Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2025, n. 37984 - POS inadeguato e mancata prevenzione del rischio di caduta dall'alto: confermata la condanna del datore di lavoro per gravi lesioni al lavoratore


 

 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. MARI Attilio - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Relatore
Dott. SESSA Gennaro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
A.A. nato a U il Omissis
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G.
 

Fatto



1. Con sentenza in data 2 dicembre 2024 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 20 marzo 2023 aveva ritenuto A.A., in qualità di amministratore unico della FGS Srl, colpevole del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 2 e 3, in relazione all'art. 583, comma 1. n. 1 cod. pen. a lui ascritto condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. L'addebito colposo mosso all'imputato, quale amministratore unico della FGS Srl e datore di lavoro, è quello di avere cagionato a B.B., lavoratore dipendente della società, lesioni personali gravi (segnatamente frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo spinale) guarite in tempo superiore ai quaranta giorni (con postumi permanenti al 92%) con una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un ugual periodo di tempo, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza e/o imperizia, nonché per colpa specifica consistita
1) nell'inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per aver redatto un Piano Operativo di Sicurezza generico e non conforme ai principi di specificità richiamati dall'allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008 che peraltro consegnava il giorno dopo l'incidente;
2) nel non aver predisposto strumenti di protezione che impedissero la caduta di persone all'interno della fossa ascensore nel rispetto delle peculiarità del cantiere;
3) nell' aver consentito o comunque non aver impedito che nel cantiere, ubicato presso l'Hotel "Cajeta", sito in Omissis, Piazza Omissis, fossero presenti buche o sporgenze tali da rendere pericoloso il movimento ed il transito delle persone in violazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
3. La vicenda oggetto del procedimento attiene ad un infortunio sul lavoro verificatosi attorno alle 11.30 del 22 luglio 2020 presso un cantiere edile di Buja (Udine) nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione dell'Hotel Cajeta, sito al civico Omissis di Piazza Omissis. Qui il muratore B.B., dipendente della FGS Srl, era impegnato nella rimozione dei profili di marmo facenti parte della cornice di una porta, posta al piano rialzato dell'edificio in corrispondenza alla cucina dell'albergo, utilizzando una scala posizionata sulla porzione sinistra di un terrazzino in cemento posto a destra rispetto alla porta sulla quale doveva intervenire; in particolare, manualmente, mediante un martello pneumatico, aveva iniziato a rimuovere il profilo superiore della porta.
Proprio in quel frangente perdeva l'equilibrio precipitando dalla scala da un'altezza di circa due metri rispetto al piano sottostante in una zona in cui erano presenti materiali da demolizione e calcinacci; in particolare cadeva all'interno di una cavità profonda oltre un metro e mezzo, realizzata circa venti giorni prima e che, secondo il progetto, era destinata ad ospitare il vano di un ascensore. A seguito della caduta, il B.B. riportava una frattura della colonna vertebrale ed una lesione del midollo spinale che ne compromettevano irreversibilmente la piena capacità di deambulazione. Nell'immediatezza del fatto, i tecnici della prevenzione accertavano che la pavimentazione sulla quale la scala era stata appoggiata era irregolare e che non vi erano protezioni in corrispondenza dell'avvallamento; inoltre all'interno del cantiere non veniva rinvenuta alcuna documentazione tanto che il Piano Operativo della Sicurezza e gli atti inerenti all'appalto veniva consegnati solo il giorno successivo. Si accertava altresì che l'Hotel era di proprietà della ditta Hotel Cajeta di C.C. E C.C. E C. Snc(la quale aveva appaltato alla FGS Srl i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione dell'edificio. Si accertava altresì che il piano operativo della sicurezza predisposto dalla FGS Srl in data 27 febbraio 2020 era generico, giacché privo di riferimenti specifici alla realtà del cantiere. Venivano quindi ipotizzate a carico di A.A., quale datore di lavoro ed amministratore unico di FGS Srl, le violazioni di cui al capo di imputazione.
3.1. Il giudice di primo grado, sulla base del compendio probatorio dianzi descritto, riteneva la sussistenza della violazione degli artt. 96 e 108 D.Lgs. n. 81 del 2008 e la loro immediata rilevanza causale con l'infortunio patito da B.B., rilevando altresì che il comportamento del B.B., per quanto anomalo ed in contrasto con regole precauzionali, non valesse ad interrompere il nesso causale tra la condotta ascrivibile all'odierno imputato e l'evento. 2.2. L'impianto logico - motivatorio della sentenza di primo grado veniva integralmente recepito dalla sentenza di appello.
3. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con i primi tre, tutti afferenti alla genericità del Piano Operativo di sicurezza, deduce 1) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale in riferimento all'art. 96 e 89 D.Lgs. n. 81 del 2008; 2) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la contraddittorietà della motivazione per travisamento; 3) ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. l'inosservanza della legge penale in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 590, 40 e 41 cod. pen.
Si evidenzia che la Corte d'Appello, in merito alla lamentata erroneità di valutazione operata dal giudice di primo grado circa la genericità del POS, ha errato laddove ha affermato che il POS non prevedeva il rischio di caduta dall'alto, invece espressamente previsto, ed inoltre non ha considerato che la previsione di un ponteggio (in luogo di una scala) veniva espressamente indicata nel POS quando si menzionava l'utilizzo di un ponte di servizio indipendentemente dall'opera da demolire, nel caso in cui l'opera doveva essere effettuata ad un'altezza di oltre due metri. Quindi la motivazione adottata al riguardo è palesemente contraddittoria per travisamento rispetto agli atti di causa. Inoltre si assume la violazione di legge laddove la Corte d'Appello ha ritenuto il POS generico e non idoneo allo scopo, così commettendo un errore sulle premesse normative extra penali poste a fondamento della decisione di merito. Con riguardo al terzo motivo, si assume che difetta il nesso causale tra l'omissione (ritenuta inesistente) e l'evento. Si assume che l'evento dannoso occorso al B.B. non possa essere validamente ricondotto alla inesistente genericità del Pos, in altre parole l'evento in concreto non corrisponde alla realizzazione dello specifico pericolo che la norma cautelare violata mirava a prevenire, atteso che la norma è stata rispettata. Con il quarto motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la contraddittorietà della motivazione. Si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo che due degli elementi che hanno fondato la statuizione verrebbero meno, stante l'insussistenza della contestazione mossa alla genericità del Pos.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva e conclusioni scritte.

