UGL
Analisi del decreto-legge 159/2025, Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile
 

Considerazioni generali

Il decreto-legge 159/2025 rappresenta una ulteriore risposta alle richieste avanzate anche dalla nostra Organizzazione sindacale in occasione dell’incontro dell’8 maggio scorso a Palazzo Chigi, durante il quale il Governo annunciò l’incremento delle risorse destinate agli interventi in materia di salute e sicurezza.
È evidente che, però, il percorso verso migliori condizioni di lavoro è ancora molto lungo e complesso e non si può certo esaurire con questo provvedimento, che pure ha il merito di centrare alcuni aspetti sicuramente importanti.
In occasione dell’incontro dell’8 maggio, la nostra Organizzazione sindacale, sulla base delle risorse finanziarie indicate (650 milioni), ha sollecitato l’adozione di dieci piani nazionali (addestramento; lavoratori in ammortizzatori sociali; malattie professionali; dispositivi di protezione individuale; messa in sicurezza di immobili pubblici, in particolare scuole e ospedali; qualificazione delle figure professionali; digitalizzazione; segnaletica; patente a crediti; lavoratori stranieri) e di due azioni mirate (banche dati; ispettori), capaci di raggiungere una platea di almeno 530mila lavoratori e lavoratrici, 260mila imprese e 2mila interventi di messa in sicurezza di immobili pubblici.
Con riferimento ai contenuti del decreto-legge 159/2025 ed evidenziato il proficuo confronto avuto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali in questi mesi, cosa che ha permesso, fra le altre cose, di arrivare alla sottoscrizione di un protocollo condiviso per la gestione dell’emergenza climatica nei luoghi di lavoro:
• L’articolo 1 prevede una riduzione dei premi assicurativi; si tratta di una scelta adeguata, anche se sarà fondamentale coinvolgere il sindacato nella definizione del decreto ministeriale attuativo; la medesima considerazione vale anche per l’articolo 2 sulla Rete del lavoro agricolo di qualità;
• Il rafforzamento delle attività di vigilanza sulla filiera degli appalti risponde ad una richiesta formulata da tutte le organizzazioni sindacali; è utile rafforzare anche la conoscenza del fenomeno infortunistico nella filiera, così da favorire l’attività di prevenzione. Condivisibili le disposizioni sul badge elettronico e sulla patente a crediti;
• L’articolo 4 potenzia le attività ispettive, assumendo nuovi ispettori e incrementando il contingente dell’Arma dei carabinieri. Si guarda, però, con preoccupazione alle difficoltà che l’Ispettorato nazionale del lavoro sta incontrando nel dare seguito alle precedenti autorizzazioni ad assumere, stante la mancanza di candidati idonei. È fondamentale rendere più appetibile la professione di ispettore, al di là di quanto previsto al successivo articolo 13;
• Rispetto all’articolo 5, si apprezzano, in particolare, la promozione di campagne informative nelle scuole e fra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche se andrebbe valutata la congruità dello stanziamento, e l’inserimento all’articolo 15 del Testo unico del riferimento alle violenze e alle molestie sui luoghi di lavoro, che potrebbe essere inserito anche nel successivo articolo 28;
• Sull’articolo 6, valgono le stesse considerazioni espresse ai precedenti articoli 1 e 2 sul coinvolgimento del sindacato;
• Molto apprezzate le misure contenute agli articoli 7 e 8, rispettivamente sulla tutela assicurativa in favore degli studenti in alternanza scuola-lavoro e sull’erogazione di borse di studio ai figli superstiti;
• Il più facile accesso alle norme UNI, previsto all’articolo 8, è sicuramente utile a migliorare la qualificazione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie;
• Importante la stabilizzazione del personale medico Inail con contratto a tempo determinato (articolo 12);
• Gli articoli 14 (Siisl) e 15 (tracciamento mancati infortuni) possono contribuire ad una conoscenza più approfondita del fenomeno degli infortuni sul lavoro, mentre all’articolo 16 (attività di prevenzione e vigilanza del Servizio sanitario nazionale) andrebbe inserito anche un riferimento alla popolazione residente;
• Condivisibili le integrazioni apportate dall’articolo 17 sulla sorveglianza sanitaria;
• È utile prevedere un contributo in favore delle Organizzazioni di volontariato della protezione civile al fine di adeguare le stesse alle disposizioni contenute all’articolo 18;
• È importante stabilizzare il personale già in servizio con contratto a tempo determinato per le finalità di contrasto al rischio idrogeologico.
 

