Tribunale di Cosenza, Sez. Lav., 21 novembre 2025, n.  1801 - Infortunio in itinere e nesso causale con ematoma subdurale. Surroga Inail


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 

nella causa iscritta al n. 1232/2023 R.G.
TRA
 A.V. rappresentato e difeso dall'avv. P. RIZZUTI;
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. F. V. ARCIDIACONO;
Resistente
NONCHE'ASSIMOCO S.P.A. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. PILUSO;
Resistente
NONCHE' AXA ASSICURAZIONI S.P.A. , in persona del l.r.p.t ., rappresentato e difeso dall'avv. V. PERNA;
Resistente
NONCHE' C.R. (contumace) ;
Resistente
NONCHE' G.F.P. (contumace) ;
Resistente


OGGETTO: Infortunio in itinere; domanda in garanzia.


 

FattoDiritto


Con ricorso ritualmente notificato, il sig.  A.V. conveniva in giudizio l'INAIL ivi allegando:
di aver subìto un infortunio in data 10.12.2021 alle ore 6:55 (circa) , allorquando - recandosi presso la propria sede di lavoro (Ipercoop di Cosenza) alla guida della vettura Opel Mocca (TG: ) - rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con la vettura Ford Fiesta (TG: T) guidata dal sig. G.F.P. e di proprietà della sig.ra  C.R.;
di essere stato trasportato presso l'Ospedale Civile di Cosenza ove i sanitari gli diagnosticavano contusioni multiple, trauma cranico minore, cervicalgia post- traumatica ivi subendo l'immobilizzazione del ginocchio con prognosi di 10 giorni di riposo;
di aver accusato, successivamente all'infortunio, ulteriori malori (episodi di disorientamento, astenia, cefalea e vomito) e di essersi recato presso l'Ospedale Civile di Cosenza in data 11.3.2022 ove gli veniva diagnosticato un ematoma sotto durale cranico fronto-parietale sinistro;
di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di "craniectomia parietale sx ed evacuazione di ematoma";
di aver riportato postumi invalidanti permanenti;
di aver denunciato l'infortuni o occorso all'INAIL, il quale apriva la relativa pratica (n. 517248065) chiudendola in data 11.2.2022 per assenza di postumi;
di aver presentato opposizione avverso la decisione assunta dall'istituto assicuratore.
Agiva in sede giudiziale al fine di veder accertata e dichiarata la sussistenza di postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 17% (o nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa) e di un 'invalidità temporanea successiva alla chiusura dell'infortunio di ulteriori 184 giorni conseguenti all'infortunio occorso, e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita nel caso di postumi invalidanti superiori al 16% o alla corresponsione dell'indennizzo in caso di postumi invalidanti inferiori al 16% con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'INAIL eccependo l'inesistenza di alcuna correlazione fra la patologia denunciata e l'infortunio occorso. Deduceva che l'infortunio in itinere fosse già stato integralmente ristorato con l'erogazione della somma pari ad € 992,00 corrispondente ad un periodo di ITA pari a 60 giorni. Concludeva per il suo rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto ivi spiegando domanda in garanzia nei confronti dei responsabili civili del sinistro stradale Assimoco S.p.A. , AXA Assicurazioni S.p.A. , sig. G.F.P.  e sig.ra C.R. al fine di veder accertato e dichiarato - in caso di condanna dell'Istituto alla liquidazione dell'Indennizzo /costituzione della rendita nei confronti del ricorrente il diritto di surroga nei confronti dei responsabili civili.
Autorizzata la richiesta di intervento in garanzia avanzata dall'INAIL, si costituivano in giudizio l'Assimoco S.p.A. e l'Axa Assicurazioni S.p.A. eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia nonché la sua infondatezza concludendo per il suo rigetto in fatto ed in diritto.
Benché ritualmente citati, i sigg.ri G.F.P. e C.R. non si costituivano in giudizio rimanendo, pertanto, contumaci.
Nella causa, istruita a mezzo di prova per testi, veniva disposta CTU medico-legale ed all 'esito decisa mediante pubblicazione della presente sentenza all 'udienza del 22.10.2025 per come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
 

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In ordine alla domanda spiegata dal ricorrente si osserva quanto segue.

