Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 24 novembre 2025
Validità: 24.11.2025 - 23.11.2027
Parti: Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Abi
Fonte: falcri-is.com
Sommario:
Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza di genere
Il 24 novembre 2025, in Roma, Abi e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin
Premesso che:
- in relazione alla "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" del 25 novembre 2019, le Parti hanno condiviso di sottoscrivere un accordo che impegni le imprese associate ad Abi a sospendere, laddove richiesto, il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e/o prestiti e allungare la scadenza degli stessi finanziamenti, in favore delle donne che hanno subito una violenza di genere, inserite in percorsi certificati di protezione, che si trovino in difficoltà economica;
- con i Verbali di riunione del 25 novembre 2021 e del 25 novembre 2023, le Parti - valutata positivamente l'iniziativa - hanno prorogato la validità del Protocollo d'intesa fino al 25 novembre 2025;
- la sensibilità di Abi e delle Organizzazioni sindacali di settore su tali tematiche è confermata dalla sottoscrizione, avvenuta il 12 febbraio 2019, di una "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" che prevede una serie di misure organizzative atte alla segnalazione, prevenzione, assistenza e contrasto rispetto all'eventuale fenomeno; nell'occasione, le Parti hanno anche condiviso di elevare a 4 mesi la durata del congedo per le donne vittime di violenza di genere disciplinato con il Verbale di accordo dell'8 marzo 2017, con il quale sono state individuate modalità più favorevoli di utilizzo del congedo previsto dall'art. 24, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ("misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro");
- al fine di contribuire alla sensibilizzazione sul tema della lotta contro la violenza di genere, con i rinnovi contrattuali del 2019 e del 2023 le Parti hanno convenuto di inserire nel ceni la "Dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro" del 12 febbraio 2019 (art. 63 del CCNL 23 novembre 2023) e il Verbale di accordo dell'8 marzo 2017 sul congedo per le donne vittima di violenza di genere (appendice 13 del CCNL 23 novembre 2023);
- l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con il Goal 5 "Raggiungere l'uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le ragazze", pone come obiettivi, tra gli altri, quello di "Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne [...]" e di "Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne [...]";
- le Parti intendono rinnovare l'iniziativa di cui al Protocollo d'intesa del 25 novembre 2019, individuando con il presente Protocollo un insieme condiviso di iniziative, nel solco della consolidata collaborazione e della reciproca proattività e sensibilità sulle tematiche relative alle donne vittime di violenza di genere;
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 (Soggetti beneficiari)
1. Possono accedere alle misure previste dal presente Protocollo d'intesa le donne inserite nei "percorsi di protezione" relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Art. 2 (Misure a tutela delle donne vittime di violenza di genere)
1. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti al presente Protocollo d'intesa concedono ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1 la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito ai consumatori a rimborso rateale per il periodo di durata del "percorso di protezione" di cui al precedente articolo e comunque non oltre i 18 mesi.
2. La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termine di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
3. La sospensione è operativa entro: (i) 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; (ii) 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente in caso di finanziamenti cartolarizzati ovvero ceduti a garanzia delle emissioni di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.
4. La sospensione non determina l'applicazione di: (i) commissioni; (ii) interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora il beneficiario della misura di cui al comma 1 non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originariamente pattuite.
5. Durante il periodo di sospensione il beneficiario della misura di cui al comma 1 può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
6. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
7. La misura della sospensione di cui al comma 1 non si applica in via automatica alle operazioni di cessione del quinto di cui al DPR n. 180 del 1950 e ai finanziamenti classificati come deteriorati secondo la normativa di Vigilanza della Banca d'Italia (cioè, in particolare, ai finanziamenti con rate scadute da oltre 90 giorni). Nell'ambito della propria autonomia, le banche e gli intermediari finanziari valutano l'applicazione della misura caso per caso.
