute.
La lettera c) dispone modifiche all’articolo 39, denominato “Svolgimento dell’attività di medico competente”, a cui viene aggiunto il comma 2 bis. La proposta di modifica prevede che il Ministero della Salute, acquisito il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca con proprio decreto i requisiti di qualificazione delle strutture (pubbliche o private) ove il medico competente può svolgere la propria opera.
Tale norma tende a rafforzare la qualità dell’erogazione dei servizi analogamente con quanto previsto in altri contesti di prestazioni sanitarie in contesti sia pubblici che privati.
La lettera d) prevede delle modifiche all’art. 41, rubricato “Sorveglianza sanitaria”. La disposizione intende inserire la possibilità di una nuova tipologia di visita medica nell’ambito della sorveglianza sanitaria, per determinate categorie di lavoratori già individuate dalla normativa vigente come a maggior rischio, relativamente ai rischi connessi all’assunzione di alcool (ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125) o sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive (ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
La lettera e) modifica l’articolo 51 rubricato “Organismi paritetici”, aggiungendo il comma 3-quater. Tale intervento normativo è rivolto alle micro imprese, le quali anche con il supporto del servizio sanitario e potenziando il valore degli enti bilaterali, possono accedere a prestazioni di medicina del lavoro in maniera più agevole ed efficace. La proposta di modifica intende introdurre dei meccanismi specifici di convenzioni con strutture del servizio sanitario nazionale territorialmente competente in modo da offrire una tutela alle micro imprese che costituiscono un tessuto produttivo rilevante per numerosità e condizioni di rischio creando quindi i presupporti per i datori di lavoro, nell’organizzare le misure di tutela previste dal D.lgs. 81/2008 , di poter garantire la tutela sanitaria dei lavoratori, consentendo agli organismi paritetici di adottare iniziative tese a favorire l’assolvimento degli obblighi in tema di sorveglianza sanitaria.
Il comma 2) mira a rafforzare le politiche di prevenzione oncologica attraverso la valorizzazione del ruolo dei luoghi di lavoro come contesti privilegiati per la promozione della salute.
In particolare, si prevede che, nell’ambito della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse specificamente destinate, possano essere attivate misure finalizzate:
- al sostegno di iniziative di informazione e promozione della salute rivolte ai lavoratori;
- alla concessione di permessi retribuiti per consentire l’adesione, in orario di lavoro, ai programmi di screening oncologici garantiti dai Livelli Essenziali di Assistenza.
La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, facilitare l’accesso dei lavoratori agli screening oncologici, superando possibili ostacoli legati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; dall’altro, promuovere una cultura diffusa della prevenzione nei luoghi di lavoro, in coerenza con le strategie nazionali e internazionali in materia di salute pubblica.
L’impatto atteso riguarda sia il miglioramento degli indicatori di adesione agli screening oncologici, sia la riduzione, nel medio-lungo periodo, della mortalità e dei costi sanitari connessi alla diagnosi tardiva delle patologie oncologiche.
L’articolo 18, al comma 1, apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In particolare, la disposizione, elevando la fonte di disciplina, riproduce quanto previsto in materia dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, recante “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
La disciplina sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori è infatti dettata da una norma primaria (d. lgs. n. 1 del 2018), ragion per cui, pure potendo rinviarsi ad un atto secondario la regolazione di misure di dettaglio, il nucleo essenziale della relativa disciplina, anche in ragione di un corretto rapporto tra fonti dell’ordinamento, dovrebbe essere contenuto in un atto primario.
In particolare:
- la lettera a) novella l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, operando un’assimilazione tra volontario di protezione civile o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e lavoratore soltanto nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis, di nuova introduzione; ciò, al fine di chiarire come il rapporto di volontariato possa essere associato a quello di lavoro soltanto in relazione ad alcuni istituti di tutela del volontario, espressamente regolati, ferma rimanendo la diversa natura giuridica dei rapporti in comparazione;
- la lettera b) novella l’articolo 3, comma 3-bis, al fine di chiarire come nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 si applichino esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3-bis, di nuova introduzione;
- lettera c), dopo l’articolo 3, l’inserimento dell’articolo 3-bis “Organizzazioni di volontariato della protezione civile”.
Al comma 1, vengono fornite le definizioni rispettivamente di:
- “Organizzazione di protezione civile: “le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018”;
- «formazione»: il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- «addestramento»: il complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
- «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato ai successivi commi da sei a otto in materia di sorveglianza sanitaria.
Al comma 2, si equipara il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), sopra illustrato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
Al medesimo comma, si evidenzia che il legale rappresentante delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi da tre a cinque, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.
