Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2025, n. 37985 - Investimento mortale in cantiere: responsabile l'autista che non segnala il guasto al segnale acustico e, pur vedendo la vittima, prosegue la manovra indicata dal datore di lavoro



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela - Relatore
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
A.A. nato a M il Omissis avverso la sentenza del 18/11 /2024 della Corte d'Appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA,
con le quali è stato chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.




Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce, rideterminando la pena, ha riformato in parte la decisione del Gup del Tribunale di Brindisi che, in sede di rito abbreviato, aveva ritenuto A.A., conducente dell'autoarticolato OM IVECO tg.to Omissis, di proprietà della ECO GLOBAL SERVICE 2008 Srl, di cui era dipendente, responsabile del delitto previsto dall'art. 589, primo e secondo comma, cod. pen., per avere, in cooperazione colposa con B.B., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e C.C., titolare della ECO GLOBAL SERVICE Srl, entrambi giudicati separatamente, in violazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato la morte di D.D., in Brindisi il 14 aprile 2020.
2. Era accaduto che, mentre D.D. era intento al lavoro vicino al guard-rail, in posizione retrostante all'autoarticolato e di spalle, veniva investito dal mezzo condotto da A.A., il quale, seguendo le indicazioni del proprio datore di lavoro C.C., sebbene avesse visto, grazie allo specchietto retrovisore, la presenza di D.D., aveva intrapreso una retromarcia, necessaria per raggiungere la posizione utile per poi spostarsi verso la corsia di sorpasso. Il D.D., cadendo, veniva schiacciato dalla ruota posteriore sinistra del grande veicolo e perdeva la vita sul colpo.
3. Avverso tale sentenza, l'imputato propone ricorso, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso, sintetizzati come segue, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 113 comma 1, e 589, commi 1 e 2, cod. pen., per assenza dei requisiti e delle condizioni richieste ai fini dell'attribuzione della responsabilità penale, avendo l'imputato agito nel completo rispetto delle regole di diligenza e di prudenza richieste. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe fondato il proprio impianto motivazionale su errate valutazioni dei fatti e su inesatta interpretazione e conseguente applicazione delle disposizioni vigenti in materia. Ripercorsa la ricostruzione dei fatti, viene messo in evidenza che il A.A. aveva iniziato a effettuare la manovra di retromarcia seguendo le indicazioni del C.C., che disponeva di una visuale chiara rispetto all'autista il quale riusciva a vedere solo dagli specchietti retrovisori. D.D. si era recato sul lato destro rispetto al mezzo, mentre il C.C., che era posizionato sul lato sinistro del mezzo posto sulla carreggiata di sorpasso, con gesti manuali gli indicava le azioni di manovra. Al A.A. era stata contestata, in punto di colpa specifica, la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgv. n. 81 del 2008, in quanto, in qualità di autista responsabile del mezzo, avrebbe dovuto segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, le deficienze dell'automezzo consistite nel mancato funzionamento del segnale acustico durante il percorso di retromarcia. La sentenza aveva affermato che l'imputato, conscio del mancato funzionamento del segnalatore acustico, necessario per l'esecuzione delle manovre in retromarcia, avrebbe dovuto astenersi dal condurre siffatto automezzo e quindi evitare di espletare la propria attività lavorativa. Tuttavia, sia riguardo a tale profilo che riguardo a quello pure contestato di colpa generica, il ricorrente deduce l'erroneità del giudizio di responsabilità, posto che, al netto della circostanza per cui l'imputato si era trovato alla guida dì un autocarro privo, in quanto non funzionante, di sistema di segnalazione acustica di retromarcia, emergeva chiaramente che A.A. aveva ottemperato al dovere oggettivo di diligenza, prudenza e/o perizia fondato sul parametro di accertamento dell'agente modello. Infatti, posto che il sistema di segnalazione acustica non era funzionante, il A.A., ben prima di iniziare la delicata manovra di retromarcia, visionava entrambi gli specchietti retrovisori e veniva pedissequamente e costantemente guidato da terra dal C.C. Costui, come era emerso, disponeva di una visuale maggiormente chiara rispetto all'autista, il quale riusciva a vedere solo dagli specchietti retrovisori. L'assistenza del C.C. dimostrerebbe la estrema diligenza del conducente, posto che la guida di persona a terra non può che rivelarsi strumento maggiormente affidabile rispetto al mero segnale sonoro, soprattutto considerando la rumorosità dell'ambiente stradale.
La sentenza era incorsa in errore nel non considerare che la condotta di C.C. aveva di fatto escluso la continuità delle posizioni di garanzia, perché si trattava di un garante sopravvenuto che aveva posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore, posto che si sarebbe dovuto applicare il principio di affidamento, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Anche il profilo di colpa specifica, sostiene il ricorrente, non sarebbe stato correttamente esaminato dalla Corte territoriale, giacché la mera violazione di una regola cautelare non realizza inevitabilmente la concreta prevedibilità dell'evento e il nesso causale tra la violazione e l'evento. Inoltre, si sarebbe dovuto accertare l'evitabilità in concreto dell'evento tenendo il comportamento.
Nel caso di specie, il non funzionamento del sistema acustico era cosa nota ai dipendenti, senza che alcuno avesse avuto l'ardire di riferirla al datore di lavoro, che pure ne aveva conoscenza.
3.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in merito alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello non avrebbe motivato in ordine alla congruità della pena, mentre sarebbe illogica la motivazione che aveva negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., nonostante la stessa Corte d'Appello atto della collaborazione prestata dal ricorrente nella ricostruzione del sinistro.
4. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. La Corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha accertato, alle pagine 3 e 4 della sentenza, che: - la Polizia municipale e lo SPESAL, nell'immediatezza dei fatti, avevano appurato che il mezzo condotto dall'imputato non era dotato di telecamere posteriori, né di sensori per la retromarcia, e neppure di segnalatore luminoso di retromarcia, ma solo di specchietti retrovisori e di segnalatore acustico di retromarcia, che tuttavia non era funzionante e il dispositivo luminoso girofaro risultava mancante; - il malfunzionamento del segnalatore acustico era noto al A.A. e lo stesso imputato, in sede di dichiarazioni rese alla Polizia Municipale, successivamente in parte parzialmente modificate (con riferimento al fatto che il segnalatore acustico non era presente e che tale circostanza era stata partecipata al datore di lavoro), aveva riferito che il segnalatore acustico per indicazione ostacoli in retromarcia in ogni caso non aveva funzionato; - A.A. era a conoscenza del fatto che nel cantiere erano presenti altri operai, in particolare D.D., il quale era stato contestualmente incaricato da C.C. di recarsi sulla rampa di immissione per segnalare il movimento in retromarcia dell'autoarticolato ovvero di spostarsi a piedi, camminando sulla carreggiata che il camion avrebbe dovuto percorrere; - il A.A., al momento in cui iniziò la manovra in retromarcia per spostare il mezzo, dal margine destro della carreggiata alla corsia di sorpasso in modo da accostarsi allo spartitraffico centrale, aveva avuto modo di vedere, attraverso lo specchietto retrovisore destro, che il D.D. si trovava dietro il camion, dando le spalle al mezzo, e percorreva la banchina stradale posta nell'immediata vicinanza del guard-rail.
3. A fronte di tali accertamenti, la Corte ha ritenuto che la condotta del A.A. si fosse caratterizzata di per sé quale gravemente colposa, anche a prescindere dalla responsabilità di altri e, in specie, del C.C.. In primo luogo, perché era consapevole della inefficienza dell'impianto sonoro di segnalazione della marcia indietro e della presenza del D.D. sulla carreggiata, per cui avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire la manovra fintanto che il D.D. fosse rimasto presente sulla carreggiata da percorrere; la mancata segnalazione del malfunzionamento dell'impianto acustico al datore di lavoro, quale contrasto idoneo al rischio di investimento dei pedoni durante l'utilizzo della retromarcia, determinava la rilevanza causale dell'omissione stessa. Non scriminava, poi, la condotta la circostanza che il C.C. avesse impartito indicazioni su come svolgere la manovra, essendo non invocabile il principio di affidamento laddove l'interessato non abbia osservato una regola cautelare finalizzata a prevenire il rischio che si è poi realizzato.
La posizione di garanzia gravava sul A.A. in ragione del ruolo di conducente ricoperto, che contemplava anche il controllo sull'operaio e quanto accaduto era circostanza prevedibile. Non si poteva ravvisare la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., in quanto applicabile ai soli rapporti di lavoro pubblico, mentre il dipendente privato è sempre tenuto a verificare che le disposizioni impartite dal datore di lavoro siano conformi a legge.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5. Preliminarmente, va ricordato che il controllo esercitabile dalla Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato è circoscritto a quanto emerge dal suo testo, potendo intervenire solo nei casi in cui la motivazione sia assente o manifestamente illogica, mentre è preclusa ogni valutazione diretta delle risultanze processuali. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente individuato i profili di colpa generica e specifica dell'imputato, sia in relazione alla violazione delle regole generali di prudenza, diligenza e perizia, sia con riferimento alla violazione dell'art. 20, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 81/2008. L'accaduto è stato ricostruito in modo logico e coerente, con una motivazione adeguata, individuando chiaramente la condotta colposa del ricorrente quale concausa dell'evento lesivo.