Analisi dell’articolato

Articolo

Contenuto

Osservazioni

Art. 1 - Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Inail è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus rispetto all’andamento del fenomeno infortunistico, al fine di premiare e incentivare le imprese nella riduzione degli infortuni. La riduzione è applicabile anche all’agricoltura. È atteso un decreto ministeriale. Sono escluse le aziende che, negli ultimi due anni, hanno avuto sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza. L’Autorità giudiziaria comunica all’Inail le sentenze definitive. È atteso un decreto interministeriale. L’Inail provvede utilizzando risorse proprie del bilancio.

La scelta di favorire la riduzione del fenomeno infortunistico attraverso una azione sui premi assicurativi è condivisibile. Chiaramente, però, molto dipende anche dai contenuti del decreto ministeriale che è destinato a disciplinare le attività e gli interventi dai quali poi potrà derivare una riduzione dei premi assicurativi.

Art. 2 - Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

Viene integrato l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 91/2014, con l’inserimento del riferimento al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza; il datore di lavoro agricolo è tenuto a pagare, oltre alle imposte e alle tasse, anche le contravvenzioni e le sanzioni amministrative, anche non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Inail riserva quota parte delle risorse alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità. È atteso un decreto ministeriale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali.

È fondamentale supportare le imprese del settore agricolo, fra le più esposte ai rischi infortunistici. È importante il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 3 - Attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, disposizioni in materia di badge di cantiere e di patente a crediti

È integrato l’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 19/2024: l’Ispettorato nazionale del lavoro orienta la propria attività indirizzando, in via prioritaria, i controlli verso i datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato. Le imprese che operano negli appalti e nei subappalti e in altri settori a rischio che andranno individuati con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento, prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del dlgs 81/2008 e dall’articolo 5 della legge 136/2010. La tessera è dotata di codice univoco anticontraffazione; essa è utilizzata come badge ed è resa disponibile al dipendente anche in modalità digitale. La tessera è interoperabile con la piattaforma SIISL. Per i lavoratori assunti tramite questa piattaforma, la tessera è prodotta in automatico con precompilazione. È atteso un decreto ministeriale. Sono apportate alcune modifiche al dlgs 81/2008. All’articolo 27 (sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) viene inserito il comma 7-bis che disciplina la decurtazione dei crediti (all’atto della notificazione del verbale) in caso di impiego di personale senza la preventiva comunicazione obbligatoria; l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso. È altresì integrato il comma 8 del medesimo articolo 27: le procure della Repubblica trasmettono all’Inl le informazioni necessarie per l’adozione dei relativi provvedimenti. Sale a 12mila euro (da 6mila) la sanzione amministrativa in caso di mancanza della patente o del documento equivalente. Viene altresì rivisto l’allegato I-bis, relativo ai crediti aggiuntivi per la patente a crediti e l’allegato XII, sulle figure che operano in regime di appalto. Le decurtazioni sono a decorrere dal 1° gennaio 2026. È atteso un decreto ministeriale per l’individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato.

La disposizione risponde ad una richiesta arrivata dalle organizzazioni sindacali, alla luce dell’incidenza degli infortuni nella filiera degli appalti. La misura è quindi condivisibile nelle finalità. Si reputa molto utile, però, rafforzare la base di dati della filiera degli appalti, al fine di far emergere l’effettiva incidenza del fenomeno, anche in ragione del personale impiegato, per età, mansioni, settore produttivo, contratto collettivo applicato. Utile l’impiego della tessera digitale con codice univoco anticontraffazione. Condivisibile il rafforzamento del Siisl.