Per consolidata giurisprudenza, in tema di riconoscimento di indennità e rendita per infortuni sul lavoro e malattia professionali, è onere del lavoratore infortunato dimostrare che il sinistro si è verificato in occasione del lavoro, intendendosi, con tale espressione, non soltanto l'infortunio occorso sul posto di lavoro o durante l'orario lavorativo , ma - in termini più generali - la sussistenza di un nesso causale tra il sinistro e l'attività svolta (ad es. nei casi di infortunio in itinere). Ciò, anche nelle ipotesi (come quella in esame) in cui l'Istituto assicuratore si limiti a contestare in maniera semplice e generica l'assenza del nesso causale intercorrente fra il sinistro denunciato ed i postumi invalidanti (cfr. Cass ., ord . n. 10375/2021).
In termini generali valga ancora premettere come, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000, l'infortunio è considerato in itinere quando esso avvenga, fra le altre ipotesi, "durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro".
Ciò premesso, pacifico ed incontestato inter partes è l'infortunio in itinere occorso al ricorrente a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 10.12.2021.
Sul punto, è lo stesso Istituto resistente che, a pag. 3 della propria memoria difensiva, allega di aver "totalmente ristorato l'infortunio in itinere" occorso al ricorrente, ivi liquidandogli la somma pari ad € 992,00 corrispondente ad un periodo di ITA di 60gg.
Peraltro, la documentazione versata in atti da parte ricorrente (si v. relazione dell'Incidente stradale con annessa documentazione fotografica della legione carabinieri Calabria compagnia di Rende) , dimostra l'effettiva esistenza del sinistro stradale avvenuto in data 10.12.2021 alle ore 6:50 (circa) in Rende alla Contrada Concio Stocchi in cui è rimasto coinvolto il ricorrente alla guida della sua vettura Opel Mokka (TG: ) ed il sig. G.F.P. a bordo della vettura Ford Fiesta (TG: ) di proprietà della sig.ra C.R..
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg.ri Ca. e S. all'udienza del 27.11.2024 confermano che il sinistro è avvenuto durante il tragitto di andata dal luogo di abitazione del ricorrente (Corso della Libertà, 42 in Castiglione Cosentino) alla propria sede di lavoro (Ipercoop sita in Cosenza alla Via Panebianco)
Ciò posto, il CTU nominato (dott. Cristiani) , sulla base dell'anamnesi raccolta, dell'esame obiettivo e della disamina della documentazione medica esibita, ha accertato come il ricorrente è affetto da "esiti di ematoma sotto-durale cronico post-traumatico trattato chirurgicamente con craniectomia parietale SX ed esiti cicatriziali di craniectomia parietale sx; esiti algico-disfun zionali di contusione-distorsione ginocchio dx con lesione distrattiva LCA" .
In sede di repliche alle controdeduzioni presentate dalla dott.ssa Stasi (consulente medico dell'INAIL), lo stesso ha precisato che "è universalmente riconosciuto in tutti gli studi scientifici a riguardo la presenza, come causa più frequente, di traumi cranici anche minori, come quello oggetto di causa. Sempre gli stessi studi indicano l'insorgenza dell'ematoma subdurale cronico anche con un intervallo di settimane o mesi rispetto all'evento traumatico e la diagnosi è comunque difficile da stabilire anche con l'ausilio di esami strumentali approfonditi quale la TAC. Infatti, il sanguinamento che provoca l'ematoma spesso scaturisce da una emorragia a bassa pressione e flusso, originata da capillari, non sempre evidenziabile dagli esami strumentali".
In ordine al determinismo causale di tali affezioni rispetto all'infortunio occorso al ricorrente in data 10.12.2021, conclude il CTU nel senso della piena sussistenza del nesso causale alla luce dei fondamentali criteri della medicina legale ovvero: " a) criterio cronologico, in quanto le infermità sono subentrate in un arco temporale compatibile con l'evento traumatico; b) criterio topografico, in quanto la infermità è comparsa nel distretto corporeo colpito direttamente dal trauma c) criterio quali-quantitativo, in quanto l'evento traumatico per caratteristiche di forza ed energia (qualitative e quantitativa) è sufficiente ad aver provocato lesioni in quei particolari distretti corporei; d) criterio modale, in quanto per lo stesso motivo le modalità del trauma sono compatibili con le infermità residuate [.] la presenza di patologie e/o fattori di rischio coesistenti quali ipertensione, uso di anticoagulanti, abuso di alcool ecc. assumono al massimo un valore concausale, difficilmente tali fattori sono presenti come causa unica e se ciò avviene nella maggior parte dei casi riguarda pazienti in età avanzata. Nel caso in oggetto in particolare dall'esame degli atti e dalla raccolta anamnestica non emergono comunque indizi di sussistenza di tali fattori".
In conclusione, il CTU valuta un danno biologico permanente ai sensi delle tabelle di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, pari al 17%.
La valutazione del CTU, professionista qualificato e competente, può ritenersi condotta alla stregua delle corrette argomentazioni logico giuridiche e con accertamenti tecnici esenti da censure, sicché questo giudicante non ha nessun motivo per discostarsene.
Pertanto, ritiene il giudicante che l'infortunio occorso al ricorrente in data 10.12.2021 sia da qualificarsi come infortunio in itinere ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000 dal quale è derivato un danno biologico per il ricorrente pari al 17%.
Per l'effetto, l'INAIL dev'essere condannato alla costituzione della rendita di cui all'art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 con decorrenza dalla data dell'Infortunio (10.12.2021) , oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria.
 