Impegni delle parti
Le Parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente nei confronti delle Istituzioni competenti al fine di:
- rendere possibile un ampliamento anche alla quota interessi della sospensione del pagamento delle rate di mutui ipotecari e dei finanziamenti di credito ai consumatori;
- promuovere interventi normativi che consentano alle donne vittime di violenza di accedere alla sospensione del pagamento delle rate di mutui ipotecari e dei finanziamenti di credito ai consumatori, indipendentemente dalla espressa volontà dei cointestatari, terzi garanti o terzi datori d'ipoteca, ove presenti;
- promuovere un intervento normativo che estenda alle donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione" di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa, la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 3 (Modalità di richiesta)
1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 2, i soggetti beneficiari indicati all'art. 1 presentano alla banca o all'intermediario finanziario interessati, aderenti al presente Protocollo, la seguente documentazione:
- domanda di accesso alle misure di cui all'art. 2, tramite l'apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
- certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" di cui all'art. 1, con indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.
Art. 4 (Adesione all'iniziativa)
1. Il presente Protocollo trova applicazione alle banche e agli intermediari finanziari conferenti mandato di rappresentanza sindacale ad Abi.
2. Abi si impegna altresì a promuovere l'applicazione del presente Protocollo nei confronti di tutti i propri Associati.
Art. 5 (Ulteriori impegni dei soggetti aderenti)
1. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti comunicano nel proprio sito internet la propria adesione, indicando eventualmente canali dedicati di comunicazione, attraverso i quali i soggetti beneficiari possono presentare domanda di accesso alle misure previste all'art. 2.
2. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti possono prevedere modalità operative delle misure di cui all'art. 2 più favorevoli per i soggetti beneficiari o ulteriori misure rispetto a quelle previste dal presente Protocollo, dandone opportuna informazione attraverso i propri canali di comunicazione con la clientela.
3. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti promuovono presso il personale, in particolare quello a contatto con la clientela, la più ampia conoscenza del presente Protocollo d'intesa al fine di fornire alle donne vittime di violenza informazioni chiare ed esaurienti.
4. Le banche e gli intermediari finanziari aderenti si impegnano a dare ampia visibilità al numero antiviolenza e stalking 1522 e/o ad altri numeri telefonici ed iniziative di supporto alle donne vittime di violenza.
Art. 6 (Impegni delle Parti)
1. Le Parti promuovono la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa nei rispettivi ambiti istituzionali. L'Abi, in particolare, promuove una diffusa informazione dell'iniziativa presso i propri Associati, anche al fine di favorire l'adesione.
2. Le Parti si impegnano a realizzare una locandina multilingua per promuovere, presso i centri antiviolenza e ogni altro luogo di possibile interesse, la conoscenza della possibilità di accedere alle misure di cui all'art. 3. del presente Protocollo d'intesa, rendendola altresì liberamente accessibile sui propri siti internet.
3. Abi si impegna a promuovere presso gli Associati conferenti mandato di rappresentanza sindacale, nell'ambito dei piani di ricambio generazionale, l'attivazione di iniziative occupazionali volte all'inserimento di donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione" di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa, o di figlie/figli di vittime di femminicidio.
Raccomandazioni delle parti
Le Parti raccomandano alle banche e agli intermediari finanziari aderenti di:
- valutare la definizione, anche indirettamente, di formule di microcredito a favore delle donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione" di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa, o di fìglie/figli di vittime di femminicidio;
- promuovere, a favore delle donne vittime di violenza, inserite nei "percorsi di protezione" di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa, fatti salvi trattamenti di miglior favore già previsti e vigenti in ciascuna Azienda, l'adozione di politiche di lavoro agile finalizzate a favorire - per l'intera durata del percorso - la continuità del rapporto di lavoro e la permanenza all'interno dell'organizzazione. Tali misure andranno inoltre ad assicurare adeguati strumenti di tutela, nonché il mantenimento dell'autonomia e dell'indipendenza economica, garantendo condizioni di impiego eque e sostenibili, nel rispetto dei diritti individuali e collettivi.
Art. 7 (Validità del Protocollo d'intesa)
1. Il presente Protocollo d'intesa ha validità per due anni dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti stipulanti si incontreranno nel mese di ottobre 2027 per valutare gli esiti dell'iniziativa anche al fine di concordare l'eventuale proroga.
