Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 11 settembre 2018
Validità: 01.09.2018 - 31.12.2020
Parti: URI e Fast Tpnl, Fast/Confsal, URI - Taxi/Confsal
Settori: Trasporti, RadioTaxi e Autoservizi pubblici non di linea e affini
Fonte: sindacatofast.it
Sommario:
Accordo di rinnovo del CCNL per le Cooperative e Imprese e le Imprese esercenti attività nel settore RadioTaxi e Autoservizi pubblici non di linea e affini
In data 11 settembre 2018, in Roma, tra: URI (Unione Radio Taxi d’Italia) […] e Fast Tpnl - Trasporto non di linea […], Fast/Confsal (Federazione Autonoma dei Sindacati Autonomi dei Trasporti) […], URI - Taxi […], assistite da Confsal (Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori) […], si è sottoscritto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per le Cooperative e le Imprese esercenti attività nel settore “RadioTaxi” che rinnova il precedente CCNL del 20.11.2013.
Parte I Disciplina generale
Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1 Campo di applicazione
1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei soci e dipendenti delle Cooperative e Imprese e Imprese che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Taxi nonché attività considerate ausiliarie.
2. A titolo esemplificativo:
- servizio Taxi con autovettura, motocarrozzetta, natanti e veicoli a trazione animale;
- RadioTaxi;
- servizi di trasporto innovativo;
- servizi amministrativi,
- manutenzione automezzi;
- gestione parcheggi e garage;
- autoservizi pubblici non di linea.
3. Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
4. Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL
5. Le Parti concordano che, ove esistessero trattamenti economici e normativi non omogenei si incontreranno in sede aziendale ai fini di armonizzarli con quanto previsto dal presente CCNL
6. Le Parti stipulanti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive ovvero ai fondi per la formazione professionale erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative e Imprese e Imprese all'applicazione del presente CCNL.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di categoria ed i regolamenti interni delle singole Cooperative e Imprese, purché non in contrasto con le norme di legge e con lo spirito ed i principi che hanno mosso le Parti per la sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 5 Assetti contrattuali
Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale Confindustria - Confsal del 15 gennaio 2014 il sistema contrattuale è articolato come di seguito:
- CCNL con vigenza triennale sia per la Parte Normativa che per la Parte Economica;
- secondo livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla legge.
Articolo 6 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato, anche in deroga, a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il CCNL ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
[…]
Articolo 7 Secondo livello di contrattazione
1. La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale, orientati a disciplinare singole fattispecie e specificità di un singolo territorio e/o cooperativa, oltre alle materie che possono essere disciplinate in deroga alle disposizioni di legge in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del D.L. 13/8/2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/9/2011, n. 148 (Contratti di prossimità).
2. Alla contrattazione di secondo livello è demandato il compito di concertare, integrando e/o modificando le norme del presente contratto sulle seguenti materie, specificatamente individuate:
[…]
b) Possibilità di una diversa articolazione e strutturazione dell’orario normale di lavoro, ai fini dell’applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell’anno o in fasi multiperiodali.
c) Possibilità di una diversa articolazione dell’orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell’anno, in virtù del sostegno alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e/o per motivi connessi alla stagionalità dell’attività;
[…]
e) Lavoro a chiamata.
[…]
h) Piano ferie.
i) Programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale.
j) Lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati.
[…]
l) Indennità di servizio.
m) Individuazione ipotesi di assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore.
[…]
o) Stipula c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 della L. n. 148/2011 e s.m.i..
p) Trattamenti economici di disponibilità e reperibilità.
q) Incremento delle % di assunzione con contratto a tempo determinato e/o individuazioni delle causali di proroga nei casi ammessi dalla normativa vigente.
r) Disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale e/o aziendale del presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
[…]
5. La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, coadiuvate dalle RSA/RSU laddove costituite.
Diritti sindacali
Articolo 8 Permessi Sindacali
1. Le Parti stipulanti riconoscono che i lavoratori potranno usufruire, nel corso di ogni anno, di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d’assemblea. La richiesta di assemblea potrà essere formulata, al datore di lavoro, dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
2. I lavoratori, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996.
3. Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le assemblee si terranno di norma all’inizio o alla fine dello stesso.
4. In presenza di locali idonei l’assemblea potrà svolgersi anche all’interno della cooperativa o dell’impresa, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
[…]
Articolo 10 Affissione
1. In applicazione dell’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 le aziende, all’interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle OO.SS. stipulanti il CCNL e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il materiale informativo deve recare la denominazione delle strutture sindacali che lo hanno redatto.
3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.
4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.
5. Le Cooperative e Imprese provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai punti 2, 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 11 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. L’elezione e/o designazione del RLS costituisce un’iniziativa delle OO.SS. e la loro presenza è aggiuntiva rispetto ai componenti delle RSA, ove costituite.
2. Nelle Cooperative e Imprese o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto di seguito previsto.
3. In presenza di più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
4. Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti in aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL per delega dei lavoratori iscritti nomineranno un rappresentante di lavoratori alla sicurezza territoriale.
5. Resta confermato che agli RLS, per l’espletamento della loro attività, saranno attribuite:
- 8 ore annue nelle Cooperative e Imprese e Imprese fino a 15 dipendenti/soci lavoratori;
- 20 ore annue nelle Cooperative e Imprese e imprese da 16 a 50 dipendenti/soci lavoratori;
- 32 ore annue nelle Cooperative e Imprese e Imprese con oltre 15 dipendenti/soci lavoratori;
di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve le diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all’art. 8 del presente CCNL.
6. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 12 Assemblee dei lavoratori
1. Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL nonché le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di cui al precedente art. 8, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l’assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l’esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione del datore di lavoro almeno 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
2. Conseguentemente il datore di lavoro metterà a disposizione locali per tale scopo.
3. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l’orario di lavoro e, in tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale, a condizione che:
a) Siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
b) Ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;
c) Si tengano preferibilmente all’inizio o al termine della prestazione lavorativa;
d) Abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;
e) Ne sia data comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 48 ore prima della data e dell’ora fissata, trasmettendo l’ordine del giorno.
4. A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire le assemblee dei lavoratori.
5. In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole OO.SS. stipulanti il CCNL.
6. Nel caso in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell’arco di sei giorni consecutivi.
7. Le OO.SS. di cui al punto 1 del presente articolo e le rappresentanze sindacali si impegnano, con riferimento all’art. 20 della legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell’erogazione del servizio all’utenza.
8. Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non possono presenziare all’assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
9. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
10. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.
Mercato del lavoro e classificazione professionale
Articolo 13 Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
3. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con cadenza annuale.
[…]
7. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
Articolo 15 Contratto a termine
1. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e s.m.i. l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. […]
3. Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore) in forza al 1° gennaio di ogni anno. Il limite numerico di cui al precedente capoverso del presente comma va verificato tempo per tempo nel corso dell'anno così che, ad ogni avvio di contratto a termine, risulti rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il corso dell'anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di contratti a termine superiore a tale limite.
4. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sarà sempre possibile stipulare fino a 3 contratti a termine, purché non risulti superato il numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.
5. Ai fini del raggiungimento del limite quantitativo di cui al comma 3 del presente articolo, sono esclusi i contratti a termine:
a. stipulati nella fase di avvio di nuove attività per una durata massima di 10 mesi.
Tale limite potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale;
b. stipulati con lavoratori di età superiore a 50 anni;
c. stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d. per le attività stagionali previste ai successivi comma 6 e 7.
[…]
7. A livello territoriale (e/o aziendale) potranno essere sottoscritti accordi che integrino il presente CCNL tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche della zona geografica in cui l’intesa viene siglata.
8. Nelle situazioni di cui all’art. 23, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.
[…]
13. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi in materia di sicurezza sul lavoro e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
14. In applicazione dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende informeranno semestralmente le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, o, in assenza di queste, le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sulle quantità dei contratti da stipulare.
[…]
19. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
[…]
d) Da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
e) In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
20. Per quanto non disciplinato espressamente nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Articolo 16 Lavoro a tempo parziale
[…]
17. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall’art. 8, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da patologia oncologica o da grave patologia cronico-degenerativa ingravescente ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale in luogo del congedo parentale di cui all’art. 33, punto 2, del presente CCNL), punto 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
18. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale del lavoratore che ne faccia richiesta, per i seguenti casi di gravi e comprovate necessità familiari:
a) Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la Asl territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
b) Patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;
c) Assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
d) Figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
19. Al di fuori dei casi sopra richiamati, il datore di lavoro valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, definito tra lavoratore e azienda.
20. Nei casi di cui al precedente punto 19, a parità di condizioni, si farà riferimento all’anzianità di servizio.
21. Nei casi di cui ai precedenti punti 17 e 18, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero (anche in deroga alla durata minima di prestazione oraria di cui al precedente comma 3), settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all’art. 15 del presente contratto.
[…]
Articolo 17 Contratto di lavoro Intermittente
[…]
9. Il ricorso al lavoro a chiamata è vietato:
[…]
c) Da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Resta fermo in ogni caso quanto previsto nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
10. Con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) il datore di lavoro deve informare le RSA/RSU sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente, fornendo il n. dei lavoratori utilizzati nell’arco del periodo considerato ed il numero di giornate di prestazione complessive.
11. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
- Le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
[…]
Articolo 18 Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con soggetti di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
2. Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
4. Così come disciplinato dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non è applicabile ai soggetti che siano già titolari di licenza Taxi.
6. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 36 mesi.
7. Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale (come definito dalle regolamentazioni regionali e/o delle province autonome), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione.
8. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o da regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
9. La durata del periodo di prova è quella stabilita all’art. 14 del presente CCNL, con riferimento al livello professionale relativo alla qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto.
10. Il periodo di apprendistato professionalizzante svolto, precedentemente ad una nuova assunzione con la medesima tipologia contrattuale, presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e che l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
11. Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 12 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva di due livelli inferiori a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva immediatamente inferiore al livello professionale di destinazione finale.
12. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, anche se rilasciato da un Paese straniero, la durata dell’apprendistato viene ridotta di 1/3.
13. Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro l’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
14. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l’attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
15. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 34 del presente CCNL.
16. Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dal presente CCNL.
17. La formazione da erogare all’apprendista si distingue in formazione di tipo professionalizzante e formazione di base e trasversale.
18. La durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio per la formazione di base e trasversale e ad almeno 80 ore nel triennio per la formazione professionalizzante. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la facoltà di articolare le ore di formazione nell’arco della durata complessiva del contratto e di individuare la percentuale di formazione interna e/o esterna.
19. Ai sensi della legislazione vigente la formazione di base e trasversale potrà essere erogata in modalità esterna o interna alle aziende. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà possedere i seguenti standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo:
- Presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- Presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- Disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
20. La formazione professionalizzante comprende anche l’adibizione alle mansioni proprie della qualificazione contrattuale (figura professionale) da conseguire, che potranno essere svolte autonomamente purché l’apprendista sia in possesso delle relative abilitazioni, ove prescritte.
21. È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in coincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa attività.
22. La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.
23. Il lavoratore apprendista dovrà essere affiancato da un tutor, con le seguenti caratteristiche:
- Lavoratore qualificato con livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- Svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- Possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.
24. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative sia esterne sia interne.
25. Il datore di lavoro in presenza di assenze involontarie dell’apprendista, anche ai benefici contributivi.
26. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto all’apprendista la volontà di voler prorogare il periodo di formazione, indicando le ragioni e la data di nuova scadenza.
27. Ai fini della validità della suddetta proroga, la comunicazione deve giungere all’apprendista non oltre 10 giorni dalla data di scadenza originaria del periodo formativo.
28. Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario.
29. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60 per cento degli apprendisti dipendenti dalla medesima azienda, con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 50 unità, la percentuale di conferma degli apprendisti assunti nei trentasei mesi precedenti è pari al 20%. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente punto sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
30. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
31. Le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito riportati:
Autista di Taxi
- Conoscere i processi “caratteristici” della professione di autista, i rapporti con la clientela e le interazioni con le altre funzioni
- Conoscere i criteri generali di conducibilità e viabilità urbanistica, dell’usabilità dell’autoveicolo e dei dispositivi di sicurezza pertinenti
- Saper applicare la metodologie previste dal sistema qualità applicato
- Saper utilizzare software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Addetto alla guida turistica
- Conoscere i processi “caratteristici” per l’accoglienza e accompagnamento di persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.
- Conoscere le caratteristiche storico-artistiche e monumentali del territorio, usi e costumi, e tradizioni popolari.
- Acquisire la capacità di gestione di gruppi turistici di diversa natura
- Conoscere e saper interagire in almeno una lingua straniera
- Saper utilizzare software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite
Addetto alla manutenzione e riparazione veicoli Taxi
- Saper applicare la metodologie previste per la manutenzione tecnica degli autoveicoli a tassametro;
- Saper utilizzare i pertinenti software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite;
- Conoscere la cooperativa o l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera;
- Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto e del processo di erogazione del servizio;
- Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo;
- Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e tecnologie);
- Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica;
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali;
- Conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l’ambiente;
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo;
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi;
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi;
- Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio tecnico appropriato;
- Saper eseguire interventi di precisione per aggiustare, mantenere e riparare macchine, impianti, dotazioni e attrezzature;
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, assicurando lo stato di efficienza e di pulizia di strumenti e dotazioni;
- Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria.
Addetto tecnico di centrale radio-Taxi;
- Conoscere i processi tecnologici e di struttura della centrale radio Taxi e le interazioni con le altre funzioni aziendali;
- Conoscere i criteri generali di manutenzione tecnica secondo le disposizioni di sicurezza pertinenti;
- Saper applicare la metodologie previste dal sistema qualità applicato;
- Saper utilizzare le attrezzature e gli strumenti di lavoro e pertinenti software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite.
Operatore di Call Center - Radio Taxi
- Conoscere i processi di lavorazione pertinenti i rapporti al cliente e la sua soddisfazione continua;
- Conoscere i criteri generali afferenti l’uso delle apparecchiature telematiche secondo le metodologie previste dal sistema qualità aziendale;
- Saper utilizzare le attrezzature e gli strumenti di lavoro e pertinenti software applicativi e tools informatici e telematici a supporto delle attività gestite.
Addetto ad attività amministrative e commerciali d’ordine
Conoscere ed applicare le normative e le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro;
- Conoscere ed applicare le tecniche di amministrazione fiscale, di contabilità commerciale e del lavoro;
- Saper utilizzare gli strumenti informatici e software applicativi pertinenti a supporto delle attività gestite;
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo di riferimento e le procedure previste;
- Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione delle informazioni;
- Essere in grado di gestire e condividere file, cartelle e risorse hardware;
- Essere in grado di individuare e risolvere semplici anomalie e disfunzioni ricorrenti;
- Conoscere e applicare le tecniche e i metodi per la gestione e l’archiviazione dei documenti contabili;
- Essere in grado di effettuare le rilevazioni di operazioni complesse;
- Essere in grado di effettuare verifiche mirate in ambito contabile, fiscale e dichiarativo;
- Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy;
- Saper redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti;
- Essere in grado di eseguire operazioni fiscali e previdenziali e di gestire attività di acquisto e di fatturazione;
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo, le misure di sicurezza e di tutela dell’ambiente di lavoro;
- Conoscere le innovazioni di processo di prodotto e di contesto;
- Saper redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività e presentare i risultati conseguiti; Saper organizzare e gestire l’archivio cartaceo ed elettronico.
Addetto alla manutenzione e riparazione dei veicoli
- Conoscere l’impresa nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera;
- Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio;
- Conoscere la strumentazione specifica di diagnosi utilizzata nell’ambito di guasti meccanici ed elettronici delle vetture;
- Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro;
- Controllare lo stato di efficienza delle attrezzature;
- Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- Saper riconoscere il tipo di guasto, di natura meccanica/elettronica, nonché sui dispositivi elettronici in dotazione alla vettura Taxi e valutare l’intervento più efficace da eseguire;
- Saper eseguire sia interventi meccanici/elettronici di ordinaria manutenzione che riparazioni più complesse delle autovetture;
- Saper effettuare interventi di allestimento e manutenzione dei dispositivi propri delle vetture adibite a Taxi (radio, tassametro, dispositivi per il pagamento a mezzo bancomat, ecc.);
- Saper operare in un’ottica di qualità e soddisfazione del cliente;
- Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo da poter assicurare un più efficiente utilizzo delle dotazioni;
- Saper operare nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi.
32. Le figure professionali ed i profili formativi potranno essere integrati con specifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti a livello territoriale e/o aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive, lo richiedano.
Articolo 19 Somministrazione a tempo determinato
[…]
5. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
6. Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito nella percentuale massima del 30% su base annua, del personale assunto con contratto a tempo indeterminato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del Regolamento (U.E.) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Indipendentemente dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico, è consentita l’utilizzo fino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato al momento della stipulazione del contratto.
8. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere:
[…]
c) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
[…]
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
[…]
10. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al socio coimprenditore o al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
- all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all’accesso ai servizi aziendali;
[…]
- ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
[…]
12. Le Cooperative e Imprese utilizzatrici ogni 12 mesi dovranno procedere alla comunicazione, a norma dell’art. 36, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, alla RSA/RSU e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria, il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]
Articolo 20 Telelavoro e Smart Working
1. Le parti, considerato l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono maggiore flessibilità nel lavoro per favorire l'efficienza e la produttività delle cooperative e imprese e il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, convengono di disciplinare il telelavoro secondo le modalità previste nel presente articolo.
2. Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il telelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro subordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede del datore di lavoro.
3. Il telelavoro può trovare applicazione in diversi contesti organizzativi e produttivi. Le modalità di attuazione del telelavoro dovranno tenere conto della specificità di tali contesti.
4. Le parti possono modificare, ai sensi del presente articolo, l’esecuzione della prestazione lavorativa in essere per un periodo di tempo predeterminato non inferiore a 12 mesi.
5. Il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della prestazione di lavoro dopo un periodo minimo di 6 mesi dall’inizio del telelavoro. Il datore di lavoro per esigenze tecnico-organizzative e produttive può disporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza.
6. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno essere adempiute con modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali. Resta ferma, da parte del Responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi assegnati in relazione alla prestazione settimanale.
7. Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce concordate con il datore di lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro.
8. Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi all'osservanza della normativa contrattuale, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria azione al fine di assicurare la segretezza delle informazioni e dei dati aziendali. Si applicano, al riguardo, le regole previste dalla normativa aziendale in tema di utilizzo delle risorse ICT e di ogni altro dispositivo aziendale che contenga informazioni o dati aziendali.
9. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i..
10. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione.
11. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti del datore di lavoro per motivi tecnici e di sicurezza sul lavoro.
12. Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.
13. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.
14. Nei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle individuate al punto 8 dell’art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere attivata la prestazione di lavoro con la modalità del telelavoro previo accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro).
15. Al fine di promuovere le forme di lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano un’organizzazione aziendale efficiente, viene demandata alla contrattazione aziendale l’eventuale regolamentazione dell’utilizzo del lavoro agile, secondo le disposizioni previste dalla Legge. n. 81 del 22 maggio 2017.
Articolo 21 Tirocini e stage formativi
La Cooperativa e l’Impresa sono tenute tenuta ad informare, entro il 30 giugno di ogni anno, le RSA/RSU il numero di stages utilizzati nei 12 mesi precedenti.
Articolo 22 Altre tipologie contrattuali per i soci coimprenditori
1. Per i soci coimprenditori delle Cooperative potranno essere utilizzate anche tipologie di lavoro diverse da quello subordinato.
2. Il presente contratto potrà costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei compensi. (art. 1, comma 2 e art. 3, Legge n. 142/2001).
Declaratorie e classificazione del personale
Articolo 25 Mansioni promiscue e mansioni superiori
1. Il lavoratore dipendente, per esigenze produttive, può essere chiamato a svolgere temporaneamente mansioni diverse dalle proprie attività ordinarie e da quelle previste al proprio livello purché non siano previste condizioni peggiorative. […]
Orario di lavoro
Articolo 27 Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore.
2. La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi aziendali in materia, in attuazione del c.d. regime dell’orario multiperiodale.
3. L’orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) su prestazione unica giornaliera.
4. Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lett. b) può articolarsi in orario spezzato, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).
5. Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lett. b) del precedente punto 3., per orario spezzato si intende il periodo di lavoro giornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito. La durata di ciascuno dei due periodi di lavoro che compongono il periodo di lavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore e 30 minuti.
Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell’intervallo tra i due periodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello aziendale.
6. Nel caso del lavoro a turni, di cui alla lett. a) del precedente punto 3, per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del turno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.
7. Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite dall’art. 29 (lavoro notturno) del presente CCNL quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
8. Ai fini dell’articolazione dell’orario di lavoro nei turni di cui alla lettera a) del precedente punto 3., si potranno prevedere, in sede di negoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero, fino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese.
9. Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 31. (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere, di norma, inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, potranno essere svolti anche più di 6 giorni di prestazione consecutiva purché ogni periodo di 14 giorni vengano previste almeno 48 ore di riposo (Legge n. 133/2008, art. 41, comma 5).
10. Nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni, il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultimo periodo di lavoro, comprendente un’intera giornata di calendario.
11. Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il riposo settimanale si concluda nella fascia oraria 0.00-6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
12. Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 10 minuti.
13. A tal fine si considerano ricomprese anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 3. l’intervallo è collocato tra i due periodi di lavoro. A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno le modalità di fruizione dell’istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.
Articolo 28 Banca Ore
1. Alla contrattazione aziendale è demandata l’istituzione della Banca Ore.
2. Nella Banca Ore potranno essere individualmente accantonate le ore prestate dal lavoratore oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 27.
3. Per i conducenti Taxi potranno essere inserite in Banca ore le ore eccedenti le 48 ore settimanali medie, di effettiva prestazione lavorativa.
4. L'orario di lavoro settimanale rappresenta il riferimento per l'esatto computo del debito orario mensile. Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono tutte quelle rese oltre l'orario di lavoro ed effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili.
5. A ciascun lavoratore che aderisca alla banca delle ore viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore. L'utilizzo delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio. Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili.
6. La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica interna in uso, ed essere autorizzate. Il datore di lavoro può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate qualora si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili.
7. Confermando le disposizioni contenute nel presente CCNL che fissa nel limite massimo di 250 ore annue il ricorso allo straordinario, il trattamento delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale avverrà secondo la seguente regolamentazione:
- nel corso del mese saranno liquidate esclusivamente le prime 10 ore di straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste (importo orario + maggiorazione). La contabilizzazione nel cedolino paga ed il relativo pagamento avverrà nel mese successivo all’effettuazione della prestazione straordinaria;
- le ore di straordinario mensile successive alla decima saranno accantonate in un conto individuale. La contabilizzazione ed il relativo pagamento della sola maggiorazione relativa alle ore accantonate avverrà nel mese successivo all’effettuazione della prestazione straordinaria. Le ore accantonate saranno godute sotto forma di permessi retribuiti;
- i permessi saranno goduti in blocchi di almeno 4 ore.
- le ore confluite nella Banca ore, resteranno accantonate per 12 mesi dalla maturazione;
- i permessi dovranno essere fruiti nel corso dei 12 mesi successivi, in caso contrario verranno liquidati nel primo cedolino utile;
- il datore di lavoro potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSA, diverse modalità di utilizzazione delle ore non fruite compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
- per il personale operativo addetto a turnazione che presta la propria attività nel turno di sabato, potrà essere recuperato il lunedì successivo o convertito in riposo nella Banca.