Ai sensi del comma 3, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera a) curano che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto previsto ai commi da sei a otto in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
Coerentemente al comma 4, si evidenzia l’esigenza della dotazione al medesimo volontario di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
Il comma 5 concerne le sedi delle organizzazioni suddette, specificando che, nei casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
Ai sensi del comma 6, le organizzazioni suddette, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.
Il comma 7 precisa che, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni sopracitate nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
Per quanto concerne il comma 8, lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria compatibili alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto 12 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
Il comma 9 estende l’applicazione dell’articolo 3-bis anche al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Il comma 10 stabilisce che l'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il comma 11 contiene apposita clausola di salvaguardia, prevedendo che al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.
Il comma 12 stabilisce che l'applicazione delle disposizioni in esame non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il comma 13 consente di definire ulteriori misure relative all’informazione, alla formazione, all’addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e sicurezza previsti dallo stesso articolo 3-bis di nuova introduzione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata in materia di Protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’ultimo comma stabilisce che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
L’articolo 19 disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui scadenza è attualmente prevista al 31 ottobre 2025. In particolare:
- la lettera a), apporta le seguenti modifiche al comma 701:
• espunge il limite temporale del 31 ottobre 2025, previsto dal testo vigente, al fine di consentire la prosecuzione dell’utilizzo dei contratti in rassegna indispensabili per l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
• al contempo, provvede all’inserimento nel comma in rassegna della previsione espressa del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro (limite attualmente previsto dall’articolo 11, comma 8-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023);
• la lettera b), ferma restando tale durata massima complessiva di tre anni di ciascun contratto individuale, introduce il nuovo comma 701-bis, finalizzato a consentire la proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto.
Nella medesima prospettiva, è inserito il nuovo comma 701-ter, che autorizza, in caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701, la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali. L’inserimento di tale nuovo comma 701-ter risponde tanto all’esigenza di disciplinare l’eventualità in rassegna (risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 e stipula di nuovi contratti al fine di sostituire il personale cessato) in simmetria con la disciplina che il nuovo comma 701-bis contempla per l’eventualità della proroga dei contratti di lavoro in rassegna, quanto allo scopo di assicurare una più opportuna sistemazione normativa della previsione, che sul punto è attualmente contenuta nell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 (previsione, quest’ultima, di cui si prevede conseguentemente la soppressione).
Considerata l’importanza del personale assunto con i contratti di lavoro di cui al comma 701, i nuovi commi 701-quater e 701-quinquies dettano disposizioni in merito alla stabilizzazione del personale medesimo onde superare la criticità esistente. In proposito, invero, preme segnalare come l’attuale natura a tempo determinato dei contratti in rassegna incida notevolmente sull’impiego di tale personale che subisce continui avvicendamenti in conseguenza delle dimissioni dovute alla chiamata da altre graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato. Per l’effetto, buona parte del personale formato e proficuamente inserito nelle Strutture di protezione civile regionale e anche impiegato in progetti PNRR viene a interrompere la propria attività lavorativa con conseguente rallentamento delle procedure in corso (e, quindi, ripercussioni sulla capacità di raggiungimento degli obiettivi entro le scadenze fissate) con conseguente necessità di procedere alla sostituzione dello stesso con nuove unità – sempre a tempo determinato – bisognose di affiancamento e di un’apposita fase di formazione.
Nel dettaglio, il nuovo comma 701-quater consente alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assegnatarie del personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui al comma 701 di procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Tale stabilizzazione è autorizzata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili. Le condizioni richieste ai fini della stabilizzazione dall’appena descritto comma 701-quater sono state configurate alla luce di quanto disposto dall’articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in relazione alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR (ossia assunto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).
Al contempo il nuovo comma 701-quinquies autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701, e che entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione. Tale stabilizzazione è autorizzata a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione e, quindi, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica. Le condizioni richieste ai fini della stabilizzazione dall’appena descritto comma 701-quinquies sono state configurate alla luce di quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
Inoltre, nel comma 701-sexies, si è ritenuto opportuno prevedere un vincolo di 5 anni, per il personale assunto a tempo indeterminato ai sensi dei commi 701-quater e 701-quinquies, di permanenza nei servizi regionali che svolgono attività di protezione civile, al fine di focalizzare le risorse sugli obiettivi prevista dalla norma in argomento.
