Cassazione Civile, Sez. 3, 30 novembre 2025, n. 31209 - Infortunio mortale dell'operaio sollevato con un carrello elevatore a forche in un capannone privo di sicurezza. Responsabile anche la comproprietaria del capannone 


 

 

Fatto



1. A.A. C.C. e B.B. in qualità di moglie e figlie di F.F. ricorrono avverso la sentenza n. 373/2023 della Corte d'Appello di L'Aquila.
L'intimata D.D. si difende con controricorso.
Gli altri intimati E.E. e INAIL non svolgono difese.
2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto di citazione con cui la A.A. in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie J.B. e B.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara H.H. Srl nonché E.E. e D.D. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto F.F. avvenuto il 25 maggio 2012 a causa di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro. L'attrice esponeva che il papà operaio dipendente di H.H. svolgeva ordinariamente la propria attività, anche se privo di regolare assunzione e di copertura assicurativa, all'interno di un capannone industriale in costruzione sito in Cepagatti (PE), in comproprietà dei due soci nonché coniugi E.E. e D.D.
L'attrice sosteneva che il locale era privo delle più elementari dotazioni di sicurezza - mancando di infissi, impianti idrici ed elettrici, scala di accesso ai piani superiori e parapetti - e che l'infortunio era avvenuto mentre il lavoratore si trovava su una pedana sollevata da un carrello elevatore ("muletto"), manovrato dal figlio dell'amministratore della società E.E. pedana dalla quale il C.C. precipitava per cinque metri di altezza, riportando un trauma cranico che ne causava la morte. L'attrice deduceva che la D.D. quale comproprietaria dell'immobile e socia di H.H. , dovesse rispondere dell'accaduto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., per avere tollerato lo svolgimento dell'attività in condizioni di pericolo e per avere messo a disposizione per i lavori un immobile strutturalmente inidoneo alla sicurezza dei lavoratori di H.H.
3. Per quanto di interesse, il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1875/2019, accoglieva le domande attoree nei confronti di tutti i convenuti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni e disponendo il sequestro conservativo dei beni a garanzia del credito. Affermava che l'infortunio mortale era avvenuto in un immobile non ultimato e privo delle minime misure di sicurezza, e che il sistema di sollevamento utilizzato per stoccare i prodotti nei piani superiori era del tutto inidoneo.
Riteneva che la D.D. dovesse rispondere, in via solidale, della morte del lavoratore nella qualità di comproprietaria dell'immobile ex art. 2051 c.c., osservando che, in quanto socia di H.H. e moglie dell'amministratore della società, aveva tollerato che l'attività produttiva si svolgesse in condizioni strutturali precarie. 4. Proponeva appello la D.D. censurando la sentenza di primo grado per avere erroneamente affermato la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed escluso il concorso di colpa della vittima. Le odierne ricorrenti - vedova e figlie del C.C. - si costituivano per chiedere che l'appello fosse dichiarato inammissibile, sul rilievo che la sentenza di primo grado si fondava su due autonome rationes decidendi: responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c., delle quali l'appellante aveva impugnato soltanto la prima, fondata appunto sulla responsabilità da custodia. In subordine, chiedevano il rigetto dell'appello, e in via incidentale condizionata insistevano la responsabilità della D.D. anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. 5. La Corte d'Appello di L'Aquila, ritenendo che la sentenza di primo grado si fosse basata su una sola ratio decidendi, quella concernente la responsabilità ex art. 2051 c.c., accoglieva l'appello principale, rigettando quello incidentale proposto dalle controparti sul dedotto passaggio in giudicato della responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo stata rilevata dal giudice del primo grado una responsabilità della D.D. ex art. 2043 c.c., che avrebbe richiesto da parte del giudice un maggior sforzo motivazionale sull'individuazione dell'obbligo giuridico specifico o generico di tenere la condotta omessa; sotto il profilo della responsabilità da custodia rilevava poi che, rispetto alla dinamica dell'infortunio, difettasse il nesso causale tra la cosa (l'immobile) in custodia della D.D. e il danno, atteso che l'evento era stato determinato dall'uso anomalo del carrello elevatore da parte dei lavoratori, e non dalla struttura o dalle condizioni dell'immobile, le quali avevano avuto un "ruolo neutro" nella genesi dell'evento. 6. Il Pubblico Ministero presso la Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis 1 c.p.c. Le ricorrenti e la resistente D.D. hanno depositato memorie illustrative. 