Articolo 29 Lavoro notturno
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge, fatta eccezione per gli autisti di Taxi (soci coimprenditori).
[…]
5. Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei).
Il personale addetto ai turni notturni, dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Articolo 30 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario fatta eccezione per i conducenti di Taxi (soci coimprenditori).
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 (duecentocinquanta) ore annue. I dipendenti non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. […]
3. Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
4. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Articolo 31 Riposo settimanale e giorni festivi e festività soppresse
Riposo settimanale
1. Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica.
Nell’articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso giorno della settimana.
2. Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la prestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella successiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.
[…]
Articolo 33 Ferie
[…]
8. Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell’anno di maturazione.
9. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano reso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo.
[…]
Svolgimento del rapporto di lavoro
Articolo 35 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l’infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, e la malattia professionale devono essere denunciati immediatamente dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce di legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di rilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni.
2. A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal lavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l’infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi disciplinati dall’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
[…]
Articolo 36 Tutela della maternità e della paternità
Congedo di maternità e congedo di paternità
1. Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i., durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di maternità:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
Durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
2. Ai sensi dell’art. 16 bis del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità successiva al parto spettante ai sensi del precedente punto 1.1 e di godere del congedo, in tutto o per la restante parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio previa presentazione della certificazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa dell’attività lavorativa e della certificazione attestante il ricovero e la successiva dimissione del bambino.
3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al punto 1.1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
4. Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
5. Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1, lett. c), è riconosciuto al padre lavoratore (congedo di paternità) in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
6. Per l’esercizio del diritto, il padre lavoratore deve presentare al datore di lavoro la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di abbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
[…]
Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento)
24. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, di usufruire di due periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando il proprio orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
25. Detti periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dal datore di lavoro; sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire dell’asilo nido o di altra struttura idonea, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
Disposizioni varie
31. Ai sensi del I comma dell’art. 53 del T.U. D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 53 del T.U. sopra richiamato:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, alternativamente, il padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni;
c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
32. Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 151/2001, è vietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e riportati negli All. A e B al sopracitato T.U.
33. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per usufruire dei permessi, la lavoratrice, dopo avere informato il datore di lavoro della gravidanza mediante la produzione di una certificazione medica, deve presentare apposita domanda e, successivamente, la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami e accertamenti.
34. La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U. - D.Lgs. n. 151/2001, può avvenire con le modalità previste all’art. 4 del medesimo T.U.. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, tali sostituzioni possono essere anticipate anche fino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione.
[…]
Articolo 39 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo
1. Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione, nel caso in cui effettuino la donazione;
b) limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’inidoneità e alle relative procedure, nei casi di inidoneità al prelievo previsti dalla legge.
2. La richiesta del permesso deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di chiamata d’urgenza certificata dalle strutture sanitarie competenti.
3. Nel caso di donazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per l’operazione di prelievo del sangue.
4. In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia richiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a titolo di ferie:
a) per gli accertamenti e i prelievi preliminari previsti dalla legge, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione;
b) per l’intero periodo di degenza ospedaliera, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, incluso il periodo di convalescenza debitamente certificato.
5. La richiesta del permesso deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di chiamata d’urgenza certificata dalle strutture sanitarie competenti.
Articolo 40 Persone con handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33, comma 1, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001 per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo del congedo parentale fruito ai sensi dell’art. 32, del T.U. - D.Lgs. n. 151/2001 da fruire fino a 12 anni di età del bambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
[…]
13. Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 2 e 3 [due ore di permesso giornaliero retribuito; tre giorni di permesso retribuito mensile n.d.r.] e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si applica in questi casi quanto previsto al precedente punto 4.
[…]
Doveri dei lavoratori e norme disciplinari
Articolo 42 Doveri del personale
1. Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni del datore di lavoro, ove esistenti.
2. In particolare:
[…]
b) deve avere cura dei locali del datore di lavoro e degli oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti;
c) deve indossare i dispositivi di protezione individuale qualora forniti dal datore di lavoro;
d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dal datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro;
e) ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere alle formalità per la rilevazione della presenza nel rispetto puntuale delle disposizioni emanate. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro e a prestare servizio nei turni di reperibilità richiesti dal datore di lavoro;
[…]
h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l’ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l’ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
[…]
k) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell’art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.
3. Le Cooperative e le Imprese, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE, si impegnano ad adottare codici di condotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
4. Le Cooperative e le Imprese, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.
5. Le Cooperative e le Imprese si impegnano a tutelare l’integrità psico-fisica del personale favorendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità della persona, della condizione sessuale, dell’uguaglianza e della correttezza.
6. Le Cooperative e le Imprese si impegnano altresì a contrastare qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo dei diritti e della dignità della persona, nonché a perseguire ogni condotta che possa configurarsi quale molestia sessuale, atto intimidatorio e/o ostile nelle relazioni di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia nonché dell’Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016.
Articolo 43 Sanzioni disciplinari
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 7 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a n. 4 ore della retribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1 dell’art. 52 (Retribuzione) del presente CCNL;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;
e) licenziamento con o senza preavviso.
2. Nella individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze il datore di lavoro terrà conto, ai fini della irrogazione della sanzione per le mancanze commesse dal lavoratore, delle circostanze oggettive del fatto nonché del comportamento complessivo tenuto dal lavoratore medesimo ed, in considerazione di tali elementi, potrà irrogare una sanzione di minore entità.
Articolo 44 Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.
Articolo 45 Mancanze punibili con la multa
1. Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva, entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 44;
b) per inosservanza, anche solo per una volta, dell’orario di lavoro;
c) per inosservanza di uno degli obblighi di cui all’art. 34 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;
d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti o verso la clientela;
e) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendenti;
f) per ripetuta inosservanza dell'orario di lavoro e o per ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro;
g) per i lavoratori addetti a turni avvicendati per aver lasciato il posto di lavoro prima dell’arrivo del turno montante;
h) per provata negligenza nello svolgimento del proprio lavoro;
i) per svolgere il lavoro con comprovata lentezza;
[…]
l) per consumazione di pasti durante l’orario di lavoro;
[…]
n) per non aver mantenuto l’auto Taxi in condizioni compatibilmente idonee all’esercizio;
[…]
p) per non aver avvertito tempestivamente anomalie e/o guasti nei mezzi e nella strumentazione di lavoro;
q) per mancato rispetto del divieto di fumare laddove ne sia prescritto il divieto;
r) in genere per negligenza o inosservanza di leggi, disposizioni, regolamenti o obblighi di servizio che non comportino pregiudizio agli interessi del datore di lavoro.
s) in genere per negligenza e/o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi del datore di lavoro.
[…]
Articolo 46 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da uno a sette giorni
1. Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da uno a quattro giorni:
a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 45;
b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di lavoro;
c) per aver rivolto ingiurie, linguaggio palesemente fuori luogo o accuse infondate verso, superiori, colleghi e terzi;
d) per inosservanza delle leggi, regolamenti o disposizioni inerenti la prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro;
e) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o droghe in servizio;
f) per assenza ingiustificata non superiore a 3 giorni;
g) per rifiuto ingiustificato di eseguire ordini concernenti il proprio lavoro;
[…]
Articolo 47 Mancanze punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da otto a dieci giorni
1. Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da cinque a sette giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 46;
b) per assenza ingiustificata oltre 3 giorni consecutivi;
c) per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio o per abbandono del posto di lavoro;
d) in genere, per negligenza o inosservanza di leggi o disposizioni o regolamenti od obblighi di servizio che rechino pregiudizio agli interessi del datore di lavoro o che procurino vantaggi a sé o a terzi (sempreché la gravità dell'atto non sia diversamente perseguibile);
e) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti del datore di lavoro, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti del datore di lavoro per aver rivolto ingiurie, linguaggio palesemente fuori luogo o accuse infondate verso la clientela;
f) per comprovati e gravi atti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, in qualunque modalità attuati.
Articolo 48 Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:
a) per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste per la sospensione sino a un periodo compreso tra 8 e 10 giorni. Per le mancanze previste al precedente art. 47 lettera e) la recidiva è misurabile in anni 2;
b) per assenza ingiustificata superiore a 4 giorni lavorativi;
c) per assenze ingiustificate ripetute tre volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
d) per essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche attribuzioni attinenti la sicurezza del datore di lavoro;
[…]
f) danneggiamento grave e volontario di beni della cooperativa e/o di terzi;
[…]
h) per abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti/mezzi, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
i) per grave e/o reiterata insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
j) per gravi offese verso i colleghi di lavoro ovvero diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti dal quale derivi nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
k) rissa o vie di fatto all’interno del luogo di lavoro;
[…]
m) esecuzione di lavori all’interno dei locali del datore di lavoro per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro e senza l’autorizzazione del datore di lavoro;
n) alterazioni dolose dei sistemi di controllo della presenza implementati dal datore di lavoro;
o) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
p) grave inosservanza delle norme mediche per malattia;
q) atti e comportamenti diretti a creare costrizione psicologica e/o fisica nei confronti di altri colleghi motivati da intenti discriminatori e/o persecutori, per motivi di razza, religione, genere, nazionalità, età;
r) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking);
s) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
t) per assenza ingiustificata dal servizio pari a sei giorni solari lavorativi consecutivi;
u) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
v) per ogni altra mancanza di equivalente gravità.