Infine, il comma 2 sopprime il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 7, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
In particolare, viene espunta la disposizione, in base alla quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701. L’articolo 20, infine, prevede la proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca. Il Presidente della Regione Toscana, con nota del 30 settembre 2025, ha chiesto, infatti, un’ulteriore proroga di dodici mesi dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al fine di poter proseguire, anche attraverso l’utilizzo dell’assetto derogatorio oggi vigente, nel consolidamento dell’azione emergenziale di protezione civile ancora in essere, considerata la recente emanazione di dedicati ulteriori provvedimenti.
In merito, si rileva preliminarmente che il comma 3 dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, prevede che “La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”.
Pertanto, essendo già intervenuta una proroga di 12 mesi dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, ai sensi del citato decreto legislativo, a legislazione vigente non è possibile provvedere in via amministrativa ad un’ulteriore proroga, nonostante emerga una tale esigenza alla luce di quanto rappresentato dal Dipartimento della protezione civile.
Il contesto emergenziale è correlato agli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio della regione Toscana tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2023 e che hanno richiesto l’adozione di misure e stanziamenti rilevanti; in ultimo, preme rammentare l’ulteriore stanziamento di 131,4 milioni di euro di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’11 settembre u.s., a copertura dei fabbisogni prioritari di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n.1 del 2018.
La gestione del contesto emergenziale di che trattasi, di per sé già particolarmente impattante, viene resa ancor più complessa e articolata, posto che alcuni dei territori interessati sono stati nuovamente colpiti da ulteriori eventi nei mesi di settembre e ottobre 2024, nonché nei mesi di febbraio e marzo 2025, per i quali è stato necessario ricorrere ad ulteriori dichiarazioni di emergenza nazionali.
Per gli eventi dell’autunno 2023, peraltro, lo stanziamento delle risorse per gli interventi prioritari di riduzione del rischio residuo è intervenuto in prossimità della scadenza dello stato di emergenza. Altresì, le procedure per il riconoscimento di contributi al danno subito da privati e dalle attività produttive sono state disposte con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1158 adottata il 29 agosto u.s. e sono in pieno svolgimento, andandosi a sovrapporre, con ulteriore aggravio di impegno dei Comuni, a quelle per il contributo previsto, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, a valere sulle risorse stanziate, pari a 66 milioni di euro, dall’articolo9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
Nel contempo, per i medesimi eventi è stato reso disponibile un contributo pari a oltre 67 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea, giusta decisione della Commissione europea C(2024)9255 final del 18 dicembre 2024, della cui attuazione il Commissario delegato di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1037 del 2023 è responsabile.
In merito, sono in corso di definizione standard operativi e format documentali per la rendicontazione in sede europea ai fini della verifica dell’eleggibilità delle spese secondo quanto previsto dal dedicato Regolamento (CE) n. 2012 del 2002. I termini ultimi di rendicontazione scadono il 24 giugno 2026; quelli della relazione conclusiva il 24 dicembre 2026.
Al fine di agevolare l’impiego di tali risorse, in particolare per la realizzazione di ulteriori interventi di messa in sicurezza del territorio, impiegando, altresì, risorse regionali trasferite al Commissario delegato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1128 del 2025, il Commissario medesimo ha avanzato richiesta di adozione di dedicata ordinanza che, in particolare, autorizzi l’utilizzo delle deroghe già previste dalla citata ordinanza n. 1037 del 2023.
L’iter istruttorio di detta ordinanza risulta essere ad ora in corso.
La complessità del quadro emergenziale in essere, considerato che alcuni provvedimenti essenziali per il completamento del dispositivo di protezione civile sono intervenuti a ridosso della scadenza dello stato di emergenza, ma che nel contempo i relativi procedimenti sono in fase di avanzata applicazione, induce a ritenere che sussistano condizioni fattuali straordinarie per le quali si possa proporre, in via eccezionale, una proroga della vigenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, per il quale si rende necessario procedere attraverso una norma di rango primario.
Peraltro, la situazione de qua comporta rilevanti difficoltà ai fini della definizione di un quadro esigenziale certo dei fabbisogni eventualmente residui, in particolare ai fini delle effettive necessità di messa in sicurezza del territorio, nonché di ripristino del danno al patrimonio pubblico.
Il prosieguo della gestione in ambito di protezione civile, anche ai fini del completo utilizzo e della definitiva rendicontazione dei fondi di derivazione europea, garantirebbe nel contempo la possibilità di consolidare la stima dei detti fabbisogni residui.
Per quanto sopraesposto, è stata prevista la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, a valere sulle risorse già stanziate per il contesto emergenziale.
Infine, l’articolo 21 contiene le disposizioni per l’entrata in vigore del provvedimento.
 

Relazione tecnica


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 - Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.


fonte: senato.it