Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera
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Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio III - Maritime Security

Roma, data del protocollo informatico

 

A:  Autorità Designate
TUTTE


Circolare Titolo: Security n. 31 - Var. 1


Argomento: Impianti occasionalmente prestatari di servizi per viaggi internazionali.
 

Riferimenti :
a) Regolamento n. 725/2004/CE art. 4, comma 3;
b) Circolare Titolo Security n.31 in data 09.06.2015.
 

1. Scopo

Fornire istruzioni ai Comandi territoriali in merito ai criteri per l’individuazione degli impianti classificati come “occasionalmente prestatari di servizi per viaggi occasionali” e le relative procedure applicabili.

 

2. Premessa
La Regola 2.2 del Capitolo XI 2 della Convenzione SOLAS stabilisce che i Governi contraenti determinano le estensioni all’applicazione dello stesso Capitolo e della parte A del Codice ISPS per quelle aree portuali rientranti nel loro territorio che, sebbene utilizzate principalmente per navi che intraprendono viaggi nazionali, sono solo occasionalmente interessate al servizio di navi che arrivano o partono per viaggi internazionali.
L’art. 4, comma 3, del Reg. (CE) 725/2004 prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro stabilisca il campo di applicazione delle misure adottate, conformemente alle disposizioni della citata Regola 2.2.

 

3. Disposizioni

La definizione di una port facility come “impianto occasionale”, ai sensi delle norme suindicate, si basa sulle conclusioni di una valutazione di sicurezza (PFSA) da approvare con apposito decreto, secondo le modalità di cui al PNSM, ed. 2021, rev.2, parte III.
Nell’effettuazione della predetta valutazione, devono essere tenuti in considerazione i seguenti criteri:
1. Frequenza del traffico internazionale: il numero degli approdi dovrà essere uguale o inferiore a 12 (dodici) nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
2. Tipologia di traffico: le navi interessate dal traffico internazionale occasionale dovranno essere diverse da:
• Nave da passeggeri (incluse le navi di classe A) e veloce da passeggeri
• Nave petroliere/chimichiere/gasiere
• Piattaforme mobili di perforazione off-shore
• Navi comunque adibite all’approvvigionamento energetico
Si specifica, a tal proposito, che non possono essere autorizzati accosti in numero superiore a 12 o di navi di cui alla tipologia suindicata presso un impianto qualificato come “occasionale”, se non per comprovati e documentati casi di forza maggiore.
Per tali impianti, pur se non soggetti ad un piano di sicurezza (PFSP), dovrà essere assicurato un adeguato livello di protezione, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione SOLAS, Capitolo XI-2 Regola 10.3 e dal Codice ISPS A/5, che disciplinano l’utilizzo della DOS.
Si richiede, altresì, che sia individuato il soggetto “responsabile della sicurezza a terra”, con il compito di prendere accordi con la nave sulle misure di sicurezza da attuare, che possa stipulare una DOS prima dell’interfaccia nave/porto e garantire che la sicurezza delle navi alle quali si applica il Regolamento (CE) 725/2004 o il Codice ISPS, non sia compromessa dalle contestuali operazioni relative a navi non assoggettate agli stessi.
Tale soggetto responsabile dovrà possedere la certificazione quale PFSO e/o personale addetto a specifici compiti di security (IMO Model Course 3.24) e rendersi sempre reperibile per tutta la durata dell’interfaccia.
Sarà cura di codeste Autorità Designate assicurare il rispetto delle disposizioni suindicate, anche attraverso periodici controlli/ispezioni a cura di personale MSI e/o personale della sezione Tecnica/Noip/Nucleo Nostromi.
Tale attività sarà oggetto di analisi da parte del Comando Generale nell’ambito delle verifiche di cui alla Circolare Security n. 27.
 

4. Conclusioni

La presente Circolare viene inviata esclusivamente alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi contenute e pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, alla Sezione “Sicurezza della Navigazione” ai fini di pubblicità legale, ai sensi dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009.
L’Ufficio III - Maritime Security di questo Reparto rimane a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento al riguardo.
 

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Francesco CIMMINO