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In ordine alla domanda in garanzia avanzata dall'INAIL nei confronti dell'assimoco S.p.A. , Axa Assicurazioni S.p.A. ,  C.R. (contumace) e  Pio G.F.P. (contumace) , occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 32 c.p.c. stabilisce che "la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo" . Ancora, con riferimento alla chiamata in garanzia, l'art. 40, co. 3, c.p.c. precisa che "le cause , cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442 ,,.
Sul punto, il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che alcuna rilevanza possa avere ai fini processuali la distinzione fra garanzia propria ed impropria, la quale assume, esclusivamente, un mero valore descrittivo di guisa che nessuna differenza può rilevare tra le due figure circa i poteri del garante.
Invero, le SS.UU., con sentenza n. 24707/2015, hanno precisato che "la giustificazione di un di verso trattamento fra i due casi non aveva e non ha base normativa, non rinvenendosi nell'art. 32 c.p. c. alcun indice che giustifichi la sua applicazione alla sola garanzia propria ". Dunque, alla luce del disposto di cui alla norma citata, "assume rilievo soltanto la domanda di garanzia, la quale, nei sensi descritti, può essere proposta tanto in caso di chiamata in garanzia propria che impropria".
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità della domanda in garanzia per come sollevata dalle società assicurative non può trovare accoglimento.

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

L'azione surrogatoria ex artt. 1916 c.c. e 142 del D. Lgs. n. 209/2005 (cd. codice delle assicurazioni private) consente all'assicuratore sociale che abbia erogato prestazioni assicurative in dipendenza di un evento infortunistico, di sostituirsi all'infortunato o ai suoi aventi causa, nell 'esercizio dei diritti risarcitori a questi spettanti nei confronti dei responsabili civili.
In particolare, il meccanismo delineato dall'art. 142 cit. costituisce un 'applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 c.c. poiché prevede un 'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
A norma dell'art. 142, co. 1 cit. l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere "direttamente dall'Impresa di assicurazione" il rimborso "delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l 'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3". I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale - prima di pagare il danneggiato - dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto "ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie".
Seguono poi le regole per l'esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l'obbligo di accantonamento "di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare".
Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 cit. è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali; ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte dell'art. 142, co. 3 cit. - che l'ente gestore dell'assicurazione sociale "ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione" (Cass. n. 20176/2014).
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, l'ente gestore dell'assicurazione sociale può agire, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito (per tali intendendo non genericamente l terzi obbligati, ma esclusivamente i soggetti, estranei al rapporto assicurativo, tenuti a rispondere di un evento concretante il rischio assicurato imputabile ad essi od a persone del cui operato debbano rispondere) con esclusione dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.
Peraltro, a quest 'ultimo fine il detto ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli (ma non nei confronti di quest 'ultimo) ai sensi dell'art. 142 cit. con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile, atteso che tra le due normative non sussiste alcuna relazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, trattandosi di azioni che attribuiscono il diritto di surrogazione nei confronti di soggetti obbligati diversi (cfr Cass., n. 8544/1987).
Sul punto, Cass., n. 11112/1994, ha ulteriormente chiarito che il citato art. 142 "non ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 1916 c.c., il quale consente all'ente gestore dell'assicurazione sociale di valersi dello strumento surrogatorio nei confronti del terzo responsabile. La diversità delle due azioni fa sì che l'ente di assicurazione sociale ben può decidere di agire contemporaneamente contro il terzo responsabile e contro la società assicuratrice di quest 'ultimo". Tali principi sono stati confermati dalla più recente ord. n. 27869/2017.
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che il principio fissato dall'art. 1916 c.c., in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'Indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi del subingresso dell'istituto assicuratore basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. Per cui l'esercizio della surrogazione da parte
dell'assicuratore comporta la perdita della titalarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore (cfr. Cass., n. 15022/2005; Cass., SS.UU. n . 8620/2015) .
Ed è stato parimenti stabilito che, dal momento in cui l'ente comunica all'assicuratore del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, l'assicuratore è tenuto all'accantonamento in via provvisoria della corrispondente somma in favore dell'ente gestore (cfr. Cass., n. 604/2003).
Alcune più recenti pronunce hanno consentito alla Suprema Corte di chiarire che la surrogazione dell'assicuratore di cui all'art. 1916 cit. ha un triplice scopo: evitare l'arricchimento dell'assicurato, che deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento; evitare l'arricchimento del responsabile, il quale, se non esistesse la surrogazione, beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato; consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei (cfr. Cass., n. 20740/2016) .
Proprio in relazione alla surrogazione da parte dell'INAIL è stato poi affermato che la rendita da esso versata alla vittima o ai suoi congiunti ha lo scopo di venire incontro allo stato di bisogno nel quale essi verranno presumibilmente a trovarsi a causa dell'Incidente e della conseguente diminuzione o totale perdita del contributo economico che il lavoratore apportava alla sua famiglia.

