Tipologia: CCNL
Data firma: 19 ottobre 1935
Validità: 01.10.1935 - 30.09.1936
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Compagnie drammatiche e commedie musicali
Fonte: G.U. 26 giugno 1936, n. 147 - P. II

Sommario:

 

Assunzione
Art. 1.
Contratti individuali di scrittura
Art. 2.
Protesta
Art. 3.
Proroga dei contratti
Art. 4.
Classificazione delle Compagnie
Art. 5.
Apprendisti o coppie
Art. 6.
Minimi di paga
Art. 7.
Brevi debutti
Art. 8.
Modalità di pagamento
Art. 9.
Prestazioni normali giornaliere
Art. 10.
Lavoro straordinario
Art. 11.
Doppia rappresentazione
Art. 12.
Riposo settimanale
Art. 13.
Viaggi
Art. 14.
Doveri della Ditta Capocomicale
Art. 15.
Doveri dello scritturato
Art. 16.
Divieti

 

Art. 17.
Regolamento di palcoscenico

Art. 18.
Porta ceste
Art. 19.
Recite all'estero
Art. 20.
Forza maggiore
Art. 21.
Penale
Art. 22.
Norme disciplinari
Art. 23.
Multe e sospensioni
Art. 24.
Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 25.
Malattia
Art. 26.
Chiamata alle armi e M.V.S.Ν.
Art. 27.
Ferie
Art. 28.
Festa del lavoro
Art. 29.
Cassa di previdenza
Art. 30.
Compagnie minori
Art. 31.
Durata del contratto
Art. 32.
Deposito del contratto
Art. 33.


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli scritturati delle compagnie drammatiche e di commedie musicali

L'anno 1935 -XIII il giorno 19 ottobre, in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo, tra la Federazione stessa […] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo, […], assistito dal […] Segretario del Sindacato Nazionale Fascista del Teatro Drammatico, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli scritturati (artisti, personale tecnico ecc.) delle Compagnie drammatiche e di commedie musicali.

Assunzione
Art. 1.
- Per l'assunzione dei prestatori d'opera le imprese capocomicali si atterranno alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 giugno 1932, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1932, n. 145.
Il Capocomico prima di richiedere le disponibilità dei prestatori d'opera al competente Ufficio di Collocamento dovrà munirsi del nulla-osta alla costituzione della Compagnia rilasciato dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo.

Prestazioni normali giornaliere
Art. 10.
- Per il compenso convenuto il prestatore d'opera è tenuto giornalmente a due prestazioni, e cioè ad una prova ed uno spettacolo, o a due prove, ferme restando le disposizioni sul riposo settimanale di cui all'art. 13.
La durata della prova ordinaria non potrà prolungarsi più di 4 ore. È consentita la durata di 5 ore per le prove ordinarie solo durante il periodo di affiatamento della Compagnia, intendendosi per tale il primo mese di attività dopo il giorno del debutto della Compagnia stessa. Analoga durata di 5 ore è consentita per la prova generale.
Le prove non potranno essere fissate prima delle ore 10 antimeridiane e non potranno prolungarsi oltre le ore 18.
Dal giorno della riunione della Compagnia al giorno del debutto la durata normale delle prove sarà complessivamente di 8 ore giornaliere.
Il Capocomico provvederà al debutto della Compagnia a notificare agli scritturati l'orario normale delle prove e gli eventuali spostamenti dovuti a necessità saranno resi noti la sera precedente mediante ordine del giorno.

Lavoro straordinario
Art. 11.
- Per lavoro straordinario s'intende quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere.
[…]

Doppia rappresentazione
Art. 12.
- Qualora gli scritturati siano tenuti a partecipare a due recite nella stessa giornata percepiranno per il secondo spettacolo un compenso così stabilito: …omissis…

Riposo settimanale
Art. 13.
- Per la concessione del riposo settimanale valgono le norme di cui all'art. 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nel senso che non potranno essere richieste in settimana prestazioni agli scritturati per due periodi di dodici ore decorrenti possibilmente ciascuno dalle ore una alle ore tredici. Uno dei due periodi dovrà cadere possibilmente nella giornata del sabato e l'altro nella domenica. Nelle domeniche comunque non potrà essere richiesta alcuna prestazione per prove agli scritturati ove si diano uno o più spettacoli.

