Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2025, n. 30334 - Interruzione del nesso causale tra infortunio e occasione lavorativa a causa della condotta abnorme del lavoratore che si introduce in un luogo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere
Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
 

sul ricorso 25267-2021 proposto da:
A.A., per il tramite della madre B.B., nella qualità di amministratore di sostegno, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO AMERICO;
- ricorrente -
contro
E.E. COSTRUZIONI Srl, MCN Srl, CONSORZIO ENERGIA PER L'AMBIENTE - GRUPPO E.E. S.R.L, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato DAVIDE CASA';
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 452/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/07/2021 R.G.N. 934/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE.


 


Fatto



1. Con sentenza n. 691/2019 il Tribunale di Agrigento in funzione di giudice del lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto da B.B., in proprio e n.q. di amministratore di sostegno del figlio A.A., e da F.F. (fratello di quest'ultimo) ha accertato la responsabilità di E.E. COSTRUZIONI Srl, Consorzio ENERGIA PER L'AMBIENTE - GRUPPO E.E. Srl, e di MCN Srl rispettivamente quale datore di lavoro, impresa utilizzatrice e società proprietaria dell'area, per l'infortunio occorso al A.A., rimasto invalido al 100% - il quale, assunto dal 26.02.2010 con mansioni di saldatore dalla ditta E.E. COSTRUZIONI Srl avente sede in F, presso il cantiere di lavoro sito in B, in data (Omissis), alle ore 08:00, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, presso un'area sita in F c.da (Omissis) di proprietà del Consorzio per l'Energia e l'Ambiente - in cui era operante un cantiere della M.C.N. Srl (anch'essa società del GRUPPO E.E.), era salito su una struttura amovibile ed era caduto bruscamente a terra poiché la scala di appoggio, sprovvista di qualsivoglia sistema di sicurezza, scivolava, subendo un gravissimo trauma cranio-toracico e fratture varie - e, avendo riconosciuto in capo al A.A. un concorso di colpa pari al 20%, ha dichiarato nulla spettare all'attore, a titolo di danno cd. differenziale, essendo sufficienti le somme quantificate e corrisposte dall'INAIL a titolo di danno biologico.
2. Con sentenza n. 452/2021 del 14/07/2021 la Corte d'Appello di Palermo in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza rigettava integralmente il ricorso originariamente proposto dal A.A. ritenendo "esclusa ogni responsabilità del datore di lavoro, in quanto il contegno del lavoratore, non solo negligente ma anche abnorme ed esorbitante dal processo produttivo, ha determinato l'interruzione del nesso di causalità tra l'infortunio e l'occasione lavorativa".
3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il A.A. affidato a sei motivi.
4. E.E. Srl, MCN Srl e Consorzio ENERGIA PER L'AMBIENTE GRUPPO E.E. Srl replicano con unico controricorso.
5. Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.

 