Attesa dunque l'ammissibilità della domanda in garanzia spiegata dall'INAIL nei confronti dei soggetti citati, occorre dapprima compiere l'indagine relativa all'accertamento della responsabilità per l'evento sinistroso avvenuto in data 10.12.2021 e - all'esito - accertare se ed in che termini l'istituto resistente abbia diritto ad ottenere il rimborso delle somme da erogare nei confronti dell'odierno ricorrente per effetto della costituenda rendita.

Orbene, ritiene il giudicante che la responsabilità del sinistro stradale del 10 .12.2021 (e da cui è derivato l'infortunio al sig.  A.V.) sia da ascrivere al sig. G.F.P. (contumace) in qualità di conducente del veicolo Ford Fiesta (TG: ) di proprietà della sig.ra C.R. (contumace).
Le dichiarazioni spontanee dallo stesso rese (contenute nella relazione di servizio a firma del Vice Brigadiere del Nucleo dei Carabinieri di Rende Malizia Nico giunto sul luogo del sinistro alle ore 7:15 del 10.12.2021) evidenziano come la vettura da egli guidata abbia invaso l'opposta corsia di marcia per effetto della forte pioggia e della perdita di aderenza conseguente all'Impatto della vettura con una delle numerose buche presenti in quel tratto stradale.
Tuttavia, dalla relazione di servizio pacifica ed incontestata inter partes e rispetto alla quale alcuna delle parti ha mosso contestazioni - risulta che, sebbene vi fossero condizioni atmosferiche avverse (pioggia battente) , non sussisteva alcuna particolarità nel tratto stradale interessato, trattandosi di percorso "rettilineo", "asfaltato" , con "carreggiata a doppio senso" e con "sufficiente" visibilità.
Peraltro, le dichiarazioni spontanee rese dal G.F.P., confermano la circostanza secondo cui lo stesso - a bordo della vettura Ford Fiesta - ha invaso parte dell'opposta corsia di marcia ivi impattando con la vettura Opel Mokka (TG: ) del sig.  A.V. che sopraggiungeva nell'opposta direzione.
A ciò si aggiunga che la presenza di buche nel tratto stradale interessato (comunque della "profondità massima di 10 centimetri" ) non appare determinante ai fini dell'esclusione della responsabilità del G.F.P. nella causazione del sinistro, atteso che - dalla documentazione fotografica posta a corredo della relazione di servizio citata - non risulta che, nel suddetto tratto stradale, fossero presenti dissesti di entità tale da determinare, una volta impattati, l'ingovernabilità del veicolo. Tali disconnessioni, infatti, ben avrebbero potuto essere evitate adottando gli standard di sicurezza adeguati alle condizioni metereologiche avverse (comunque non eccezionali) ed atti a limitare e/o ridurre il rischio di collisioni con altri veicoli.
Sicché, alla luce della relazione di servizio ed all'allegata documentazione fotografica, risulta verosimile ritenere che la causazione dell'evento sinistroso sia da ascrivere - non già alla presenza di dissesti stradali - quanto piuttosto al comportamento imprudente tenuto dal sig. G.F.P. (disattenzione, velocità elevata e/o sostenuta, ecc.) anche avuto riguardo alle condizioni metereologiche disagevoli.
Peraltro, per ciò che concerne l'andatura di marcia del G.F.P., si osserva come del tutto indimostrata sia rimasta l'allegazione dell'axa Assicurazioni secondo cui lo stesso "procedeva ad andatura particolarmente moderata ( 30kmh)" (pag. 2 della memoria difensiva ) Di contro, dalla citata documentazione fotografica, e, in particolare, dalla visione dei danni riportati sulla vettura Ford Fiesta a seguito dell'Impatto, sussistono elementi indiziari tali da far procedesse a velocità ritenere verosimile che il G.F.P. sostenuta .