Art. 4 - Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari con qualifica di ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza. È previsto l’incremento della dotazione organica. L’Ispettorato è quindi autorizzato a bandire procedure concorsuali su base regionale. Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione ed una sola posizione messa a bando. È possibile lo scorrimento delle graduatorie. Sono indicati i relativi oneri: 7,5 milioni per il 2026 e 15 milioni a decorrere dal 2027 per il personale, più 350mila per il concorso più altri oneri di funzionamento. Di conseguenza, viene rivista la dotazione organica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all’articolo 6 del dlgs 149/2015: la dotazione è fissata in 7.776 unità di personale, in dieci posizioni dirigenziali di livello generale e in cento posizioni dirigenziali di livello non generale. Il comma 7 ridefinisce il contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del lavoro: 810 unità in tutto, compreso un colonnello (non previsto prima), otto capitani o tenenti (non previsti), 315 (da 271) ispettori e 301 (da 254) appuntati o carabinieri. Di conseguenza, l’Arma è autorizzata a procedere alle necessarie assunzioni.

Le maggiori assunzioni per l’Ispettorato nazionale del lavoro e per il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro rispondono ad una precisa richiesta della nostra organizzazione sindacale. Resta l’oggettiva difficoltà a trovare candidati in possesso di requisiti idonei, un aspetto che andrebbe affrontato sotto due profili. In primo luogo, rendendo più appetibile il lavoro di ispettore: oggi, non è così, sia con riferimento alla retribuzione, sia guardando alle condizioni di lavoro, caratterizzate da pochi strumenti e molto rischio. In secondo luogo, in prospettiva provando ad allargare la platea dei candidati, ricomprendendo titoli di studi diversi, ma sempre in linea con i settori di impiego. Si tratta di allineare le competenze richieste con l’evoluzione del sistema formativo, fermo restando l’importanza di selezionare personale adeguatamente preparato.

Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Sono apportate alcune modifiche al dlgs 81/2008. Nello specifico, all’articolo 6, comma 2, si specifica che i tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e il rappresentante dell’Anmil partecipano ai lavori della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro senza diritto di voto. È aggiunto il comma 4- bis all’articolo 11 (attività promozionali) per effetto del quale l’Inail, a decorrere dal 2026, trasferisce dal proprio bilancio al Fondo sociale per occupazione e formazione 35 milioni di euro, destinati al finanziamento di interventi formativi mirati per le scuole, università comprese, secondarie e terziarie e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo sulla base, in questo secondo caso, di un accordo nazionale fra datori di lavoro e sindacati. L’Inail promuove, altresì, interventi di formazione prevenzionale, attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, per tutti i settori produttivi e, in particolare, per quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti. L’Inail promuove anche l’acquisto di dispositivi di protezionale individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti da parte delle micro, piccole e medie imprese. L’Inail, inoltre, promuove campagne informative nelle scuole per ridurre il fenomeno degli infortuni in itinere. All’articolo 15 (misure generali di tutela) è inserito il riferimento alla programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori (richiamato l’articolo 2 del dlgs 81/2008) nei luoghi di lavoro (richiamato l’articolo 62 del dlgs 81/2008). Con riferimento all’articolo 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), l’integrazione apportata al comma 11 prevede che, nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sia la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità di obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tenendo conto della dimensione aziendale e del livello di rischio. Cambia il comma 14 sulla registrazione delle competenze acquisite nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino per l’inserimento nella piattaforma SIISL. Con riferimento all’articolo 41 (sorveglianza sanitaria), si rimanda ad un accordo Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, entro il 31 dicembre 2026 per la rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol- dipendenza. Sono altresì apportate alcune modifiche all’articolo 51 (organismi paritetici): è inserito un obbligo di comunicazione annuale agli organi di vigilanza territoriali, all’Inl e all’Inail dei dati sulle imprese aderenti e su quelle che hanno svolto attività formativa, sugli Rls, sul rilascio delle asseverazioni e sulle aziende alle quali è stata erogata consulenza e monitoraggio con esito positivo. Viene apportata una modifica all’articolo 77 (obblighi del datore di lavoro), per effetto della quale il datore di lavoro mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale, assicurandone l’igiene; si applica anche agli indumenti. Cambia il comma 2 dell’articolo 113 (scale) con particolare riferimento alla tipologia di scala verticale permanente di altezza superiore a 2 metri e inclinazione superiore a 75 gradi: deve essere previsto un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o di una gabbia di sicurezza. Cambia anche l’articolo 115, sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Importante il rafforzamento delle attività formative nelle scuole di ogni ordine e grado e per gli Rls. È da valutare, però, la congruità dello stanziamento: al momento, potrebbe garantire fra le 300mila e le 350mila ore di formazione, quindi una platea, per molti versi, ridotta. Il coinvolgimento dei fondi interprofessionali, sicuramente, a meglio tarare gli interventi messi in campo, sulla scorta del modello adottato con il Fondo nuove competenze. Il tema della prevenzione delle condotte violente o moleste sui luoghi di lavoro, oltre che nell’articolo 15, andrebbe inserito anche all’articolo 28 del medesimo testo unico.