Articolo 49 Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso
Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, come di seguito riportato:
[…]
c) per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante la prestazione lavorativa;
d) per gravi e comprovate violazioni delle disposizioni sulla rilevazione dello stato di presenza e/o simulazione dolosa della malattia;
e) in genere per fatti o atti dolosi, comprese le violazioni dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c., di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro comprese le mancanze previste dall’art. 47, lett. e), nei confronti della clientela.
Retribuzione ed altri istituti economici
Articolo 58 Reperibilità e disponibilità
1. Le Cooperative e le Imprese possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la continuità del servizio e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili.
2. Il lavoratore, ove richiesto dal datore di lavoro, in base a quanto stabilito alla lettera e) dell’art. 42 (Doveri del personale) del presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli locali aziendali almeno 15 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno trimestrale.
3. In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dal datore di lavoro, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
4. Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
5. L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare al datore di lavoro indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate del datore di lavoro fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di intervento, secondo le modalità definite di seguito.
6. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
7. L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un’articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore, sino ad un massimo di 10.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore a seguito di segnalazione del datore di lavoro, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
8. La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
9. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e/o produttive, a livello aziendale le parti, potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in reperibilità e del relativo regime dei riposi.
10. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nella sede di lavoro non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni.
11. Ai lavoratori in reperibilità saranno riconosciuti dei trattamenti economici da definire in sede di contrattazione aziendale.
Articolo 61 Formazione professionale
1. Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva essenziale per potenziare il know how delle Cooperative e Imprese e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.
2. In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi, che la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello formativo terrà conto delle seguenti linee guida:
- crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze/abilità professionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore;
- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro.
3. Sulla base delle linee guida sopra definite, le iniziative formative saranno rivolte:
a) al personale neoassunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento nella Cooperativa o Impresa (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche normative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche;
c) al personale interessato da interventi di riqualificazione/ riconversione professionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e/o a processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità finalizzate al proficuo reimpiego delle risorse (formazione mirata).
Articolo 62 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro
1. Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza del lavoro, nonché della tutela ambientale, all’interno dei processi produttivi, le parti ribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell’ambiente, impegnandosi a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a quelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
2. Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al contenuto del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
- Monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi
- Interventi sugli impianti e sui metodi di lavorazione;
- Protezione individuale e collettiva;
- Procedure di informazione e formazione;
- Procedure per il controllo sanitario.
3. Le Cooperative e Imprese sono altresì tenute a fornire una adeguata ed aggiornata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla propria attività ed al luogo di lavoro, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di salute e sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in materia.
4. Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che dell’assunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del trasferimento o del cambiamento di mansioni, anche dell’introduzione di nuove apparecchiature di lavoro e di nuove tecnologie.
5. È fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza qualora necessari. La mancata ottemperanza a tali obblighi, potrà essere oggetto di sanzione disciplinare.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
Parte II - Disciplina speciale per i soci coimprenditori
Articolo 65 Definizioni e rinvio
1. Le norme ricomprese nella specifica disciplina speciale si applicano esclusivamente ai soci coimprenditori delle Cooperative e Imprese.
2. Per soci coimprenditori, ai fini della presente normazione, si intendono i soci della cooperativa che svolgono la prestazione lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente sezione del CCNL le Parti hanno inteso rimandare alle norme, purché compatibili, previste nella Disciplina Generale applicabile ai lavoratori dipendenti non soci delle Cooperative e Imprese.
Articolo 68 Orario di lavoro e prestazione lavorativa dei soci coimprenditori tassisti
1. L’ordinario orario di lavoro del socio coimprenditore conducente Taxi sarà di 48 ore settimanali (comprensive di 30 minuti al giorno di pausa giornaliera non retribuita), in quanto le Parti hanno espressamente voluto considerare la particolare attività discontinua della prestazione lavorativa, caratterizzata da periodi di sosta o attesa al carico e di lavoro.
2. I soci coimprenditori conducenti Taxi svolgeranno l’attività lavorativa in ottemperanza a quanto disciplinato dalla regolamentazione comunale presente nel territorio in cui il datore di lavoro presta la propria attività di servizio di trasporto pubblico di persone non di linea.
3. La prestazione lavorativa potrà essere realizzata su turni settimanali con almeno 1 giorno di riposo oppure all’interno di un arco temporale più ampio, comunque non superiore a 12 giorni consecutivi di prestazione lavorativa seguiti da 2 giorni di riposo. Diverse articolazioni potranno essere regolamentate a livello aziendale, avendo le Parti espressamente delegato la contrattazione di II livello sulla presente materia, anche in considerazione delle diverse regolamentazioni comunali.
4. Per i soci lavoratori con mansioni discontinue il divisore orario si ottiene dividendo per 195 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi indicati nel Trattamento economico della Disciplina Speciale.