6. La Corte d'Appello ha attribuito all'imputato una condotta gravemente imprudente e negligente nella guida dell'autocarro, avendo egli effettuato una manovra in retromarcia pur essendo consapevole che l'area circostante non fosse completamente libera, e quindi non fosse idonea a garantire condizioni di sicurezza. Un controllo preliminare era doveroso, soprattutto in considerazione della presenza di altri lavoratori nell'area. A tale circostanza va abbinata la considerazione della mancata installazione - o del mancato funzionamento - del segnale acustico di retromarcia, circostanza ben nota all'imputato, che avrebbe dovuto indurlo a una maggiore cautela.
7. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati colposi, la valutazione della prevedibilità dell'evento va ricondotta alla regola del cosiddetto. La nozione si riferisce alla individuazione di una figura astratta corrispondente a quella di chi svolge una determinata attività assumendosi le responsabilità che essa comporta. Il modello impone, nei casi estremi, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro, qualora il garante si renda conto di non poter incidere sul rischio (Sez. 4, n. 22249 del 2014, Rv. 259230).
8. Dall'applicazione della regola di giudizio deriva che l'imputato, consapevole dell'elevata pericolosità della manovra, avrebbe dovuto astenersi dal compierla. La sua condotta, imprudente e negligente, ha reso l'evento non solo prevedibile, ma anche evitabile mediante l'adozione delle misure cautelari previste. La circostanza che l'imputato si sia avvalso delle indicazioni del datore di lavoro, in grado di guidare da terra la manovra, proprio in quanto condotta colposa concorrente non dotata di efficacia causale esclusiva, non può escludere il profilo di colpa, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.
9. Non rileva, in questo contesto, il principio di affidamento, secondo cui il titolare di una posizione di garanzia può andare esente da responsabilità qualora l'evento sia riconducibile esclusivamente alla condotta di altro soggetto, pure investito della posizione di garanzia. Infatti, il principio non opera quando l'altrui condotta imprudente si innesta su una pregressa violazione di regole cautelari da parte di chi lo invoca (Sez. 4, n. 35827 del 2013, Rv. 258124). La Corte di cassazione ha affermato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando vi sono più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è integralmente destinatario dell'obbligo di tutela, e l'omessa applicazione di una misura antinfortunistica è addebitabile a ciascun obbligato (Sez. 4, n. 928 del 2022, Rv. 284086).
10. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente escluso che la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente al datore di lavoro, evidenziando come la condotta dell'imputato abbia concorso causalmente alla verificazione dell'evento e come la sua posizione di garanzia implicasse anche il controllo sull'operato altrui.
11. È infondato anche il motivo relativo alla colpa specifica addebitata al A.A. La responsabilità per colpa non si fonda unicamente sulla titolarità della posizione gestoria di garante del rischio, ma presuppone l'esistenza e l'applicazione di regole cautelari specifiche, che indicano le misure da adottare per prevenire l'evento temuto (Sez. 4, n. 14915 del 2019, Arrigoni; Sez. 4, n. 12478 del 2016, Rv. 267813). Pertanto, se l'imputato avesse adottato tutte le cautele necessarie - come la segnalazione del malfunzionamento del segnale acustico o avesse rifiutato di effettuare la manovra - l'evento lesivo non si sarebbe verificato, essendo chiaramente evitabile.
1. Il secondo motivo di impugnazione risulta parimenti privo di fondamento. La Corte d'Appello, nel ritenere l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 589 cod. pen., ha chiarito che la pena è stata commisurata in misura lievemente superiore al minimo edittale. Tale scelta è stata giustificata dalla particolare gravità del fatto, connotato da una significativa violazione delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato. La rilevanza non trascurabile della condotta ha, dunque, impedito di operare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, rendendo corretta la valutazione di equivalenza. In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale ha applicato il principio secondo cui, quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione analitica, essendo sufficiente il riferimento al criterio dell'adeguatezza della pena, che implicitamente richiama gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso concreto, il giudice ha indicato chiaramente i parametri utilizzati per determinare il trattamento sanzionatorio. Quanto al giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, va ricordato che, trattandosi di una valutazione complessiva, il giudice non è tenuto a esplicitare le ragioni della scelta tra equivalenza e prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una richiesta specifica, fondata su circostanze di fatto idonee a giustificarla (Sez. 6, n. 6616 del 28/02/1994, Nisi, Rv. 198524). In tal caso, grava sull'interessato l'onere di contestare puntualmente la motivazione che ha disatteso tale richiesta, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità. Nel caso in esame, la Corte ha risposto alle doglianze dell'imputato, evidenziando come la significativa gravità della condotta non consentisse di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, rendendo pertanto corretta la valutazione di equivalenza operata. 16. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  

P.Q.M.  

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2025. Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2025.