Art. 6 - Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

Con accordo Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i criteri e i requisiti di accreditamento regionale dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza. Si guarda alla competenza, alla certificata esperienza e alle risorse; i requisiti devono essere detenuti anche da soggetti già accreditati.

È importante il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei criteri e dei requisiti di accreditamento regionale dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza.

Art. 7 – Tutela assicurativa Inail e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

La tutela assicurativa Inail si applica, nel caso di studente impegnato in percorsi di formazione scuola-lavoro, al tragitto fra l’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa. Viene integrato l’articolo 1 della legge 145/2017 con il comma 784-novies, per effetto del quale la convenzione stipulata fra istituzione scolastica e imprese ospitante non può prevedere l’impiego di studenti nelle attività ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione del rischio.

Si tratta di uno dei punti maggiormente qualificanti del provvedimento; anche in questo caso, risponde ad una precisa richiesta avanzata pure dalla nostra Organizzazione sindacale. Corretta anche l’indicazione sui contenuti della convenzione fra istituzione scolastica e impresa ospitante, circa i vincoli sull’impiego degli studenti nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

Art. 8 – Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

A decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta a quanto già previsto, l’Inail eroga annualmente una borsa di studio in favore dei figli superstiti per la frequenza dei percorsi di studio dalla scuola primaria fino al livello terziario, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale, le Afam e gli istituti tecnologici superiori – Academy. L’importo è di 3mila euro annui per la scuola primaria e secondaria di primo grado, di 5mila euro per la scuola secondaria di secondo grado e per le IeFP, di 7mila euro per le università, le Afam e le Its – Academy. È richiesta la frequenza con profitto. La prestazione è a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico. I limiti di età (21 o 26 anni) sono quelli previsti dal Dpr 1124/1965. È previsto uno stanziamento di 26 milioni di euro a decorrere dal 2026. L’assegnazione è in ordine temporale.

La misura è molto apprezzata; da valutare la congruità della borsa di studio che potrebbe essere rafforzata. In nessun caso, comunque, è immaginabile la mancata erogazione della borsa di studio per il superamento dello stanziamento. È fondamentale prevedere una comunicazione da parte dell’Inail ai figli superstiti e a chi esercita la potestà genitoriale circa la possibilità di accedere a tale strumento. Da valutare con attenzione il requisito della frequenza con profitto: andrebbe mediato in maniera ragionevole con l’ipotesi che, proprio a causa della perdita del genitore, il figlio (o la figlia) superstite possano aver subito un contraccolpo psicologico grave, tale da generare una difficoltà nella frequenza scolastica. Da valutare, anche, il  riconoscimento della borsa di studio al termine dell’anno scolastico e non all’inizio.

Art. 9 – Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’Inail

L’assegno di incollocabilità è riferito all’età pensionabile che è adeguata periodicamente. Sono individuati i relativi oneri.

Si tratta di una disposizione coerente.

Art. 10 – Disposizioni in materia di norme UNI

Viene integrato l’articolo 30 (modelli di organizzazione e gestione) del decreto legislativo 81/2008. È inserito il riferimento alla norma UNI EN ISO 45001. L’articolo è anche integrato con il comma 5-ter, in base al quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove delle convenzioni tra l’Inail e l’UNI (Ente nazionale di normazione) per la consultazione gratuita delle norme tecniche e per l’elaborazione da parte di UNI di un bollettino ufficiale delle norme tecniche.

Molto utile la realizzazione di un bollettino ufficiale delle norme tecniche, come pure la possibilità di consultare gratuitamente le norme stesse.

Art. 11 – Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le anticipazioni di cassa fra le gestioni assicurative si applicano a tutte le gestioni assicurative amministrate dall’Inail. Il riferimento è all’articolo 69, comma 15, della legge 388/2000.

Si tratta di una disposizione di semplificazione.

Art. 12 – Disposizioni in materia di personale medico dell’Inail

L’Inail è autorizzato a stabilizzare il personale medico assunto a tempo determinato (articolo 20- quater del decreto-legge 4/2022), nei limiti delle facoltà assunzionali. Sono richiesti almeno ventiquattro mesi di servizio, essere in servizio alla data del 30 giugno 2025 e l’espletamento di una procedura di selezione comparativa pubblica.

È importante stabilizzare il personale che ha già maturato una significativa esperienza nei quadri Inail.

Art. 13 – Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono apportate alcune integrazioni al decreto legislativo 149/2015, che regolamenta il  funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 5: l’Inl può corrispondere una somma forfetaria all’ispettore in luogo di ogni altra indennità o rimborso), al Dpr 115/2002, sulle spese di giustizia (articolo 158: esenzione dal pagamento degli atti processuali per l’Inl), al decreto-legge 179/2012 (articolo 5: domicilio digitale).

Valgono le considerazioni già espresse all’articolo 4 circa la necessità di rendere più attrattiva la figura dell’ispettore.

Art. 14 – Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

A decorrere dal 1° aprile 2026, laddove richieda dei benefici contributivi per l’assunzione di personale, il datore di lavoro privato è obbligato a pubblicare la disponibilità della posizione lavorativa sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). Il datore di lavoro è tenuto al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate dal datore di lavoro, o da un soggetto autorizzato, sempre per il tramite del Siisl. Il Sistema mette a disposizione del datore di lavoro i dati autocertificati dell’utente iscritto. Le Agenzie per il lavoro sono tenute a pubblicare le posizioni di lavoro aperto sul Siisl; possono accedere al Sistema per individuare la posizione adeguata. È atteso un decreto ministeriale entro sessanta giorni. I lavoratori stranieri che frequentano un corso di formazione nel Paese di origine (articolo 23 del decreto legislativo 286/1998) sono iscritti dai soggetti organizzatori sul Siisl. Anche il Ministro del lavoro partecipa alle attività del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell’innovazione digitale e dell’intelligenza artificiale (articolo 19, comma 6, della legge 132/2025).

La disposizione si muove nel percorso di potenziamento del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, come chiesto dalla nostra Organizzazione che, da subito, ne aveva chiesto l’estensione ben oltre i confini iniziali rappresentati dal Supporto per la formazione e il lavoro.

Art. 15 – Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con l’Inail e sentite la parti sociali, adotta delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

Le linee guida dovranno essere adottate entro sei mesi. In prospettiva, l’analisi andrebbe estesa anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, proprio per assicurare un migliore e più approfondito monitoraggio sul fenomeno.

Art. 16 – Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Viene integrato l’articolo 13 del decreto legislativo 81/2008. Gli importi amministrativi derivanti dall’attività di vigilanza sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali, in proporzione al numero di posizioni assicurative territoriali, all’incidenza di fattori di rischio e alla gravità degli infortuni. In carenza di personale, le somme possono essere impiegate per prestazioni aggiuntive del personale già in servizio, anche nella misura di trattamento accessorio in misura non superiore al 15% dello stipendio tabellare lordo.

La disposizione appare condivisibile. Con riferimento ai criteri di distribuzione delle risorse, si osserva, però, che il riferimento al numero di posizioni assicurative territoriali è più penalizzante per il Mezzogiorno rispetto al riferimento alla popolazione residente, per cui è auspicabile l’inserimento anche di questo secondo parametro.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

 Sono apportate alcune integrazioni a diversi articoli del decreto legislativo 81/2008. Nello specifico, all’articolo 20 (obblighi lavoratori) è aggiunto un riferimento ai controlli sanitari. All’articolo 25 (medico competente), è inserito un riferimento alle informazioni che il medico competente è tenuto a dare ai dipendenti circa l’importanza della prevenzione oncologica. All’articolo 39 (svolgimento dell’attività di medico competente), è inserito un rimando ad un decreto ministeriale per la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore. All’articolo 41 (sorveglianza sanitaria), è inserita la visita medica, effettuata prima o durante il turno di lavoro, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope. All’articolo 51 (organismi paritetici), si apre alla possibilità che gli organismi paritetici della bilateralità delle imprese fino a dieci dipendenti possano sottoscrivere delle convenzioni con le aziende sanitarie locali o attraverso convenzioni con medici competenti.

Si tratta, nel complesso, di disposizioni condivisibili. La norma relativa alle visite mediche per la verifica dell’utilizzo di alcol o sostanze stupefacenti andrebbe ulteriormente integrata con l’indicazione delle disposizioni relative alla cura e alla riabilitazione della persona.

Art. 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

Sono apportate alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 81/2008. La principale è l’inserimento dell’articolo 3-bis, relativo alle organizzazioni di volontariato della protezione civile. Sono indicate le definizioni di “organizzazione di protezione civile”, di “formazione”, di “informazione”, di “addestramento” e di “controllo sanitario”. Il volontario è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di protezione civile, mentre il legale rappresentante è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal dlgs 81/2008. La formazione da eroga è connessa agli scenari di rischio degli impieghi previsti; è previsto anche un controllo sanitario. Il volontario deve essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei. Le sedi delle organizzazioni non sono considerate luogo di lavoro, salvo che nelle stesse non si svolgano attività lavorative. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino individuano i propri volontari in numero superiore, al fine di sottoporre gli stessi alla necessaria sorveglianza sanitaria. La medesima disposizione si applica anche nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Valle d’Aosta. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria si fa riferimento al decreto del Capo del dipartimento di protezione civile del 12 gennaio 2012. L’organizzazione per i volontari della Cri ha una articolazione di compiti e responsabilità a livello centrale e territoriale, mentre per i volontari dei vigili del fuoco si applicano le norme previste per il personale del medesimo Corpo. Con decreto possono essere individuati ulteriori misure su informazione, formazione, addestramento, attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Si tiene conto delle attività già svolte in precedenza, purché in linea con gli scenari di rischio.

La disposizione, che si applica alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli enti del terzo settore che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale e alle altre forme di volontariato organizzato iscritte nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile (articolo 34 del decreto legislativo 1/2018), è condivisibile nei principi e nei contenuti, in quanto volta a rendere più efficiente, efficace e professionale l’attività delle organizzazioni di volontariato nella protezione civile, a tutela del volontario e dei cittadini. La questione che si pone, però, è quella che dalla applicazione dell’articolo 3-bis sono destinati a derivare maggiori costi che, al momento, non si comprende come possano essere coperti.

Art. 19 – Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Con riferimento ai contratti a tempo determinato sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, essi possono essere prorogati anche dopo la data del 31 ottobre 2025, sempre nel limite dei 36 mesi. Sono previste due procedure di stabilizzazione del personale: la prima riservata a chi ha maturato almeno 15 mesi di esperienza; la seconda, da espletarsi entro il 31 dicembre 2028, per chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio in otto anni. In entrambi i casi, la riserva dei posti è al 50%.

Si tratta di esperienze professionali che vanno valorizzate attraverso la stabilizzazione.

Art. 20 - Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca

Lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici avversi accaduti nel 2023 nelle province toscane di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e Lucca, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025, nel limite delle risorse stanziate.

Da valutare se non è necessaria una ulteriore proroga dello stato di emergenza anche dopo la data del 31 dicembre 2025.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Il decreto-legge è vigente dal 31 ottobre 2025.

 
Allegato
Nota UGL su Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Incontro dell’8 maggio 2025 – Presidenza del Consiglio dei ministri
Premessa

Le misure finora adottate non hanno contribuito a ridurre l’impatto umano e sociale derivante dagli incidenti sul lavoro. Da subito, è utile investire nella formazione dei lavoratori, ma anche, a questo punto, dei datori di lavoro e delle altre figure professionali, con l’obiettivo di superare la mera logica formale e documentale che, troppo spesso, ha privilegiato gli aspetti burocratici invece di quelli pratici. La formazione in materia di salute e sicurezza andrebbe, finalmente, estesa a tutti i livelli, partendo dalla scuola e coinvolgendo i datori di lavoro e i loro familiari.
In tal senso, è utile l’apertura di un confronto con gli organismi europei al fine di escludere gli investimenti in formazione dalla disciplina degli Aiuti di Stato, cosa che finora ha penalizzato in particolare le piccole e medie imprese. Sempre in materia di formazione e riqualificazione, andrebbe assicurata la piena disponibilità delle risorse derivanti dal contributo dello 0,30%, sia con riferimento al passato che per il futuro.
Contemporaneamente, serve potenziare la dotazione di personale ispettivo e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, sia per finalità di controllo sia per permettere di studiare meglio il fenomeno degli infortuni, così da intervenire sulle diverse tipologie e per settore produttivo.
Fra le proposte di legislatura, vi è quella di arrivare all’istituzione di una Procura nazionale, o, in alternativa, all’istituzione di un Coordinamento nazionale fra le Procure, per il perseguimento dei reati connessi al mancato rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno strumento utile per superare le evidenti discrasie che si registrano sui vari territori.
Sempre in tema di sicurezza, ma guardando al territorio, oltre al rafforzamento degli organici e delle dotazioni strumentali delle Forze dell’ordine, si reputa utile favorire una maggiore interazione con la Polizia locale, fondamentale, soprattutto, per intercettare il lavoro sommerso nell’edilizia, nel commercio e nei servizi.
La riforma del Codice degli appalti era necessaria per assicurare una migliore efficienza nelle procedure, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e legalità che non deve in ogni caso venire meno, come pure la tutela ambientale e paesaggistica. Nella riforma del Codice si è apprezzato, in particolare, il rafforzamento della clausola sociale, anche se qualcosa in più si potrebbe ancora fare, visto che non tutti i settori sono coperti. Rispetto alla questione del subappalto, fermo restando che l’intervento si è reso necessario alla luce delle indicazioni comunitarie, è comunque fondamentale assicurare tutti i controlli ispettivi possibili a garanzia dei lavoratori, ma anche dello stesso committente, valorizzando altresì la responsabilità in solido per tutta la filiera. Un aspetto molto dibattuto è quello del rispetto dei contratti collettivi di lavoro: è fondamentale assicurare il medesimo trattamento economico e normativo, attraverso l’applicazione del contratto collettivo riferito all’attività svolta, chiarendo che non è possibile l’utilizzo di personale inquadrato con contratto collettivo di altro comparto.
La sicurezza nei luoghi di lavoro è centrale, in quanto oltre il 30% degli infortuni mortali si concentra nella realizzazione di opere edili e nei trasporti, due settori spesso interconnessi fra loro e con la peggiore incidenza infortunistica.
Anche i trasporti ferroviari e il lavoro portuale presentano notevoli rischi, pure per effetto della cosiddetta interferenza, vale a dire la contemporanea presenza di lavoratori dipendenti da società diverse. È fondamentale agire per potenziare i controlli ispettivi e rendere più puntuale e pregnante la formazione e l’addestramento professionale. È da potenziare anche il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, come pure garantire degli interventi strutturati nel settore della pesca, ancora in attesa dei decreti attuativi di passaggio dal decreto legislativo 626/1994 al Testo unico 81/2008.
 

La proposta: dieci Piani nazionali e due azioni mirate

Con riferimento alle maggiori disponibilità finanziarie appostate dal Consiglio dei ministri, che dovrebbero diventare strutturali e stabili nel tempo, e premesso che si valuta positivamente la conferma della copertura assicurativa nelle scuole di ogni ordine e grado, si formulano le seguenti proposte che portano diretti ad una platea di almeno 530mila lavoratori e lavoratrici e a 260mila imprese, oltre a prevedere 2mila interventi di messa in sicurezza su immobili pubblici:

I dieci Piani nazionali

• Adozione di un Piano nazionale di addestramento finalizzato a migliorare il corretto impiego di macchinari e dispositivi di protezione individuali, partendo dai settori produttivi maggiormente a rischio infortunio:
o Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
o Obiettivo: 200mila lavoratori e lavoratrici
• Adozione di Piani nazionali formativi specifici per lavoratori e lavoratrici in ammortizzatore sociale, finalizzati a consolidare le conoscenze in materia di salute e sicurezza e all’acquisizione di nuove conoscenze legate agli aspetti infortunistici connessi alla transizione ambientale, energetica e digitale:
o Dotazione finanziaria: 50 milioni di euro;
o Obiettivo: 100mila lavoratori e lavoratrici;
• Adozione di un Piano nazionale di contrasto al fenomeno delle malattie professionali, in particolare nei settori maggiormente esposti e in ragione dell’età, del sesso, della mansione ricoperta e della esposizione agli agenti climatici, attraverso visite mediche specialistiche:
o Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
o Obiettivo: 250mila lavoratori e lavoratrici;
• Adozione di un Piano nazionale di ammodernamento e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale, anche finalizzato a favorire il supporto da remoto a lavoratori e lavoratrici che operano in contesti isolati o confinati, in particolare nei settori produttivi più esposti, compresi l’agricoltura e la pesca:
o Dotazione finanziaria: 70 milioni di euro;
o Obiettivo: 70mila lavoratori e lavoratrici;
• Adozione di un Piano nazionale di interventi di messa in sicurezza di immobili e siti pubblici, con priorità per la scuola, l’università e la sanità e anche con riferimento alle società partecipate dalla pubblica amministrazione:
o Dotazione finanziaria: 100 milioni di euro;
o Obiettivo: 2mila interventi
• Adozione di un Piano nazionale di qualificazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e dei formatori in materia di salute e sicurezza:
o Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro;
o Obiettivo: 10mila operatori;
• Adozione di un Piano nazionale di potenziamento della compilazione digitale del Documento di valutazione del rischio, sul modello Oira, finalizzato anche allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in grado di accompagnare le imprese verso una maggiore sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e di migliorare l’azione preventiva degli ispettori del lavoro:
o Dotazione finanziaria: 50 milioni di euro;
o Obiettivo: 200mila imprese;
• Adozione di un Piano nazionale per la progressiva sostituzione della cartellonistica di sicurezza con una segnaletica di tipo avanzato di realtà aumentata, anche in lingua straniera, al fine di favorire una migliore conoscenza dei rischi legati alla mansione svolta e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro:
o Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
o Obiettivo: 30mila imprese;
• Adozione di un Piano nazionale di accompagnamento per l’acquisizione crediti aggiuntivi
nell’ambito della Patente a crediti nell’edilizia e nei cantieri mobili:
o Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
o Obiettivo: 30mila imprese;
• Adozione di un Piano nazionale per l’acquisizione di competenze linguistiche, interpersonali e trasversali per ridurre il fenomeno infortunistico nelle categorie maggiormente a rischio per incidenza, in particolare lavoratori e lavoratrici stranieri:
o Dotazione finanziaria: 30 milioni di euro;
o Obiettivo: 60mila lavoratori e lavoratrici


Azioni mirate

• Potenziamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) per favorire la condivisione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale:
o Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro;
• Potenziamento delle attività ispettive, con valorizzazione economica della figura dell’Ispettore del lavoro:
o Dotazione finanziaria: 70 milioni di euro
 

Tabella di sintesi dei Piani nazionali

Voce

Dotazione finanziaria

Obiettivo

Addestramento su macchinari e Dpi

100 milioni di euro

200mila lavoratori e lavoratrici

Formazione per cassaintegrati

50 milioni di euro

100mila lavoratori e lavoratrici

Visite alle malattie professionali

100 milioni di euro

100mila lavoratori e lavoratrici

Ammodernamento e sostituzione Dpi

70 milioni di euro

70mila lavoratori e lavoratrici

Messa in sicurezza scuole e altro

100 milioni di euro

2mila interventi

Qualificazione formatori e Rspp

10 milioni di euro

10mila operatori

DVR digitale e Intelligenza artificiale

50 milioni di euro

200mila imprese

Segnaletica in realtà aumentata

30 milioni di euro

30mila imprese

Implementazione Patente a crediti

30 milioni di euro

30mila imprese

Competenze linguistiche e altro

30 milioni di euro

60mila lavoratori

TOTALI 

570 milioni di euro

530mila lavoratori e lavoratrici;
260mila imprese;
2mila interventi su siti pubblici

 

Tabella di sintesi delle azioni mirate

Voce

Dotazione finanziaria

Potenziamento SINP e intelligenza artificiale

10 milioni di euro

Valorizzazione Ispettori del lavoro

70 milioni di euro


fonte: senato.it