Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2025, n. 38672 - Perde l'equilibrio e precipita nel vuoto durante i lavori di rimozione di materiale di risulta. Confermata la condanna del datore di lavoro
- Datore di Lavoro
- Dispositivo di Protezione Individuale
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Lavori in Quota
Fatto
1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme di condanna di A.A., nella qualità di socio accomandatario della Cedil Sas e datore di lavoro, in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore D.D., commesso in Lamezia Terme il 13 maggio 2008.
1.1. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito nel modo seguente. Alla data su indicata D.D., mentre stava effettuando lavori di rimozione di materiale di risulta presente nel cantiere di via (Omissis), nel sostituire uno dei bidoni posti in corrispondenza del secondo solaio e componenti il canale di scarico posizionato al di fuori del ponteggio metallico, tentando di fare incastrare un nuovo elemento in quello successivo tramite il piede, aveva perso l'equilibrio ed era precipitato nel vuoto; per effetto della caduta aveva riportato gravi lesioni cranio encefaliche in conseguenza delle quali era, pressoché immediatamente, deceduto.
1.2 Nei confronti di A.A. sono stati individuati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imperizia e l'inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro e in particolare dell'art. 10 d.P.R 7 gennaio 1956 n. 164, per non aver preteso che D.D., nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto, facesse uso di idonea cintura di sicurezza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, per non avere il Tribunale, in occasione del mutamento della sua composizione fisica, ammesso la prova nuova richiesta dall'imputato per il tramite del difensore. Dopo che alla data del 2 febbraio 2023, in difetto di qualsivoglia preventiva comunicazione, era mutata la composizione soggettiva del Tribunale, la difesa, in sede di richiesta di prove secondo la scansione codicistica, aveva rinnovato quelle indicate nella propria lista e aveva chiesto l'ammissione di un consulente tecnico, individuato nell'ing. E.E., il quale avrebbe dovuto illustrare il contenuto della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nel duplice ruolo di datore di lavoro e responsabile per la sicurezza nel cantiere, indicato anche quale prova contraria ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, argomentando che i termini per depositare una nuova lista si riaprivano solo nel caso in cui il mutamento del giudice fosse imprevedibile e che in ogni caso la nuova lista era stata depositata fuori termine, senza considerare che la variazione della composizione non era stata comunicata alle parti. La Corte di appello, davanti alla quale l'ordinanza era stata impugnata, aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza e aveva ribadito la mancata presentazione della lista nei termini di legge e rilevato la superfluità della prova alla luce della istruttoria compiuta. Il difensore osserva che in applicazione del disposto di cui agli artt. 468, 493, 495 e 190 cod. proc. pen., a seguito del mutamento della composizione del Tribunale, il processo retrocede e segue la cadenza codificata a partire dalla fase della ammissione della prova: in tale sede la parte ha il diritto di richiedere l'ammissione non solo dei testi già indicati in lista, ma anche di nuovi testimoni, anche a prova contraria. Invero l'ammissione di nuovi testimoni, intendendosi per essi i soggetti non indicati in pregressa lista è possibile a condizione che: a1) se qualificati come testi diretti, siano indicate le circostanze sulle quali dovrà vertere la deposizione e in tale caso il Tribunale dovrà valutare l'ammissibilità in ragione dei parametri di pertinenza, rilevanza e non superfluità; a2) se i testi sono indicati a prova contraria, non occorrerà l'esplicitazione delle circostanze su cui dovrà vertere la deposizione, in quanto esse risultano espresse nella prova a cui il testimoniale accede, in prospettiva antagonista; a3) se si stratta di rinnovazione di prove già assunte, il Tribunale dovrà valutarne la rilevanza e la non superfluità.
Nel caso di specie, la difesa aveva chiesto l'esame di un nuovo consulente tecnico, anche a prova contraria, il cui sapere in alcun modo costituiva compendio probatorio già acquisito; non poteva pretendersi, inoltre, il rispetto del termine di deposito ex art. 468 cod. proc. pen., posto che la parte non aveva avuto notizia del mutamento della persona fisica.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria di nullità della sentenza per la mancata ammissione del teste. La Corte di appello, nel pretendere che la richiesta di prova a seguito del mutamento del giudice sia preceduta dal deposito tempestivo di una ulteriore lista ex art. 468 cod. proc. pen, anche quando tale circostanza sia divenuta nota solo all'udienza e nel ritenere, dopo che il consulente era stato richiesto a prova contraria, che il tema di prova oggetto della consulenza sarebbe già stato esplorato, avrebbe adottato una motivazione apparente.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione sub specie del travisamento della prova e in particolare della deposizione del teste di polizia giudiziaria F.F. Secondo la Corte, tale teste aveva affermato che nel cantiere non erano presenti i prescritti presidi di sicurezza, mentre il collega G.G. aveva ricordato che le cinture si trovavano in un vano contiguo, distante all'incirca tre - cinque metri da quello nel quale si era verificato l'incidente; sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che le cinture non erano presenti nel punto in cui si era verificato l'infortunio e che le stesse non erano state utilizzate dalla persona offesa neppure nelle fasi iniziali della lavorazione, con ciò tacciando di inaffidabilità, se non di mendacio, le dichiarazioni rese dall'imputato e dal teste B.B. In realtà F.F. aveva affermato non già che i presidi di sicurezza fossero assenti, ma semmai di non sapere se vi fossero o meno. Le premesse indiziarie, rappresentate dalla deposizione del teste G.G. che aveva visto le cinture nel luogo di conservazione degli attrezzi di lavoro e dall'esame dell'imputato che aveva ricordato di essersi allontanato dal cantiere nel mentre i due operai stavano indossando le cinture, inducono ad una sola possibile conclusione, ovvero che le cinture fossero presenti in cantiere, in area nella disponibilità della persona offesa e attigua al punto di esecuzione dello specifico intervento e che esse erano state dismesse dopo l'esecuzione della riparazione e prima dell'iniziativa di colpire con i calci i tubi di scarico.
2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e al sistema di controllo e di riparto delle competenze fra Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione , direttore di cantiere, capo cantiere e preposto, come desumibile dal pos in atti. Il Tribunale aveva desunto l'assenza in loco delle cinture dalla testimonianza di F.F., dal contenuto generico della testimonianza di G.G. e dal fatto che nelle foto allegate al verbale di ispezione esse non comparivano, pur essendo la loro presenza in cantiere un dato rilevante ai fini della responsabilità. La Corte, invece, ha dato atto che secondo la testimonianza di G.G. le cinture erano in una stanza attigua. Non è possibile – argomenta il difensore- sostenere che il luogo in cui si è verificato l'infortunio fosse "altro" rispetto a quello in cui si riconosce che vi fossero i dispositivi anticaduta forniti dal datore di lavoro per quella specifica lavorazione. È allora evidente la illogicità di un ragionamento che dia atto della esistenza delle imbracature, salvo, tuttavia, valorizzare il fatto che esse si trovassero non già sul luogo dell'incidente, bensì nella stanza attigua. In tale contesto, il fatto che il lavoratore avesse compiuto l'improvvido gesto di sferrare un calcio al bidone del tubo di scarico, senza indossare la cintura di sicurezza, poi rinvenuta a pochi metri è circostanza che vale ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità. Ciò che il giudice di primo grado e di appello definiscono inverosimile, ovvero l'evenienza che D.D. abbia compiuto quel gesto dopo aver completato la lavorazione e aver svestito le imbracature, rappresenta al contrario un contegno colposo imprevedibile del lavoratore dipendente, interruttivo del nesso di derivazione causale tra condotta del A.A. e l'evento. In definitiva hanno errato i giudici di merito nell'indicare, quale profilo di responsabilità dell'imputato, il non avere preteso, attraverso il presidio fisico del cantiere, che D.D. facesse uso dell'imbracatura anticaduta per compiere le lavorazioni al termine delle quali è precipitato dal solaio, in quanto avrebbero dovuto, al contrario, verificare se quel rischio fosse stato oggetto di specifica previsione nel pos. L'imputato, per il cantiere in esame, aveva nominato un direttore di cantiere, un capocantiere e un preposto, nella persona, appunto, di D.D.
2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causalità della colpa. I giudici hanno affermato che A.A. avrebbe dovuto assicurarsi circa l'utilizzo di imbracature al momento della rimozione dei bidoni, senza tuttavia spiegare da quali elementi, una volta ammessa la presenza in cantiere delle cinture in una stanza attigua nella disponibilità della persona offesa, potesse desumersi che fin dall'inizio della lavorazione e, in presenza del datore di lavoro, la persona offesa non avesse indossato le cinture. Piuttosto, secondo il difensore, nel caso di specie la condotta colposa del lavoratore aveva attivato un rischio eccentrico ed esorbitante rispetto alla sfera del rischio governata dal datore di lavoro e aveva determinato pertanto la interruzione del nesso di causalità.
La sentenza impugnata non si sarebbe, inoltre, soffermata sul profilo della casualità della colpa, ovvero non avrebbe verificato se la condotta appropriata avrebbe evitato l'evento. La posizione di garanzia rivestita dall'imputato gli imponeva esclusivamente di mettere a disposizione dei suoi dipendenti le cinture di sicurezza atte a scongiurare il rischio caduta, incombenza che egli aveva assolto come emerso dall'istruttoria e come ammesso anche dalla Corte di Appello.
3.Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo e il secondo motivo, con cui si censura la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per non essere stata ammessa una prova nuova a seguito del mutamento del giudice, sono infondati.
2.1. Dalla consultazione degli atti, consentita a questa Corte in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092), emerge: - che il processo in esame, nel corso degli anni, aveva subito numerosi rinvii, alcuni conseguenti al mutamento della persona fisica del giudice, con relativa concessione del termine al difensore dell'imputato per la presentazione di una nuova lista testi ex art. 468 cod. proc. pen., senza che tale lista fosse mai stata depositata; - che all'udienza del 15 dicembre 2022 era subentrato il giudice che poi avrebbe emesso la sentenza di condanna di primo grado: in tale sede il difensore dell'imputato aveva richiesto un rinvio per legittimo impedimento, che il giudice aveva accordato; - che alla successiva udienza del 2 febbraio 2023, la difesa dell'imputato aveva chiesto "di ridurre la propria lista testimoniale al solo teste G.G., oltre all'esame dell'imputato e al controesame del teste E.E."; il Tribunale decidendo sulle richieste istruttorie, aveva pronunciato la seguente ordinanza: "rilevato che alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite Bajrami si riaprono i termini per depositare una nuova lista testimoniale solo nel caso in cui il mutamento della persona fisica del giudice sia imprevedibile e che in ogni caso la nuova lista sia stata depositata fuori termine, rigetta l'istanza formulata dalla difesa dell'imputato in ordine all'ammissione di un nuovo testimone".
2.2. La Corte di appello, nel ripercorrere i passaggi su indicati, ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità della sentenza per omessa rinnovazione dell'istruttoria, osservando, da un lato, che la decisione del giudice di primo grado era conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, e, dall'altro, che la nuova prova era finalizzata a chiarire la ripartizione delle funzioni nell'ambito della sicurezza tra A.A. e D.D., "ovvero una circostanza sviscerata in modo adeguato durante l'istruttoria".
2.3. La decisione adottata appare esente dalle censure dedotte. Questa Corte ha già affermato il carattere assoluto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, della nullità conseguente alla violazione del principio di immutabilità del giudice ai sensi degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6432 del 7/1/2015, Rv. 263424; Sez. 3, n. 12234 del 04/02/2014, Rv. 258703). Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 41736 del 30/5/2019, Rv. 276754, tuttavia, per quanto di rilievo in questa sede, hanno affermato che: - "il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati"; - "l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa".
Con tale pronuncia si è chiarito che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità. La garanzia dell'immutabilità del giudice non attribuisce alle parti "il diritto di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse, che, tuttavia, l'ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, in caso di mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate...Né può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, e occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen." (par. 5 del Considerato in diritto). In applicazione di tali principi la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova testimoniale, la difesa può chiedere l'ammissione di nuovi testi nel caso di mutamento del giudice, anche se, in precedenza, non ha presentato alcuna lista testimoniale, a condizione che tali testimoni siano inseriti in una lista depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dinanzi al nuovo giudice (Sez. 2, n. 23516 del 08/05/2024, Rv. 286465 - 01).
2.4. La Corte di appello e prima ancora il Tribunale, nel rilevare che nel caso in esame era stato richiesto l'esame di un nuovo teste, senza che fosse stato rispettato il termine per la presentazione della lista ex art. 468 cod. proc. pen., hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Di contro le censure del ricorrente non colgono nel segno.
2.4.1. In primo luogo il difensore sostiene che il mutamento della persona fisica del giudice sarebbe avvenuto a sorpresa e in tal modo non sarebbe stato possibile per la parte depositare in tempo la lista testi, quando invece, al contrario, il mutamento era avvenuto ad una udienza precedente rispetto a quella nella quale la richiesta di prove era stata formulata. L'assunto per cui l'imputato non sarebbe stato messo nelle condizioni di formulare tempestivamente le richieste istruttorie è, dunque, contraddetto dalla sequenza procedimentale di cui si è dato atto.
2.4.2.Inoltre il difensore sostiene che la richiesta di esame dell'ing. E.E. sarebbe stata formulata a prova contraria, sicché, ai sensi dell'art. 468 comma 4 cod. proc. pen., era legittimato a chiederne la citazione anche se tale consulente non era stato inserito nella propria lista. In linea generale vero è che, secondo l'orientamento prevalente cui il collegio aderisce, il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962 – 01; Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Rv. 267863; Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258878; Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Rv. 246613).
Tuttavia la citazione a prova contraria deve avere ad oggetto le circostanze dedotte e indicate da chi ha richiesto la prova diretta, sicché "la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che la richiesta di ammissione di prova contraria avanzata dalla difesa deve avere per oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione, non potendo tradursi in un diritto incondizionato all'ammissione di una prova superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati)" (Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, Rv. 286928). Ciò premesso, nel verbale dell'udienza del 2 febbraio 2023 si dà atto che la difesa del ricorrente aveva chiesto "il controesame del teste E.E.", e non già l'esame del teste a prova contraria e in ogni caso non aveva specificato i fatti oggetto della prova a carico che intendeva contrastare.
3. Il terzo motivo, incentrato sul travisamento della deposizione del teste F.F. a proposito della presenza in loco dei presidi di sicurezza, è infondato. Questa Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: in tale ultimo caso, infatti, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215). Nel caso in esame il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sul compendio probatorio, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua. A fronte del dato incontroverso e neppure contestato nel ricorso per cui D.D., nel momento in cui era precipitato dalla impalcatura, non indossava alcuna imbracatura, la Corte ha rilevato come il teste F.F. dell'Unità Operativa del Lavoro di Lamezia Terme avesse riferito che nel luogo dell'incidente non vi erano cinture e come il collega G.G. (impropriamente indicato come B.B. ) aveva riferito di averle viste in una stanza attigua. Nel percorso motivazionale della sentenza impugnata si è posto l'accento sul fatto che entrambi i testi avevano escluso la presenza delle cinture nel luogo dell'incidente e che il teste G.G. aveva riferito di averle viste in una stanza attigua. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quindi, la decisione impugnata non si è fondata su una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della testimonianza di F.F. e quelli che la Corte ne abbia tratto, in quanto i giudici si sono limitati a rilevare che, nel momento in cui il lavoratore era precipitato, pacificamente non aveva indosso i presidi anticaduta, pure presenti in altra parte del cantiere. Nella struttura della motivazione è proprio su tale circostanza, come detto non contestata, che si fonda l'addebito di colpa mosso all'imputato nella sua qualità di datore di lavoro, per non aver egli vigilato sul corretto utilizzo dei presidi di sicurezza.
4.Tale ultimo rilievo vale a far ritenere infondati anche il quarto e il quinto motivo, incentrati sull'addebito di colpa individuato nei confronti del ricorrente.