 

Diritto

 

7. Le ricorrenti propongono nel ricorso i seguenti quattro motivi.
8. Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamenta "Travisamento della sentenza di primo grado. Erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Violazione del giudicato interno. Violazione degli artt. 342 c.p.c. e 2909 c.c.". In particolare, la Corte territoriale avrebbe commesso un error in procedendo ritenendo ammissibile l'appello proposto dalla D.D. sul presupposto che la sentenza di primo grado avesse fondato la condanna su un'unica ratio decidendi. Il Tribunale avrebbe, in realtà, accolto la domanda risarcitoria per due autonome ragioni: da un lato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto la D.D. era comproprietaria e custode del capannone industriale ove si verificò l'infortunio; dall'altro, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver la D.D. colposamente tollerato che all'interno dell'immobile venisse esercitata un'attività produttiva in condizioni di grave pericolo e in assenza delle minime misure di sicurezza. Il motivo, in sostanza, censura la decisione perché avrebbe violato il giudicato interno in relazione all'accertamento della condotta colposa della D.D. non oggetto di specifica impugnazione.
9. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente denuncia "Erronea esclusione del nesso di causa tra l'immobile di proprietà di D.D. e il danno" in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c.- Violazione delle regole giuridiche sulla causalità materiale", in relazione all'erronea esclusione, da parte della Corte d'Appello, del nesso di causa tra l'immobile di proprietà della D.D. e l'evento dannoso.
La Corte di merito - pur ritenendo che la D.D. fosse custode del capannone nel quale si verificò la morte di F.F. C.C. ha ritenuto che il bene costituisse soltanto lo "sfondo" dell'incidente, attribuendone la causa esclusivamente alla scelta del datore di lavoro di usare un elevatore a forche per sollevare gli operai al soppalco. Secondo le ricorrenti, tale conclusione contrasterebbe con i principi consolidati in materia di causalità materiale, che impongono di valutare il nesso eziologico secondo il criterio del giudizio controfattuale e della preponderanza dell'evidenza, nonché con il principio di equivalenza causale, per il quale il danno si considera causato dalla cosa ogniqualvolta l'evento non si sarebbe verificato se la cosa avesse avuto una conformazione diversa.
Nel caso di specie, l'immobile - come accertato dal Tribunale - non era stato ultimato, risultando privo di scale, montacarichi, parapetti e dispositivi di sicurezza. Applicando correttamente i principi del giudizio controfattuale, il danno non si sarebbe verificato se il capannone fosse stato dotato delle misure di sicurezza prescritte. Ancora, la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere la concorrente responsabilità del custode con quella dell'amministratore della società ritenuto responsabile, non potendosi escludere il nesso causale per il solo concorso di una negligente condotta umana. E.E. era il marito e socio della D.D. la quale, in quanto proprietaria e socia della società, aveva l'obbligo di vigilare sull'utilizzo dell'immobile e di garantirne la sicurezza. 10. Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si denuncia "omesso esame del fatto decisivo".
Sempre in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. il giudice di seconde cure avrebbe escluso il nesso di causalità tra il capannone in costruzione e il verificarsi dell'infortunio, affermando che il danno si sarebbe comunque prodotto "in qualsiasi altro capannone" in cui si fosse deciso di utilizzare un elevatore a forche per sollevare un operaio al piano superiore.
Si sostiene che tale affermazione sarebbe viziata dall'omessa considerazione di un fatto decisivo, costituito dalle condizioni oggettive dell' immobile come accertato dal Tribunale privo di scale, di parapetti e di qualunque altra via di accesso al soppalco, risultando pertanto privo delle minime dotazioni di sicurezza. Tali circostanze, se correttamente valutate, avrebbero imposto di riconoscere che l'uso dell'elevatore non fu una scelta imprudente, ma imposta dalle condizioni strutturali del capannone, le quali costituirono dunque una causa, o quantomeno una concausa, dell'evento dannoso.
Detti elementi, evidenziati fin dall'atto di citazione e comprovati mediante documentazione fotografica, verbali di sopralluogo e comunicazioni delle autorità intervenute, avrebbero rivestito carattere determinante: in un immobile privo di scale per accedere ai piani superiori, l'uso di un sistema alternativo di elevazione si presentava infatti come inevitabile, integrando così un nesso eziologico diretto tra le condizioni della cosa e il verificarsi del sinistro.
11. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si censura violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c. Anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., il giudice d'appello avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità della D.D. per violazione del dovere generale di diligenza e del principio del neminem laedere, in quanto proprietaria dell'immobile e socia della società che vi svolgeva l'attività lavorativa in condizioni gravemente pericolose.
La Corte territoriale avrebbe invece erroneamente escluso la sussistenza di una responsabilità aquiliana, ritenendo che la mancanza del nesso causale tra la cosa e l'evento di danno escludesse anche la responsabilità generica da fatto illecito. Tale affermazione si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 2043 c.c., considerato che le due forme di responsabilità civile - da posizione (c.d. aggravata) e da condotta colposa - sono tra loro autonome e indipendenti, onde l'esclusione dell'una non comporta automaticamente l'esclusione dell'altra. Ancora, le ricorrenti sostengono che la D.D. quale comproprietaria del capannone e socia della società utilizzatrice, aveva il dovere giuridico di vigilare sull'uso dell'immobile e di opporsi a modalità di impiego pericolose per i terzi. Ciò in applicazione dei principi pacifici offerti dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il proprietario di un bene deve adoperarsi affinché nel proprio immobile non vengano compiute attività dannose per i terzi (cfr., per es., Cass., 28.2.2008 n. 5273).
La violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nonché del dovere di prudenza e controllo sancito dagli artt. 2043 e 2476 c.c. risulterebbe evidente: la D.D. pur potendo e dovendo intervenire, non avrebbe esercitato alcun controllo sull'attività della società, amministrata dal coniuge, né adottato alcuna misura per garantire la sicurezza dell'immobile di sua proprietà. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il proprietario dell'immobile è inoltre tenuto a vigilare sullo stato di conservazione delle strutture e sull'efficienza degli impianti, e risponde anche ex art. 2043 c.c. per le omissioni che consentano l'esecuzione di attività pericolose.
12. Il secondo e terzo motivo meritano una trattazione congiunta e determinano, come ora si vedrà, l'assorbimento del primo e quarto motivo, sulla base del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. ord. 21.6.2017 n. 15350; Cass. ord. 20.3.2015 n. 5724; Cass. 9.10.2012 n. 17219).
13. Essi sono entrambi fondati.
14. La Corte territoriale ha ritenuto che l'odierna controricorrente, comproprietaria dell'immobile in cui si è verificato l'evento letale, poteva, in via astratta, essere considerata responsabile ex art. 2051 c.c., già senza considerare la diversa ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. Tuttavia, in concreto, ha ritenuto che non fosse ravvisabile la responsabilita del custode, difettando il rapporto causale tra la cosa custodita e il danno in relazione alle modalità attraverso le quali si è verificato l'infortunio, ritenendolo un profilo del tutto trascurato dal giudice di prime cure. Relativamente alla dinamica dell'occorso, in cui la vittima era precipitata da una pedana sulla quale era salita e da cui era stata sollevata con un carrello elevatore a forche fino al primo piano ove si stoccavano le merci prodotte, la Corte di merito ha ritenuto che a cagionare l'evento dannoso non fosse stata la cosa che la D.D. doveva custodire, ossia il capannone, essendosi questo verificato al suo interno per l'uso anomalo di un bene strumentale della società.
15. L'esclusione del nesso causale affermata nei suddetti termini non è conforme a diritto.
16. Quanto alla qualità del custode, in primo luogo, deve ricordarsi che va qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 c.c., chi ne ha la disponibilità di fatto (cfr. Cass. ord. 10.5.2024 n.12796 e Cass. 27.4.2023 n. 11152). Purtuttavia, la Corte territoriale ha escluso il nesso di causalità tra la cosa -qui, il capannone - e il danno, omettendo di considerare che l'infortunio si è verificato in un immobile adibito a opificio pur essendo privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza, essendo in corso di costruzione e utilizzato (illegalmente) dalla società, nella consapevolezza dei suoi soci, come luogo ove la vittima prestava lavoro, oltretutto "in nero".
17. Orbene, il giudice d'appello non ha impostato l'accertamento della responsabilità custodiale in modo corretto, non mostrando di avere adeguatamente considerato che le rilevate e obiettive condizioni precarie in cui si trovava l'immobile - in quanto adibito, con la consapevolezza dei due comproprietari/soci, a un'attività produttiva benché fosse privo, al suo interno, dei più elementari strumenti di sicurezza - rendevano l'evento non solo prevedibile, ma intensamente probabile secondo l'id quod plerumque accidit, e ciò in relazione all'attività produttiva, del tutto fuori regola, che in esso veniva svolta con il benestare dei due soci comproprietari dell'opificio, e dunque anche della socia D.D. (la quale, tuttavia, non aveva assunto alcun altro ruolo di rilievo nella conduzione dell'impresa gestita dalla società, a differenza del coniuge che ne era anche l'amministratore) .
18. In base agli approdi della giurisprudenza sin qui affermati la responsabilità del custode si fonda sulla relazione dell'evento lesivo con la natura intrinsecamente pericolosa della res, che può essere esclusa solamente ove sia provato (dal custode) che l'evento sia dovuto a caso fortuito. In ogni caso, infatti, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima, purché vi sia comunque nesso causale tra res ed evento (Cass. ord. 12.7.2022 n. 21977).
19. La caratterizzazione oggettiva della nozione di caso fortuito, tale da escludere il nesso causale tra res ed evento fondante la responsabilità del custode, del tutto diversa da quella tradizionale che lo identifica con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova base nell'orientamento giurisprudenziale (cfr., per es., Cass. ord. 1.2.2018, n. 2477) suggellato dal massimo consesso (S.U. ord. 30.6.2022 n. 20943), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. n. 11152/2023, cit.), per cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. riveste un carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode gravando invece l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcun rilievo della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. ord. 31.5.2023 n. 15447 e ancora Cass. n. 11152/2023 nonché S.U. 20943/2022).
20. Pertanto, nella fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è certamente estranea alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la condotta del danneggiato stesso produrre quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. ord.31.3.2025 n. 8449) .
21. Sulla base dei menzionati principi di diritto, la vicenda oggetto di causa, astrattamente considerata, è idonea a qualificarsi situazione di intrinseca e obiettiva pericolosità dell'immobile, adibito a opificio pur se ancora in costruzione, rivelatosi quale luogo stabile, e non occasionale, per lo svolgimento di attività lavorative con modalità di alto rischio. Il che, se effettivamente accertato dal giudice di merito (che, come si è visto, nella sentenza qui impugnata considerato non lo ha, estraendolo apoditticamente da ogni correlazione incidentale con il sinistro), porterebbe a ritenere che, quale comproprietaria di un opificio ancora in costruzione, la D.D. avrebbe dovuto far sì che l'immobile venisse dotato di adeguati presidi al suo interno, quali parapetti e idonee scale o impianti di accesso ai vani superiori, per eliderne l'intrinseca e obiettiva pericolosità per gli utenti.
22. Se, dunque, a rigore, la colpa in sé del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come stabilito da principi consolidati, la prova che il danneggiato deve dare è sul nesso di causalità in concreto tra la natura e la qualità intrinseca della cosa in custodia e l'evento dannoso occorso, mentre la prova liberatoria che il custode è onerato a fornire non può avere ad oggetto, appunto, l'assenza di colpa (id est la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma deve avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, c.p., come causa esclusiva di tale evento (così Cass. 7.9.2023 n. 26142).
23. In mancanza della corretta valutazione sulla natura della cosa in cui è accaduto il sinistro, non è possibile ritenere l'assenza del nesso di causalità tra la cosa rivelatasi pericolosa e in condizioni non idonee all'uso cui è destinata e l'infausto evento in danno del lavoratore, sull'assunto, del tutto apodittico, che l'opificio nel quale è avvenuto l'incidente "è obiettivamente un elemento neutro rispetto alla serie causale dalla quale è scaturito l'evento mortale, serie che è originata dall'uso da parte del datore di lavoro del montacarichi per far salire al primo piano il C.C. e dallo sbilanciamento della pedana sollevata sul quale egli si trovava che lo faceva precipitare a terra; la cosa coinvolta nella serie causale è, dunque, il macchinario montacarichi della H.H. Srl e non l'opificio di proprietà (anche) della D.D. ove veniva esercitata l'attività produttiva"; cosi si esprime la corte territoriale, eludendo il pur quanto evidente elemento della inesistenza nel capannone delle usuali strutture (scale, ascensori, e neppure montacarichi) che rendessero altrimenti possibile salire al primo piano.
24. Il suddetto passaggio motivazionale, oggetto di critica dalle ricorrenti, non tiene infatti in alcun conto l'accertata natura pericolosa dell'immobile in cui è avvenuto il sinistro.
25. Come correttamente evidenziato dalle ricorrenti, ma più ancora che erroneamente, illogicamente ritenuto non rilevante dalla Corte di merito, la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. può affermarsi come elemento causativo dell'evento nei casi nei quali la natura della cosa in custodia abbia obiettivamente interagito con esso. Il che vale a dire che una res intrinsecamente e obiettivamente pericolosa e quindi inidonea all'uso per cui è affidata, divenuta infatti proprio l'imprescindibile teatro dell'incidente occorso, non può considerarsi quale elemento neutro rispetto all'accadimento di questo, laddove, come nel caso de quo, la natura e la conformazione del bene hanno reso, in concomitanza con l'incauto comportamento umano che ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso, l'infortunio come generato in evidenti termini causali.
26. Il relativo principio di inquadramento giuridico è affermato, tra le altre, da Cass. ord. 34886/2021, cit., Cass.13.3.2013 n.6306, Cass. 5.2.2013 n.2660, ed è riportato dalla medesima sentenza impugnata che, tuttavia, lo ha malamente applicato in relazione al caso concreto. 27. In realtà, è mancata anche una corretta valutazione della condotta del danneggiato entrato in interazione "causale" con l'immobile. Detta condotta, infatti, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost (si veda ancora Cass. ord. n. 34886/2021, cit.). 28. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, la natura della cosa incide non solo sul piano causale, ma anche sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la res è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cass. ord. 31.3.2025 n. 8450 e Cass. ord. 9.5.2024 n. 12663). Mentre, nell'ipotesi inversa, come quella in esame, tanto più la natura della res in custodia risulta essere intrinsecamente e obiettivamente pericolosa e la situazione di pericolo non suscettibile di essere agevolmente superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tantomeno si può affermare che la cosa non si pone in nesso causale con l'evento e che il comportamento umano di imprudenza abbia potuto incidere nel dinamismo causale come caso fortuito.
29. Per l'integrazione del fortuito, d'altronde, qui si sarebbe dovuto valutare se, in ipotesi, la condotta dell'infortunato presentasse caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere del tutto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e ciò in relazione alla natura altamente pericolosa del bene in cui si è verificato il sinistro, così da degradare la condizione della cosa pericolosa al rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. ord. 19.12.2022 n. 37059).
30. La Corte d'Appello, male applicando tali principi dopo averli correttamente riconosciuti in astratto, è dunque incorsa nella violazione dell'art. 2051 c.c., irragionevolmente denegando la sussistenza del nesso causale tra la res, obiettivamente pericolosa per le attività d'impresa cui era di fatto adibita, e l'evento lesivo, strettamente collegato al fatto che il piano ove l'operaio doveva svolgere le sue mansioni non era agevolmente raggiungibile con scale idonee o altri più sicuri mezzi elevatori.
31. Con riguardo poi al terzo motivo, del pari fondato, la sentenza impugnata ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: lo stato di incompiuta e insicura costruzione del capannone in cui si è verificato l'evento mortale. Come precisato dalle Sezioni Unite (S.U. 7.4.2014 n. 8053), il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito non esamina un fatto storico principale, emergente dagli atti e discusso tra le parti, idoneo a condurre ad una diversa decisione. Qui, tuttavia, la censura va riqualificata come n.4, indicando una complessiva carenza motivazionale sulla questione delle caratteristiche dell'utilizzato capannone. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel valutare la natura della cosa - il capannone -, nulla ha motivato sugli elementi documentali e sulle testimonianze relativi all'assenza di scale e parapetti, alla mancanza di impianti e alla precarietà della struttura, fattori tutti ictu oculi determinanti nella catena causale dell'evento e nelle scelte obbligate adottate dallo stesso lavoratore per espletare le sue normali mansioni di carico merci ai piani superiori.
32. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e terzo motivo, assorbiti il primo e il quarto, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa sezione e diversa composizione, anche per le spese processuali.  

P.Q.M.  

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo e il quarto motivo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025. Depositato in cancelleria il 30 novembre 2025.