Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 novembre 2025, n. 30456 - Esclusa la natura professionale della patologia respiratoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. GARRI Fabrizia - Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. PICCONE Valeria - Consigliere
Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere
Dott. SOLAINI Luca - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 15311-2020 proposto da
A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE GUGLIELMO CALCAGNO;
- ricorrente -
contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 21/12/2019 R.G.N. 100/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
Con sentenza del 21.12.2019 n. 491, la Corte d'Appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Enna che aveva rigettato la domanda di accertamento della natura professionale della patologia respiratoria da cui era affetto con conseguente condanna dell'Inail alla costituzione della rendita e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado e poneva le spese di lite a carico del A.A.
Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. L'Inail ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.
Diritto
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura proposta in via subordinata di revisione del capo della sentenza di primo grado avente ad oggetto la regolamentazione delle spese che si era chiesto di compensare e comunque di ridurre.
Il ricorso è infondato.
Va ricordato che non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia quando, pur mancando nella sentenza un'espressa statuizione sul capo della decisione, tuttavia, la relativa statuizione risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia adottata (cfr. Cass. n. 8439 del 2020, vedi anche, Cass. n. 20311 del 2011, Cass. n. 3756 del 2013).
Nel caso in esame era stata chiesta la revisione delle spese di primo grado per il caso di accoglimento del gravame e, comunque, in subordine la compensazione totale o parziale delle spese o, quanto meno, la riduzione degli importi liquidati. Orbene, premesso che la Corte ha confermato il rigetto della domanda proposta, va rammentato che la scelta di compensare le spese è rimessa al potere discrezionale del giudice che può ricorrervi quando ve ne siano i presupposti di legge (nelle varie declinazioni temporalmente applicabili dell'art. 92 c.p.c.). Quello che il giudice non può fare è condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese (ma qui il ricorrente era integralmente soccombente) e nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. Cass. n. 26912 del 2020).
Nella specie, il giudice del gravame, ha evidentemente implicitamente ritenuto infondata in tutti i suoi profili la censura formulata in via subordinata sulle spese del primo grado di giudizio tenuto conto del fatto che, come detto, la domanda del ricorrente era stata integralmente rigettata in primo grado ed il giudice di appello ne ha confermato l'infondatezza. Esito incompatibile con una compensazione delle spese (in mancanza di specifiche e coerenti allegazioni al riguardo) ed anche con una generica richiesta di riduzione degli importi di cui neppure era allegato il superamento del limite massimo (unico vincolo insieme al rispetto del minimo che il giudice di merito incontra nella liquidazione delle spese).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2025.