In definitiva, si ritiene che il G.F.P. conscio delle condizioni metereologiche avverse non abbia adottato le regole di cautela atte a limitare e/o ridurre il rischio di un'eventuale collisione con altri veicoli (in primis, la riduzione della velocità) .
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 co. 1 c.c., si ritiene che responsabile del sinistro stradale occorso in data 10.12.2021 sia il sig. G.F.P..
Peraltro, atteso il disposto di cui all'art. 2054, co. 3 c.c., dev 'essere ritenuta responsabile in solido del sinistro occorso in data 10.12.2021 anche la sig.ra C.R. in qualità di proprietaria del veicolo, la quale rimasta contumace non ha dato prova, come suo onere ai fini dell'esclusione della responsabilità, che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Pertanto, la domanda in garanzia spiegata dall'Istituto resistente dev'essere accolta e, per l'effetto, dev 'essere accertato e dichiarato il diritto di surroga dell'INAIL nei confronti dei sigg.ri G.F.P. (contumace) e C.R. (contumace), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 c.c ..

Inoltre, in conseguenza dell'accoglimento della domanda in garanzia proposta dall'Ente resistente, dev'essere accertato e dichiarato il diritto di surroga dell'INAIL nei confronti dell'axa Assicurazioni S.p.A. (in qualità di società assicurativa del veicolo Ford Fiesta TG:  di proprietà della sig.ra C.R.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, co. 1 del codice delle assicurazioni private e, per l'effetto, l'Axa Assicurazioni dev 'essere condannata a rimborsare all'INAIL le somme che lo stesso erogherà al ricorrente per effetto della costituenda rendita per postumi invalidanti derivanti dal sinistro stradale/infortunio in itinere del 10.12.2021 nei limiti dell'ammontare del massimale per cui è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile da parte della sig.ra C.R..
L'accertamento dei postumi invalidanti del sig. A.V. pari al 17% nonché l'accertamento della responsabilità dell'evento sinistroso in capo al G.F.P. impediscono il riconoscimento del diritto di surroga dell'INAIL anche nei confronti della Assimoco S.p .A. (società assicurativa del veicolo di proprietà del ricorrente) atteso il disposto di cui all'art. 149 del codice citato a mente del quale la procedura per il risarcimento diretto si applica soltanto nei casi di danno al conducente non responsabile e sempreché quest 'ultimo abbia riportato postumi invalidanti di "lieve entità" (art. 139 cod. ass. "a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità").

Le spese di lite sostenute dal ricorrente e dall'Assimoco S.p.A. - liquidate secondo i minimi tabellari - vengono poste a carico dell'INAIL.
Le spese di lite sostenute dall'INAIL - liquidate secondo i minimi tabellari vengono poste a carico dell'axa Assicurazioni S.p.A. , del sig. G.F.P. e della sig.ra C.R. in via solidale.
Le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - vengono poste a carico dell'INAIL.
 

PQM
 

Accoglie il ricorso proposto dal sig.  A.V., e, per l'effetto:
accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita di cui all'art. 13, co. 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di invalidità pari al 17% con decorrenza dal 10.12.2021;
- condanna l'INAIL a costituire, in favore del ricorrente,
la rendita di cui all'art. 13, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di inabilità pari al 17%, con decorrenza dal 10.12.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Accoglie la domanda in garanzia spiegata dall'Ente resistente e, per l'effetto:
- accerta e dichiara il diritto di surroga dell'INAIL nei confronti dell'Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, co. 1 del codice delle assicurazioni private;
- accerta e dichiara il diritto di surroga dell'INAIL nei confronti dei sigg.ri G.F.P. e C.R., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 c.c.;
- condanna l'Axa Assicurazioni S.p.A. a rimborsare all'INAIL le somme che quest 'ultimo erogherà al ricorrente per effetto della costituenda rendita nei limiti dell'ammontare del massimale per cui è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile da parte della sig.ra C.R.; Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente liquidate in € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi.
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di lite sostenute dall'assimoco S.p.A. liquidate in € 2.697,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Condanna l'Axa Assicurazion i S.p.A. , il sig. G.F.P. e la sig.ra C.R. in via solidale al pagamento delle spese di lite sostenute dall'INAIL liquidate in € 2.697,00 oltre accessori ove dovuti.
Condanna l'INAIL al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.


Cosenza, 21/11/2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino