Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2025, n. 37972 - Folgorazione dell'operaio elettromeccanico. Errata individuazione delle posizioni di garanzia e delle regole cautelari violate
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Impianti ed Apparecchiature Elettriche
- MOG e Responsabilità amministrativa dell'impresa
- Piano operativo di sicurezza
- Rischio da Interferenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro - Relatore
Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto
1. Con sentenza del 3.10.2024, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati C.C., E.E., D.D. e dai responsabili civili Spa ABB Power Sistem Division (di seguito: ABB) e Srl Cosmo Service (di seguito: Cosmo), ha così disposto:
- ha assolto la E.E. dai reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto;
- ha rideterminato la pena irrogata allo C.C. e al D.D., confermando la responsabilità di questi ultimi in ordine ai reati loro ascritti; - ha revocato le statuizioni civili disposte a carico della E.E.;
- ha confermato nel resto, con specifico riferimento alla condanna della società Cosmo per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001.
2. La vicenda attiene al delitto di omicidio colposo contestato agli imputati in relazione al decesso di F.F., operaio elettromeccanico alle dipendenze della Cosmo, avvenuto nel cantiere sito in agro di Manfredonia (loc. Macchia Rotonda) il 16.11.2013.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, il A.A., durante le fasi di lavoro svolte presso il cantiere per la realizzazione della Stazione elettrica 380/150 KV di proprietà della ditta Terna, subiva un gravissimo infortunio a seguito del quale perdeva la vita per una fatale aritmia causata dal passaggio intracorporeo di corrente elettrica a basso voltaggio (folgorazione). La causa della folgorazione è stata imputata al contatto della vittima con la scala in alluminio posta, a sua volta, in contatto con una parte metallica in tensione. L'incidente è avvenuto durante una fase di "precollaudo" presso il trasformatore TV di nuova realizzazione. Tale fase prevedeva l'impiego dello strumento VIC600 in grado di generare una tensione a 600 V per alimentare il primario del trasformatore TV e nel misurare la tensione al secondario del trasformatore, posto in un vano tecnico separato.
2.1. Nel cantiere operava una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) che aveva la possibilità di affidare in subappalto parte delle lavorazioni, subordinatamente al parere espresso dal coordinatore per la sicurezza (CSE), arch. E.E. La ditta dell'infortunato, società Cosmo Service, operava in forza di subappalto dalla ditta ABB, la quale a sua volta operava quale ditta subappaltatrice della soc. Terna.
2.2. I giudici distrettuali, in relazione al decesso del lavoratore, hanno ravvisato la responsabilità del D.D., quale capo cantiere/preposto della soc. ABB (ditta affidataria/appaltatrice dei lavori), e quella dello C.C., quale legale rappresentante della soc. Cosmo Service, datore di lavoro della persona offesa. In sintesi, hanno addebitato ai suddetti imputati l'omissione costituita dalla mancata previsione e regolamentazione delle attività connesse alla messa in funzione dei trasformatori TV nella fase di cd. precollaudo. Il giorno dell'incidente il D.D. era presente e aveva interloquito con il A.A. poco prima dell'infortunio, omettendo di procedimentalizzare la lavorazione in questione. La stessa omissione è stata addebitata allo C.C., oltre all'ulteriore negligenza di non aver dotato il dipendente dei dispositivi di sicurezza necessari per il tipo di lavorazione elettrica svolta (guanti dielettrici). Pur avendo la Corte di merito riconosciuto la grave superficialità posta in essere dall'operaio nel non aver disattivato il generatore VIC600 prima di affrontare la salita con la scala in alluminio appoggiata al trasformatore in tensione, non è stato ritenuto che tale condotta fosse eccentrica e abnorme rispetto al generale rischio elettrico affrontato dal lavoratore. Trattandosi di una prestazione seriale (il trasformatore dove è avvenuto l'incidente era l'ultimo di trenta da sottoporre a verifica), è stato ritenuto che l'accaduto avrebbe dovuto essere previsto e coordinato dai responsabili delle ditte coinvolte, essendo sempre possibile l'abbandono di cautele normalmente utilizzate nelle lavorazioni con rischio elettrico anche da parte di lavoratore altamente specializzato e formato.
2.3. I giudicanti distrettuali hanno, invece, escluso la responsabilità della E.E., quale CSE, avendo ritenuto l'assenza in capo alla stessa di una posizione di garanzia basata su obblighi di controllo specifici e di dettaglio sulla lavorazione da cui era derivato il fatale incidente.
2.4. La ditta Cosmo è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies cit., in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen., in quanto asseritamente commesso nell'interesse della stessa ditta.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i soggetti di seguito indicati, sulla base di motivi che saranno sinteticamente illustrati, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
4. La difesa di C.C. lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla mancata correlazione tra la contestazione e la sentenza, con riguardo alla ritenuta sussistenza del nesso causale alla luce dell'omessa previsione e procedimentalizzazione dei lavori elettrici di taratura dei trasformatori e della mancata dotazione al A.A. dei dispositivi di sicurezza necessari per il tipo di lavorazione elettrica. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali, il POS della Cosmo conteneva specifiche indicazioni (procedura "7 steps" per tutti i livelli di tensione) relativamente al lavoro da svolgersi, con riferimento al rischio elettrico. Il ragionamento sulla mancata "procedimentalizzazione del rapporto di taratura" appare superficiale e apodittico anche in relazione alle conclusioni del perito, il quale ha riconosciuto che l'operazione cui era addetto il A.A. poteva essere considerata semplice e non complessa, da svolgere fuori tensione. I giudici non identificano mediante quale specifica previsione si sarebbe potuto impedire l'evento. Non si comprende, inoltre, in che maniera la "procedimentalizzazione" avrebbe imposto al A.A., nella sua qualità di preposto e capo cantiere, di far rispettare la prescrizione afferente al mantenimento della scala a distanza di sicurezza. Quanto ai guanti dielettrici, è la stessa sentenza a dare atto della consegna degli stessi al dipendente (v. pag. 18).
Ne discende che l'addebito mosso al ricorrente appare generico e apodittico, oltre che contraddittorio e illogico rispetto a quanto accertato. II) Vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento all'operazione di taratura e/o verifica del rapporto, in ordine al numero di trasformatori TV oggetto delle relative operazioni di lavoro poste in essere il 16.11.2013, laddove i giudicanti evidenziano un generico "stress" del lavoratore da prestazione seriale. Osserva che è incontroverso che nella giornata dell'incidente la squadra di lavoratori della Cosmo composta dal A.A. e dall'operaio specializzato G.G. dovesse eseguire la verifica di n. 3 trasformatori TV: quello presso cui è occorso l'incidente era il secondo, per cui gli operai avevano già proceduto alla misurazione di un solo trasformatore. L'errore della Corte distrettuale è stato quello di considerare l'attività in essere il giorno dell'infortunio continuativa rispetto ad un numero di medesime operazioni svolte reiteratamente. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'analisi della posizione di garanzia del datore di lavoro C.C. ed al nesso causale rispetto all'evento mortale ed in riferimento al giudizio controfattuale necessario per la correlazione tra l'asserita omissione del datore di lavoro e l'evento. Deduce come nel caso di specie non sia dato conoscere attraverso quale meccanismo diverso posto in essere dal datore di lavoro, la sussistenza della ritenuta "procedimentalizzazione" dell'operazione di verifica del trasformatore avrebbe impedito l'evento. In particolare, non è spiegato in che modo tale condotta doverosa avrebbe impedito il grave e superficiale comportamento dell'infortunato, consistito nel mancato spegnimento del VIC600.
5. La difesa di D.D. e del responsabile civile ABB Spa - premesso che l'intero processo si è incentrato sulla inspiegabile condotta ascrivibile all'infortunato (persona competente ed esperta) che, nel giro di pochi minuti, avrebbe dimenticato di allontanare una scala da un componente metallico (trasformatore) che egli aveva poco prima messo in tensione mediante uno strumento (VIC600) governato dallo stesso A.A., ponendosi in contatto con la predetta scala, da cui la probabile folgorazione - lamenta quanto segue.
I) Vizio di motivazione, in relazione al rigetto della motivata richiesta di rinnovazione del dibattimento con riferimento all'esigenza istruttoria di chiarire elementi fattuali dirimenti rispetto al "pre" e al "post" accadimento (riesame dei testi G.G. e H.H.). Deduce che tale richiesta muoveva dall'esigenza di verificare la tenuta logica della dinamica dell'incidente, ricostruita sulle sole parole del G.G., nonostante altro teste (E.E., fratello dell'imputata) avesse dichiarato che il fratello dell'infortunato (I.I.) avrebbe saputo la reale dinamica degli accadimenti, altrimenti inspiegabile alla luce della notevole esperienza dell'infortunato.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza della posizione di garanzia del D.D. (preposto dell'impresa affidataria ABB) rispetto al rischio specifico dell'impresa appaltatrice (Cosmo Service). Deduce che l'addebito di omessa vigilanza mosso al ricorrente, per violazione dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008, non appare configurabile, in quanto il D.D. era preposto dell'impresa affidataria e, come tale, non collocabile nell'organizzazione dell'appaltatrice Cosmo, il cui preposto era proprio l'infortunato. Sul punto la sentenza impugnata nulla dice, argomentando soltanto sul ruolo del datore di lavoro di Cosmo (imputato C.C.), derivandone una mancanza assoluta di motivazione sulle pertinenti doglianze prospettate in sede di appello.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al nesso causale, laddove si riconduce la responsabilità del D.D. ad una non meglio chiarita situazione di omessa "procedimentalizzazione" nelle "modalità ed utilizzo del DPI". Travisamento della prova, laddove si ritiene che l'accaduto appaia dovuto "ad un generico stress da prestazione seriale", sebbene sia pacifico che nelle settimane precedenti erano stati già controllati n. 27 trasformatori, mentre il giorno dell'evento lesivo ne rimanevano solo tre da controllare e l'incidente era occorso durante la fase di verifica del secondo e non dell'ultimo. Deduce che la omessa procedimentalizzazione e valutazione del rischio elettrico, trattandosi di lavorazione specifica dell'impresa esecutrice, non avrebbe potuto essere di spettanza della affidataria ABB, in assenza di situazioni interferenti, trattandosi di contesto operativo contrassegnato dalla presenza di due soli lavoratori (A.A. e G.G., entrambi della Cosmo).
Anche sotto il profilo del nesso causale la sentenza impugnata risulta deficitaria di argomentazioni, non avendo neanche chiarito come tale procedimentalizzazione avrebbe impedito l'evento, chiaramente dovuto ad un grave errore degli operatori. Peraltro, il perito ha rilevato come il A.A. avesse adottato una procedura corretta e perfettamente compatibile con le indicazioni e le attrezzature (a disposizione) previste nel POS della Cosmo. In punto di fatto non si rinviene alcun elemento che consenta di ipotizzare una condizione di stress dell'operatore. Le conclusioni dei giudici distrettuali appaiono in contrasto con quelle del perito, il quale ha escluso che si trattasse di lavorazione con conduttori attivi e ha riconosciuto l'adeguatezza di mezzi e DPI per la tipologia di operazione.
IV) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al D.D. Deduce l'assenza di colpa per assoluta imprevedibilità dell'evento e l'assenza di motivazione sul punto da parte dei giudici territoriali, i quali si sono limitati a rilevare l'inosservanza coincidente con l'ingresso dei lavoratori Cosmo nella giornata di sabato e con l'omessa previsione e procedimentalizzazione della fase di precollaudo, elementi irrilevanti rispetto all'incidente.
6. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, con riferimento al proscioglimento di E.E., lamenta quanto segue. Con unico, articolato motivo, deduce carenza motivazionale e illogicità della sentenza impugnata, per non avere considerato che il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) non stabilivano nulla in merito alle modalità di precollaudo delle lavorazioni, né disciplinavano gli strumenti da utilizzare a protezione del rischio elettrico. La CSE non aveva provveduto, nella fase esecutiva, a verificare l'idoneità del POS preposto da Cosmo rispetto al PSC. La gestione del rischio interferente è di competenza del CSE, stante l'utilizzo improprio della scala in ragione della posa dell'asfalto e la contemporanea presenza di più imprese. L'omessa alta vigilanza ad opera della E.E. ha determinato l'incidenza causale nel verificarsi dell'evento letale. Altra omissione è costituita dalla mancata organizzazione delle attività di cantiere e dall'assenza di reciproca informazione delle imprese, non avendo l'imputata coinvolto nelle riunioni di coordinamento la ditta Cosmo.
7. La difesa delle parti civili A.A. e B.B. impugna la pronuncia assolutoria nei confronti di E.E. Rosanna, lamentando violazione di legge, in relazione alle macroscopiche omissioni e negligenze riscontrate dalla Corte di appello per la mancata previsione delle attività di precollaudo e la mancata dotazione al lavoratore dei DPI. Deduce che tali mancanze avrebbero dovuto essere imputate anche alla E.E., dato il suo ruolo di "alta vigilanza", trattandosi di rischio gestito e governato dal CSE, il quale non aveva provveduto, nella fase esecutiva, a verificare l'idoneità del POS predisposto da Cosmo rispetto al PSC. La gestione del rischio interferente è di competenza del CSE, stante l'utilizzo improprio della scala in ragione della posa dell'asfalto e la contemporanea presenza di più imprese. L'omessa alta vigilanza ad opera della E.E. ha determinato l'incidenza causale nel verificarsi dell'evento letale. Altra omissione è costituita dalla mancata organizzazione delle attività di cantiere e dall'assenza di reciproca informazione delle imprese, non avendo l'imputata coinvolto nelle riunioni di coordinamento la Cosmo Service. Inoltre, il CSE ha colpevolmente ignorato sia l'esecuzione del precollaudo sia la ripetitività della stessa attività.
8. La Cosmo Service Srl lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 5, comma 1, in combinato disposto con l'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001. Deduce che, a fronte delle argomentazioni difensive spese in grado di appello, i giudici distrettuali hanno omesso di specificare in positivo in cosa sia consistita la "colpa di organizzazione" da cui è derivato il reato presupposto, né quale sia stato l'interesse o vantaggio conseguito dall'ente. II) In subordine, violazione di legge quanto all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a, b, c, d, e del D.Lgs. 231/2001 e vizio di motivazione in punto di applicazione. Deduce come nel caso non risulti contestata la rilevante entità del profitto e difetti il requisito alternativo della reiterazione dell'illecito, sicché non si giustifica l'irrogazione anche delle sanzioni interdittive.
9. Sono state depositate memorie scritte dal difensore di E.E. e da quello delle parti civili.
Diritto
1. I ricorsi proposti da C.C., D.D., ABB Spa e Cosmo Service Srl sono fondati, e comportano l'annullamento nei loro confronti della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, la quale provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Per contro, devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore generale territoriale e dalle parti civili A.A. e B.B.
2. Le censure dedotte dalle difese di C.C., D.D. e ABB colgono nel segno, là dove evidenziano le carenze motivazionali e le intrinseche contraddittorietà delle argomentazioni offerte dalla Corte distrettuale per affermare la responsabilità dello C.C., nonché gli errori in diritto che caratterizzano l'affermazione di responsabilità del D.D. (e di conseguenza della ditta ABB) in ordine all'infortunio mortale occorso all'operaio specializzato F.F.
3. Occorre muovere dalla considerazione che la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti rilevanti basandosi su quanto accertato dalla perizia disposta in sede di appello dall'ing. J.J., i cui risultati sono stati sostanzialmente riversati integralmente su gran parte delle pagine di cui si compone il provvedimento decisorio in disamina.
3.1. Tali risultati, che sono stati pienamente accolti e asseverati dai giudici di appello, hanno accertato, in estrema sintesi, che: - l'infortunato era operaio esperto, abilitato, preposto alla sicurezza della Cosmo e capo cantiere; - al lavoratore erano stati forniti i dispositivi di protezione individuali e quant'altro necessario (guanti dielettrici, scala, cestello idraulico) per operare in sicurezza per lavorazioni di tipo elettromeccanico con rischio lavori in quota e rischio elettrico; - la fase di verifica della taratura dei trasformatori (cd. precollaudo), nel corso della quale è avvenuto l'incidente, era comunque necessaria e poteva ritenersi ricompresa nel POS della Cosmo tra le fasi di lavoro previste per gli impianti tecnologici, per cui l'uso della scala era ammissibile per il lavoro in quota; in ogni caso, la ditta aveva messo a disposizione del lavoratore anche il cestello elevatore; - tale fase di lavoro è stata valutata come "non complessa" dal A.A., in possesso di conoscenze adeguate alla valutazione della situazione in cui si doveva operare (quindi non necessitante di un "piano di prova" che riporti la sequenza prevista delle operazioni, secondo la norma CEI 1127); - le modalità operative adottate sono state frutto di una scelta autonoma e consapevole del A.A., soggetto qualificato ed esperto, tra le possibili soluzioni previste nel POS e le attrezzature a disposizione.
3.2. Tanto premesso in ordine ai dati fattuali e valutativi emergenti dalle risposte rese dal perito nella propria relazione - delle quali i giudici di merito danno ampio conto in sentenza, facendole proprie - si rileva che le conclusioni in punto di responsabilità tratte dalla Corte d'Appello a partire da tali risultanze peritali si presentano intrinsecamente contraddittorie e illogiche, oltre che erronee sotto il profilo giuridico.
4. I giudici baresi esordiscono accennando ad una "prima macroscopica omissione" delle ditte coinvolte (vale a dire Cosmo Service e ABB), consistente nella mancata previsione delle attività connesse alla fase di precollaudo, ed in particolare nella "assenza di qualunque regolamentazione delle attività elettriche"; aggiungendo che il controllo su tali attività spettasse ad entrambe le ditte, appaltante (ABB) e appaltatore (Cosmo). Secondo tale ragionamento, atteso che il preposto della ABB presente in cantiere al momento dell'incidente era il D.D., costui avrebbe dovuto controllare le lavorazioni eseguite dal A.A. per conto della Cosmo. Più in generale, e con specifico riferimento alla ditta Cosmo e al suo titolare (C.C.), la Corte di merito ha mosso gli addebiti di omessa "procedimentalizzazione" dei lavori elettrici di taratura dei trasformatori e di non aver dotato il A.A. dei dispositivi di sicurezza necessari per il tipo di lavorazione elettrica, assumendo che l'operaio infortunato fosse privo dei necessari guanti dielettrici, i quali avrebbero impedito l'evento. È stata accolta la tesi, prospettata dal perito, secondo cui la grave superficialità posta in essere dal A.A. - nel non aver disattivato il generatore di corrente VIC600 prima di affrontare la salita con la scala appoggiata al trasformatore in tensione - sarebbe stato determinato da un "generico stress da prestazione seriale", che avrebbe dovuto essere previsto e coordinato dai responsabili delle ditte coinvolte.
5. Le suddette argomentazioni appaiono inficiate da plurimi vizi logico-giuridici che saranno di seguito indicati.
5.1. Non è dato comprendere da quali elementi sia stata desunta la mancata previsione, da parte del datore di lavoro, delle attività elettriche connesse alla fase di precollaudo, se è vero che il perito ha accertato, e gli stessi giudicanti hanno asseverato, che la fase di verifica della taratura del trasformatore poteva ritenersi ricompresa nel POS della Cosmo con riferimento alle fasi di lavoro previste per gli impianti tecnologici, fasi in cui anche l'uso della scala è stato ritenuto ammissibile per il lavoro in quota. Inoltre, come rappresentato nella stessa ricostruzione fattuale della sentenza impugnata, nel caso è pacifico che al lavoratore erano stati consegnati i dispositivi di protezione atti a proteggere dal rischio elettrico, ivi compresi i guanti dielettrici. 5.2. Con riguardo alla valutazione di omessa "procedimentalizzazione" della fase di precollaudo, deve osservarsi l'evidente incoerenza e inconsistenza di tale addebito, alla luce dei dati fattuali emergenti dalla stessa sentenza impugnata. È stato infatti già rilevato che nel POS della società Cosmo erano previste fasi operative assimilabili a quella di precollaudo, in particolare con riferimento alle lavorazioni su impianti tecnologici. Risulta altresì accertato che il A.A., lavoratore esperto e qualificato, aveva valutato come "non complessa" la specifica lavorazione in esame, ragione per la quale non era stata ritenuta necessaria la predisposizione di una dettagliata sequenza operativa procedimentale (il cosiddetto "piano di prova", ai sensi della norma CEI 11-27). Sfugge, pertanto, il motivo per cui i giudici territoriali la ritengano necessaria a fini di prevenzione. Inoltre, l'affermazione dei giudici circa la necessità di "procedimentalizzare" la suddetta lavorazione risulta connotata da evidente genericità e apoditticità, non essendo stato esplicitato in cosa concretamente avrebbe dovuto consistere tale procedimento, né in che modo esso avrebbe con certezza impedito il verificarsi dell'evento, avuto riguardo alla peculiare situazione operativa nella quale si trovava il A.A. A ben vedere, i giudici di merito omettono di attribuire un concreto contenuto alla regola cautelare che assumono violata, limitandosi a individuare la colpa in una (non meglio precisata) omessa "procedimentalizzazione" della fase lavorativa dalla quale è derivato l'infortunio. Tuttavia, a fronte di un POS recante specifiche previsioni idonee a consentire a un lavoratore esperto, quale il A.A., di eseguire in sicurezza le operazioni di taratura, il generico addebito formulato dai giudici territoriali non offre alcuna ragionevole spiegazione circa l'effettivo profilo di colpa ascrivibile al datore di lavoro.
5.3. Può aggiungersi che il profilo di colpa così delineato, oltre che generico, risulta individuato solo a posteriori, ossia ad evento ormai verificatosi. Partendo dall'ipotesi che il lavoratore sarebbe incorso in una situazione di "stress" derivante dalla serialità e ripetitività delle operazioni, causa della fatale disattenzione, i giudici di appello ricavano dall'evento così delineato la regola cautelare che lo avrebbe impedito, affermando che se il A.A. avesse seguito una rigida procedura "passo dopo passo" ("procedimentalizzazione"), l'evento non si sarebbe verificato. Premesso che appaiono fondate le doglianze con cui i ricorrenti eccepiscono che la ritenuta sussistenza di una situazione di "stress" del lavoratore costituisce una ipotesi congetturale che non trova conferma nei dati processualmente emersi, risultando pacificamente dalle sentenze di merito che al momento dell'incidente si stava operando soltanto sul secondo trasformatore della giornata, il principale errore valutativo in cui incorre la Corte di merito nella individuazione della colpa dei prevenuti è quello basato sulla nota distorsione retrospettiva del "senno di poi" (hindsight bias), mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che l'evento è ormai noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare (nel caso individuata nella "procedimentalizzazione" della lavorazione) che avrebbe potuto impedirlo. L'erroneità - giuridica prima ancora che logica - di una simile impostazione è lampante: la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile, camuffando sotto il velo della colpa situazioni di vera e propria responsabilità oggettiva, contrarie al principio di colpevolezza che informa il sistema penale, il quale richiede pur sempre la sussistenza di un "coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto", in maniera tale da rendere il (presunto) responsabile (anche) soggettivamente rimproverabile, al fine di "garantire ai consociati libere scelte d'azione, sulla base di una valutazione anticipata ('calcolabilità') delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; 'calcolabilità' che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili" (così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 322/2007, per come richiamata da Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Ronci). Il rispetto del principio di personalità/colpevolezza della responsabilità penale comporta che, nella materia che qui rileva, sia consolidato il principio secondo cui l'addebito colposo debba essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, ponendosi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio. Occorre, infatti, domandarsi - alla luce delle condizioni in cui l'agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili - quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell'evento dannoso (sulla necessaria individuazione ex ante della regola cautelare cfr., fra le tante, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Pg, Rv. 281997 - 17; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949 - 01; Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273871 - 01; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254 - 01; Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, Belli, Rv. 267387 -01). La motivazione, pertanto, è censurabile in quanto mancante di una valida e specifica indicazione della condotta alternativa lecita (o corretta) che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare a fini di prevenzione dell'evento concretamente verificatosi. Sul punto, è noto il costante insegnamento della Suprema Corte che, in tema colpa, richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, mediante l'osservanza del cosiddetto comportamento alternativo lecito, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 34375 del 30/05/2017, Fumarulo, Rv. 270823 - 01). Si tratta di insegnamento che richiama il requisito della cosiddetta "causalità della colpa", immanente alla disciplina del delitto colposo di cui all'art. 43 cod. pen. (norma che non a caso lo descrive come evento non voluto dall'agente ma che si verifica "a causa di" negligenza ecc.); tale nozione sottolinea l'esigenza che l'evento dannoso sia effettiva conseguenza della condotta colposa, attiva o omissiva, ascritta al responsabile. Infatti, alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (per negligenza, imprudenza o imperizia), costituente la concretizzazione del rischio che quella regola era destinata a prevenire e presidiare (cfr. Sez. 4, n. 30616 del 07/05/2024, Pg, Rv. 286883 - 01; Sez. 4, n. 30985 del 04/04/2019, Pravadelli, Rv. 277476 - 01).
5.4. Con riferimento alla posizione del D.D., si deve aggiungere che l'assunto per cui la sua posizione di preposto dell'impresa subappaltante ABB lo renda garante dell'incolumità del dipendente della ditta subappaltatrice Cosmo, in relazione ad una lavorazione specifica di quest'ultima, appare erroneo in diritto e sfornito di elementi di supporto in fatto, non potendo certo bastare, a tali fini, l'asserita presenza in cantiere e la sporadica interlocuzione del medesimo con il A.A. lo stesso giorno in cui sarebbe poi avvenuto l'incidente. La sentenza non indica elementi a supporto di tale ritenuta posizione di garanzia, neanche sotto il profilo del principio di effettività (Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019, Cavallari, Rv. 276265 - 01), non avendo in alcun modo dato conto dell'eventuale accollo e svolgimento, da parte del preposto di ABB, di poteri di fatto tipici del preposto della subappaltatrice Cosmo. La sentenza, piuttosto, si limita ad invocare un principio giuridicamente errato, là dove assume apoditticamente che il preposto di ABB avrebbe dovuto comunque controllare e ingerirsi nell'attività autonomamente svolta dal A.A., a sua volta preposto della ditta Cosmo. Per contro, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore (Sez. 4, n. 12440 del 07/02/2020, Basso, Rv. 278749 - 01); ciò è proprio quanto è stato riscontrato nel caso di specie, essendo pacifico che l'attività di taratura dei trasformatori costituiva una attività rimessa in via esclusiva alla competenza della società Cosmo, rispetto alla quale il D.D. non aveva alcun potere di ingerenza.
5.5. In definitiva, appare erronea in diritto e non supportata in fatto l'attribuzione della posizione di garanzia e della condotta colposa al D.D. in relazione ad un evento accaduto nel corso di una lavorazione su cui lo stesso imputato non aveva alcun potere di ingerenza.
6. L'accoglimento del ricorso presentato da C.C. rende superfluo esaminare il ricorso proposto da Cosmo Service avverso la statuizione con cui la stessa società è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001, che rimane in esso assorbito, stante l'evidente connessione di tale illecito con il reato presupposto contestato allo C.C., nella sua qualità di legale rappresentante della Cosmo Service. Peraltro, appare opportuno già in questa sede rilevare come la sentenza impugnata non abbia in alcun modo argomentato e fornito risposta ai motivi di appello che erano stati puntualmente dedotti dalla Cosmo in punto di responsabilità dell'ente e di sanzioni irrogate. Già sotto questo, assorbente, rilievo la sentenza impugnata merita annullamento nei confronti dell'ente ricorrente, atteso che la mancanza grafica di motivazione sull'appello proposto dalla Cosmo in punto di sussistenza del contestato illecito amministrativo configura una evidente violazione di legge, stante la totale assenza dell'iter logico-giuridico della decisione su un capo specifico della imputazione che aveva formato oggetto di devoluzione nell'atto di impugnazione; tale capo dovrà, pertanto, essere specificamente esaminato dai giudici del rinvio, i quali ne offriranno adeguata motivazione in risposta alle specifiche doglianze devolute da Cosmo in sede di gravame di merito.
7. I ricorsi del Procuratore generale territoriale e delle parti civili avverso la pronuncia assolutoria nei confronti della E.E., nella sua qualità di CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), possono essere esaminati congiuntamente in quanto contenenti censure sostanzialmente sovrapponibili. Tali censure sono inammissibili in quanto generiche e tendenti a sollecitare una rivalutazione in fatto della posizione di responsabilità della E.E., senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, peccando in tal senso anche di aspecificità.
7.1. Le doglianze dei ricorrenti si concentrano sull'assunto secondo cui l'imputata non avrebbe adeguatamente assolto al ruolo di "alta vigilanza" a lei demandato. Lamentano che, nella sua qualità di CSE, la stessa non avrebbe provveduto a verificare l'idoneità del POS preposto da Cosmo rispetto al PSC, con conseguente cattiva gestione del rischio interferenziale, che appartiene alla competenza del CSE. In particolare, deducono che la E.E. non avrebbe valutato l'interferenza della posa dell'asfalto da parte di altra ditta il giorno precedente all'incidente, situazione che avrebbe indotto il lavoratore di Cosmo ad utilizzare, in luogo del cestello elevatore, la scala in alluminio per raggiungere in alto il trasformatore, al fine di non danneggiare l'asfalto steso da poco. L'uso della scala, che secondo tale ricostruzione sarebbe stato imposto dalla interferenza con le lavorazioni edili di posa dell'asfalto, avrebbe dato causa ad una situazione di lavoro intrinsecamente pericolosa da cui sarebbe derivato l'infortunio mortale. I ricorrenti, in sintesi, sostengono che di tale rischio interferenziale non avrebbe tenuto conto, colpevolmente, la prevenuta.
7.2. Al riguardo, i ricorrenti non considerano che la prospettata situazione di rischio interferenziale, pur valorizzata dal Tribunale ai fini della condanna della E.E., è stata motivatamente disattesa dalla Corte territoriale sulla scorta della rinnovata perizia disposta in appello. In proposito, nel riassumere i dati processuali riscontrati e valutati dalla Corte territoriale, si è già detto che la scelta di usare la scala è stata considerata legittima e rientrante nelle procedure previste dal POS di Cosmo con riguardo a lavorazioni da svolgersi in quota e comportanti rischio elettrico. Nel percorso motivazionale della Corte di appello, nessun rischio interferenziale è stato ritenuto causalmente connesso all'incidente lavorativo in esame. Lo stesso Tribunale, pur avendo riscontrato l'accavallamento di due tipologie di lavorazione (edili ed elettromeccaniche), aveva riconosciuto che il rischio di elettrocuzione che aveva cagionato la morte del A.A. non fosse un rischio "generico" inerente all'attività di tutte le imprese operanti nel cantiere, bensì un rischio specifico della ditta elettromeccanica Cosmo; ed aveva osservato che il ruolo del CSE è quello di assicurare le generali condizioni di sicurezza del cantiere e non anche il controllo dell'effettivo e puntuale utilizzo dei DPI da parte dei singoli lavoratori, anche perché il CSE non ha alcun obbligo di presenziare quotidianamente all'attività di cantiere. Il Tribunale, piuttosto, aveva ritenuto che dalle testimonianze assunte fosse emersa l'esistenza di una prassi di cantiere occulta, nel senso che spesso le attività di cantiere venivano svolte durante le giornate del sabato, all'insaputa della E.E., la quale, da questo punto di vista, non aveva il controllo effettivo delle attività del cantiere. Secondo il giudizio del primo giudice, la mancanza di tale controllo effettivo avrebbe fondato la responsabilità colposa dell'imputata, poiché la stessa si sarebbe negligentemente limitata a svolgere un mero controllo formale delle lavorazioni, mentre se avesse esercitato un controllo effettivo del cantiere non si sarebbero "incrociate" le distinte attività di precollaudo dei trasformatori (svolte di sabato) e di posa dell'asfalto (svolte il giorno precedente).
7.3. I giudici di appello hanno completamente ribaltato e disatteso la suddetta valutazione di responsabilità, osservando concisamente ma efficacemente che: gli obblighi di garanzia e controllo in capo alla CSE erano relativi al coordinamento di massima ed ancorati al cd. cronoprogramma, che prevedeva attività lavorative in giornate predeterminate e non di sabato, tranne il caso di autorizzazione espressa della E.E.; il giorno dell'incidente (sabato) non era previsto tra quelli lavorativi, né era stato autorizzato dalla CSE come previsto dal POS; dai verbali delle riunioni di coordinamento risultava che nessuna richiesta in tal senso era stata avanzata dalla ABB, né dalla Cosmo; tale omissione da parte delle ditte coinvolte escludeva in radice la possibilità di coinvolgere la CSE in attività di controllo di dettaglio, in ogni caso escluse dalle mansioni di "alta vigilanza" rivestite dalla E.E., non dovendosi la stessa occupare di rischi specifici come quello proveniente da lavorazioni elettriche. I giudici distrettuali hanno anche plausibilmente ritenuto che il mancato coinvolgimento nelle riunioni di coordinamento della ditta subappaltatrice Cosmo, pur imputabile alla E.E., non avesse avuto alcuna specifica incidenza causale con l'evento mortale. Hanno, infine, ritenuto non dimostrato che la stessa fosse consapevole delle lavorazioni "di fatto" eseguite in cantiere nelle giornate di sabato, e che comunque le specifiche attività di precollaudo svolte dal A.A. per conto della Cosmo, secondo il cronoprogramma, erano previste per il lunedì successivo.
7.4. Le doglianze prospettate dai ricorrenti avverso tali argomentazioni si connotano per il loro carattere meramente oppositivo, insistendo su generiche allegazioni - perlopiù tratte dalle differenti valutazioni del primo giudice - che, a loro dire, integrerebbero un'omessa vigilanza colpevole della CSE in relazione all'evento, già tuttavia adeguatamente disattese dalla Corte territoriale. Nella sostanza, tali censure deducono un vizio di travisamento del fatto in relazione alle argomentazioni offerte dalla Corte distrettuale sulla posizione di responsabilità della E.E. Tale vizio, tuttavia, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01). È noto, del resto, che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). 7.5. In tale prospettiva, deve ritenersi che la ricostruzione fattuale - della quale si è dato cenno in precedenza - da cui è derivato, in appello, il giudizio assolutorio della E.E. in relazione all'infortunio mortale in esame sia immune da vizi logici o da errori di diritto, onde la relativa motivazione risulta incensurabile in sede di legittimità.
8. Stante l'inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna delle stesse parti civili al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. All'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale non consegue, invece, alcuna statuizione sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stante la pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.C., D.D., ABB Spa e Cosmo Service Srl con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili A.A. e B.B. e condanna queste ultime al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Conclusione Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2025.