4.1. In tesi difensiva, posto che le cinture di sicurezza erano presenti nel cantiere, l'imputato aveva assolto all'obbligo su di lui incombente di dotare i lavoratori dei presidi di sicurezza necessari per governare il rischio di caduta connesso ai lavori eseguiti in altezza: nel caso di specie saremmo, dunque, di fronte ad un rischio elettivo a fronte della condotta abnorme e inopinata di chi, completata la lavorazione, aveva svestito le imbracature e aveva poi assestato il calcio al tubo di scarico dei materiali, così perdendo l'equilibrio e cadendo. Tale tesi, a ben vedere, muove da una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata e come tale inammissibile, ovvero dalla ricostruzione per cui D.D. avesse inizialmente indossato le cinture e le avesse tolte solo alla fine, prima di compiere l'ultima manovra atta a fare incastrare il bidone nel tubo di scarico. La Corte di appello, invece, ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste B.B., dipendente della Cedil, il quale a dibattimento e in senso contrario a quanto riferito nel corso della assunzione delle informazioni in sede di indagine, aveva dichiarato di aver visto D.D. indossare le imbracature e poi toglierle, spiegando che, se ciò fosse vero, le cinture avrebbero dovuto essere rinvenute nel luogo dell'incidente e non già nella stanza attigua. Sulla base di tale considerazione, la Corte ha, dunque, desunto, con inferenza non manifestamente illogica, che D.D. non avesse indossato i presidi anticaduta neppure nella fase iniziale della lavorazione e ha ritenuto A.A., presente in cantiere nel momento in cui la lavorazione in quota era iniziata, responsabile per non essersi assicurato che la stessa avvenisse in condizioni di sicurezza (pagg. 4 e 5).
Il ricorrente, dunque, non si è confrontato con tale passaggio argomentativo della sentenza e, nel ribadire che il datore di lavoro aveva assolto all'obbligo di dotare i lavoratori dei presidi di sicurezza, ha, invero, prospettato una diversa ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. A tal fine si deve ricordare che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, apprezzabili dalla Corte di Cassazione solo nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
4.2. La Corte di appello, come detto, ha fondato l'affermazione della responsabilità di A.A., in coerenza, peraltro, con la formulazione dell'addebito nel capo di imputazione, sul suo non essersi attivato, pur avendo egli avuto cognizione diretta del mancato uso delle cinture da parte del lavoratore. Si tratta di impostazione aderente alla impianto normativo in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, posto che l'obbligo del datore di fornire ai lavoratori impegnati in quota le attrezzature atte a evitare il rischio cadute (previsto dall'art. 10 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, in vigore all'epoca dei fatti, e dall'art. 111 D.P.R. 9 aprile 2008 n. 81) è collegato al generale obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a disposizione (previsto dall'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e oggi dall'art. 18 D.P.R. n. 81/2008). Tanto ciò è vero che l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n. 35858 del 14/09/2021, Rv. 281855 – 01) e che il datore di lavoro viene ritenuto responsabile per le prassi contra legem colposamente ignorate (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Rv. 272960 – 01). Ne consegue che, come evidenziato dalla Corte di appello, a fortiori sussiste la responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame in cui, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito (non sindacabile per le ragioni già evidenziate), il mancato utilizzo dei presidi di sicurezza è avvenuto addirittura in presenza del datore di lavoro.
4.3. Quanto premesso porta a ritenere infondata la prospettazione del ricorrente secondo cui difetterebbe nel caso di specie la c.d. causalità della colpa e sarebbe invece ravvisabile un'ipotesi di condotta abnorme del lavoratore, causa esclusiva dell'evento. Sotto il primo profilo è sufficiente rilevare che l'evento verificatosi, ovvero la caduta del lavoratore impegnato in una lavorazione in quota, rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che la regola cautelare non osservata dal parte del datore di lavoro, ovvero il non avere fatto indossare le cinture di sicurezza, era volta ad evitare. Ancora una volta il ricorrente non si confronta con il contenuto della violazione ascritta all'imputato che, come più volte ribadito, è rappresentato dal non avere egli preteso, pur essendo in cantiere quanto meno nella fase iniziale della lavorazione (come da lui stesso ammesso), che D.D. indossasse l'imbracatura inclusa fra i presidi in dotazione da lui forniti.
Così ricostruita la dinamica e l'addebito di colpa, coerentemente la Corte di appello ha escluso che il comportamento del lavoratore avesse assunto la caratteristica dell'abnormità. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275017). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv.27624201).
Così non è stato nel caso in esame, posto che nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata l'infortunio si è verificato proprio a causa della inosservanza dal parte del datore di lavoro di regole dettate per la prevenzione dell'evento verificatosi.
5.Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili B.B. e H.H., che appare congruo liquidare in complessivi Euro tremilanovecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili B.B. e H.H. che liquida in complessivi Euro tremilanovecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025. Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2025.