Diritto



1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360, n. 5 il difetto di motivazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2730 e 2735 c.c. e D.Lgs. n. 81/2008, per avere la Corte d'Appello "travalicato la documentazione offerta e la confessione stragiudiziale" - contenuta nella denuncia di sinistro presentata dal datore di lavoro all'Inail - circa un fatto che allo stesso è certamente noto per averne conoscenza piena e diretta (identificazione del luogo del sinistro quale deposito della propria azienda), e fondato la propria decisione su testimonianze inequivocabilmente contraddittorie e ragionevolmente sospette (testi C.C. e D.D.).
2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, n. 5, omessa o insufficiente motivazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, dunque, delle regole e dei principi sul libero convincimento del giudice, per avere la Corte d'Appello, senza specifica motivazione, limitato il valore confessorio della denuncia di infortunio in relazione alla sola provenienza della stessa e non anche in relazione alla descrizione dei fatti in essa contenuti, come già censurato con il primo motivo, nonché per avere disatteso quanto accertato dai p.u. intervenuti sul luogo del sinistro, e cioè che l'area oggetto del sinistro era adibita a cantiere, era priva di recinzione e delle più elementari norme antinfortunistiche, era di proprietà del Consorzio ENERGIA PER L'AMBIENTE - GRUPPO E.E. Srl ed era in corso la collocazione di cabine elettriche ad opera della MCN Costruzioni Srl di F.F.
3. Con il terzo motivo sempre svolto ex art. 360, n. 5, c.p.c. deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione per omessa o errata valutazione di prove testimoniali o documentali ai sensi dell'art. 116 c.p.c., per aver fondato la propria decisione su testimonianze inequivocabilmente contraddittorie e ragionevolmente sospette di due testi.
4. Con il quarto motivo il A.A. lamenta "errore di valutazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 e dell'116 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, cc.dd. vizio logico della sentenza di merito", avendo la Corte d'Appello operato scelte discrezionali.
Sulla presenza di un cantiere, assenza di recinzione e delle più elementari dispositivi di sicurezza; sulla proprietà dell'area in cui si è verificato l'infortunio.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazione norme di prevenzione infortuni artt. 19-20-21-23-24 del D.Lgs. 19/12/1994 n. 758, dovendo escludersi che l'attività del lavoratore, consistita nel prelevamento di un cavo elettrico, possa rientrare nel cd. rischio elettivo.
6. Con il sesto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazione dell'art. 2087 c.c. sul riparto dell'onere probatorio atteso che le parti resistenti non hanno fornito la prova di aver adottato tutte le cautele previste dalla legge per prevenire il danno.
7. Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, in quanto redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti, per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercare gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Cfr. Cass. n. 33353/2023, Rv. 669663-01).
8. In secondo luogo per inammissibilità dei singoli motivi, in quanto motivi c.d. "misti" essendo inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, e ciò in quanto una simile formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 7009/2017; Cass. n. 21611/2013; Cass. n. 19443/2011).
9. Quanto alle doglianze svolte ex art. 360, n. 5) c.p.c. deve ulteriormente rilevarsi che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 7090/2022, Rv. 664120-01; Cass. n. 23940/2017, Rv. 645828-01). 10. Va, inoltre, chiarito che l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 2961/2025, Rv. 673975-01; Cass. n. 2268/2022, Rv. 663758-01; Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 26305 del 18/10/2018; Cass. n. 14802/2017), mentre ciò che il ricorrente lamenta è una errata (e non omessa) valutazione del complesso materiale istruttorio e non singoli "fatti" storici, da ciò emergendo che il motivo nel concreto mira a sindacare il merito della motivazione della Corte d'Appello.
11. In relazione al primo motivo deve, altresì, precisarsi che, pur attribuendo ad una denuncia di infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53, D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto, valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. (cfr. Cass. n. 5141 del 1985), non può trascurarsi che tale confessione - essendo rivolta ad un terzo (INAIL) - ex art. 2735 c.c., comma 1, secondo periodo, è liberamente apprezzabile dal giudice (Cass. n. 8611 del 2013, in motivazione e più di recente Cass. Sez. Lav. n. 24121/2018, Rv. 650576-01).
12. I motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili anche perché la ricostruzione probatoria non può essere contestata in questa sede neppure ove la censura sia sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ.. Quanto, infatti, alla violazione dell'art. 115 c.p.c. va ricordato che, per dedurre ammissibilmente in sede di legittimità la violazione di tale norma, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre essendo detta attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (così, tra le altre, Cass. n. 13796/2022). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuire un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. n. 20751/2022). Sotto l'usbergo della dedotta violazione di legge il ricorrente mira, invece, a un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, incompatibile con il giudizio di legittimità. Invero, la disamina della doglianza imporrebbe la complessiva rivalutazione degli accertamenti di fatto. Né la mera elencazione della congerie di una vasta pluralità di atti, che, secondo l'interpretazione asserita dal ricorrente gli darebbe ragione, perciò stesso implica lo stravolgimento del giudizio di legittimità, chiamato a verificare, in via esclusiva, violazioni o false applicazioni di legge in relazione ai fatti siccome accertati dal giudice del merito.
13. I motivi quinto e sesto, inoltre, non si confrontano con la ratio decidendi. La Corte d'Appello ha, infatti, rigettato la domanda imputando l'integrale responsabilità dell'infortunio in capo al lavoratore stante la condotta abnorme da questi tenuta per essersi introdotto in un luogo del tutto estraneo alla prestazione lavorativa e risultato non di proprietà della datrice di lavoro. La delimitazione dell'obbligo di prevenzione in relazione allo specifico contesto lavorativo e quindi la connessa valutazione di esorbitanza assoluta ed imprevedibile della condotta del lavoratore, tale da annullare il nesso di causalità con la prestazione lavorativa, costituisce giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, se, come nella specie, adeguatamente motivato (Cass. n. 15896/2004).
14. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
15. In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti liquidate come da dispositivo. 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13 17. Va disposta d'ufficio l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati significativi di A.A. ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.  

P.Q.M.  


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati significativi di A.A.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2025.