Diritto

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare. L'impianto logico-motivatorio della sentenza impugnata, che recepisce quanto già statuito dal giudice di primo grado, poggia sulla ritenuta violazione da parte dell'odierno imputato, in qualità di amministratore unico della FGS Srl e quindi di datore di lavoro del B.B., delle norme precauzionali indicate agli artt. 96 e 108 D.Lgs. 81/08 reputando altresì il nesso di causalità tra tali violazioni e l'infortunio occorso al B.B. Le prime tre censure articolate dal ricorrente, da esaminarsi congiuntamente in quanto, sia pure sotto diverse angolazioni, hanno ad oggetto il medesimo profilo, si incentrano sulla contestazione del principale addebito colposo mosso al A.A., ovvero quello di aver predisposto un Piano operativo di sicurezza generico e non conforme ai principi di specificità richiesti dall'All. XV al D.Lgs. n. 81 del 2008.
Partendo dal dedotto travisamento della prova (di cui al secondo motivo), va premesso che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez.5, n.26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Va altresì rilevato che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Rv. 281665).
Ebbene il vizio de quo, oltre a non essere stato dedotto con l'atto di appello (come del resto si ricava anche dalla pg. 4 del ricorso ove vengono menzionati detti motivi), in realtà, rappresentando la difformità tra il contenuto del Pos ed il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla sua genericità, più che introdurre un'ipotesi di informazione non vagliata in quanto nuova o pretermessa, formula una critica nei riguardi di detto giudizio, afferendo pertanto al significato che dall'esame del documento i giudici di merito hanno tratto, valutazione questa tipicamente di merito. Giova ribadire che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La doglianza, pertanto, è da ritenersi inammissibile.
Le restanti censure, che del pari afferiscono alla valutazione del contenuto del Pos, sono infondate.
Va in primis rilevato che il piano operativo di sicurezza, ovvero il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori in campo edile redige per ogni singolo cantiere, costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro (Sez. 3, n. 28136 del 13/07/2012 non massimata). Il POS rappresenta, nei cantieri edili, il documento di valutazione del rischio e deve contenere, fra l'altro, come previsto nell'allegato XV D.Lgs. n. 81/2008, l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni. Il contenuto minimo del POS, dunque, deve essere parametrato in relazione alle specificità delle attività oggetto del cantiere, al tipo di attrezzature usate ed alle caratteristiche dell'area in cui il cantiere insiste.
Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che, il Piano operativo per la sicurezza consegnato dal datore di lavoro prevedeva una situazione astratta ricollegabile al tipo di lavoro da effettuare in generale, ossia alla rimozione di cornici in marmo senza ipotizzare, vista l'opera complessiva che l'impresa doveva svolgere, ovvero i lavori di ristrutturazione dell'Hotel Cajeta, i rischi che in concreto si sarebbero potuti verificare. Ed è proprio la previsione del rischio che, nel giudizio espresso dalla Corte di merito, avrebbe determinato una misura più idonea a fronteggiare la possibilità di caduta, magari con la indicazione di un ponteggio invece che di una scala inidonea perché prospicente una fossa. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, maggiore è la pericolosità intrinseca dell'attività esercitata in concreto, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni (Sez. 4, n. 7661 del 17/11/2005, dep.2006, Gnesi, Rv. 233396). A fronte di una motivazione congrua e soprattutto coerente con la normativa relativa alla prevenzione infortuni nei cantieri edili così come delineata, le censure del ricorrente non valgono a intaccare il percorso argomentativo dei giudici di merito.
2. Infondato è anche il secondo motivo. Ed invero, a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha richiamato una serie di elementi che non sono stati in alcun modo scalfiti dalle censure mosse con il presente ricorso, con particolare riguardo alla invocata insussistenza della violazione di cui all'art. 96 D.Lgs. n. 81 del 2008.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2025.