Tipologia: CCNL
Data firma: 18 ottobre 1935
Validità: 01.07.1935 -31.12.1938
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello spettacolo e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, SAIT
Fonte: G.U. 26 giugno 1936, n. 147 - P. II

Sommario:

 

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.

 

Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Società Anonima Iniziative Turistiche (S.A.I.T.)

L'anno 1935 -XIII il giorno 18 ottobre, in Roma, presso la Sede della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello spettacolo, tra la Federazione stessa […], con l'intervento dell'avv. G.C. in rappresentanza della Soc. An. Iniziative Turistiche S.A.I.T.»; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo […], assistito dal […] Segretario del Sindacato Nazionale Fascista Tecnici e Impiegati dello Spettacolo e dal […] Segretario del Sindacato Nazionale Fascista degli Operai dello Spettacolo, […], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale dipendente dalla Società Anonima Iniziative Turistiche.

Art. 2. - Per l'assunzione del personale verranno osservate le disposizioni di cui al Decreto ministeriale 18 giugno 1932-X, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1932 -X, n. 145.
[…]

Art. 3. - Il personale è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Società negli ordini di servizio e nel Regolamento interno, che non siano comunque in contrasto con il presente contratto, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
All'atto dell'emanazione, gli ordini di servizio e Regolamento saranno portati a conoscenza del personale mediante affissione nel luogo all'uopo stabilito dalla Società.
Di tali ordini di servizio e Regolamento i prestatori potranno sempre prendere visione, facendone richiesta individualmente all'Ufficio del personale, nei modi ed ore da indicarsi nel Regolamento stesso.

Art. 4. […]
La Società può far sottoporre il richiedente a visita medica.
La visita medica, disposta a seguito di domanda di assunzione, non impegna la Società.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli verranno effettuati osservando le relative disposizioni di legge.
[…]

Art. 6. - L'apprendista, per essere assunto in servizio, deve aver compiuto il 18º anno di età e non deve aver superato il 35°.
Il limite minimo di età per il personale addetto ai giuochi è di anni 21, in conformità delle disposizioni contenute nell'atto di concessione.
[…]
La durata massima dell'apprendistato è di mesi 18, con un minimo di 120 giorni di lavoro effettivo. […]
Il numero massimo degli apprendisti e degli avventizi non potrà superare per gli addetti ai giuochi un quarto del personale in servizio.

Art. 7. - L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
Per il personale addetto all'amministrazione e per il personale addetto ai giuochi con mansioni direttive o di sorveglianza, di controllo o vigilanza o addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa (direttori, capi servizio, ispettori, controllori, personale addetto al baccarà, changeurs ecc.) non vale la limitazione dell'orario sopra stabilito.
Per il personale addetto ai servizi ausiliari del primo e secondo gruppo, in quanto sia addetto a lavoro discontinuo, di attesa o di custodia, l'orario non potrà superare le ore sessanta per i sei giorni lavorativi, con un massimo di dodici ore giornaliere.
La Società fisserà i turni di servizio.
Il personale del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
Svolgendosi il lavoro dell'azienda di regola durante le ore notturne ed i giorni festivi, i turni normali di servizio comprenderanno orari notturni e giorni festivi, salva sempre l'osservanza di quanto è previsto all'art. 16.

Art. 8. - Il prestatore d'opera ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, secondo il turno fissato settimana per settimana dalla Società unitamente all'orario individuale di lavoro.
Contro la mancata inclusione nel turno di riposo, il singolo interessato reclamerà entro i cinque giorni successivi alla comunicazione in modo che la Società possa prontamente provvedere alla inclusione nel turno di riposo.
La eventuale coincidenza del giorno di riposo con un giorno festivo, non dà diritto ad indennità di sorta, nè a giorno di riposo sostitutivo.
Al personale retribuito a giornata non sarà corrisposto il salario per il giorno in cui fruisce del riposo settimanale.

Art. 9. - Per ore straordinarie si riterranno quelle eseguite, a richiesta dell'azienda, in più dell'orario normale di lavoro o nel giorno in cui cade per il prestatore d'opera il riposo settimanale, fermo restando il diritto al giorno di riposo compensativo. Lo spostamento del riposo settimanale sarà notificato al prestatore con preavviso di ventiquattro ore.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dalla Società, senza di che non potranno ritenersi eccedenti l'orario normale. Esse saranno cronologicamente annotate su apposito registro, sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[…]

Art. 10. […] Qualora la Società richieda al personale addetto ai giuochi un turno straordinario di servizio, all'infuori dell'orario e dei turni normali giornalieri e non in prolungamento degli stessi, il personale sarà retribuito con una indennità a forfait […]
Questi turni straordinari verranno esclusi dal computo dell'orario straordinario, ai fini dell'applicazione della percentuale di cui al primo comma del presente articolo ed ai fini della limitazione dell'orario di cui al precedente art. 7.

Art. 11. - Trascorso un anno di ininterrotta anzianità, il personale avrà diritto ad un periodo minimo di riposo della seguente durata:
Impiegati addetti all'amministrazione ed ai giuochi:
con anzianità non superiore a 5 anni: 20 giorni;
con anzianità da 5 a 15 anni: 25 giorni;
con anzianità maggiore: 30 giorni.
Personale addetto ai servizi ausiliari:
con anzianità da oltre 1 anno a 5 anni: 7 giorni;
con anzianità da oltre 5 anni a 15 anni: 10 giorni.
[…]

Art. 17. […] Il personale ha l'obbligo di aiutarsi e supplirsi scambievolmente nelle proprie incombenze a seconda delle disposizioni della Società, di disimpegnare le attribuzioni di un servizio diverso da quello al quale appartiene, quante volte vi venga incaricato, senza che tale temporanea sostituzione comporti diritto a promozione.
[…]

Art. 33. - Al personale incombe l'obbligo di cooperare alla prosperità dell'azienda ed all'affiatamento fra i singoli uffici e servizi, di osservare nel modo più scrupoloso i propri doveri, di mantenere la massima segretezza su tutti gli affari dell'azienda e su quelli di terzi venuti a sua conoscenza per ragioni, anche indirette, di ufficio; di aver contegno rispettoso verso i superiori, cordiale verso i colleghi e dipendenti, di usare sempre modi di accentuata cortesia e deferenza col pubblico; di seguire una condotta irreprensibile sotto qualunque specie, sia in servizio che fuori, sia per ciò che concerne i doveri civili che quelli privati.
Il personale ha l'obbligo altresì di riferire alla Società tutti i fatti ed inconvenienti da lui rilevati ed a lui noti, e dai quali derivi o possa derivare danno all'azienda.
[…]

Art. 34. - Il personale preposto, anche temporaneamente, ad un servizio, è responsabile della disciplina e della regolarità delle operazioni in esso compiute.

Art. 36. - L'inosservanza dei doveri del personale, salvo i casi che richiedano l'immediato allontanamento del dipendente dall'azienda, dà luogo ai seguenti provvedimenti in rapporto all'entità delle mancanze ed alle circostanze che lo accompagnano:
1) biasimo per le mancanze lievi;
2) deplorazione per i casi di recidiva;
3) multa, in misura non eccedente il 30 per cento delle spettanze giornaliere.
Queste sanzioni, fino alla multa, si applicano al dipendente:
a) che abbandoni temporaneamente il proprio lavoro o servizio senza autorizzazione;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o del servizio o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che eseguisca malamente o con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto od agli ordini della Società o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale e regolare andamento del servizio;
e) sospensione dallo stipendio e dal servizio per un massimo di 15 giorni, salvo quel maggior tempo necessario per gli accertamenti in conseguenza della mancanza. Il prestatore d'opera sospeso dal servizio non può frequentare l'azienda.
La sospensione si applica al dipendente:
a) che sia recidivo in mancanze previste alle lettere precedenti o che sia incorso in mancanze previste alla superiore lettera d) in circostanze di maggiore gravità;
b) che sia cansa di guasti o di danni alle istallazioni e al materiale dell'azienda o comunque trovantesi presso di essa;
c) che si renda colpevole di assenza ingiustificata inferiore ai tre giorni;
d) che si presenti o si trovi in servizio in istato di ubriachezza.
5) licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare immediato, senza preavviso nè indennità si applica al dipendente dopo averlo udito per la eventuale discolpa:
a) che arbitrariamente si arroghi il diritto di dare e dia disposizioni contrarie a quelle impartite dalla Società;
b) che commetta atti di indisciplina verso i superiori;
c) che ingiustamente rivolga gravi offese ai colleghi o al personale addetto alla Società;
d) che si renda colpevole di furti, danneggiamenti volontari alle installazioni, utensili e materiali o a qualsiasi altro oggetto esistente nella Società;
e) che si renda responsabile di gravi negligenze od omissioni nel disbrigo delle proprie mansioni, dalle quali derivi danno all'azienda;
f) che provochi risse o disordini nei locali dell'azienda;
g) nei casi previsti alla lettera d) del precedente n. 3 quando rivestano carattere di speciale gravità e violino le disposizioni del presente contratto od espliciti ordini impartiti dalla Società;
h) che si renda recidivo in mancanze che abbiano dato luogo alla sospensione nei tre mesi precedenti.
[…]

Art. 38. - Il presente contratto uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di usi, consuetudini o precedenti regolamenti.
Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono, per i gruppi con mansioni impiegatizie, le disposizioni sulla legge dell'impiego privato.