Doveri dello scritturato
Art. 16.
- L'artista si obbliga:
[…]
c) a recitare anche in differenti spettacoli nello stesso giorno, come pure nel giorno di arrivo e di partenza. Il Capocomico dovrà peraltro curare che la Compagnia si trovi sulla piazza almeno due ore prima dello spettacolo;
d) ad intervenire puntualmente alle prove ordinarie ed a quelle generali come ad una vera e propria rappresentazione; alle letture, alle prove di assieme indette dal direttore o da chi per esso, e sottostare alle correzioni, ai suggerimenti o consigli, ad accettare, nei componimenti scenici tutti quei tagli o mutamenti introdotti dal medesimo o dalla censura teatrale, come pure a non permettersi di aggiungere o fare cambiamenti alle parti affidategli;
[…]

Divieti
Art. 17.
- Il prestatore d'opera non potrà assentarsi dalla città ove agisce la Compagnia senza permesso del Capocomico, fermo restando l'obbligo di non assentarsi dal palcoscenico durante lo spettacolo.
[…]
Il personale tecnico e di servizio è tenuto, in relazione alle proprie mansioni, a mantenere in perfetto stato di uso e conservazione il materiale sia scenico che di vestiario e gli attrezzi a lui affidati,
Dovrà inoltre approntare per le prove e per le recite le scene e il materiale occorrente in modo che tutto il necessario sia pronto per la recita o per la prova, nel tempo dovuto, secondo gli ordini ricevuti.
Nei trasferimenti della Compagnia il personale tecnico e di servizio dovrà adoperarsi per la migliore sistemazione del materiale nei colli di spedizione.
Il personale tecnico scritturato deve presentarsi fornito degli arnesi e strumenti di lavoro inerenti all'esercizio delle proprie mansioni.

Regolamento di palcoscenico
Art. 18.
- I prestatori d'opera sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Ditta capocomicale nel regolamento di palcoscenico, che comunque non contrastino con le norme del presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Norme disciplinari
Art. 23.
- Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà provocare l'applicazione da parte della Ditta capocomicale di una delle seguenti sanzioni:
1) Multa fino all'ammontare di un quarto della retribuzione giornaliera;
2) Sospensione dal lavoro e dalla paga per una recita;
3) Risoluzione in tronco della scrittura.
Le trattenute per risarcimento danni saranno fatte in relazione all'entità del danno stesso ed alle circostanze che lo hanno determinato.
[…]

Multe e sospensioni
Art. 24.
- La sanzione di cui al punto primo dell'articolo precedente potrà essere inflitta dall'Impresa al prestatore d'opera:
a) che ritardi alle prove o si assenti dalle prove senza permesso;
b) che partecipi alle prove o alle recite con disattenzione o di malavoglia;
c) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche nel teatro senza permesso della Direzione; che sia trovato addormentato; che si presenti nel teatro in istato di ubriachezza;
e) che ritardi nell'entrata in scena o ne esca prima del tempo dovuto;
1) che ritardi all'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
g) che dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione.
La sospensione potrà essere inflitta in caso di maggiore gravità o recidiva nelle mancanze suddette.

Risoluzione in tronco della scrittura
Art. 25.
- La risoluzione in tronco della scrittura potrà essere applicata:
a) quando senza giustificato motivo l'artista ritardi in sere di recita il suo arrivo in teatro sino a rendere necessaria la sospensione dello spettacolo;
b) quando il prestatore d'opera si dichiari ammalato e la malattia risulti inesistente a giudizio di una commissione composta dal medico provinciale (o in assenza di questo dall'ufficiale sanitario), e da due medici scelti da ciascuna delle parti interessate.
In caso di mancata accettazione da parte del Sanitario provinciale o comunale, la presidenza della commissione sarà affidata ad un medico scelto di comune accordo fra i due medici;
c) quando si renda colpevole di gravi atti di indisciplina verso i superiori;
d) quando compia mancanze a termine dell'articolo precedente e da esse derivi grave pregiudizio;
e) quando sia recidivo in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.
[…]

Compagnie minori
Art. 31.
- Il presente contratto collettivo di lavoro non si applica nei confronti degli scritturati delle Compagnie minori, intendendosi per tali quelle che agiscono a completamento di un altro spettacolo di qualsiasi genere. Per tali prestatori d'opera le parti si impegnano però di stabilire, entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, le particolari condizioni di lavoro.